Sentenza breve 14 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01372/2026REG.PROV.COLL.
N. 08057/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8057 del 2025, proposto dai signori AN GN, RE AN, LE DE, NI AT, LE AN, NN EA, RI BA, LU EL AT, RI EV, AS CI, GL CH, LA AR, AR LA, ER De TT, AN ES, IA AR SP, AR UG, RE ZU, OM IE, LE ZÓ, LE IP e MA EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Riccardo Di Veroli, in Roma, via di Villa Ada 57;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. I bis , 14 luglio 2025 n. 13808, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria sul ricorso n. 7308/2025 R.G. proposto per
l’annullamento:
a) della nota 14 aprile 2025 prot. n.28305, conosciuta in data imprecisata, con cui il Ministero della difesa, in risposta all’istanza 14 marzo 2025 dei ricorrenti, ha loro negato il diritto al differenziale stipendiale di cui all’art. 52 del CCNL Comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022;
b) della nota 21 marzo 2024 prot. n.28503, con cui il medesimo Ministero si è conformato al parere 15 marzo 2024 prot. n.2529 dell’ARAN- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, nel senso che il predetto differenziale stipendiale non spetti al personale idoneo non vincitore reclutato a seguito di scorrimento di graduatoria autorizzato dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale al 1 novembre 2022;
c) del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di complessive n. 2293 unità di personale non dirigenziale di area seconda a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato, indetto con bando 23 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi ed esami) n. 104 del 31 dicembre 2021;
e di ogni atto connesso ovvero conseguente, incluse le graduatorie di merito ovvero gli atti di assegnazione ovvero di immissione in servizio;
e la condanna
dell’amministrazione resistente ad attribuire ai ricorrenti il predetto differenziale stipendiale;
nonché per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza 14 marzo 2025 prot. n. 2025314811401000000 di riesame in autotutela presentata dai ricorrenti e del conseguente obbligo di provvedere;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il Cons. AN GA PI e udito per la parte appellante l’avv. Valentini, così come da verbale;
1. I ricorrenti appellanti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, gestito dalla FO -associazione di diritto pubblico che supporta le pubbliche amministrazioni- per il reclutamento di complessive n. 2293 unità di personale non dirigenziale di area seconda a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato, indetto a suo tempo con bando 23 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi ed esami) n. 104 del 31 dicembre 2021, e in particolare per l’assegnazione di 1.250 posti per il profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/ assistente amministrativo gestionale- codice “AMM” e sono risultati idonei non vincitori.
2. Con successivo avviso 17 ottobre 2023, la FO ha loro comunicato lo scorrimento delle graduatorie e il contemporaneo ampliamento delle amministrazioni di destinazione, includendovi il Ministero della difesa, in origine non contemplato. Di conseguenza, gli attuali ricorrenti appellanti assegnati presso diversi uffici di questo Ministero, hanno sottoscritto il relativo contratto e sono stati assunti (fatti pacifici in causa, cfr. ricorso in appello, pp. 5-6).
3. Ciò posto, il CCNL Comparto funzioni centrali del 9 maggio 2022 prevede l’istituto del differenziale stipendiale, nei termini che seguono.
3.1 L’istituto propriamente detto è disciplinato dall’art. 52, comma 4, di tale contratto: “ Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, al personale in servizio alla medesima data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui all’art. 44 (Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari): a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva o posizione economica, come rideterminati ai sensi del comma 1 ed i nuovi stipendi tabellari di cui al comma 3, indicati in tabella H; b) l’importo annuale corrispondente alla differenza, ove presente, tra i valori delle indennità di amministrazione di Ministeri, Agenzie fiscali e CNEL (in corrispondenza di ciascuna area e fascia retributiva) ed i valori delle medesime indennità di amministrazione, in corrispondenza della fascia retributiva iniziale di ciascuna area (riga 2 della tabella G – Ministeri, colonna 2 della tabella G –Agenzie fiscali, colonna 2 della tabella G - CNEL); c) il 50% dell’importo annuale corrispondente agli importi sottratti ai valori di partenza delle indennità di amministrazione o di ente di Ministeri, Agenzie fiscali, CNEL ed Enti pubblici non economici, secondo le indicazioni della tabella G (50% degli importi di riga 3 tabella G –Ministeri; 50% degli importi di colonna 3 tabella G – Agenzie fiscali; 50% degli importi di colonna 2 tabella G – Enti pubblici non economici; 50% degli importi di colonna 3 tabella G - CNEL) ”
3.2 La data indicata dal comma 1 dell’art. 52 è quella di “ applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall’art. 18 (Norma di prima applicazione) ”, ovvero “ il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a cinque mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL ”.
