Art. 20.
Il secondo comma dell'articolo 17-quater del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di lavori iniziati e sospesi entro il 31 dicembre 1979, per i quali non siano stati presentati stati di avanzamento, l'interessato puo' presentare domanda, nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla commissione di cui all' articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , ai fini della rideterminazione del contributo che comunque va concesso per la parte di opere non realizzate alla data di scadenza delle domande presentate".
Il secondo comma dell'articolo 17-quater del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di lavori iniziati e sospesi entro il 31 dicembre 1979, per i quali non siano stati presentati stati di avanzamento, l'interessato puo' presentare domanda, nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla commissione di cui all' articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , ai fini della rideterminazione del contributo che comunque va concesso per la parte di opere non realizzate alla data di scadenza delle domande presentate".