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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9061 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 13428/2024 alla quale è riunita la causa n. R.G. 15023/2024
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il giorno 01/03/1955 (C.F. Parte_2
) elettivamente domiciliati in Napoli alla via G. Sanfelice, 24 presso C.F._2 lo studio degli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco dai quali sono rappresentati e difesi come in atti
RICORRENTI
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Niceforo domiciliato presso la sede in Napoli alla via S. Lucia, 81
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2024 il ricorrente deduceva:
1 di essere stato dipendente nel ruolo della Giunta della con decorrenza Controparte_1 dal giorno 1.4.1986 sino al 30.06.2022 inquadrato nella cat. C (ex VI qualifica); che la retribuzione di ciascun dipendente di Regioni ed Enti Locali era incrementata, periodicamente di una somma “aggiuntiva” conseguente “l'aumento periodico di anzianità”; di non aver percepito l'aumento periodico;
di avere ricevuto l'emolumento in misura inferiore a quanto dovuto e comunque in misura
“sterilizzata” al 31.12.1990, in luogo del 31.12.1993; che, inoltre, per il periodo dal maggio all'agosto 1998, dal gennaio 1998 al marzo 2004, nulla gli era stato corrisposto a titolo di RIA.
Tanto premesso adiva codesto Tribunale per sentir emettere i seguenti provvedimenti:
“Condannare la , in persona del rappr.te legale p.t. Presidente della Giunta, al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 15.548,99 oltre accessori come innanzi indicati. Condannare la resistente al pagamento delle spese di lite, compensi, rimborso contributo unificato, rimborso spese forfetarie, oltre CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari”.
La causa veniva iscritta al n. R.G. 13428/2024 e successivamente riunita a quella intentata dall'altro ricorrente in epigrafe avente il medesimo oggetto.
Si costituiva parte resistente che contestava nel merito la domanda rilevandone l'infondatezza, eccependo in ogni caso la prescrizione del diritto alle somme richieste.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
La domanda è infondata ritenendo lo scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, ai precedenti di questa sezione relativi a fattispecie analoghe a quella in esame (giudice dott.ssa M. Galante, sentenza n. 2010/2025 e giudice dott.ssa F. Alfano
n.8584/2025) che vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
Nel merito, è opportuno muovere dal quadro normativo che disciplina l'istituto della RIA.
Come è noto, antecedentemente alla contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei pubblici dipendenti era disciplinato da un D.P.R., adottato in recepimento di un accordo siglato con le organizzazioni sindacali nel rispetto della procedura prevista dall'art. 6 della legge n. 93/83; D.P.R. che, per le amministrazioni regionali, veniva recepito con apposita legge regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n.
93/1983. In particolare, il trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali era regolamentato dai D.P.R. nn. 347/1983 (recepito dalla legge regionale 27/1984),
268/1987 (recepito dalla legge regionale 23/1989) e 333/1990 (recepito dalla legge regionale 12/1991). Il D.P.R. 347/83, che aveva introdotto il salario individuale di anzianità, disciplinava il periodo dall'1-01-1983 al 31-12-1984, protraendo i suoi effetti economici fino al 30-06-1985 (cfr. l'art. 1). L'art. 41, lett. B) di detto decreto, nel prevedere l'istituto del salario individuale di anzianità, disponeva che “al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità,
2 una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure...” (da un minimo di £.198.000 per la 1° qualifica dei dipendenti del comparto, da lire 330.000 per la sesta qualifica sino ad un massimo di £. 840.000 per la 2° qualifica dirigenziale) (cosiddetto
1° scatto RIA). Per il personale assunto dopo l'1-01-1983 dette somme andavano riparametrate in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31-12-
1984. L'art. 41 u. co., infine, prevedeva che, qualora il rinnovo dell'accordo – id est il successivo D.P.R. - non fosse intervenuto entro il biennio del successivo triennio contrattuale (1-01-1985 / 31-12-1987), al personale avrebbe dovuto essere corrisposto, a far data dall'1-01-1987, un ulteriore importo uguale a quello previsto, a titolo di acconto. La legge regionale 27/1984, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. Per 347/83, ne riproduceva integralmente le previsioni riguardanti la . Il successivo D.P.R.
