TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/11/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4186/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Casali del Manco Pedace, Via Jotta n. 12, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Marco Oliverio che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Accertare e dichiarare pertanto che il sig. in Parte_1
data 25.02.2022 ha subito un infortunio che gli ha causato la frattura completa dei tendini della
spalla dx (tendini muscoli sovraspinato, infraspinato e sottoscapolare) con percentuale del 12%, esiti
di frattura polso dx con movimenti globalmente ridotti di un quarto con percentuale del 6%, esiti di
frattura v dito mano dx con anchilosi in flessione con una percentuale del 5%. Con conseguente
diritto del ricorrente al riconoscimento dell'infortunio subito per come stabilito dal CTU è pari al
20% con apposita relazione integrativa depositata in data 3.12.2024 e/o di quella ritenuta di giustizia
dal Tribunale adito. Condannare l' in persona del rappresentante legale p.t., al pagamento CP_1
1 dell'indennità dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento dell'infortunio e/o da
quella di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. Condannare
l al pagamento delle spese e competenze di legge, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA CP_1
come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Rigettare ciascuna e tutte le avverse domande perché
infondate, pretestuose e, comunque, eccessive … 3) Accertare e dichiarare, in subordine ed anche in
caso di parziale accoglimento dell'avversa pretesa, il diritto dell a trattenere la differenza tra CP_1
quanto eventualmente dovuto e quanto finora effettivamente erogato … Spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare con mansioni di muratore alle dipendenze della LI IA s.r.l.; che, in data 25.2.2022, mentre era intento allo svolgimento dell'attività lavorativa, aveva subito infortunio sul lavoro dal quale era derivata la frattura del polso destro e trauma contusivo alla spalla destro ed al gomito destro;
che l'infortunio era stato riconosciuto dall' che aveva erogato l'indennità per CP_1
inabilità assoluta al lavoro e per il grado di invalidità del 12%; che in realtà residuava grado di invalidità del 23%; che la domanda amministrativa di riconoscimento del grado maggiore di invalidità non aveva avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il 4.12.2024.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che la valutazione dell' era stata corretta e che non sussisteva un grado CP_1
maggiore di danno biologico derivante dall'infortunio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2 La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'infortunio sul lavoro è stato oggetto di riconoscimento dell' in sede amministrativa CP_1
e, comunque, non è stato contestato dall' anche in sede giudiziaria, dovendosi CP_1
qualificare la controversia unicamente nei termini di valutazione del danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro non contestato.
Ciò posto, la c.t.u. espletata dalla dott.ssa ha affermato che in Persona_1
conseguenza dell'infortunio oggetto di causa, il ricorrente presenta: esiti rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra operata con limitazione articolare in destrimane;
esiti frattura dell'estremo distale del radio con ripercussione funzionale e limitazione dei movimenti del polso;
estensione limitata del V dito mano destra, con postumi permanenti pari ad un grado di danno biologico del 20%.
Il c.t.u. non indica la decorrenza del grado di invalidità riconosciuto e, tuttavia, dall'esito complessivo della consulenza, può stabilirsi la data del 15.11.2022, data di riconoscimento del 12% da parte dell' CP_1
Le conclusioni della c.t.u. sono condivisibili poiché adeguatamente motivate, oltre Per_1
che, di fatto, non contestate, sicché possono porsi a base della decisione.
