CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4330 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5399/2021
All'udienza collegiale del giorno 08/07/2025 ore 10:55
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DURANTI ANDREA
Parte_2
Avv. DURANTI ANDREA
ON MA
Avv. DURANTI ANDREA
Avv. PETRONI VINCENZO presente
Appellato/i
CP_1
Avv. ACCIARI MARIA LUISA avv Saleppichi in sost
Controparte_2
Avv.
CP_2 Controparte_3
Avv. ROSSI STEFANO
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'appellante contesta i risultati della consulenza che parla di imperizia e non di negligenza, evidenziando che non risultano depositate le linee guida, che vengono richiamate
L'appellato si oppone richiamando i propri scritti ed evidenziando come la CTU ha escluso il nesso di causalità trattiene la causa in decisione.
Verbale chiuso alle 11.17
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
La Corte
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5399/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(CF ), (CF Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), MA ON (CF , elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliati in Sutri (VT) Via Garibaldi n. 45 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Petroni (CF
) che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Duranti (CF C.F._4
), li rappresenta e difende giusta delega in atti C.F._5
- APPELLANTI–
E
, con sede in , Via Enrico Controparte_4 CP_1
Fermi n. 15, (C.F. e P. IVA ), in persona del Direttore Generale pro tempore, dott.ssa P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Luisa Acciari (C.F. Controparte_5
) ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Belsiana n. 71, presso lo C.F._6 studio dell'avv. Mario Occhipinti, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
C.F.: ), con sede in Milano, Via Clerici n. Controparte_6 P.IVA_2
14, in persona del Procuratore Speciale pro tempore dott. elettivamente Persona_1 domiciliata in Roma, Via Pinciana n. 25, presso lo studio dell'Avv. Stefano Rossi del Foro di Roma (C.F. , che la rappresenta e difende delega in atti C.F._7
-APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato e RA RO hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, n. 251/2021, pubblicata in data
23.02.2021 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Gli odierni attori convenivano in giudizio la al fine di ottenere una sentenza di condanna in loro favore e CP_1 nei confronti dell'ente convenuto in ragione della condotta negligente tenuta dai sanitari dell'Ospedale Belcolle di nelle cure apprestate al loro congiunto CP_1 Persona_2
Quest'ultimo, deducevano gli istanti, era infatti deceduto in data 22.2.2015 a causa di un arresto cardiaco occorso al dopo che lo stesso era stato sottoposto ad intervento chirurgico di Pt_1 stabilizzazione vertebrale in data 18.02.2015 presso l'indicato Ospedale. Gli istanti rappresentavano, infatti, che a seguito di valutazioni compiute da loro esperti, erano emerse gravi omissioni da parte dei sanitari di , i quali, in particolare, non avevano impedito l'evento CP_1 mortale che si sarebbe potuto evitare ove vi fosse stata da parte dei sanitari una valutazione cardiologica preoperatoria completa del paziente, alla pari di una adeguata gestione post-operatoria del attraverso un suo ricovero in reparto di terapia intensiva. In merito a tali fatti, Pt_1 aggiungevano che dal procedimento penale che era stato aperto su loro impulso, non erano emerse responsabilità a carico dei sanitari. Pertanto, dopo che erano state accertate le indicate negligenze dei sanitari, si erano rivolti a questo Tribunale chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, ovvero, ed in subordine, il risarcimento per la perdita di chance di sopravvivenza del loro congiunto. Costituendosi in giudizio la contestava la domanda svolta da parte CP_1 attrice perché ritenuta infondata;
in via preliminare chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia la al fine di essere manlevata in caso di condanna. Quest'ultima Controparte_2 società costituendosi in giudizio in via preliminare, chiedeva la sua estromissione dal giudizio, perché chiamata in garanzia nel processo oltre il termine di legge;
ciò considerando la prima udienza di comparizione 27.7.2016 in relazione alla quale l'ente convenuto avrebbe dovuto chiamare il terzo in garanzia entro il 7.6.2017, attività che, invece, era stata svolta in data 08.06.2017. Il terzo chiamato eccepiva, inoltre, sia la nullità ex art.164 comma I, c.p.c. dell'atto di citazione per chiamata del terzo attesa la incompletezza dell'avvertimento di cui al n.7 dell'art.163 c.p.c., sia l'inoperatività della garanzia assicurativa. Nel corso del processo veniva disposta CTU medico legale. All'esito di tale accertamento, rigettate con provvedimenti datati 15.10.2019 e 15.11.2019 le eccezioni di nullità dell'atto istruttorio, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni..”.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna parte attrice al pagamento in favore della delle spese processuali che si liquidano in Parte_3 euro 10.250 oltre IVA, CPA e 15% spese generali oltre spese di CTU già liquidate.
3.Sspese compensate tra le altre parti”.
Avverso la sentenza , e RA RO hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 svolgendo le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 251 pubblicata in data 23.2.2021: A) in via principale: accettare e dichiarate l'esclusiva responsabilità contrattuale dei sanitari operanti alle dipendenze dell''Ente Ospedaliero convenuto nella causazione della morte del Sig. Per_2
B) accettare e dichiarare che gli appellanti hanno subito i danni meglio descritti in narrativa
[...]
e/o quelli diversi che emergeranno nel corso del giudizio e per l'effetto, condannare la CP_7
, quale ente gestore del Presidio Ospedaliero di Belcolle al risarcimento in favore degli
[...] appellanti di tutti i danni non patrimoniali da essi patiti e paziendi a seguito del decesso del proprio congiunto come illustrati nell'atto e nella misura emergente indicata nella parte motiva del presente atto, liquidata anche in via equitativa, ovvero nella somma minore o maggiore da ritenersi di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;
C) in via subordinata, previo accertamento dell' inadempimento contrattuale dei sanitari operanti alle dipendenze dell' , condannare la al risarcimento in Controparte_8 Controparte_7 favore degli attuali appellanti del danno da perdita di chance di sopravvivenza e/o accelerazione del decesso del Sig. , da liquidarsi in via equitativa ed in ogni caso nella somma che sarà Persona_2 ritenuta di giustizia;
D) in via istruttoria disporre la rinnovazione della CTU;
Con condanna della
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nonché' alla restituzione in favore CP_7 degli appellanti delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e di CTU”.
Si è costituita in giudizio l' che ha così concluso: Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Roma, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa: – in via principale, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri e RO in quanto inammissibile Pt_1 ed infondato;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo tenuto a manlevare l' Controparte_2 Controparte_4
dal risarcimento dei danni che potrà essere stabilito nel corso del giudizio. Vinte le spese e i
[...] compensi”.
Inoltre, si è costituita chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_6 conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. in via principale, confermare integralmente ed in ogni sua parte la sentenza n. 251/2021 pubblicata il 23.2.2022 del Tribunale di
Viterbo, resa a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 780/2017, e, per l'effetto, rigettare l'appello.
Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio;
2. in subordine, limitare la garanzia assicurativa fino a concorrenza del massimale di polizza per sinistro pari ad € 10.000.000,00 e per gli eventuali importi superiori alla SIR pari ad € 350.000,00; 3. in via istruttoria, rigettare la richiesta di rinnovo della CTU”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16-03-2022, la Corte ha disposto c.t.u.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da e RA RO è articolato in due Parte_1 Parte_2 motivi.
Con il primo motivo di appello, rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge 8.3.2017 n.14 (legge Gelli-Bianco)- violazione dell'art. 2051 c.c. e 115 c.p.c.”, le parti appellanti censurano la sentenza in quanto il giudice di prima cure avrebbe dovuto nominare in ossequio all'art. 15 della legge 24/2017 un collegio di esperti in luogo di un unico consulente d'ufficio, rilevando che la normativa in questione, essendo una legge processuale, per il principio tempus regit actum può trovare applicazione anche per i giudizi iniziati prima della sua entrata in vigore. Deducono che la violazione di siffatta normativa determini la nullità della sentenza, in quanto norma di legge inderogabile e quindi rilevabile d'ufficio. Inoltre, lamentano che il giudice avrebbe completamente disatteso le considerazioni del consulente di parte che avrebbe smentito quanto sostenuto dal ctu.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “violazione degli articoli: 115 e 116 c.p.c. – 1176
c.c.-1218 c.c.-2697 c.c.”, gli appellanti censurano la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe acriticamente condiviso le argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio.
Rappresentano inoltre che la perizia dei consulenti del P.M., effettuata durante la fase delle indagini preliminari, di per sé non potrebbe essere sufficiente a sostenere la motivazione della sentenza impugnata, in quanto trattasi di atto non effettuato in contraddittorio tra le parti e quindi privo di efficacia probatoria nel presente giudizio. Il Tribunale avrebbe invece dovuto disporre il rinnovo della CTU espletata e fondare la propria decisione sulla relazione medica di parte dalla quale emergerebbe con evidenza che il decesso di avrebbe potuto essere evitato. Persona_2
La sentenza impugnata ha così motivato: “Preliminarmente si rileva che parte attrice nelle comparse conclusionali e di replica ha rinnovato le medesime eccezioni di nullità alla CTU già svolte durante il processo. Tali rilievi si basavano sostanzialmente sul fatto che l'accertamento tecnico compiuto ai sensi dell'art. 15 della legge 14/2017 non era stato affidato ad un collegio di esperti, oltre al fatto che era stato compiuto in violazione del contraddittorio per l'utilizzo di atti non facenti parte del fascicolo processuale. In merito a tali rilievi, immodificata la situazione già esaminata. ritiene questo Tribunale di confermare i propri provvedimento di rigetto delle eccezioni, provvedimenti emessi il 15.10.2019 15.11.2019 e che si riportano in nota.. [Ordinanza del 15.10.2019” le eccezioni sollevate dalla difesa di parte attrice non appaiono fondate considerando che: a) in relazione alla eccepita nullità della CTU, perché non eseguita collegialmente ai sensi dell'art. 15 della legge 14/2017, deve rilevarsi che all'udienza del
20.3.2019 di conferimento dell'incarico – momento in cui la parte si era trovata nella possibilità di svolgere i propri rilievi al riguardo – alcuna eccezione risulta essere stata mai sollevata;
b) con riguardo, poi alla dedotta violazione del contraddittorio per avere il CTU utilizzato alcuni atti (il fascicolo del PM) tale eccezione non può dirsi fondata essendo stata acquista la documentazione in esame ai sensi dell'art. 210 CPC sulla base di provvedimento di questo Giudice emesso del 20.3.2019, ben prima della data fissata per l'inizio delle operazioni (8.4.2019); Ordinanza del 15.11.2019 “letta la richiesta depositata dall'Avv. G. Murano tesa ad ottenere la revoca e/o modifica dell'ordinanza istruttoria del 15.10.2019 in ragione della dedotta violazione del contraddittorio;
ciò in quanto, secondo parte istante, vi sarebbe stato da parte del CTU un omesso esame del fascicolo del PM “e dunque violazione del contraddittorio e del diritto di difesa durante il primo ed unico incontro delle operazioni peritali avvenuto l'11.4.2019” non essendo risultato acquisto il relativo fascicolo;
rilevato che la questione così come dedotta non determina alcuna nullità, potendosi ammettere una siffatta invalidità (Cass. n.8406/2014) nel solo caso in cui le parti si fossero trovate nella impossibilità di contraddire su documenti mai acquisiti o di documenti prodotti irritualmente (circostanza che non attiene al caso in esame) apparendo, inoltre, ragionevole ritenere che, disposta l'acquisizione del fascicolo del PM nella stessa udienza di conferimento dell'incarico di consulenza, tale documentazione avrebbe poi costituito oggetto di valutazione in merito ai quesiti posti, avendo, quindi potuto le parti interloquire sulla portata della stessa”. Infine quanto alla eccezione relativa alla nomina di un solo consulente, è stato poi sottolineato il fatto che l'art. 15 della legge n. 24/2017, che ha previsto la nomina di un collegio di periti nel caso di procedimenti per responsabilità medica, è entrata in vigore in data 1.4.2017, in un momento successivo l'inizio del presente giudizio (01.03.2017).]