268/87 disciplinava il periodo 1-01-1985 / 31-12-1987, protraendo i suoi effetti economici fino al 30-06-1988 (art. 1). L'art. 37 di detto decreto prevedeva che il suddetto acconto di cui all'art. 41, ultimo comma, D.P.R. 347/83, costituiva aumento della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetto 2° scatto RIA). Il successivo art. 38, inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87, prevedeva, quale clausola di garanzia, che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il 30-06-1989, al personale avrebbe dovuto essere corrisposto a far data dall'1-01-1989 un ulteriore importo uguale a quello previsto dall'art. 41 del D.P.R. 347/83, a titolo di acconto. Quindi, la legge regionale 23/1989, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 268/87, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA. Da ultimo, il D.P.R. 333/90 disciplinava il periodo 1-01-
1988 / 31-12-1990, con decorrenza (art.1) degli effetti economici dall'1-07-1988. L'art. 44 prevedeva un ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, sempre nella stessa misura prevista dall'art. 41, lett. B) del D.P.R. 347/83, a decorrere dal 1° gennaio
1989 (cosiddetto 3° scatto RIA) per tutto il personale che avesse prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988. Anche quest'ultimo importo andava riparametrato, per il personale assunto dopo l'1-01-1987, in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31-12-1988. L'importo erogato ai sensi dell'art. 44 del
D.P.R. 333/90 riassorbiva l'acconto corrisposto ai sensi del su richiamato art. 38 del
D.P.R.268/87. La legge regionale n. 12/1991, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 333/90, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la
RIA. Occorre altresì precisare che il D.P.R. 333/1990 e la legge regionale 12/1991 non contenevano - a differenza dei DD.P.R. 347/1983 e 268/1987 e delle leggi regionali 27/1984
e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia sul diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo 1-01- 1991/31-12-1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro. Nè in alcuno degli atti
3 normativi citati (DD.P.R. 347/83, 268/87 e 333/90 e LL.RR. 27/84, 23/88 e 12/91) era rinvenibile una norma che prevedesse un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse. Nessun ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, rispetto a quello di cui al predetto art. 44 del D.P.R. n. 333/1990, pertanto, era stato, neanche a titolo di ipotetico acconto, previsto. Non rilevano poi le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 384/92, per cui “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n.
93....” (e, cioè, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il D.P.R. 333/90), atteso che la disciplina di cui al D.P.R. n. 333/1990 medesimo non disponeva, come indicato, alcun ulteriore incremento rispetto a quello di cui all'art. 44 citato. Parimenti, le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della Legge n. 51/2000, così come della successiva sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di tale norma, non assumono rilevanza ai fini della vicenda in esame, riguardando, tale disposizione, l'istituto della “maggiorazione ria” non previsto nei vari DD.PP.RR. disciplinanti il comparto degli enti e delle autonomie locali. Il citato art. 51, comma 3, della legge 388/2000 prevedeva, invero, che “L'art. 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre
1992, n. 384........si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.”. L'istituto della maggiorazione
RIA - da non confondere con gli scatti biennali di anzianità, abrogati come detto dall'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983 e con gli incrementi previsti dai vari DPR di comparto (per gli enti e le autonomie locali, il suddetto D.P.R. n. 347/1983 (recepito dalla legge regionale 27/84),
D.P.R. n. 268/87 (recepito dalla legge regionale 23/89) e D.P.R. n. 333/90 (recepito dalla legge regionale 12/91) – che aveva dato origine al contenzioso oggetto della norma di interpretazione autentica di cui al comma 3 dell'art. 51 della Legge n. 388/23000, poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità, era stato previsto nel D.P.R. n. 44/1990, disciplinante il comparto del personale dei ministeri (cfr. Cass. 5511/2025). L'istituto della maggiorazione RIA non era mai stato, viceversa, previsto negli accordi, poi recepiti con
D.P.R., disciplinanti il comparto delle Regioni e delle autonomie locali. Al riguardo, l'art. 9 del suddetto D.P.R. n. 44/1990 - Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto
Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, dopo aver previsto, al comma 1, un incremento ria per tutto il personale che avesse prestato servizio nel periodo 1-gennaio 1987-31 dicembre 1988 nella misura in
4 tale comma individuata, analogamente a quanto previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 333/1990 disponeva, al comma 4 che: “Al personale che, alla data del 1 gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sottoindicate misure annue lorde: - prima, seconda e terza qualifica funzionale: £. 300.000; - quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: £. 400.000; - settima, ottava e nona qualifica funzionale: £. 500.000”.
