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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 19756/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BENEDETTI FRANCESCA e
, c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BENEDETTI FRANCESCA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 01/10/2025, con cui e Parte_1 CP_1
, unitisi in matrimonio a Berzo Inferiore in data 11.9.10 (atto trascritto nei registri dello
[...] stato civile del Comune di Berzo Inferiore al numero 6 parte II serie A dell'anno 2010), hanno chiesto:
“Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.10.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
«1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2. i coniugi accettano che ciascuno viva separatamente dall'altro ognuno libero di stabilire la sua residenza.
3. il sig. si è trasferito a vivere in una proprietà della famiglia d'origine a Nadro di Ceto (BS) via Piana n. CP_1
12/A. decisione presa di comune accordo con la moglie stante l'impossibilità di proseguire la convivenza matrimoniale.
4. la casa familiare sita in Berzo Inferiore (BS) via Giosuè Carducci n. 19 formalmente intestata alla moglie rimarrà assegnata alla medesima che continuerà a viverla con arredi e corredi unitamente ai figli minori e;
Per_1 Per_2
5. i signori e concordano e acconsentono che il signor possa frequentare la CP_1 Pt_1 Parte_2 casa familiare quando lo vorrà anche pernottando con i figli minori presso la stessa e in comune accordo con la moglie;
ciò in ragione dell'attività lavorativa svolta dai coniugi nei due locali bar intestati al marito;
6. i coniugi concordano che i figli permangono pari tempo con l'uno e con l'altro genitore rispettivamente nel calendario che di volta in volta stabiliranno tenuto conto degli impegni lavorativi dei medesimi e quelli scolastici, sportivi, e ludici dei figli;
7. la signora si accollerà l'intero mutuo che grava sulla casa familiare formalmente intestata alla Parte_1 medesima liberando il marito dall'obbligo del pagamento delle relative rate e dalla garanzia prestata;
i coniugi stabiliscono che la liberazione del marito dalla garanzia prestata avverrà a prima richiesta del marito oppure quando la moglie troverà un sostituto garante;
8. la signora , autonoma e indipendente non percepirà alcun assegno di mantenimento dal marito;
Parte_1
9. i figli e ancora minorenni e non economicamente indipendenti abbisognano del sostegno economico dei Per_1 Per_2 genitori che si impegnano entrambi, nell'affido condiviso in modalità paritaria, a garantire ai figli quanto necessario per le esigenze di vita (l'affido condiviso viene concordato tra i coniugi nell'interesse dei figli).
10. i genitori precisando che i figli permarranno pari tempo con ciascuno di essi, si impegnano a provvedere ai loro bisogni e alle loro necessità durante i periodi di permanenza dei minori presso le rispettive abitazioni. Pertanto non vi sarà alcuna erogazione di assegno di mantenimento per i figli di un genitore a favore dell'altro;
11. eventuali spese straordinarie necessarie per i figli come stabilite nel protocollo adottato dal tribunale di Brescia qui da intendersi richiamato interamente e voluto dalle parti quale riferimento per la qualificazione e distribuzione delle spese straordinarie a loro carico, andrà divisa tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
12. l'assegno unico verrò percepito nella misura del 100% dalla moglie;
Parte_1
13. i genitori nel rispetto dei principi di cui all'affido paritario prenderanno congiuntamente tutte le decisioni inerenti all'educazione ed istruzione dei figli minori;
14. i coniugi si dichiarano soddisfatti delle condizioni prese essendo quanto stabilito conforme alla modalità di vita separata già intrapresa che intendono continuare sino a quando decideranno di depositare la relativa separazione personale avanti alle autorità competenti;
15. i coniugi autorizzano il rilascio dei documenti personali per l'espatrio anche nell'interesse dei figli»;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
Parte_1
Controparte_1
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alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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