Quanto alle contestazioni svolte dal terzo chiamato in garanzia nei confronti della
[...]
, le stesse non appaiono fondate considerando: a) in merito alla eccepita inosservanza del Pt_3 termine per operare la chiamata in causa, deve rilevarsi che il terzo chiamato in garanzia non è legittimato ad eccepire tale questione non avendo interesse a ciò. Tanto perchè “il suo interesse è correlato esclusivamente alla correttezza della decisione di merito o in rito su di esso e non anche alla ritualità della chiamata in giudizio” (Cass. n. 10579/2013), b) in merito alla eccepita nullità dell'atto di chiamata, dall'esame dello stesso appaiono sufficientemente chiari i presupposti ed il fondamento della domanda, idonei per la società chiamata a poter articolare le proprie difese;
c) quanto alla questione relativa alla operatività della garanzia ritenuta esclusa in quanto non rientrante all'interno della polizza n. ITOMM1600015, in quanto precedente al periodo di efficacia
(31.03.2016- 31.03.2018),e quindi da ritenere esclusa per il caso in esame considerando il tempo P della richiesta risarcitoria (23.02.2015), deve rilevarsi come di avesse sottoscritto Pt_3 CP_1 polizze assicurative con copertura della RC senza soluzione di continuità fin dal 2013, CP_2 potendosi, quindi ritenere operativa la garanzia in esame.
Prima di entrare nel merito della vicenda giova evidenziare alcuni principi da tenere in considerazione per le valutazioni da adottare per i casi, come quello in esame, di responsabilità medica e degli enti ospedalieri nella cura dei pazienti. A tal riguardo è bene premettere che i principali aspetti oggi da esaminare rientrano tra quei casi che la giurisprudenza ha da tempo annoverato (Cass. 10297/04) nello schema della responsabilità contrattuale, basata sul presupposto che l'ente ospedaliero sia pubblico che privato, nel momento in cui accetta un paziente in ospedale ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, conclude un vero e proprio contratto. Infatti, la struttura sanitaria che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa) risponderà, infatti, delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. Per contro, la responsabilità del sanitario viene attratta nell'orbita dell'illecito aquiliano: il sanitario, infatti, risponderà del proprio operato in base all'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Se dunque si è di fronte ad una ipotesi di responsabilità contrattuale, ne consegue che l'onere probatorio è ripartito tra le parti nel senso che chi invoca la responsabilità della struttura sanitaria è onerato dalla prova dell'esistenza del rapporto professionale e dell'allegazione dell'inadempimento in ragione della specifica prestazione dedotta (cfr. Cass. 20904/2013), mentre sulla struttura grava l'onere di provare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato perseguimento del risultato era stato determinato da un evento imprevedibile e imprevisto (cfr. Cass. 8826/2007 - n. 13953/2007). In relazione al personale medico, quest'ultimo è tenuto ad eseguire la prestazione con la diligenza specifica del debitore qualificato ai sensi del disposto dell'art. 1176 c.c. fatto che comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica. Quanto al nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso le Sezioni Unite (SSUU n.
577/2008) hanno da tempo stabilito che anche in tema di responsabilità civile il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata “.. ferma restando, la diversità del regime probatorio applicabile in ragione dei differenti due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
Ciò posto, alla luce dell'attività istruttoria svolta nel presente giudizio, appare legittimo ritenere che nel caso in esame non possa ritenersi sussistente la responsabilità della in Pt_3 relazione alla fattispecie esaminata, non essendo emersa prova circa dell'inadempimento dell'ente nelle cure apprestate al al contrario, risulta comprovato il corretto adempimento della Pt_1 prestazione sanitaria e delle cure cui era stato sottoposto il paziente presso l'Ospedale Belcolle di
considerando le risultanze della CTU in atti. In particolare deve rilevarsi come già prima CP_1 dell'intervento (il 17.2.2015) il fosse stato adeguatamente informato in merito alla Pt_1 particolare delicatezza dell'intervento chirurgico al quale sarebbe stato sottoposto, essendo inoltre stato espresso ed acquisito sia il consenso del paziente che del coniuge presente. Inoltre proprio con riguardo al primo dei rilievi mossi ai sanitari da parte degli istanti il CTI ha rappresentato che “il prima dell'intervento chirurgico è stato sottoposto correttamente a valutazione specialistica Pt_1 cardiologica preoperatoria” (cfr pag. 18 della relazione di CTU). Nella relazione del CTU depositata il tecnico conclude in maniera granitica in merito ai fatti esaminati: “Il sebbene informato Pt_1 dell'alto rischio operatorio, decise lo stesso di sottoporsi all'intervento di artrodesi. Il rischio di morte cardiaca nei soggetti cardiopatici per operazioni di chirurgia vertebrale è stimato intorno al
2- 3%. L'intervento chirurgico del 18.2.2015 fu eseguito con tecnica esatta (ripristino della mobilizzazione già in data 22.03.2015), con strumenti chirurgici moderni ed attuali che prevedono
l'utilizzo di viti e ganci di stabilizzazione su due barre metalliche modellabili, dalla 11° vertebra toracica fino alla 3° lombare. Risulta altresì corretta la condotta posta in essere dai sanitari che gestirono il postoperatorio del paziente e il momento dell'arresto cardiaco per asistolia. L'immediato post-operatorio, come si evince dalla documentazione sanitaria, avvenne in modo regolare e privo di complicazioni eccetto per il manifestarsi di picchi pressori, che erano prontamente trattati con adeguata terapia antiipertensiva. L'exitus del paziente trova origine nella cardiopatia ischemica con coronaropatia cronica che ha, con statistica probabilità, determinato una morte aritmica spesso non evitabile nemmeno nei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva coronarica. In conclusione non si può ravvisare nella condotta dei sanitari, che ebbero in cura il condotta Persona_2 censurabile per imperizia, imprudenza o negligenza” (cfr pag. 22 della relazione del CTU). Le conclusioni del CTU risultano argomentate in maniera chiara, precisa e non contraddittoria. Le stesse, inoltre, sotto il profilo tecnico, risultano in linea con quanto era stato già accertato nel corso del procedimento penale, al termine del quale i due consulenti del PM avevano così concluso (CCTT Per redatta Prof. e che così concludevano: “…le risultanze dell'indagine Per_4 Parte_5 autoptica e la lettura dei preparati istologici effettuati sui prelievi di miocardio effettuati al tavolo settorio, consentono di ricondurre l'exitus del a morte improvvisa cardiaca Persona_2 coronarica, in soggetto con coronarosclerosi trivasale, con stenosi critiche a livello della coronaria destra e della discendente anteriore. Possiamo quindi concludere per una insufficienza cardiaca acuta su base ischemica/coronarica … in merito alla condotta dei sanitari ... Il paziente era ricoverato a seguito di una caduta e al PS si documentava la presenza di una frattura vertebrale. I sanitari che ebbero in cura il proposero allo stesso il trattamento della frattura vertebrale Pt_1 mediante intervento di artrodesi e lo informarono adeguatamente circa i rischi del trattamento proposto alla luce della sue non perfette condizione cardiache. L'intervento per il trattamento della frattura lombare risulta essere stato correttamente programmato ed eseguito e, pertanto, non sono riscontrabili condotte censurabili a carico dei sanitari che proposero e trattarono la frattura vertebrale del L'intervento chirurgico del 18 febbraio 2015 fu eseguito con tecnica esatta Pt_1
e con strumentario chirurgico moderno ed attuale .. risulta altresì corretta la condotta posta in essere dai sanitari che gestirono il post-operatorio del paziente e il momento dell'arresto cardiaco con asistolia. L'immediato postoperatorio, come si evince dalla documentazione sanitaria, avvenne in modo regolare e privo di complicazioni eccetto per il manifestarsi di picchi pressori, che erano prontamente trattati con adeguata terapia antiipertensiva. Così come non possono addebitarsi ai sanitari omissioni nell'iter terapeutico avendo il soggetto continuato, durante il ricovero, opportuna terapia anticoagulante..corretta, inoltre, è stata la gestione dell'arresto cardiaco con asistolia, fronteggiata mediante intubazione del paziente ed esecuzione di manovre rianimatorie protratte intervallate”. Alla luce di tali elementi e delle indicate valutazioni, non risultando dimostrate le principali contestazioni svolte dagli istanti in merito alle cure apprestate al - una incompleta Pt_1 valutazione cardiologica preoperatoria ed una inadeguata gestione post-operatoria del paziente - e non risultando, inoltre, la presenza di rilievi critici ai dati tecnici acquisiti, la domanda non può essere accolta. Il rigetto della domanda comporta, inoltre la condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 10.250,00 che parte attrice dovrà rifondere in favore della Pt_3 potendosi, invece compensare le spese tar quest'ultimo ente e la società assicuratrice. (calcolo delle spese, parametro valore indeterminabile, complessità media, valori medi: fase studio euro 2.000,00 euro;
fase introduttiva euro 1.350,00; fase istruttoria euro 3.500,00 fase decisoria euro 3.400,00, complessivamente euro 10,250,00)”.
Analizzando in primis il secondo motivo, attesa la sua priorità logica, va detto che esso non coglie nel segno.
Gli appellanti si dolgono del richiamo in sentenza alla C.T. del P.M., poiché “trattasi di atto non effettuato nel contradittorio tra le parti e privo di efficacia probatoria nel presente giudizio”. Essi pure lamentano che il decidente non avrebbe preso in considerazione la loro consulenza di parte che, peraltro, non sarebbe stata mai “specificamente contestata dalla controparti”.
Ebbene, in ordine all'utilizzabilità della consulenza disposta dal pubblico ministero in fase di indagini vale anche in questo caso il richiamo all'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio” (in al senso Cassazione civile sez. III, 31/10/2023, n.30298)
Vanno così ritenute pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio svolto, le risultanze della consulenza tecnica espletata nel procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione atteso che il contraddittorio tra le parti ha avuto modo di dispiegarsi quanto meno in sede civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti.
Quanto alla consulenza tecnica di parte il rilievo che la stessa risulta essere stata specificamente contestata da sia con la comparsa di costituzione e risposta sia come la prima memoria ex CP_2 art. 183 VI comma n. 3 c.p.c., vi è che la stessa “costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che, se non esplicitamente confutata in sentenza, deve per implicito essere ritenuta disattesa, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova”
(Cassazione civile sez. II, 28/08/2024, n.23254).