Il successivo comma 5 del medesimo articolo 9 disponeva, quindi, che “le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”. Trattasi, come è evidente, di istituto diverso dagli incrementi ria - per il caso dei dipendenti del comparto ministeri disciplinata, relativamente all'ultimo incremento, dal comma 1 del medesimo art. 9 del D.P.R. n. 44/1990
(anche in tal caso in relazione al servizio prestato fino al 31.12.1988) - e prevedente, oltretutto, importi del tutto difformi rispetti a questi ultimi. Non assume, quindi, rilievo la recente pronuncia della Corte Costituzionale, n. 4 del 11.1.2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)». Nel 1990, infatti, erano stati sottoscritti diversi accordi in sede sindacale per determinati comparti del pubblico impiego, tesi a disciplinare anche l'istituto della retribuzione individuale di anzianità, ma solo per alcune categorie di dipendenti pubblici, in possesso di specifici requisiti, erano state previste maggiorazioni della RIA (personale del comparto degli enti pubblici non economici, dei ministeri, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione). Diversamente il D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle Regioni e degli Enti locali” non prevedeva tale maggiorazione. Ne consegue che per i dipendenti delle attuali funzioni locali non può essere concesso il beneficio. Tornando al caso di specie, successivamente, il D.Lgs. 29/93, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega 421/92, nel demandare alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, abrogava la procedura di cui agli art. 3 e ss. della legge 93/83 (approvazione dell'accordo con D.P.R.) e disapplicava il D.P.R. 333/90 ed i corrispondenti decreti relativi agli altri comparti di contrattazione. Ciò posto, alcuna influenza sulla maturazione di ulteriori aumenti della RIA può essere attribuita all'art. 28 del CCNL EE.LL. del 6-07-1995, il quale, pur prevedendo tra le componenti della retribuzione la voce “retribuzione individuale di anzianità”, è anche vero che esso specifica “ove acquisita”. Dunque, l'espressione “retribuzione individuale di
5 anzianità ove acquisita” non può che fare riferimento agli importi già acquisiti ai sensi dei precedenti accordi di comparto approvati con i DD.PP.RR. 347/83, 268/87 e 333/90, insuscettibili di ulteriori incrementi per il futuro. Le considerazioni qui esposte trovano conferma in una pronuncia della S.C. la quale, in merito alle maggiorazioni previste dall' art. 15 comma 4 del D.P.R. 43/90 (relativo al comparto enti pubblici non economici) per i dipendenti che avessero acquisito un'anzianità di servizio di anni 6 maturata al 1° luglio
1988, ovvero che avessero maturato detta anzianità entro il 31-12-1990, precisava che
“Invero l'art. 32 del CCNL 1994/1997 comparto enti pubblici non economici, include nella struttura della retribuzione del personale alla voce "trattamento fondamentale" oltre lo stipendio tabellare e la indennità integrativa speciale, anche il compenso per cui è causa, ossia "la retribuzione individuale di anzianità e maggiorazioni per esperienza professionale
a norma del D.P.R. n. 43 del 1990, art. 15, comma 4, ove acquisite". Pertanto, secondo il tenore letterale della disposizione, detta voce non compete automaticamente, ma spetta solo
"ove acquisita", con ciò facendo riferimento alla stessa previsione della norma che l'aveva introdotta, ossia il D.P.R. n. 43 del 1990, la quale ne subordinava la spettanza alla maturazione, alla data del 31 dicembre 1990, dell'anzianità di sei anni nella qualifica. Il termine del 31 dicembre 1990 era rimasto inalterato anche a seguito della proroga fino al 31 dicembre 1993, che era stata prevista dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 1, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438: ossia, fino al 31 dicembre 1993 restava ferma la disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto, riconfermandosi fino a quella data la spettanza della indennità, tuttavia il termine di maturazione utile per averne diritto restava pur sempre quello del 31 dicembre 1990. Tale è il tenore della norma interpretativa di cui alla citata L. del 2000, che era diretta appunto ad evitare l'interpretazione per cui la proroga del beneficio avesse comportato anche il corrispondente slittamento del termine fissato per la maturazione della prescritta anzianità. Ne consegue che la clausola del contratto collettivo sul diritto al compenso, non poteva, in assenza di altre specificazioni, essere intesa come modificativa della medesima disposizione che lo aveva introdotto, ossia del D.P.R. n. 53 del 1990; in altri termini, il CCNL reca lo stesso beneficio di cui al D.P.R. citato, sottoponendone il diritto alla medesima condizione, ossia alla maturazione dell'anzianità di sei anni nella qualifica conseguita alla data del 31 dicembre 1990, perché
l'espressione "ove acquisita" non può che fare riferimento alle condizioni di acquisizione previste dalla norma che per la prima volta aveva introdotto la maggiorazione per esperienza professionale, mentre non vi è traccia nel testo contrattuale dello slittamento in avanti del periodo previsto per il suo conseguimento. L'anzianità nella qualifica per il periodo successivo al 31 dicembre 1990 rimane dunque irrilevante” (cfr. Cass. n. 22586/2008).
Alla luce delle superiori argomentazioni, va esaminato il caso in lite. In primis, va rilevato che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato,
6 e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (SU 36197/2023). Conseguentemente, per il ricorrente tenuto conto dell'allegato atto interruttivo risalente al 23 febbraio Pt_1
2024, devono ritenersi prescritte tutte le somme richieste sino al 23 febbraio 2019. Mentre per il ricorrente il cui atto interruttivo è datato 23 maggio 2024, devono ritenersi Pt_2 prescritte tutte le somme richieste sino al 23 maggio 2019.
Sul punto si evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 c.c. avanzata da parte ricorrente nelle note depositate, sulla base delle note in riscontro della Tali note, infatti, non contengono alcun elemento da cui potersi desumere la CP_1 volontà inequivocabile della di rinunciare alla prescrizione, né un comportamento CP_1 incompatibile, in modo oggettivo, assoluto e soprattutto inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. 8304/2025).
In particolare nella nota della del 16.4.2024, depositata dal ricorrente CP_1 Pt_1 sono stati già riconosciuti dall'ente locale come utili 33 mesi dall'aprile 1988 al dicembre
1990 e l'importo di euro 234,34 annui;
nella stessa nota è stato, altresì, precisato che “, nulla
è dovuto a titolo di differenze retributive a titolo di RIA”. Lo stesso vale per il ricorrente al quale, dalla nota della Regione del 3.6.2024, risulta che sono stati riconosciuti n. Pt_3
28 mesi utili ai fini del calcolo della R.I.A. e l'importo di euro 198,84 annui. Nella nota si precisa che: “Pertanto, alla luce di quanto esposto, nel corso del rapporto lavorativo Le è stato correttamente attribuito ed erogato l'importo a titolo di Ria” Tali note non possono, pertanto, valere come rinuncia alla prescrizione delle somme azionate dai ricorrenti, non essendo stato riconosciuto dalla un credito ulteriore così come prospettato in CP_1 memoria.
Venendo al periodo non coperto dalla prescrizione (dal 24.2.2019 al 30.6.2022 per Pt_1
e dal 24.5.2019 al 30.04.2021 per nessuna somma spetta ai ricorrenti. Al riguardo Pt_2 si rimanda per relationem al conteggio contenuto in memoria difensiva in quanto correttamente elaborato.
In ragione della complessità delle questioni sottese alla decisione, che ha dato luogo anche ad un mutamento giurisprudenziale, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta i ricorsi;
7 - spese compensate.
