Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/11/2025, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03403/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2025, proposto da
RA RA, RA NA, NI MA NA e RM MI, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi NA, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, Viale Luigi Cadorna is. 212, comp. V;
contro
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina e Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 502/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina e dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa UE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 1651 dell’11 settembre 2012, il Tribunale di Messina condannava l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina e l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici:
a) “ a eseguire gli interventi indicati dal CTU a pag. 10 (dal rigo 14) e 11 (fino al rigo 5) della relazione di consulenza ”;
b) “ al risarcimento del danno in favore degli attori (i sig.ri RA RA, NI BI RA e CA RA) che liquida in euro 331.175,92 oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto dannoso da cui è scaturito il fenomeno relativo all’innaturale deposizione dei detriti e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e oltre agli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo ”;
c) “ a rifondere le spese di giudizio che liquida in Euro 700,00 per spese, Euro 5.557,00 per competenze ed Euro 6.000,00 per onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA nella misura di legge e oltre al rimborso delle spese corrisposte al CTU nella misura liquidata in atti ”.
Con sentenza n. 502 del 26 giugno 2014, la Corte di Appello di Messina accoglieva in parte l’appello proposto dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, così disponendo:
1) “ ridetermina il credito risarcitorio vantato da RA NI BI, RA CA e RA RA per le causali di cui in parte motiva in euro 99.689,72 e, per l’effetto, condanna le Amministrazioni appellanti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali ed in solido, al pagamento in favore dei predetti della somma di euro 99.689,72 oltre rivalutazione da Marzo 2009 ad oggi ed interessi compensativi al tasso legale su detto importo, devalutato al 2005 ed annualmente rivalutato fino ad oggi, oltre ancora interessi legali da oggi al soddisfo ”;
2) “ rigetta per il resto l’appello principale ”;
3) “ condanna le Amministrazioni appellanti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali ed in solido, al pagamento in favore di RA NI BI, RA RA e RA CA delle spese di c.t.u. come liquidate dal primo giudice ”;
4) “ rigetta per il resto l’appello incidentale ”;
5) “ dichiara compensate le spese del primo grado di giudizio nella misura di 1/2 e, per l’effetto, condanna RA NI BI , RA CA e RA RA, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli appellanti della residua quota, che liquida in complessivi euro 7.975,00 di cui euro 800,00 per spese ed euro 7.175,00 per compensi (euro 2.040,00 per la fase di studio; euro 1 .2].5,00 per quella introduttiva, euro 1.045,00 per quella istruttoria ed euro 3.475,00 per quella decisionale) oltre accessori di legge se dovuti ”.
Con ricorso, ritualmente notificato in data 6 febbraio 2025 e depositato il 20 febbraio 2025, i sig.ri RA RA, RA NA, NI MA NA e RM MI (quest’ultimi nella qualità di eredi delle sig.re CA RA e NI BI RA) hanno adito questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato nascente dalle predette sentenze.
Resistono al ricorso l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina e l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, eccependo l’inammissibilità del ricorso per decorso del termine decennale di cui all’art. 114 c.p.a.
Alla camera di consiglio del 6 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, ritiene il Collegio destituita di fondamento l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dalle Amministrazioni resistenti, essendo stato rispettato il termine decennale previsto per l’esercizio dell’azione di ottemperanza.
Ciò tenuto conto che il termine per l’esercizio dell’azione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza (nel caso di specie, pubblicata in data 26 giugno 2014) e che i termini per agire in giudizio sono stati prorogati per effetto della normativa emergenziale OV (sospensione impugnazioni tra 8 marzo 2020 e 3 maggio 2020, sulla base di quanto complessivamente previsto dall’art. 84 del d.l. n. 18/2020 e dall’art. 36 del d.l. n. 23/2020).
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Invero:
- il titolo azionato è passato in giudicato (come da attestazione rilasciata dalla Corte d’Appello di Messina il 4 febbraio 2025) ed è stato ritualmente notificato alle Amministrazioni coinvolte (come da documentazione depositata da parte ricorrente anche in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 2221/2025 di questo Tribunale);
- le Amministrazioni non hanno dato prova, come era loro onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
In conseguenza, ritiene il Collegio:
- di dover dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni resistenti di dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale commissario ad acta , il Dirigente generale del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale, entro giorni 60 decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza delle Amministrazioni, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari; con la precisazione che il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Assessorato resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina e all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Dirigente generale del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna le Amministrazioni intimate, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EP EG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
UE CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE CA | EP EG |
IL SEGRETARIO