Ciò detto ed in ogni caso, i detti argomenti possono senz'altro dirsi superati dall'espletamento della consulenza tecnica di ufficio disposta nel presente grado.
Va premesso che dalle consulenze tecniche espletate in primo ed in secondo grado, che hanno specificamente richiamato la documentazione clinica e sanitaria prodotta ritualmente, è stato possibile in fatto accertare quanto segue.
In data 10.02.2015, alle ore 15:54, all'epoca dei fatti di anni 70, in seguito ad una Persona_2 caduta accidentale dalle scale con trauma cranico non commotivo, ferita lacero contusa della regione occipitale e trauma contusivo dell'arto inferiore destro veniva condotto mediante 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale Belcolle di . CP_1
Il paziente, per il quale in anamnesi veniva annotato “ipertensione arteriosa, pregresso ima (2007)” veniva descritto dagli operatori di Pronto Soccorso come “molto sofferente nonostante terapia antalgica … non più gestibile al triage” e nell'esame obiettivo era riportato “… sofferente, agitato, rimuove di sua iniziativa collare cervicale. Vigile, orientato, ha memoria dell'accaduto. Pupille isocoriche isocicliche. Presenta ferita LC occipitale. (…) algia e limitazione funzionale arto inferiore dx”.
I sanitari di pronto soccorso procedevano all'esecuzione di esami ematochimici, esame ECG, esami radiografici del bacino, dell'arto inferiore destro in toto e ad un esame TC cranio e del collo a mezzo dei quali veniva documentato unicamente un ematoma dei tessuti pericefalici in sede posteriore in assenza di ulteriori lesioni traumatiche dei distretti esaminati.
In data 11.02.2015, alle ore 16:19, il veniva quindi sottoposto a consulenza neurologica. Il Pt_1 sanitario intervenuto, rilevato che il paziente lamentava dolore a carico dell'arto inferiore destro “tale da non permettere la deambulazione” ed obiettivata altresì una “…marcata dolorabilità alla mobilizzazione e alla palpazione degli arti inferiori, più netta a sinistra, accentuata dall'extrarotazione” con “limitazione antalgica alla valutazione della forza segmentale” in assenza di disturbi sensitivi, deficit di lato e/o focali, indicava la necessità di ulteriore approfondimento diagnostico con valutazione specialistica ortopedica e con esami radiologici del rachide lombare, del bacino e del femore destro ritendo il quadro clinico “di non primaria genesi neurologica”.
Nella medesima giornata (11.02.2015) il paziente veniva pertanto sottoposto ad esame TC del bacino e delle sacro iliache, del femore destro e del rachide dorsale e lombo-sacrale a mezzo del quale veniva riscontrata una “…frattura da compressione del soma di L1 e distacco della base del peduncolo sin con impegno dello speco vertebrale del muro posteriore di 13 mm” e con “distacco del profilo superiore dell'apofisi spinosa di L1”.
Alle ore 18:28 del giorno 11.02.2015, ad esito della sopra menzionata indagine TC, veniva eseguita consulenza neurochirurgica. Lo specialista incaricato, apprezzata e trascritta la seguente obiettività
“…motilità a comando possibile ai 4 aa. con ipostenia bilaterale aa inf. Iperalgesie aa. Inf. Babinsky neg. , indicava il ricovero presso il reparto di Neurochirurgia per gli ulteriori approfondimenti Per_5
e le terapie del caso.
In data 11.02.2015, alle 18:49, il era pertanto ricoverato presso il reparto di Neurochirurgia Pt_1 dell'Ospedale Belcolle di con diagnosi di “Trauma cranico con ferita lacero-contusa. Frattura CP_1 da compressione del soma di L1 e distacco della base del peduncolo sin con impegno del muro posteriore di 13 mm. Distacco del profilo superiore dell'apofisi spinosa di L1”.
All'atto dell'ingresso del paziente in reparto, nel diario clinico era annotato: “…in anamnesi riferito trattamento abituale con cardioaspirina per riferita angioplastica nel 2007/ IMA 2007. Iperteso…”;era poi richiesta routine ematochimica e prescritto mantenimento di “allettamento assoluto”.
In data 12.02.2015, veniva richiesta consulenza cardiologica urgente per intervento che, effettua in pari data, veniva così testualmente allegata nella cartella clinica “Pz di 72 aa, pregresso IMA nel
2007, in tp con ER 8 mg, Bisoprololo 1,25 mf, Torvast;
Buon compenso emodinamico. Ob.
Cardiaca: az. cardiaca ritmica, toni parafonici. Classe funzionale > 4 METS, Inizia CO 5mg
1 cpx2. Non necessita di altri accertamenti cardiologici prima dell'I.O. Si consiglia Clexane 6000
s.c.”.
Il giorno seguente, 13.02.2015, era eseguita inoltre visita anestesiologica nella quale veniva annotato
“…… TAC con enfisema pan e centrolobulare diffuso, elettrocardiogramma: EAS. EGA: spO2 90%; anamnesi: ipertensione arteriosa, pregresso IMA (2007) (v. cardiologica), forte fumatore, terapie in atto: ER. , Torvast. CO (ASA sospesa il 12/02)” e quindi assegnato un CP_9 rischio ASA ascrivibile alla IV classe.
Dal punto di vista obiettivo e sintomatologico il giorno 14 febbraio era annotato nel diario clinico
“…sul piano neurologico lamenta disestesie dolorose agli arti inferiori, che peraltro conservano una soddisfacente mobilità” mentre nelle restanti giornate veniva segnalato, anche attraverso le valutazioni presenti nel diario infermieristico, uno status sostanzialmente invariato. In data 17.02.2015 veniva acquisito il consenso all'atto chirurgico con firma in calce apposta sia dal sig. sia dalla moglie RO RA e, il giorno seguente, 18 febbraio, il paziente veniva Pt_1 sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione D11-D12/L2-L3 mediante approccio percutaneo con impianto di viti peduncolati e barre longitudinali e laminectomia decompressiva ad accesso posteriore condotto in anestesia generale.
Dopo un risveglio sostanzialmente esente da problematiche, con prescrizione di terapia antalgica postoperatoria il alle ore 14:00 faceva rientro in reparto. Nel diario infermieristico veniva Pt_1 annotato “…h 14,00 circa ritorna dalla sala operatoria. PA 220/120. È salito senza elastomero.
Contattato dott. e praticato Catepresan 1 fl im, 2 perfalgan 1fl x dolore. Posizionate sbarre Per_6 perché agitato. Riposizionato elastomero…” ed alle ore 16,00 rilevata una pressione arteriosa pari a
130/70 mmHg.
Nei giorni seguenti veniva dato avvio ad una cauta mobilizzazione del paziente in poltrona e, in data
21.02.2015, nel diario infermieristico del turno 14-21 veniva segnalato “Il pz. alterna momenti di lucidità a momenti di confusione. Avverto MDR x oggi pomeriggio non si alza seduto”.
Il giorno 22.02.2015, IV giornata post-operatoria, in cartella clinica veniva quindi trascritto “chiamato dal personale di reparto alle ore 11:25 trascritta dopo aver accompagnato la moglie in PS (ore 12:15)
p. in midriasi fissa ed asistolia. Si iniziano manovre di rianimazione” ed alle ore 11,45 dopo esecuzione di manovre rianimatorie come da consulenza specialistica trascritta, constatato il decesso.
Ciò detto deve rilevarsi come gli attori in primo grado ed odierni appellanti abbiano agito iure proprio chiedendo il danno da perdita parentale come conseguente alla morte del loro congiunto.
In tale ipotesi, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale ( Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021 (Rv. 662040
- 01).
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea occorre dunque verificare se la morte sia riconducibile all'operato dei sanitari della struttura e se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
E' necessario ribadire infatti che, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., i danneggiati siano onerati di dimostrare da un lato il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta dei sanitari e che dunque l'evento morte sia connesso causalmente al comportamento del medico, dall'altro il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo alla parte convenuta.
Quanto al profilo della sussistenza del nesso causale, deve rilevarsi che la CTU svolta in questo grado fondata su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su di uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e della documentazione sanitaria prodotta ha consentito di ritenere non sussistente il nesso causale tra gli interventi chirurgici eseguiti dall' e la morte del Controparte_10 Pt_1
I CTU, infatti, nella relazione finale, hanno espresso una diagnosi medico-legale inequivocabile: “..Il decesso del sig. è stato causato da una insufficienza cardiaca acuta determinante una Persona_2 morte improvvisa in malattia coronarica trivasale non causalmente ovvero concausalmente ricollegabile al trattamento sanitario praticato dai sanitari dell'Ospedale Belcolle di ”. CP_1
Tale conclusione è perfettamente sovrapponibile a quella svolta dal consulente di primo grado che rilevava come: “....L'exitus del paziente trova origine nella cardiopatia ischemica con coronaropatia cronica che ha, con statica probabilità, determinato una morte aritmica spesso non evitabile nemmeno nei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva coronarica.”.
Tale quadro clinico è del resto in linea con la relazione di consulenza tecnico medico-legale sulle cause della morte di redatta nel Procedimento Penale n.840/2015 RGNR della Procura Persona_2 della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo in cui a seguito dell'esame autoptico si legge che“…La morte di è da inscrivere nell'ampio capitolo della morte improvvisa Persona_2 cardiaca coronarica, in soggetto affetto da coronaropatia trivasale su base arterosclerotica.
Concorre a tale valutazione il contributo fornito dalla critica analisi della documentazione sanitaria acclusa al fascicolo del procedimento penale in oggetto;
dalle risultanze dell'esame esterno e dell'indagine autoptica, le cui oggettività macroscopiche e microscopiche convergono, unanimi verso la genesi cardiaca-coronarica dell'exitus; le risultanze dell'esperimento settorio. L'esame esterno del cadavere, eseguito preliminarmente alle operazioni di indagine settoria, escludeva qualsivoglia lesività traumatica ad eccezione degli esiti traumatici della caduta accidentale in cui era rimasto coinvolto il in data 10 febbraio 2015. Suggestivo e assolutamente probatorio ai Pt_1 fini del determinismo della causa mortis appare il reperto macroscopico obiettivato a carico dell'organo cardiaco (esaminato dopo fissazione in formalina) in cui spicca il reperto coronarico caratterizzato dalla presenza di un quadro ostruttivo coronarico trivasale[…] Tali reperti sostengono e giustificano l'univocazione interpretazione medico-legale di una morte a genesi cardiaca. (…) In conclusione, possiamo affermare che le risultanze dell'indagine autoptica e la lettura dei preparati istologici effettuati sui prelievi di miocardio effettuati al tavolo settorio, consentono di ricondurre l'exitus del a morte improvvisa cardiaca coronarica, in Persona_2 soggetto con coronarosclerosi trivasale, con stenosi critiche a livello della coronaria destra e della discendente anteriore. Possiamo quindi concludere per una insufficienza cardiaca acuta su base ischemica/coronarica. (…).