Napoli,
Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 13428/2024 alla quale è riunita la causa n. R.G. 15023/2024
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il giorno 01/03/1955 (C.F. Parte_2
) elettivamente domiciliati in Napoli alla via G. Sanfelice, 24 presso C.F._2 lo studio degli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco dai quali sono rappresentati e difesi come in atti
RICORRENTI
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Niceforo domiciliato presso la sede in Napoli alla via S. Lucia, 81
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2024 il ricorrente deduceva:
1 di essere stato dipendente nel ruolo della Giunta della con decorrenza Controparte_1 dal giorno 1.4.1986 sino al 30.06.2022 inquadrato nella cat. C (ex VI qualifica); che la retribuzione di ciascun dipendente di Regioni ed Enti Locali era incrementata, periodicamente di una somma “aggiuntiva” conseguente “l'aumento periodico di anzianità”; di non aver percepito l'aumento periodico;
di avere ricevuto l'emolumento in misura inferiore a quanto dovuto e comunque in misura
“sterilizzata” al 31.12.1990, in luogo del 31.12.1993; che, inoltre, per il periodo dal maggio all'agosto 1998, dal gennaio 1998 al marzo 2004, nulla gli era stato corrisposto a titolo di RIA.
Tanto premesso adiva codesto Tribunale per sentir emettere i seguenti provvedimenti:
“Condannare la , in persona del rappr.te legale p.t. Presidente della Giunta, al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 15.548,99 oltre accessori come innanzi indicati. Condannare la resistente al pagamento delle spese di lite, compensi, rimborso contributo unificato, rimborso spese forfetarie, oltre CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari”.
La causa veniva iscritta al n. R.G. 13428/2024 e successivamente riunita a quella intentata dall'altro ricorrente in epigrafe avente il medesimo oggetto.
Si costituiva parte resistente che contestava nel merito la domanda rilevandone l'infondatezza, eccependo in ogni caso la prescrizione del diritto alle somme richieste.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
La domanda è infondata ritenendo lo scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, ai precedenti di questa sezione relativi a fattispecie analoghe a quella in esame (giudice dott.ssa M. Galante, sentenza n. 2010/2025 e giudice dott.ssa F. Alfano
n.8584/2025) che vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
Nel merito, è opportuno muovere dal quadro normativo che disciplina l'istituto della RIA.
Come è noto, antecedentemente alla contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei pubblici dipendenti era disciplinato da un D.P.R., adottato in recepimento di un accordo siglato con le organizzazioni sindacali nel rispetto della procedura prevista dall'art. 6 della legge n. 93/83; D.P.R. che, per le amministrazioni regionali, veniva recepito con apposita legge regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n.
93/1983. In particolare, il trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali era regolamentato dai D.P.R. nn. 347/1983 (recepito dalla legge regionale 27/1984),
268/1987 (recepito dalla legge regionale 23/1989) e 333/1990 (recepito dalla legge regionale 12/1991). Il D.P.R. 347/83, che aveva introdotto il salario individuale di anzianità, disciplinava il periodo dall'1-01-1983 al 31-12-1984, protraendo i suoi effetti economici fino al 30-06-1985 (cfr. l'art. 1). L'art. 41, lett. B) di detto decreto, nel prevedere l'istituto del salario individuale di anzianità, disponeva che “al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità,
2 una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure...” (da un minimo di £.198.000 per la 1° qualifica dei dipendenti del comparto, da lire 330.000 per la sesta qualifica sino ad un massimo di £. 840.000 per la 2° qualifica dirigenziale) (cosiddetto
1° scatto RIA). Per il personale assunto dopo l'1-01-1983 dette somme andavano riparametrate in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31-12-
1984. L'art. 41 u. co., infine, prevedeva che, qualora il rinnovo dell'accordo – id est il successivo D.P.R. - non fosse intervenuto entro il biennio del successivo triennio contrattuale (1-01-1985 / 31-12-1987), al personale avrebbe dovuto essere corrisposto, a far data dall'1-01-1987, un ulteriore importo uguale a quello previsto, a titolo di acconto. La legge regionale 27/1984, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. Per 347/83, ne riproduceva integralmente le previsioni riguardanti la . Il successivo D.P.R.
