Articolo 3 della Legge 23 marzo 1981, n. 93
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 marzo 1981
Art. 3. Espropri

Gli espropri di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , e quelli resi necessari per l'attuazione del piano di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 8 della predetta legge, sono effettuati con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 29 marzo 1981