Ed ancora, i consulenti del p.m. hanno rilevato come “Il rischio di morte cardiaca nei soggetti cardiopatici per operazioni di chirurgia vertebrale è stimato intorno al 2-3%” una percentuale davvero bassa per poter inferire la morte del all'intervento vertebrale subito. Pt_1
In definitiva, e richiamando la consulenza del grado: “Il decesso del sig. è stato Persona_2 causato da una insufficienza cardiaca acuta determinante una morte improvvisa in malattia coronarica trivasale, evento imprevisto ed imprevedibile secondo definizione di letteratura scientifica.
È questa una condizione che, per definizione di letteratura, identifica una “morte che sopraggiunge inaspettata, che avviene entro un'ora dall'inizio della sintomatologia acuta, in soggetti in pieno benessere o in soggetti il cui stato di malattia cronica non faceva prevedere un esito così repentino”, ovvero un evento imprevisto ed imprevedibile che, nel caso di specie, appare riconducibile, con ogni verosimiglianza, ad una morte improvvisa elettrica ovvero aritmica.
Circa il tasso di sopravvivenza, dati di letteratura indicano che una volta che l'arresto cardiaco si è verificato, meno del 20% dei pazienti vittime di un arresto cardiaco avvenuto in ambito intraospedaliero sopravvive fino alla dimissione.
Sulla base delle considerazioni sovra esposte, pertanto, trattandosi di ipotetiche condotte omissive, si ritiene che anche qualora fosse stato attuato un monitoraggio intensivo post-operatorio, non è possibile affermare secondo giudizio controfattuale con il criterio del “più probabile che non” che
l'exitus del sig. sarebbe stato evitabile”. Pt_1
Ciò detto, neppure è risultato presente il profilo colposo del comportamento dei sanitari del nosocomio viterbese.
Ed in vero, anche la ctu del grado ha concluso per l'assenza di qualsiasi profilo di imperizia o an ch solo di negligenza in capo ai sanitari.
Così si sono espressi i periti in punto di diagnosi: “La diagnosi formulata di “Trauma cranico con ferita lacero-contusa. Frattura da compressione del soma di L1 e distacco della base del peduncolo sin con impegno del muro posteriore di 13 mm. Distacco del profilo superiore dell'apofisi spinosa di
L1” risulta corretta e conforme alle risultanze degli accertamenti strumentali e specialistici effettuati;
Quanto alla scelta del trattamento: “Il trattamento prescelto e consistente in un intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale D11-D12/ L1-L2 mediante viti peduncolate e laminectomia decompressiva eseguito per via percutanea risulta essere adeguato alla lesione diagnosticata e richiedeva le competenze professionali specifiche intervenute nel corso del ricovero presso reparto di neurochirurgia.”
L'esecuzione del trattamento è poi avvenuta in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica (cfr ctu).
Quanto alla necessità di espletamento di ulteriori indagini cardiologiche sul attese le sue Pt_1 condizioni di salute (soggetto cardiopatico e tabagista) i periti hanno chiarito che in accordo con le
Linee Guida ESC/ESA del 2014, pur in presenza dei precedenti morbosi l'esecuzione di ulteriori accertamenti strumentali “non era raccomandata trattandosi di soggetto candidato a chirurgia a classe di rischio intermedio e con capacità funzionale valutata superiore ai 4 METS”.
In risposta al ctp di parte appellante secondo cui “anche l'esecuzione di un ecocolor doppler dei vasi sopraortici …. avrebbe potuto indirizzare verso un peggioramento della malattia aterosclerotica sia carotidea sia coronarica” i ctu hanno definitivamente chiarito al fine di comprovare l'assenza di omissioni colpose a carico dei sanitari che se è vero che quello carotideo è l'unico distretto che
“permette di valutare direttamente il grado di aterosclerosi, si deve sottolineare che le placche carotidee sono differenti in termini di anatomia patologica da quelle coronariche così che
l'interconnesione tra i due distretti può essere solo orientativa e non direttamente proporzionale tanto che un aggravamento della patologia aterosclerotica carotidea non sottintende una necessaria evoluzione allo stesso modo di quella coronarica.”.
In sostanza, il collegio dei periti ha concluso come “L'esame non avrebbe pertanto potuto avere alcuna predittività o specificità in termini di stratificazione del rischio di aterosclerosi coronarica e quindi utilità nel caso di specie”.
Quanto poi all'eventuale esecuzione di una TC coronarica, l'opportunità di un tale accertamento - da riferire in ogni caso all'epoca dello svolgersi dei fatti - non risultava corroborata da adeguata valutazione in termini di costo/beneficio dacché certamente in un soggetto come il Pt_1 asintomatico dal punto di vista cardiologico e con prescritto mantenimento di “allettamento assoluto”, non avrebbe trovato ragionevole giustificazione clinica.
Quanto infine al mancato rilevo di parametri biochimici i consulenti hanno esaustivamente rilevato che in occasione del ricovero del febbraio del 2015 il non presentava alcun segno o riferiva Pt_1 sintomi indicativi di una eventuale insufficienza cardiaca sottostante quali ad esempio respiro affannoso e difficile, affaticamento, edemi declivi o acrali né era obiettivato versamento addominale e/o pleurico. Allo stesso modo, sino alla data dell'intervento chirurgico ed all'atto della valutazione specialistica cardiologica, il paziente era descritto come asintomatico per angor o dispnea non lamentava né aveva lamentato alcun sintomo clinico quale dolore toracico che avrebbe potuto giustificare il dosaggio di un biomarker ematochimico quali quelli citati e che peraltro, in una condizione di post trauma come quello di una frattura vertebrale avrebbero potuto alterarsi in maniera aspecifica.
D'altronde, è lo stesso ct di parte appellante ad affermare che la valutazione di tali parametri può essere presa in considerazione nei pazienti c.d. “ad alto rischio” mentre è stato chiarito sul punto che sia la classe funzionale valutata nel caso che l'indice di “Lee” indicavano un paziente a rischio cardiologico intermedio. I ctu invero hanno ampiamente e logicamente argomentato le motivazioni che li hanno portato a discostarsi da quanto affermato dal CTU di I grado indicando un indice di Lee pari a 2 ( rischio intermedio); ed in effetti i periti hanno rilevato come le patologie polmonari e nello specifico, l'enfisema accertato strumentalmente ma non funzionalmente, ricompreso dal ctu del primo grado nella sua valutazione, non rientra tra gli items dell'indice di Lee che nel caso di specie si è ritenuto essere pari a 2.
Circa poi l'attribuzione della classe funzionale METS, per la cui miglior valutazione il perito di parte ritiene fosse necessario un approfondimento della storia clinica, i consulenti hanno spiegato come questa sia valutazione funzionale che andava condotta sulla base di una soggettività riferita dal paziente e della obiettività cardiologica apprezzata indicativa nella specie di un soddisfacente compenso di circolo e che poteva, anche proprio alla luce di un “silenzio” documentale di circa otto anni dal periodo intercorso tra i precedenti anamnestici, comunque annotati e documentati in cartella, ritenersi compatibile ed indicativa ancora una volta di un soggetto a rischio cardiologico intermedio.
Nel caso del inoltre, l'intervento chirurgico di stabilizzazione e decompressione midollare Pt_1 era da considerarsi non urgente ma non ulteriormente differibile nell'ambito dell'attuale ricovero ospedaliero ed il trattamento prescelto e consistente nell'intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale D11-D12/ L1-L2 mediante viti peduncolate e laminectomia decompressiva eseguito per via percutanea è risultato corretto.
Neppure sotto il profilo della gestione farmacologica sono state riscontrate negligenze o imperizie perché corrette sono risultate la profilassi antitromboembolica preoperatoria e le procedure di
Rianimazione Cardio Polmonare eseguite secondo consolidate Linee Guida vigenti all'epoca dell'intervento.
In sostanza, la ctu del grado ha chiarito che il decesso di è stato causato da una Persona_2 insufficienza cardiaca acuta determinante una morte improvvisa in malattia coronarica trivasale, evento imprevisto ed imprevedibile secondo definizione di letteratura scientifica.
Quanto alla fase post operatoria nel caso di specie i ctu hanno rilevato che “si trattava di un soggetto sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale e decompressione midollare per via percutanea, ovvero con tecnica mini-invasiva, condotto in anestesia generale ed effettuato in assenza di complicanze peri o intraprocedurali. Anche nell'immediato post-operatorio, le procedure di risveglio si erano svolte regolarmente con repentina ripresa della normale ventilazione spontanea e pronta estubazione del paziente alle ore 13,25 ovvero a distanza di circa dieci minuti dalla fine dell'atto neurochirurgico.
L'ingresso in area risveglio, ove il rimaneva poco meno di un'ora, risultava connotato poi Pt_1 dalla presenza di una motilità spontanea dei 4 arti, valida ventilazione con capacità del paziente di tossire, valori tensivi post-operatori consoni e saturazione di ossigeno superiore al 94% con un paziente risvegliabile a comando ed uno score di Aldrete pari a 9, score questo che, seppur in unica valutazione, identifica un paziente nelle migliori condizioni per poter essere dimesso dalla sala operatoria”.
Si trattava quindi di un paziente non necessitante di supporto ventilatorio e che non presentava segni di instabilità clinica o elementi obiettivi che orientassero verso uno stato critico potenziale e per i quali ritenere indicato un monitoraggio intensivo oltre a quanto ordinariamente attuabile presso il reparto di degenza mediante costante e corretta rilevazione dei parametri pressori e di diuresi.
In definitiva non vi erano, sulla base degli elementi emersi, condizioni che rendessero ragione della necessità di un monitoraggio intensivo sia nell'immediato post-operatorio, sia nei giorni antecedenti l'exitus (cfr ctu del grado).
Il motivo pertanto deve essere respinto.
Quanto sin qui rilevato determina altresì l'assorbimento delle doglianze mosse con il primo motivo di appello, avendo la ctu del grado escluso la responsabilità del nosocomio di Belcolle.
In ogni caso va rilevato che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 15 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017, relativo ai requisiti da osservare per la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria, è applicabile, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore (cfr in tal senso Cassazione civile sez. III, 11/06/2025, (ud.
08/05/2025, dep. 11/06/2025), n.15594).
D'altronde, secondo l'ordinanza della Cassazione n. 13060 del 13/05/2024 (Rv. 671142 - 01) “L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello fondata su una c.t.u. espletata, prima dell'entrata in vigore della norma citata, da un medico legale senza l'ausilio di uno specialista).”
Sicchè la detta norma non è nella specie applicabile, poichè è pacifico che il giudizio è stato introdotto il 01.03.2017 ovvero successivamente all'entrata in vigore della legge (1.4.2017) come pure si è espresso il primo giudice con l'ordinanza richiamata in sentenza.
L'appello, conclusivamente, deve essere respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione indeterminabile-complessità media- con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e RA RO avverso la sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Viterbo n. 251/2021, pubblicata il 23/02/2021 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna e RA RO a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e di le spese del presente grado, liquidate in Controparte_4 Controparte_6 complessivi € 10.313 (indeterminabile-complessità media) per compensi oltre a spese generali (15%), iva imponibile ma non detraibile e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
e RA RO in via solidale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_2 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma l'8 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 5399/2021
All'udienza collegiale del giorno 08/07/2025 ore 10:55
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DURANTI ANDREA
Parte_2
Avv. DURANTI ANDREA
ON MA
Avv. DURANTI ANDREA
Avv. PETRONI VINCENZO presente
Appellato/i
CP_1
Avv. ACCIARI MARIA LUISA avv Saleppichi in sost
Controparte_2
Avv.