268/87 disciplinava il periodo 1-01-1985 / 31-12-1987, protraendo i suoi effetti economici fino al 30-06-1988 (art. 1). L'art. 37 di detto decreto prevedeva che il suddetto acconto di cui all'art. 41, ultimo comma, D.P.R. 347/83, costituiva aumento della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetto 2° scatto RIA). Il successivo art. 38, inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87, prevedeva, quale clausola di garanzia, che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il 30-06-1989, al personale avrebbe dovuto essere corrisposto a far data dall'1-01-1989 un ulteriore importo uguale a quello previsto dall'art. 41 del D.P.R. 347/83, a titolo di acconto. Quindi, la legge regionale 23/1989, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 268/87, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA. Da ultimo, il D.P.R. 333/90 disciplinava il periodo 1-01-
1988 / 31-12-1990, con decorrenza (art.1) degli effetti economici dall'1-07-1988. L'art. 44 prevedeva un ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, sempre nella stessa misura prevista dall'art. 41, lett. B) del D.P.R. 347/83, a decorrere dal 1° gennaio
1989 (cosiddetto 3° scatto RIA) per tutto il personale che avesse prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988. Anche quest'ultimo importo andava riparametrato, per il personale assunto dopo l'1-01-1987, in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31-12-1988. L'importo erogato ai sensi dell'art. 44 del
D.P.R. 333/90 riassorbiva l'acconto corrisposto ai sensi del su richiamato art. 38 del
D.P.R.268/87. La legge regionale n. 12/1991, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 333/90, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la
RIA. Occorre altresì precisare che il D.P.R. 333/1990 e la legge regionale 12/1991 non contenevano - a differenza dei DD.P.R. 347/1983 e 268/1987 e delle leggi regionali 27/1984
e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia sul diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo 1-01- 1991/31-12-1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro. Nè in alcuno degli atti
3 normativi citati (DD.P.R. 347/83, 268/87 e 333/90 e LL.RR. 27/84, 23/88 e 12/91) era rinvenibile una norma che prevedesse un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse. Nessun ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, rispetto a quello di cui al predetto art. 44 del D.P.R. n. 333/1990, pertanto, era stato, neanche a titolo di ipotetico acconto, previsto. Non rilevano poi le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 384/92, per cui “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n.
93....” (e, cioè, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il D.P.R. 333/90), atteso che la disciplina di cui al D.P.R. n. 333/1990 medesimo non disponeva, come indicato, alcun ulteriore incremento rispetto a quello di cui all'art. 44 citato. Parimenti, le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della Legge n. 51/2000, così come della successiva sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di tale norma, non assumono rilevanza ai fini della vicenda in esame, riguardando, tale disposizione, l'istituto della “maggiorazione ria” non previsto nei vari DD.PP.RR. disciplinanti il comparto degli enti e delle autonomie locali. Il citato art. 51, comma 3, della legge 388/2000 prevedeva, invero, che “L'art. 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre
1992, n. 384........si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.”. L'istituto della maggiorazione
RIA - da non confondere con gli scatti biennali di anzianità, abrogati come detto dall'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983 e con gli incrementi previsti dai vari DPR di comparto (per gli enti e le autonomie locali, il suddetto D.P.R. n. 347/1983 (recepito dalla legge regionale 27/84),
D.P.R. n. 268/87 (recepito dalla legge regionale 23/89) e D.P.R. n. 333/90 (recepito dalla legge regionale 12/91) – che aveva dato origine al contenzioso oggetto della norma di interpretazione autentica di cui al comma 3 dell'art. 51 della Legge n. 388/23000, poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità, era stato previsto nel D.P.R. n. 44/1990, disciplinante il comparto del personale dei ministeri (cfr. Cass. 5511/2025). L'istituto della maggiorazione RIA non era mai stato, viceversa, previsto negli accordi, poi recepiti con
D.P.R., disciplinanti il comparto delle Regioni e delle autonomie locali. Al riguardo, l'art. 9 del suddetto D.P.R. n. 44/1990 - Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto
Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, dopo aver previsto, al comma 1, un incremento ria per tutto il personale che avesse prestato servizio nel periodo 1-gennaio 1987-31 dicembre 1988 nella misura in
4 tale comma individuata, analogamente a quanto previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 333/1990 disponeva, al comma 4 che: “Al personale che, alla data del 1 gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sottoindicate misure annue lorde: - prima, seconda e terza qualifica funzionale: £. 300.000; - quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: £. 400.000; - settima, ottava e nona qualifica funzionale: £. 500.000”.