3.3 In buona sostanza, si tratta di un istituto volto a salvaguardare la retribuzione del personale già in servizio, in vista dell’introduzione di nuovi criteri, previsti dal contratto stesso, per determinare gli stipendi.
4. Il Ministero della difesa, datore di lavoro dei ricorrenti appellanti, dopo alcune incertezze iniziali, ha ritenuto di non riconoscere loro questo differenziale stipendiale e di recuperare le somme eventualmente loro già versate a tal titolo, in ciò conformandosi ad un parere 15 marzo 2024 prot. n.2529 dell’ARAN, nel senso che il differenziale stesso non spetterebbe al personale idoneo non vincitore reclutato a seguito di scorrimento di graduatoria, in quanto questo scorrimento è stato autorizzato dopo l’entrata in vigore al 1° novembre 2022 del nuovo ordinamento professionale previsto dal CCNL citato (doc. 3 appello, parere citato).
5. A fronte di ciò, i ricorrenti appellanti hanno presentato un’istanza di autotutela 14 marzo 2025 prot. n. 2025314811401000000 (doc. 5 appello).
6. A quest’istanza, il Ministero ha risposto negativamente, nei termini del parere, con le note 21 marzo 2024 prot. n.28503 (doc. 2 appello) e 14 aprile 2025 prot. n.28305 (doc. 1 appello).
7. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario quale Giudice del lavoro sul ricorso presentato dagli interessati contro quest’esito, accogliendo la relativa eccezione proposta dalla difesa del Ministero.
7.1 In motivazione, ha ritenuto anzitutto che la controversia non riguardi l’indizione ovvero la gestione della procedura concorsuale, la cui legittimità non è messa in dubbio; ha quindi escluso che ricorra l’ipotesi di giurisdizione del Giudice amministrativo sulle procedure stesse prevista dall’art. 63, comma 4, del d. lgs. 30 marzo 2001 n.165.
7.2 Il T.a.r. ha poi escluso che gli atti impugnati costituiscano atti macro organizzativi, la cui cognizione è devoluta anch’essa alla giurisdizione del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 165/2001 stesso, per cui “ Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive ”.
7.3 Ad avviso del T.a.r. ,infatti, (motivazione, p. 7), “ La nota impugnata … non costituisce espressione di alcun potere macro-organizzativo, limitandosi a dare una certa lettura alla norma collettiva e facendo discendere da essa un determinato effetto (non applicazione di un istituto stipendiale), al pari di quanto potrebbe fare un qualsiasi privato datore di lavoro ”.
8. Contro questa sentenza, gli interessati hanno proposto impugnazione, con appello che contiene tre motivi, il primo rivolto a contestare la pronuncia di difetto di giurisdizione, i restanti di riproposizione dei motivi di merito già dedotti in I grado, corredati di istanza istruttoria volta ad acquisire, in sintesi, gli atti del disposto scorrimento e dell’individuazione delle sedi da assegnare.
9. In particolare, la parte appellante sostiene, sempre in sintesi, che la giurisdizione spetterebbe al Giudice amministrativo in quanto gli atti impugnati costituirebbero atti di macro organizzazione. Essi sarebbero, infatti, (p. 17 dal sesto rigo dell’atto) “ conseguenza e giustificazione della scelta primaria di riorganizzare la pianta organica per la copertura di nuovi posti con lo scorrimento della graduatoria degli idonei ” e quindi rappresenterebbero (p, 21 dell’atto, prime righe) “ l’atto con cui l’Amministrazione ha stabilito, in via generale ed astratta, che agli idonei del concorso RIPAM 2293 assunti a seguito dello scorrimento del 17 ottobre 2023 non debba essere riconosciuto il differenziale stipendiale previsto dall’art. 52 del CCNL, diversamente dai vincitori della medesima selezione ”.