CP_2 Controparte_3
Avv. ROSSI STEFANO
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'appellante contesta i risultati della consulenza che parla di imperizia e non di negligenza, evidenziando che non risultano depositate le linee guida, che vengono richiamate
L'appellato si oppone richiamando i propri scritti ed evidenziando come la CTU ha escluso il nesso di causalità trattiene la causa in decisione.
Verbale chiuso alle 11.17
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
La Corte
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5399/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(CF ), (CF Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), MA ON (CF , elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliati in Sutri (VT) Via Garibaldi n. 45 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Petroni (CF
) che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Duranti (CF C.F._4
), li rappresenta e difende giusta delega in atti C.F._5
- APPELLANTI–
E
, con sede in , Via Enrico Controparte_4 CP_1
Fermi n. 15, (C.F. e P. IVA ), in persona del Direttore Generale pro tempore, dott.ssa P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Luisa Acciari (C.F. Controparte_5
) ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Belsiana n. 71, presso lo C.F._6 studio dell'avv. Mario Occhipinti, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
C.F.: ), con sede in Milano, Via Clerici n. Controparte_6 P.IVA_2
14, in persona del Procuratore Speciale pro tempore dott. elettivamente Persona_1 domiciliata in Roma, Via Pinciana n. 25, presso lo studio dell'Avv. Stefano Rossi del Foro di Roma (C.F. , che la rappresenta e difende delega in atti C.F._7
-APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato e RA RO hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, n. 251/2021, pubblicata in data
23.02.2021 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Gli odierni attori convenivano in giudizio la al fine di ottenere una sentenza di condanna in loro favore e CP_1 nei confronti dell'ente convenuto in ragione della condotta negligente tenuta dai sanitari dell'Ospedale Belcolle di nelle cure apprestate al loro congiunto CP_1 Persona_2
Quest'ultimo, deducevano gli istanti, era infatti deceduto in data 22.2.2015 a causa di un arresto cardiaco occorso al dopo che lo stesso era stato sottoposto ad intervento chirurgico di Pt_1 stabilizzazione vertebrale in data 18.02.2015 presso l'indicato Ospedale. Gli istanti rappresentavano, infatti, che a seguito di valutazioni compiute da loro esperti, erano emerse gravi omissioni da parte dei sanitari di , i quali, in particolare, non avevano impedito l'evento CP_1 mortale che si sarebbe potuto evitare ove vi fosse stata da parte dei sanitari una valutazione cardiologica preoperatoria completa del paziente, alla pari di una adeguata gestione post-operatoria del attraverso un suo ricovero in reparto di terapia intensiva. In merito a tali fatti, Pt_1 aggiungevano che dal procedimento penale che era stato aperto su loro impulso, non erano emerse responsabilità a carico dei sanitari. Pertanto, dopo che erano state accertate le indicate negligenze dei sanitari, si erano rivolti a questo Tribunale chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, ovvero, ed in subordine, il risarcimento per la perdita di chance di sopravvivenza del loro congiunto. Costituendosi in giudizio la contestava la domanda svolta da parte CP_1 attrice perché ritenuta infondata;
in via preliminare chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia la al fine di essere manlevata in caso di condanna. Quest'ultima Controparte_2 società costituendosi in giudizio in via preliminare, chiedeva la sua estromissione dal giudizio, perché chiamata in garanzia nel processo oltre il termine di legge;
ciò considerando la prima udienza di comparizione 27.7.2016 in relazione alla quale l'ente convenuto avrebbe dovuto chiamare il terzo in garanzia entro il 7.6.2017, attività che, invece, era stata svolta in data 08.06.2017. Il terzo chiamato eccepiva, inoltre, sia la nullità ex art.164 comma I, c.p.c. dell'atto di citazione per chiamata del terzo attesa la incompletezza dell'avvertimento di cui al n.7 dell'art.163 c.p.c., sia l'inoperatività della garanzia assicurativa. Nel corso del processo veniva disposta CTU medico legale. All'esito di tale accertamento, rigettate con provvedimenti datati 15.10.2019 e 15.11.2019 le eccezioni di nullità dell'atto istruttorio, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni..”.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna parte attrice al pagamento in favore della delle spese processuali che si liquidano in Parte_3 euro 10.250 oltre IVA, CPA e 15% spese generali oltre spese di CTU già liquidate.
3.Sspese compensate tra le altre parti”.
Avverso la sentenza , e RA RO hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 svolgendo le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 251 pubblicata in data 23.2.2021: A) in via principale: accettare e dichiarate l'esclusiva responsabilità contrattuale dei sanitari operanti alle dipendenze dell''Ente Ospedaliero convenuto nella causazione della morte del Sig. Per_2
B) accettare e dichiarare che gli appellanti hanno subito i danni meglio descritti in narrativa
[...]
e/o quelli diversi che emergeranno nel corso del giudizio e per l'effetto, condannare la CP_7
, quale ente gestore del Presidio Ospedaliero di Belcolle al risarcimento in favore degli
[...] appellanti di tutti i danni non patrimoniali da essi patiti e paziendi a seguito del decesso del proprio congiunto come illustrati nell'atto e nella misura emergente indicata nella parte motiva del presente atto, liquidata anche in via equitativa, ovvero nella somma minore o maggiore da ritenersi di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;
C) in via subordinata, previo accertamento dell' inadempimento contrattuale dei sanitari operanti alle dipendenze dell' , condannare la al risarcimento in Controparte_8 Controparte_7 favore degli attuali appellanti del danno da perdita di chance di sopravvivenza e/o accelerazione del decesso del Sig. , da liquidarsi in via equitativa ed in ogni caso nella somma che sarà Persona_2 ritenuta di giustizia;
D) in via istruttoria disporre la rinnovazione della CTU;
Con condanna della
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nonché' alla restituzione in favore CP_7 degli appellanti delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e di CTU”.
Si è costituita in giudizio l' che ha così concluso: Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Roma, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa: – in via principale, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri e RO in quanto inammissibile Pt_1 ed infondato;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo tenuto a manlevare l' Controparte_2 Controparte_4
dal risarcimento dei danni che potrà essere stabilito nel corso del giudizio. Vinte le spese e i
[...] compensi”.
Inoltre, si è costituita chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_6 conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. in via principale, confermare integralmente ed in ogni sua parte la sentenza n. 251/2021 pubblicata il 23.2.2022 del Tribunale di
Viterbo, resa a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 780/2017, e, per l'effetto, rigettare l'appello.
Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio;
2. in subordine, limitare la garanzia assicurativa fino a concorrenza del massimale di polizza per sinistro pari ad € 10.000.000,00 e per gli eventuali importi superiori alla SIR pari ad € 350.000,00; 3. in via istruttoria, rigettare la richiesta di rinnovo della CTU”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16-03-2022, la Corte ha disposto c.t.u.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da e RA RO è articolato in due Parte_1 Parte_2 motivi.
Con il primo motivo di appello, rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge 8.3.2017 n.14 (legge Gelli-Bianco)- violazione dell'art. 2051 c.c. e 115 c.p.c.”, le parti appellanti censurano la sentenza in quanto il giudice di prima cure avrebbe dovuto nominare in ossequio all'art. 15 della legge 24/2017 un collegio di esperti in luogo di un unico consulente d'ufficio, rilevando che la normativa in questione, essendo una legge processuale, per il principio tempus regit actum può trovare applicazione anche per i giudizi iniziati prima della sua entrata in vigore. Deducono che la violazione di siffatta normativa determini la nullità della sentenza, in quanto norma di legge inderogabile e quindi rilevabile d'ufficio. Inoltre, lamentano che il giudice avrebbe completamente disatteso le considerazioni del consulente di parte che avrebbe smentito quanto sostenuto dal ctu.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “violazione degli articoli: 115 e 116 c.p.c. – 1176
c.c.-1218 c.c.-2697 c.c.”, gli appellanti censurano la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe acriticamente condiviso le argomentazioni del consulente tecnico d'ufficio.
Rappresentano inoltre che la perizia dei consulenti del P.M., effettuata durante la fase delle indagini preliminari, di per sé non potrebbe essere sufficiente a sostenere la motivazione della sentenza impugnata, in quanto trattasi di atto non effettuato in contraddittorio tra le parti e quindi privo di efficacia probatoria nel presente giudizio. Il Tribunale avrebbe invece dovuto disporre il rinnovo della CTU espletata e fondare la propria decisione sulla relazione medica di parte dalla quale emergerebbe con evidenza che il decesso di avrebbe potuto essere evitato. Persona_2
La sentenza impugnata ha così motivato: “Preliminarmente si rileva che parte attrice nelle comparse conclusionali e di replica ha rinnovato le medesime eccezioni di nullità alla CTU già svolte durante il processo. Tali rilievi si basavano sostanzialmente sul fatto che l'accertamento tecnico compiuto ai sensi dell'art. 15 della legge 14/2017 non era stato affidato ad un collegio di esperti, oltre al fatto che era stato compiuto in violazione del contraddittorio per l'utilizzo di atti non facenti parte del fascicolo processuale. In merito a tali rilievi, immodificata la situazione già esaminata. ritiene questo Tribunale di confermare i propri provvedimento di rigetto delle eccezioni, provvedimenti emessi il 15.10.2019 15.11.2019 e che si riportano in nota.. [Ordinanza del 15.10.2019” le eccezioni sollevate dalla difesa di parte attrice non appaiono fondate considerando che: a) in relazione alla eccepita nullità della CTU, perché non eseguita collegialmente ai sensi dell'art. 15 della legge 14/2017, deve rilevarsi che all'udienza del
20.3.2019 di conferimento dell'incarico – momento in cui la parte si era trovata nella possibilità di svolgere i propri rilievi al riguardo – alcuna eccezione risulta essere stata mai sollevata;
b) con riguardo, poi alla dedotta violazione del contraddittorio per avere il CTU utilizzato alcuni atti (il fascicolo del PM) tale eccezione non può dirsi fondata essendo stata acquista la documentazione in esame ai sensi dell'art. 210 CPC sulla base di provvedimento di questo Giudice emesso del 20.3.2019, ben prima della data fissata per l'inizio delle operazioni (8.4.2019); Ordinanza del 15.11.2019 “letta la richiesta depositata dall'Avv. G. Murano tesa ad ottenere la revoca e/o modifica dell'ordinanza istruttoria del 15.10.2019 in ragione della dedotta violazione del contraddittorio;
ciò in quanto, secondo parte istante, vi sarebbe stato da parte del CTU un omesso esame del fascicolo del PM “e dunque violazione del contraddittorio e del diritto di difesa durante il primo ed unico incontro delle operazioni peritali avvenuto l'11.4.2019” non essendo risultato acquisto il relativo fascicolo;
rilevato che la questione così come dedotta non determina alcuna nullità, potendosi ammettere una siffatta invalidità (Cass. n.8406/2014) nel solo caso in cui le parti si fossero trovate nella impossibilità di contraddire su documenti mai acquisiti o di documenti prodotti irritualmente (circostanza che non attiene al caso in esame) apparendo, inoltre, ragionevole ritenere che, disposta l'acquisizione del fascicolo del PM nella stessa udienza di conferimento dell'incarico di consulenza, tale documentazione avrebbe poi costituito oggetto di valutazione in merito ai quesiti posti, avendo, quindi potuto le parti interloquire sulla portata della stessa”. Infine quanto alla eccezione relativa alla nomina di un solo consulente, è stato poi sottolineato il fatto che l'art. 15 della legge n. 24/2017, che ha previsto la nomina di un collegio di periti nel caso di procedimenti per responsabilità medica, è entrata in vigore in data 1.4.2017, in un momento successivo l'inizio del presente giudizio (01.03.2017).]