Il successivo comma 5 del medesimo articolo 9 disponeva, quindi, che “le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”. Trattasi, come è evidente, di istituto diverso dagli incrementi ria - per il caso dei dipendenti del comparto ministeri disciplinata, relativamente all'ultimo incremento, dal comma 1 del medesimo art. 9 del D.P.R. n. 44/1990
(anche in tal caso in relazione al servizio prestato fino al 31.12.1988) - e prevedente, oltretutto, importi del tutto difformi rispetti a questi ultimi. Non assume, quindi, rilievo la recente pronuncia della Corte Costituzionale, n. 4 del 11.1.2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)». Nel 1990, infatti, erano stati sottoscritti diversi accordi in sede sindacale per determinati comparti del pubblico impiego, tesi a disciplinare anche l'istituto della retribuzione individuale di anzianità, ma solo per alcune categorie di dipendenti pubblici, in possesso di specifici requisiti, erano state previste maggiorazioni della RIA (personale del comparto degli enti pubblici non economici, dei ministeri, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione). Diversamente il D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle Regioni e degli Enti locali” non prevedeva tale maggiorazione. Ne consegue che per i dipendenti delle attuali funzioni locali non può essere concesso il beneficio. Tornando al caso di specie, successivamente, il D.Lgs. 29/93, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega 421/92, nel demandare alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, abrogava la procedura di cui agli art. 3 e ss. della legge 93/83 (approvazione dell'accordo con D.P.R.) e disapplicava il D.P.R. 333/90 ed i corrispondenti decreti relativi agli altri comparti di contrattazione. Ciò posto, alcuna influenza sulla maturazione di ulteriori aumenti della RIA può essere attribuita all'art. 28 del CCNL EE.LL. del 6-07-1995, il quale, pur prevedendo tra le componenti della retribuzione la voce “retribuzione individuale di anzianità”, è anche vero che esso specifica “ove acquisita”. Dunque, l'espressione “retribuzione individuale di
5 anzianità ove acquisita” non può che fare riferimento agli importi già acquisiti ai sensi dei precedenti accordi di comparto approvati con i DD.PP.RR. 347/83, 268/87 e 333/90, insuscettibili di ulteriori incrementi per il futuro. Le considerazioni qui esposte trovano conferma in una pronuncia della S.C. la quale, in merito alle maggiorazioni previste dall' art. 15 comma 4 del D.P.R. 43/90 (relativo al comparto enti pubblici non economici) per i dipendenti che avessero acquisito un'anzianità di servizio di anni 6 maturata al 1° luglio
1988, ovvero che avessero maturato detta anzianità entro il 31-12-1990, precisava che
“Invero l'art. 32 del CCNL 1994/1997 comparto enti pubblici non economici, include nella struttura della retribuzione del personale alla voce "trattamento fondamentale" oltre lo stipendio tabellare e la indennità integrativa speciale, anche il compenso per cui è causa, ossia "la retribuzione individuale di anzianità e maggiorazioni per esperienza professionale
a norma del D.P.R. n. 43 del 1990, art. 15, comma 4, ove acquisite". Pertanto, secondo il tenore letterale della disposizione, detta voce non compete automaticamente, ma spetta solo
"ove acquisita", con ciò facendo riferimento alla stessa previsione della norma che l'aveva introdotta, ossia il D.P.R. n. 43 del 1990, la quale ne subordinava la spettanza alla maturazione, alla data del 31 dicembre 1990, dell'anzianità di sei anni nella qualifica. Il termine del 31 dicembre 1990 era rimasto inalterato anche a seguito della proroga fino al 31 dicembre 1993, che era stata prevista dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 1, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438: ossia, fino al 31 dicembre 1993 restava ferma la disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto, riconfermandosi fino a