10. L’amministrazione ha resistito, con atto 21 ottobre e memoria 10 dicembre 2025, in cui chiede che l’appello sia respinto, difendendo le motivazioni della sentenza di I grado.
11. Alla camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, la Sezione ritiene che l’appello sia infondato e vada respinto.
12. Preliminarmente, a scopo di chiarezza, vanno fatte due precisazioni.
12.1 In primo luogo, la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull’originaria istanza dei ricorrenti, ancorché formalmente riproposta nell’atto di appello – è indicata nell’epigrafe e richiamata nelle conclusioni, chiedendosi l’“ accoglimento del ricorso introduttivo di primo grado e dei motivi aggiunti ” (p. 20 dell’atto) - non è in concreto sviluppata, dato che nulla nel corpo dell’atto le si riferisce, e ciò comprensibilmente, dato che, come detto sopra, una risposta all’istanza vi è stata. Appare quindi trattarsi di mero errore materiale.
12.2 In secondo luogo, come è noto, il Giudice adito, come nel caso presente, con appello contro una sentenza di I grado che denega la giurisdizione ai sensi dell’art. 105 c.p.a. come interpretato da costante giurisprudenza, per tutte C.d.S. sez.VI 11 luglio 2017 n.3418, può decidere soltanto la questione relativa, nel senso di ritenere la giurisdizione stessa con annullamento della sentenza e rinvio al Giudice di I grado, ovvero denegarla a sua volta, ma non può in alcun caso entrare nel merito. Pertanto, i motivi successivi al primo dedotti in questa sede non potrebbero comunque essere esaminati.
13. Tanto premesso, è infondato il primo motivo di appello, che, come già sottolineato, dichiara il difetto di giurisdizione.
13.1 Così come correttamente ritenuto dal Giudice di I grado, infatti, sono atti di macro organizzazione ai sensi dell’art. 2 d. lgs. 165/2001 citato e, come tali, soggetti alla giurisdizione di questo Giudice amministrativo, solo gli atti con i quali l’amministrazione fissa “ le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ” sotto i profili che la stessa norma indica, ovvero quanto all’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza” e dei “ modi di conferimento ” della relativa titolarità e quanto alla fissazione delle “ dotazioni organiche ”.
13.2 Non rientrano nella fattispecie gli atti per i quali è causa, con i quali, ancora come correttamente ritenuto dal Giudice di I grado, l’amministrazione ha semplicemente applicato ai vari casi concreti, ovvero alla posizione di ciascun lavoratore istante, la norma del CCNL sopra descritta e concluso per la non spettanza del trattamento economico da essa previsto, esattamente come avrebbe potuto fare un qualunque datore di lavoro privato e senza voler dettare una disciplina di carattere generale, che oltretutto competerebbe, se mai, al contratto collettivo. In altri termini, non si è in presenza dell’esercizio di poteri pubblici mediante l’adozione di atti di macro-organizzazione ma di poteri di gestione di valenza privatistica, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
13.3 I precedenti citati dalla parte appellante nel senso della tesi prospettata appaiono, in realtà, non pertinenti alla fattispecie: C.d.S. sez. III 22 maggio 2024 n.4572 riguarda la giurisdizione sull’atto di scelta delle sedi da assegnare, che è altro dagli atti qui in discussione, relativi al trattamento economico; C.d.S. sez. IV 15 marzo 2024 n.2545 riguarda invece la decisione di mettere a disposizione nuove sedi e procedere quindi allo scorrimento, che è effettivamente atto di macro organizzazione perché incide sulla “ organizzazione degli uffici ” sotto il profilo della “ dotazione organica ” esplicitamente ricompresa nella previsione dell’art. 2 d. lgs. 165/2001.
14. La particolarità del caso deciso, sul quale non constano precedenti editi negli esatti termini, è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.8057/2025 R.G.), lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC IL, Presidente
AN GA PI, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
LU Monteferrante, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN GA PI | NC IL |
IL SEGRETARIO