Quanto alle contestazioni svolte dal terzo chiamato in garanzia nei confronti della
[...]
, le stesse non appaiono fondate considerando: a) in merito alla eccepita inosservanza del Pt_3 termine per operare la chiamata in causa, deve rilevarsi che il terzo chiamato in garanzia non è legittimato ad eccepire tale questione non avendo interesse a ciò. Tanto perchè “il suo interesse è correlato esclusivamente alla correttezza della decisione di merito o in rito su di esso e non anche alla ritualità della chiamata in giudizio” (Cass. n. 10579/2013), b) in merito alla eccepita nullità dell'atto di chiamata, dall'esame dello stesso appaiono sufficientemente chiari i presupposti ed il fondamento della domanda, idonei per la società chiamata a poter articolare le proprie difese;
c) quanto alla questione relativa alla operatività della garanzia ritenuta esclusa in quanto non rientrante all'interno della polizza n. ITOMM1600015, in quanto precedente al periodo di efficacia
(31.03.2016- 31.03.2018),e quindi da ritenere esclusa per il caso in esame considerando il tempo P della richiesta risarcitoria (23.02.2015), deve rilevarsi come di avesse sottoscritto Pt_3 CP_1 polizze assicurative con copertura della RC senza soluzione di continuità fin dal 2013, CP_2 potendosi, quindi ritenere operativa la garanzia in esame.
Prima di entrare nel merito della vicenda giova evidenziare alcuni principi da tenere in considerazione per le valutazioni da adottare per i casi, come quello in esame, di responsabilità medica e degli enti ospedalieri nella cura dei pazienti. A tal riguardo è bene premettere che i principali aspetti oggi da esaminare rientrano tra quei casi che la giurisprudenza ha da tempo annoverato (Cass. 10297/04) nello schema della responsabilità contrattuale, basata sul presupposto che l'ente ospedaliero sia pubblico che privato, nel momento in cui accetta un paziente in ospedale ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, conclude un vero e proprio contratto. Infatti, la struttura sanitaria che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria (anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa) risponderà, infatti, delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. Per contro, la responsabilità del sanitario viene attratta nell'orbita dell'illecito aquiliano: il sanitario, infatti, risponderà del proprio operato in base all'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Se dunque si è di fronte ad una ipotesi di responsabilità contrattuale, ne consegue che l'onere probatorio è ripartito tra le parti nel senso che chi invoca la responsabilità della struttura sanitaria è onerato dalla prova dell'esistenza del rapporto professionale e dell'allegazione dell'inadempimento in ragione della specifica prestazione dedotta (cfr. Cass. 20904/2013), mentre sulla struttura grava l'onere di provare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato perseguimento del risultato era stato determinato da un evento imprevedibile e imprevisto (cfr. Cass. 8826/2007 - n. 13953/2007). In relazione al personale medico, quest'ultimo è tenuto ad eseguire la prestazione con la diligenza specifica del debitore qualificato ai sensi del disposto dell'art. 1176 c.c. fatto che comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica. Quanto al nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso le Sezioni Unite (SSUU n.
577/2008) hanno da tempo stabilito che anche in tema di responsabilità civile il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata “.. ferma restando, la diversità del regime probatorio applicabile in ragione dei differenti due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
Ciò posto, alla luce dell'attività istruttoria svolta nel presente giudizio, appare legittimo ritenere che nel caso in esame non possa ritenersi sussistente la responsabilità della in Pt_3 relazione alla fattispecie esaminata, non essendo emersa prova circa dell'inadempimento dell'ente nelle cure apprestate al al contrario, risulta comprovato il corretto adempimento della Pt_1 prestazione sanitaria e delle cure cui era stato sottoposto il paziente presso l'Ospedale Belcolle di
considerando le risultanze della CTU in atti. In particolare deve rilevarsi come già prima CP_1 dell'intervento (il 17.2.2015) il fosse stato adeguatamente informato in merito alla Pt_1 particolare delicatezza dell'intervento chirurgico al quale sarebbe stato sottoposto, essendo inoltre stato espresso ed acquisito sia il consenso del paziente che del coniuge presente. Inoltre proprio con riguardo al primo dei rilievi mossi ai sanitari da parte degli istanti il CTI ha rappresentato che “il prima dell'intervento chirurgico è stato sottoposto correttamente a valutazione specialistica Pt_1 cardiologica preoperatoria” (cfr pag. 18 della relazione di CTU). Nella relazione del CTU depositata il tecnico conclude in maniera granitica in merito ai fatti esaminati: “Il sebbene informato Pt_1 dell'alto rischio operatorio, decise lo stesso di sottoporsi all'intervento di artrodesi. Il rischio di morte cardiaca nei soggetti cardiopatici per operazioni di chirurgia vertebrale è stimato intorno al
2- 3%. L'intervento chirurgico del 18.2.2015 fu eseguito con tecnica esatta (ripristino della mobilizzazione già in data 22.03.2015), con strumenti chirurgici moderni ed attuali che prevedono
l'utilizzo di viti e ganci di stabilizzazione su due barre metalliche modellabili, dalla 11° vertebra toracica fino alla 3° lombare. Risulta altresì corretta la condotta posta in essere dai sanitari che gestirono il postoperatorio del paziente e il momento dell'arresto cardiaco per asistolia. L'immediato post-operatorio, come si evince dalla documentazione sanitaria, avvenne in modo regolare e privo di complicazioni eccetto per il manifestarsi di picchi pressori, che erano prontamente trattati con adeguata terapia antiipertensiva. L'exitus del paziente trova origine nella cardiopatia ischemica con coronaropatia cronica che ha, con statistica probabilità, determinato una morte aritmica spesso non evitabile nemmeno nei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva coronarica. In conclusione non si può ravvisare nella condotta dei sanitari, che ebbero in cura il condotta Persona_2 censurabile per imperizia, imprudenza o negligenza” (cfr pag. 22 della relazione del CTU). Le conclusioni del CTU risultano argomentate in maniera chiara, precisa e non contraddittoria. Le stesse, inoltre, sotto il profilo tecnico, risultano in linea con quanto era stato già accertato nel corso del procedimento penale, al termine del quale i due consulenti del PM avevano così concluso (CCTT Per redatta Prof. e che così concludevano: “…le risultanze dell'indagine Per_4 Parte_5 autoptica e la lettura dei preparati istologici effettuati sui prelievi di miocardio effettuati al tavolo settorio, consentono di ricondurre l'exitus del a morte improvvisa cardiaca Persona_2 coronarica, in soggetto con coronarosclerosi trivasale, con stenosi critiche a livello della coronaria destra e della discendente anteriore. Possiamo quindi concludere per una insufficienza cardiaca acuta su base ischemica/coronarica … in merito alla condotta dei sanitari ... Il paziente era ricoverato a seguito di una caduta e al PS si documentava la presenza di una frattura vertebrale. I sanitari che ebbero in cura il proposero allo stesso il trattamento della frattura vertebrale Pt_1 mediante intervento di artrodesi e lo informarono adeguatamente circa i rischi del trattamento proposto alla luce della sue non perfette condizione cardiache. L'intervento per il trattamento della frattura lombare risulta essere stato correttamente programmato ed eseguito e, pertanto, non sono riscontrabili condotte censurabili a carico dei sanitari che proposero e trattarono la frattura vertebrale del L'intervento chirurgico del 18 febbraio 2015 fu eseguito con tecnica esatta Pt_1
e con strumentario chirurgico moderno ed attuale .. risulta altresì corretta la condotta posta in essere dai sanitari che gestirono il post-operatorio del paziente e il momento dell'arresto cardiaco con asistolia. L'immediato postoperatorio, come si evince dalla documentazione sanitaria, avvenne in modo regolare e privo di complicazioni eccetto per il manifestarsi di picchi pressori, che erano prontamente trattati con adeguata terapia antiipertensiva. Così come non possono addebitarsi ai sanitari omissioni nell'iter terapeutico avendo il soggetto continuato, durante il ricovero, opportuna terapia anticoagulante..corretta, inoltre, è stata la gestione dell'arresto cardiaco con asistolia, fronteggiata mediante intubazione del paziente ed esecuzione di manovre rianimatorie protratte intervallate”. Alla luce di tali elementi e delle indicate valutazioni, non risultando dimostrate le principali contestazioni svolte dagli istanti in merito alle cure apprestate al - una incompleta Pt_1 valutazione cardiologica preoperatoria ed una inadeguata gestione post-operatoria del paziente - e non risultando, inoltre, la presenza di rilievi critici ai dati tecnici acquisiti, la domanda non può essere accolta. Il rigetto della domanda comporta, inoltre la condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 10.250,00 che parte attrice dovrà rifondere in favore della Pt_3 potendosi, invece compensare le spese tar quest'ultimo ente e la società assicuratrice. (calcolo delle spese, parametro valore indeterminabile, complessità media, valori medi: fase studio euro 2.000,00 euro;
fase introduttiva euro 1.350,00; fase istruttoria euro 3.500,00 fase decisoria euro 3.400,00, complessivamente euro 10,250,00)”.
Analizzando in primis il secondo motivo, attesa la sua priorità logica, va detto che esso non coglie nel segno.
Gli appellanti si dolgono del richiamo in sentenza alla C.T. del P.M., poiché “trattasi di atto non effettuato nel contradittorio tra le parti e privo di efficacia probatoria nel presente giudizio”. Essi pure lamentano che il decidente non avrebbe preso in considerazione la loro consulenza di parte che, peraltro, non sarebbe stata mai “specificamente contestata dalla controparti”.
Ebbene, in ordine all'utilizzabilità della consulenza disposta dal pubblico ministero in fase di indagini vale anche in questo caso il richiamo all'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio” (in al senso Cassazione civile sez. III, 31/10/2023, n.30298)
Vanno così ritenute pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio svolto, le risultanze della consulenza tecnica espletata nel procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione atteso che il contraddittorio tra le parti ha avuto modo di dispiegarsi quanto meno in sede civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti.
Quanto alla consulenza tecnica di parte il rilievo che la stessa risulta essere stata specificamente contestata da sia con la comparsa di costituzione e risposta sia come la prima memoria ex CP_2 art. 183 VI comma n. 3 c.p.c., vi è che la stessa “costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che, se non esplicitamente confutata in sentenza, deve per implicito essere ritenuta disattesa, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova”
(Cassazione civile sez. II, 28/08/2024, n.23254).