La domanda va dunque accolta nei termini indicati, con condanna dell alla erogazione, CP_1
in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo in rendita cui all'art. 13, comma 2 lett. a) del
D. Lgs. 38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 20%, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 15.11.2022 e dalla scadenza dei singoli ratei successivi fino al pagamento, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge
412/1991 e detrazione di quanto già erogato dall' per il grado di invalidità riconosciuto. CP_1
3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' sulla CP_1
base del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara che la parte ricorrente ha subito danno biologico in conseguenza dell'infortunio sul lavoro oggetto di giudizio nella misura del 20% e, per l'effetto, condanna parte resistente alla erogazione, in favore della parte ricorrente, della rendita di cui all'art. 13,
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 20%,
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 15.11.2022 e dalla scadenza dei singoli ratei successivi fino al pagamento, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e detrazione di quanto già erogato dall' per il CP_1
grado di invalidità riconosciuto;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in €. 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Cosenza, 17.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4186/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Casali del Manco Pedace, Via Jotta n. 12, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Marco Oliverio che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Accertare e dichiarare pertanto che il sig. in Parte_1
data 25.02.2022 ha subito un infortunio che gli ha causato la frattura completa dei tendini della
spalla dx (tendini muscoli sovraspinato, infraspinato e sottoscapolare) con percentuale del 12%, esiti
di frattura polso dx con movimenti globalmente ridotti di un quarto con percentuale del 6%, esiti di
frattura v dito mano dx con anchilosi in flessione con una percentuale del 5%. Con conseguente
diritto del ricorrente al riconoscimento dell'infortunio subito per come stabilito dal CTU è pari al
20% con apposita relazione integrativa depositata in data 3.12.2024 e/o di quella ritenuta di giustizia
dal Tribunale adito. Condannare l' in persona del rappresentante legale p.t., al pagamento CP_1
1 dell'indennità dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento dell'infortunio e/o da
quella di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. Condannare
l al pagamento delle spese e competenze di legge, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA CP_1
come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Rigettare ciascuna e tutte le avverse domande perché
infondate, pretestuose e, comunque, eccessive … 3) Accertare e dichiarare, in subordine ed anche in
caso di parziale accoglimento dell'avversa pretesa, il diritto dell a trattenere la differenza tra CP_1
quanto eventualmente dovuto e quanto finora effettivamente erogato … Spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare con mansioni di muratore alle dipendenze della LI IA s.r.l.; che, in data 25.2.2022, mentre era intento allo svolgimento dell'attività lavorativa, aveva subito infortunio sul lavoro dal quale era derivata la frattura del polso destro e trauma contusivo alla spalla destro ed al gomito destro;
che l'infortunio era stato riconosciuto dall' che aveva erogato l'indennità per CP_1
inabilità assoluta al lavoro e per il grado di invalidità del 12%; che in realtà residuava grado di invalidità del 23%; che la domanda amministrativa di riconoscimento del grado maggiore di invalidità non aveva avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il 4.12.2024.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che la valutazione dell' era stata corretta e che non sussisteva un grado CP_1
maggiore di danno biologico derivante dall'infortunio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2 La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'infortunio sul lavoro è stato oggetto di riconoscimento dell' in sede amministrativa CP_1
e, comunque, non è stato contestato dall' anche in sede giudiziaria, dovendosi CP_1
qualificare la controversia unicamente nei termini di valutazione del danno biologico conseguente ad infortunio sul lavoro non contestato.
Ciò posto, la c.t.u. espletata dalla dott.ssa ha affermato che in Persona_1
conseguenza dell'infortunio oggetto di causa, il ricorrente presenta: esiti rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra operata con limitazione articolare in destrimane;
esiti frattura dell'estremo distale del radio con ripercussione funzionale e limitazione dei movimenti del polso;
estensione limitata del V dito mano destra, con postumi permanenti pari ad un grado di danno biologico del 20%.
Il c.t.u. non indica la decorrenza del grado di invalidità riconosciuto e, tuttavia, dall'esito complessivo della consulenza, può stabilirsi la data del 15.11.2022, data di riconoscimento del 12% da parte dell' CP_1
Le conclusioni della c.t.u. sono condivisibili poiché adeguatamente motivate, oltre Per_1
che, di fatto, non contestate, sicché possono porsi a base della decisione.
La domanda va dunque accolta nei termini indicati, con condanna dell alla erogazione, CP_1
in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo in rendita cui all'art. 13, comma 2 lett. a) del
D. Lgs. 38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 20%, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 15.11.2022 e dalla scadenza dei singoli ratei successivi fino al pagamento, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge
412/1991 e detrazione di quanto già erogato dall' per il grado di invalidità riconosciuto. CP_1
3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' sulla CP_1
base del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara che la parte ricorrente ha subito danno biologico in conseguenza dell'infortunio sul lavoro oggetto di giudizio nella misura del 20% e, per l'effetto, condanna parte resistente alla erogazione, in favore della parte ricorrente, della rendita di cui all'art. 13,
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 20%,
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 15.11.2022 e dalla scadenza dei singoli ratei successivi fino al pagamento, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e detrazione di quanto già erogato dall' per il CP_1
grado di invalidità riconosciuto;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in €. 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Cosenza, 17.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4