quella data la spettanza della indennità, tuttavia il termine di maturazione utile per averne diritto restava pur sempre quello del 31 dicembre 1990. Tale è il tenore della norma interpretativa di cui alla citata L. del 2000, che era diretta appunto ad evitare l'interpretazione per cui la proroga del beneficio avesse comportato anche il corrispondente slittamento del termine fissato per la maturazione della prescritta anzianità. Ne consegue che la clausola del contratto collettivo sul diritto al compenso, non poteva, in assenza di altre specificazioni, essere intesa come modificativa della medesima disposizione che lo aveva introdotto, ossia del D.P.R. n. 53 del 1990; in altri termini, il CCNL reca lo stesso beneficio di cui al D.P.R. citato, sottoponendone il diritto alla medesima condizione, ossia alla maturazione dell'anzianità di sei anni nella qualifica conseguita alla data del 31 dicembre 1990, perché
l'espressione "ove acquisita" non può che fare riferimento alle condizioni di acquisizione previste dalla norma che per la prima volta aveva introdotto la maggiorazione per esperienza professionale, mentre non vi è traccia nel testo contrattuale dello slittamento in avanti del periodo previsto per il suo conseguimento. L'anzianità nella qualifica per il periodo successivo al 31 dicembre 1990 rimane dunque irrilevante” (cfr. Cass. n. 22586/2008).
Alla luce delle superiori argomentazioni, va esaminato il caso in lite. In primis, va rilevato che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato,
6 e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (SU 36197/2023). Conseguentemente, per il ricorrente tenuto conto dell'allegato atto interruttivo risalente al 23 febbraio Pt_1
2024, devono ritenersi prescritte tutte le somme richieste sino al 23 febbraio 2019. Mentre per il ricorrente il cui atto interruttivo è datato 23 maggio 2024, devono ritenersi Pt_2 prescritte tutte le somme richieste sino al 23 maggio 2019.
Sul punto si evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 c.c. avanzata da parte ricorrente nelle note depositate, sulla base delle note in riscontro della Tali note, infatti, non contengono alcun elemento da cui potersi desumere la CP_1 volontà inequivocabile della di rinunciare alla prescrizione, né un comportamento CP_1 incompatibile, in modo oggettivo, assoluto e soprattutto inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. 8304/2025).
In particolare nella nota della del 16.4.2024, depositata dal ricorrente CP_1 Pt_1 sono stati già riconosciuti dall'ente locale come utili 33 mesi dall'aprile 1988 al dicembre
1990 e l'importo di euro 234,34 annui;
nella stessa nota è stato, altresì, precisato che “, nulla
è dovuto a titolo di differenze retributive a titolo di RIA”. Lo stesso vale per il ricorrente al quale, dalla nota della Regione del 3.6.2024, risulta che sono stati riconosciuti n. Pt_3
28 mesi utili ai fini del calcolo della R.I.A. e l'importo di euro 198,84 annui. Nella nota si precisa che: “Pertanto, alla luce di quanto esposto, nel corso del rapporto lavorativo Le è stato correttamente attribuito ed erogato l'importo a titolo di Ria” Tali note non possono, pertanto, valere come rinuncia alla prescrizione delle somme azionate dai ricorrenti, non essendo stato riconosciuto dalla un credito ulteriore così come prospettato in CP_1 memoria.
Venendo al periodo non coperto dalla prescrizione (dal 24.2.2019 al 30.6.2022 per Pt_1
e dal 24.5.2019 al 30.04.2021 per nessuna somma spetta ai ricorrenti. Al riguardo Pt_2 si rimanda per relationem al conteggio contenuto in memoria difensiva in quanto correttamente elaborato.
In ragione della complessità delle questioni sottese alla decisione, che ha dato luogo anche ad un mutamento giurisprudenziale, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta i ricorsi;
7 - spese compensate.
Napoli,
Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
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