Ciò detto ed in ogni caso, i detti argomenti possono senz'altro dirsi superati dall'espletamento della consulenza tecnica di ufficio disposta nel presente grado.
Va premesso che dalle consulenze tecniche espletate in primo ed in secondo grado, che hanno specificamente richiamato la documentazione clinica e sanitaria prodotta ritualmente, è stato possibile in fatto accertare quanto segue.
In data 10.02.2015, alle ore 15:54, all'epoca dei fatti di anni 70, in seguito ad una Persona_2 caduta accidentale dalle scale con trauma cranico non commotivo, ferita lacero contusa della regione occipitale e trauma contusivo dell'arto inferiore destro veniva condotto mediante 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale Belcolle di . CP_1
Il paziente, per il quale in anamnesi veniva annotato “ipertensione arteriosa, pregresso ima (2007)” veniva descritto dagli operatori di Pronto Soccorso come “molto sofferente nonostante terapia antalgica … non più gestibile al triage” e nell'esame obiettivo era riportato “… sofferente, agitato, rimuove di sua iniziativa collare cervicale. Vigile, orientato, ha memoria dell'accaduto. Pupille isocoriche isocicliche. Presenta ferita LC occipitale. (…) algia e limitazione funzionale arto inferiore dx”.
I sanitari di pronto soccorso procedevano all'esecuzione di esami ematochimici, esame ECG, esami radiografici del bacino, dell'arto inferiore destro in toto e ad un esame TC cranio e del collo a mezzo dei quali veniva documentato unicamente un ematoma dei tessuti pericefalici in sede posteriore in assenza di ulteriori lesioni traumatiche dei distretti esaminati.
In data 11.02.2015, alle ore 16:19, il veniva quindi sottoposto a consulenza neurologica. Il Pt_1 sanitario intervenuto, rilevato che il paziente lamentava dolore a carico dell'arto inferiore destro “tale da non permettere la deambulazione” ed obiettivata altresì una “…marcata dolorabilità alla mobilizzazione e alla palpazione degli arti inferiori, più netta a sinistra, accentuata dall'extrarotazione” con “limitazione antalgica alla valutazione della forza segmentale” in assenza di disturbi sensitivi, deficit di lato e/o focali, indicava la necessità di ulteriore approfondimento diagnostico con valutazione specialistica ortopedica e con esami radiologici del rachide lombare, del bacino e del femore destro ritendo il quadro clinico “di non primaria genesi neurologica”.
Nella medesima giornata (11.02.2015) il paziente veniva pertanto sottoposto ad esame TC del bacino e delle sacro iliache, del femore destro e del rachide dorsale e lombo-sacrale a mezzo del quale veniva riscontrata una “…frattura da compressione del soma di L1 e distacco della base del peduncolo sin con impegno dello speco vertebrale del muro posteriore di 13 mm” e con “distacco del profilo superiore dell'apofisi spinosa di L1”.
Alle ore 18:28 del giorno 11.02.2015, ad esito della sopra menzionata indagine TC, veniva eseguita consulenza neurochirurgica. Lo specialista incaricato, apprezzata e trascritta la seguente obiettività
“…motilità a comando possibile ai 4 aa. con ipostenia bilaterale aa inf. Iperalgesie aa. Inf. Babinsky neg. , indicava il ricovero presso il reparto di Neurochirurgia per gli ulteriori approfondimenti Per_5
e le terapie del caso.
In data 11.02.2015, alle 18:49, il era pertanto ricoverato presso il reparto di Neurochirurgia Pt_1 dell'Ospedale Belcolle di con diagnosi di “Trauma cranico con ferita lacero-contusa. Frattura CP_1 da compressione del soma di L1 e distacco della base del peduncolo sin con impegno del muro posteriore di 13 mm. Distacco del profilo superiore dell'apofisi spinosa di L1”.
All'atto dell'ingresso del paziente in reparto, nel diario clinico era annotato: “…in anamnesi riferito trattamento abituale con cardioaspirina per riferita angioplastica nel 2007/ IMA 2007. Iperteso…”;era poi richiesta routine ematochimica e prescritto mantenimento di “allettamento assoluto”.
In data 12.02.2015, veniva richiesta consulenza cardiologica urgente per intervento che, effettua in pari data, veniva così testualmente allegata nella cartella clinica “Pz di 72 aa, pregresso IMA nel
2007, in tp con ER 8 mg, Bisoprololo 1,25 mf, Torvast;
Buon compenso emodinamico. Ob.
Cardiaca: az. cardiaca ritmica, toni parafonici. Classe funzionale > 4 METS, Inizia CO 5mg
1 cpx2. Non necessita di altri accertamenti cardiologici prima dell'I.O. Si consiglia Clexane 6000
s.c.”.
Il giorno seguente, 13.02.2015, era eseguita inoltre visita anestesiologica nella quale veniva annotato
“…… TAC con enfisema pan e centrolobulare diffuso, elettrocardiogramma: EAS. EGA: spO2 90%; anamnesi: ipertensione arteriosa, pregresso IMA (2007) (v. cardiologica), forte fumatore, terapie in atto: ER. , Torvast. CO (ASA sospesa il 12/02)” e quindi assegnato un CP_9 rischio ASA ascrivibile alla IV classe.
Dal punto di vista obiettivo e sintomatologico il giorno 14 febbraio era annotato nel diario clinico
“…sul piano neurologico lamenta disestesie dolorose agli arti inferiori, che peraltro conservano una soddisfacente mobilità” mentre nelle restanti giornate veniva segnalato, anche attraverso le valutazioni presenti nel diario infermieristico, uno status sostanzialmente invariato. In data 17.02.2015 veniva acquisito il consenso all'atto chirurgico con firma in calce apposta sia dal sig. sia dalla moglie RO RA e, il giorno seguente, 18 febbraio, il paziente veniva Pt_1 sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione D11-D12/L2-L3 mediante approccio percutaneo con impianto di viti peduncolati e barre longitudinali e laminectomia decompressiva ad accesso posteriore condotto in anestesia generale.
Dopo un risveglio sostanzialmente esente da problematiche, con prescrizione di terapia antalgica postoperatoria il alle ore 14:00 faceva rientro in reparto. Nel diario infermieristico veniva Pt_1 annotato “…h 14,00 circa ritorna dalla sala operatoria. PA 220/120. È salito senza elastomero.
Contattato dott. e praticato Catepresan 1 fl im, 2 perfalgan 1fl x dolore. Posizionate sbarre Per_6 perché agitato. Riposizionato elastomero…” ed alle ore 16,00 rilevata una pressione arteriosa pari a
130/70 mmHg.
Nei giorni seguenti veniva dato avvio ad una cauta mobilizzazione del paziente in poltrona e, in data
21.02.2015, nel diario infermieristico del turno 14-21 veniva segnalato “Il pz. alterna momenti di lucidità a momenti di confusione. Avverto MDR x oggi pomeriggio non si alza seduto”.
Il giorno 22.02.2015, IV giornata post-operatoria, in cartella clinica veniva quindi trascritto “chiamato dal personale di reparto alle ore 11:25 trascritta dopo aver accompagnato la moglie in PS (ore 12:15)
p. in midriasi fissa ed asistolia. Si iniziano manovre di rianimazione” ed alle ore 11,45 dopo esecuzione di manovre rianimatorie come da consulenza specialistica trascritta, constatato il decesso.
Ciò detto deve rilevarsi come gli attori in primo grado ed odierni appellanti abbiano agito iure proprio chiedendo il danno da perdita parentale come conseguente alla morte del loro congiunto.
In tale ipotesi, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale ( Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021 (Rv. 662040
- 01).
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea occorre dunque verificare se la morte sia riconducibile all'operato dei sanitari della struttura e se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
E' necessario ribadire infatti che, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., i danneggiati siano onerati di dimostrare da un lato il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta dei sanitari e che dunque l'evento morte sia connesso causalmente al comportamento del medico, dall'altro il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo alla parte convenuta.
Quanto al profilo della sussistenza del nesso causale, deve rilevarsi che la CTU svolta in questo grado fondata su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su di uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e della documentazione sanitaria prodotta ha consentito di ritenere non sussistente il nesso causale tra gli interventi chirurgici eseguiti dall' e la morte del Controparte_10 Pt_1
I CTU, infatti, nella relazione finale, hanno espresso una diagnosi medico-legale inequivocabile: “..Il decesso del sig. è stato causato da una insufficienza cardiaca acuta determinante una Persona_2 morte improvvisa in malattia coronarica trivasale non causalmente ovvero concausalmente ricollegabile al trattamento sanitario praticato dai sanitari dell'Ospedale Belcolle di ”. CP_1
Tale conclusione è perfettamente sovrapponibile a quella svolta dal consulente di primo grado che rilevava come: “....L'exitus del paziente trova origine nella cardiopatia ischemica con coronaropatia cronica che ha, con statica probabilità, determinato una morte aritmica spesso non evitabile nemmeno nei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva coronarica.”.
Tale quadro clinico è del resto in linea con la relazione di consulenza tecnico medico-legale sulle cause della morte di redatta nel Procedimento Penale n.840/2015 RGNR della Procura Persona_2 della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo in cui a seguito dell'esame autoptico si legge che“…La morte di è da inscrivere nell'ampio capitolo della morte improvvisa Persona_2 cardiaca coronarica, in soggetto affetto da coronaropatia trivasale su base arterosclerotica.
Concorre a tale valutazione il contributo fornito dalla critica analisi della documentazione sanitaria acclusa al fascicolo del procedimento penale in oggetto;
dalle risultanze dell'esame esterno e dell'indagine autoptica, le cui oggettività macroscopiche e microscopiche convergono, unanimi verso la genesi cardiaca-coronarica dell'exitus; le risultanze dell'esperimento settorio. L'esame esterno del cadavere, eseguito preliminarmente alle operazioni di indagine settoria, escludeva qualsivoglia lesività traumatica ad eccezione degli esiti traumatici della caduta accidentale in cui era rimasto coinvolto il in data 10 febbraio 2015. Suggestivo e assolutamente probatorio ai Pt_1 fini del determinismo della causa mortis appare il reperto macroscopico obiettivato a carico dell'organo cardiaco (esaminato dopo fissazione in formalina) in cui spicca il reperto coronarico caratterizzato dalla presenza di un quadro ostruttivo coronarico trivasale[…] Tali reperti sostengono e giustificano l'univocazione interpretazione medico-legale di una morte a genesi cardiaca. (…) In conclusione, possiamo affermare che le risultanze dell'indagine autoptica e la lettura dei preparati istologici effettuati sui prelievi di miocardio effettuati al tavolo settorio, consentono di ricondurre l'exitus del a morte improvvisa cardiaca coronarica, in Persona_2 soggetto con coronarosclerosi trivasale, con stenosi critiche a livello della coronaria destra e della discendente anteriore. Possiamo quindi concludere per una insufficienza cardiaca acuta su base ischemica/coronarica. (…).
