Ordinanza cautelare 12 luglio 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02611/2026REG.PROV.COLL.
N. 01842/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1842 del 2025, proposto da
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ZO SQ, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 855/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ZO SQ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. GI BE e udito l’avvocato Piera Messina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso al Tribunale regionale per le Marche, parte appellata – premesso di aver prestato servizio nella Polizia di Stato e di essere andata in congedo a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile - ha chiesto l’accertamento e la declaratoria del diritto alla riliquidazione delle indennità di buonuscita per inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei aumenti periodici di stipendio, ciascuno del 2,50%, previsti dall’art. 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda.
3 – L’INPS ha impugnato tale pronuncia deducendo l’“erroneità della sentenza nel capo in cui ha rigettato l’eccezione di prescrizione formulata dall’Istituto, con conseguente violazione dell’art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973”, tenuto conto che il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui è sorto il diritto e cioè, ad avviso dell’appellante, dalla data di cessazione dal servizio.
4 – L’appello è infondato, dovendosi integralmente confermare la motivazione del Giudice di primo grado, corretta espressione degli orientamenti giurisprudenziali espressi da questo Consiglio in relazione alla tipologia di contenzioso per cui è causa.
Del resto, le stesse questioni sottese al giudizio in esame sono state recentemente esaminate ed approfondite dalla Sezione nella sentenza n. 8344/2025, alla quale in questa sede si rimanda anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, let. d, del c.p.a.
In particolare, deve osservarsi come recentemente la giurisprudenza si sia assestata nel senso per cui il termine di prescrizione non decorre dalla cessazione dal servizio, come sostenuto dall’appellante; viceversa, come già rilevato dal Tar: “il termine di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita o dell’assegno vitalizio, disciplinati dall'articolo 20 del D.P.R. n. 1032/1973 decorre dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale” (Cons. Stato Sez. VI, 10/08/2018, n. 4898).
Invero, contrariamente alla diversa tesi fatta valere dall’INPS, solo dall’emanazione dell’ordinativo di pagamento del credito principale o, comunque, della comunicazione del prospetto di liquidazione il destinatario avrebbe potuto rendersi conto dell’errore nella liquidazione del TFS.
Il Collegio, come ampiamente motivato nel precedente della Sezione n. 8344 cit., condivide la giurisprudenza innanzi citata e non vi sono ragioni per una rimessione della relativa questione all’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato.
5 – Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA TI, Presidente
GI BE, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI BE | HA TI |
IL SEGRETARIO