Ed ancora, i consulenti del p.m. hanno rilevato come “Il rischio di morte cardiaca nei soggetti cardiopatici per operazioni di chirurgia vertebrale è stimato intorno al 2-3%” una percentuale davvero bassa per poter inferire la morte del all'intervento vertebrale subito. Pt_1
In definitiva, e richiamando la consulenza del grado: “Il decesso del sig. è stato Persona_2 causato da una insufficienza cardiaca acuta determinante una morte improvvisa in malattia coronarica trivasale, evento imprevisto ed imprevedibile secondo definizione di letteratura scientifica.
È questa una condizione che, per definizione di letteratura, identifica una “morte che sopraggiunge inaspettata, che avviene entro un'ora dall'inizio della sintomatologia acuta, in soggetti in pieno benessere o in soggetti il cui stato di malattia cronica non faceva prevedere un esito così repentino”, ovvero un evento imprevisto ed imprevedibile che, nel caso di specie, appare riconducibile, con ogni verosimiglianza, ad una morte improvvisa elettrica ovvero aritmica.
Circa il tasso di sopravvivenza, dati di letteratura indicano che una volta che l'arresto cardiaco si è verificato, meno del 20% dei pazienti vittime di un arresto cardiaco avvenuto in ambito intraospedaliero sopravvive fino alla dimissione.
Sulla base delle considerazioni sovra esposte, pertanto, trattandosi di ipotetiche condotte omissive, si ritiene che anche qualora fosse stato attuato un monitoraggio intensivo post-operatorio, non è possibile affermare secondo giudizio controfattuale con il criterio del “più probabile che non” che
l'exitus del sig. sarebbe stato evitabile”. Pt_1
Ciò detto, neppure è risultato presente il profilo colposo del comportamento dei sanitari del nosocomio viterbese.
Ed in vero, anche la ctu del grado ha concluso per l'assenza di qualsiasi profilo di imperizia o an ch solo di negligenza in capo ai sanitari.
Così si sono espressi i periti in punto di diagnosi: “La diagnosi formulata di “Trauma cranico con ferita lacero-contusa. Frattura da compressione del soma di L1 e distacco della base del peduncolo sin con impegno del muro posteriore di 13 mm. Distacco del profilo superiore dell'apofisi spinosa di
L1” risulta corretta e conforme alle risultanze degli accertamenti strumentali e specialistici effettuati;
Quanto alla scelta del trattamento: “Il trattamento prescelto e consistente in un intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale D11-D12/ L1-L2 mediante viti peduncolate e laminectomia decompressiva eseguito per via percutanea risulta essere adeguato alla lesione diagnosticata e richiedeva le competenze professionali specifiche intervenute nel corso del ricovero presso reparto di neurochirurgia.”
L'esecuzione del trattamento è poi avvenuta in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica (cfr ctu).
Quanto alla necessità di espletamento di ulteriori indagini cardiologiche sul attese le sue Pt_1 condizioni di salute (soggetto cardiopatico e tabagista) i periti hanno chiarito che in accordo con le
Linee Guida ESC/ESA del 2014, pur in presenza dei precedenti morbosi l'esecuzione di ulteriori accertamenti strumentali “non era raccomandata trattandosi di soggetto candidato a chirurgia a classe di rischio intermedio e con capacità funzionale valutata superiore ai 4 METS”.
In risposta al ctp di parte appellante secondo cui “anche l'esecuzione di un ecocolor doppler dei vasi sopraortici …. avrebbe potuto indirizzare verso un peggioramento della malattia aterosclerotica sia carotidea sia coronarica” i ctu hanno definitivamente chiarito al fine di comprovare l'assenza di omissioni colpose a carico dei sanitari che se è vero che quello carotideo è l'unico distretto che
“permette di valutare direttamente il grado di aterosclerosi, si deve sottolineare che le placche carotidee sono differenti in termini di anatomia patologica da quelle coronariche così che
l'interconnesione tra i due distretti può essere solo orientativa e non direttamente proporzionale tanto che un aggravamento della patologia aterosclerotica carotidea non sottintende una necessaria evoluzione allo stesso modo di quella coronarica.”.
In sostanza, il collegio dei periti ha concluso come “L'esame non avrebbe pertanto potuto avere alcuna predittività o specificità in termini di stratificazione del rischio di aterosclerosi coronarica e quindi utilità nel caso di specie”.
Quanto poi all'eventuale esecuzione di una TC coronarica, l'opportunità di un tale accertamento - da riferire in ogni caso all'epoca dello svolgersi dei fatti - non risultava corroborata da adeguata valutazione in termini di costo/beneficio dacché certamente in un soggetto come il Pt_1 asintomatico dal punto di vista cardiologico e con prescritto mantenimento di “allettamento assoluto”, non avrebbe trovato ragionevole giustificazione clinica.
Quanto infine al mancato rilevo di parametri biochimici i consulenti hanno esaustivamente rilevato che in occasione del ricovero del febbraio del 2015 il non presentava alcun segno o riferiva Pt_1 sintomi indicativi di una eventuale insufficienza cardiaca sottostante quali ad esempio respiro affannoso e difficile, affaticamento, edemi declivi o acrali né era obiettivato versamento addominale e/o pleurico. Allo stesso modo, sino alla data dell'intervento chirurgico ed all'atto della valutazione specialistica cardiologica, il paziente era descritto come asintomatico per angor o dispnea non lamentava né aveva lamentato alcun sintomo clinico quale dolore toracico che avrebbe potuto giustificare il dosaggio di un biomarker ematochimico quali quelli citati e che peraltro, in una condizione di post trauma come quello di una frattura vertebrale avrebbero potuto alterarsi in maniera aspecifica.
D'altronde, è lo stesso ct di parte appellante ad affermare che la valutazione di tali parametri può essere presa in considerazione nei pazienti c.d. “ad alto rischio” mentre è stato chiarito sul punto che sia la classe funzionale valutata nel caso che l'indice di “Lee” indicavano un paziente a rischio cardiologico intermedio. I ctu invero hanno ampiamente e logicamente argomentato le motivazioni che li hanno portato a discostarsi da quanto affermato dal CTU di I grado indicando un indice di Lee pari a 2 ( rischio intermedio); ed in effetti i periti hanno rilevato come le patologie polmonari e nello specifico, l'enfisema accertato strumentalmente ma non funzionalmente, ricompreso dal ctu del primo grado nella sua valutazione, non rientra tra gli items dell'indice di Lee che nel caso di specie si è ritenuto essere pari a 2.
Circa poi l'attribuzione della classe funzionale METS, per la cui miglior valutazione il perito di parte ritiene fosse necessario un approfondimento della storia clinica, i consulenti hanno spiegato come questa sia valutazione funzionale che andava condotta sulla base di una soggettività riferita dal paziente e della obiettività cardiologica apprezzata indicativa nella specie di un soddisfacente compenso di circolo e che poteva, anche proprio alla luce di un “silenzio” documentale di circa otto anni dal periodo intercorso tra i precedenti anamnestici, comunque annotati e documentati in cartella, ritenersi compatibile ed indicativa ancora una volta di un soggetto a rischio cardiologico intermedio.
Nel caso del inoltre, l'intervento chirurgico di stabilizzazione e decompressione midollare Pt_1 era da considerarsi non urgente ma non ulteriormente differibile nell'ambito dell'attuale ricovero ospedaliero ed il trattamento prescelto e consistente nell'intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale D11-D12/ L1-L2 mediante viti peduncolate e laminectomia decompressiva eseguito per via percutanea è risultato corretto.
Neppure sotto il profilo della gestione farmacologica sono state riscontrate negligenze o imperizie perché corrette sono risultate la profilassi antitromboembolica preoperatoria e le procedure di
Rianimazione Cardio Polmonare eseguite secondo consolidate Linee Guida vigenti all'epoca dell'intervento.
In sostanza, la ctu del grado ha chiarito che il decesso di è stato causato da una Persona_2 insufficienza cardiaca acuta determinante una morte improvvisa in malattia coronarica trivasale, evento imprevisto ed imprevedibile secondo definizione di letteratura scientifica.
Quanto alla fase post operatoria nel caso di specie i ctu hanno rilevato che “si trattava di un soggetto sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale e decompressione midollare per via percutanea, ovvero con tecnica mini-invasiva, condotto in anestesia generale ed effettuato in assenza di complicanze peri o intraprocedurali. Anche nell'immediato post-operatorio, le procedure di risveglio si erano svolte regolarmente con repentina ripresa della normale ventilazione spontanea e pronta estubazione del paziente alle ore 13,25 ovvero a distanza di circa dieci minuti dalla fine dell'atto neurochirurgico.
L'ingresso in area risveglio, ove il rimaneva poco meno di un'ora, risultava connotato poi Pt_1 dalla presenza di una motilità spontanea dei 4 arti, valida ventilazione con capacità del paziente di tossire, valori tensivi post-operatori consoni e saturazione di ossigeno superiore al 94% con un paziente risvegliabile a comando ed uno score di Aldrete pari a 9, score questo che, seppur in unica valutazione, identifica un paziente nelle migliori condizioni per poter essere dimesso dalla sala operatoria”.
Si trattava quindi di un paziente non necessitante di supporto ventilatorio e che non presentava segni di instabilità clinica o elementi obiettivi che orientassero verso uno stato critico potenziale e per i quali ritenere indicato un monitoraggio intensivo oltre a quanto ordinariamente attuabile presso il reparto di degenza mediante costante e corretta rilevazione dei parametri pressori e di diuresi.
In definitiva non vi erano, sulla base degli elementi emersi, condizioni che rendessero ragione della necessità di un monitoraggio intensivo sia nell'immediato post-operatorio, sia nei giorni antecedenti l'exitus (cfr ctu del grado).
Il motivo pertanto deve essere respinto.
Quanto sin qui rilevato determina altresì l'assorbimento delle doglianze mosse con il primo motivo di appello, avendo la ctu del grado escluso la responsabilità del nosocomio di Belcolle.
In ogni caso va rilevato che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 15 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017, relativo ai requisiti da osservare per la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria, è applicabile, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore (cfr in tal senso Cassazione civile sez. III, 11/06/2025, (ud.
08/05/2025, dep. 11/06/2025), n.15594).
D'altronde, secondo l'ordinanza della Cassazione n. 13060 del 13/05/2024 (Rv. 671142 - 01) “L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello fondata su una c.t.u. espletata, prima dell'entrata in vigore della norma citata, da un medico legale senza l'ausilio di uno specialista).”
Sicchè la detta norma non è nella specie applicabile, poichè è pacifico che il giudizio è stato introdotto il 01.03.2017 ovvero successivamente all'entrata in vigore della legge (1.4.2017) come pure si è espresso il primo giudice con l'ordinanza richiamata in sentenza.
L'appello, conclusivamente, deve essere respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione indeterminabile-complessità media- con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e RA RO avverso la sentenza definitiva del Tribunale Ordinario di Viterbo n. 251/2021, pubblicata il 23/02/2021 così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna e RA RO a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e di le spese del presente grado, liquidate in Controparte_4 Controparte_6 complessivi € 10.313 (indeterminabile-complessità media) per compensi oltre a spese generali (15%), iva imponibile ma non detraibile e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
e RA RO in via solidale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_2 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma l'8 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-