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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 495/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
SERRANO' MARIA VITTORIA, Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5752/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500011304000 IRES-ALTRO 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500011304000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl unipersonale, rappresentata e difesa come in atti, impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202500011304000 - notificata in data 13.06.2025 in relazione all'autovettura Dacia Sandero 1.0 TCR Eco-G, targata Targa_1 - per l'importo complessivo di € 8.696,60 dovuto per l' omesso pagamento della cartella n. 09420240048367884000, notificata il 13.02.2025 relativa ad omesso versamento IVA e IRES anno 2021. A sostegno del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, la ricorrente lamenta la mancata rituale notifica della sottesa cartella, la strumentalità del veicolo sottoposto a fermo amministrativo e, infine, la pendenza della rateizzazione per Ires 2021.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per rituale notifica della cartella sottesa;
quanto all'eccezione della strumentalità del veicolo essa sarebbe destituita di fondamento giuridico non avendo il ricorrente medesimo documentato che il veicolo interessato rivesta effettivamente tale funzione;
con riferimento alla rateizzazione delle somme, la resistente riscontra la tardività del versamento iniziale effettuato in data 01/07/2024 e non il 22/03/2024.
Con successive memorie la Società insiste sulla regolarità e tempestività dei versamenti effettuati e per l'accoglimento del ricorso con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In via preliminare e assorbente risulta fondata l'eccezione relativa alla insuscettibilità dell'automezzo ad essere sottoposto a fermo amministrativo in ragione della natura strumentale allo svolgimento dell'attività di impresa. Dalla produzione documentale della Società ricorrente si rileva che l'autoveicolo è annotato sul registro dei beni ammortizzabili e che risulta inequivocabilmente strumentale all'attività di ristorazione svolta dalla ricorrente considerato che il concetto di impignorabilità dei beni strumentali è intimamente connesso con quello di indispensabilità del mezzo alle condizioni di esercizio dell'attività svolta. Di recente la Cassazione, con ordinanza n. 7156 del
17 marzo 2025, ha chiarito che "... ai sensi dell'articolo 86 del d.P.R. n. 602/1973, il fermo non può essere eseguito se il debitore dimostra che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
Tuttavia, l'onere della prova grava sul contribuente, il quale deve dimostrare la stretta inerenza del bene ai risultati economici aziendali e la sua destinazione esclusiva all'attività propria dell'impresa ..." . Nel caso di specie è assolto l'onere della prova in capo alla Società ricorrente che, svolgendo attività di ristorazione, utilizza l'autovettura come un indispensabile mezzo di trasporto per l'approvvigionamento delle materie prime necessarie per lo svolgimento dell'attività medesima. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio in misura pari a Euro 780,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Reggio Calabria, 13.1.2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
SERRANO' MARIA VITTORIA, Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5752/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500011304000 IRES-ALTRO 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500011304000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl unipersonale, rappresentata e difesa come in atti, impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202500011304000 - notificata in data 13.06.2025 in relazione all'autovettura Dacia Sandero 1.0 TCR Eco-G, targata Targa_1 - per l'importo complessivo di € 8.696,60 dovuto per l' omesso pagamento della cartella n. 09420240048367884000, notificata il 13.02.2025 relativa ad omesso versamento IVA e IRES anno 2021. A sostegno del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, la ricorrente lamenta la mancata rituale notifica della sottesa cartella, la strumentalità del veicolo sottoposto a fermo amministrativo e, infine, la pendenza della rateizzazione per Ires 2021.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per rituale notifica della cartella sottesa;
quanto all'eccezione della strumentalità del veicolo essa sarebbe destituita di fondamento giuridico non avendo il ricorrente medesimo documentato che il veicolo interessato rivesta effettivamente tale funzione;
con riferimento alla rateizzazione delle somme, la resistente riscontra la tardività del versamento iniziale effettuato in data 01/07/2024 e non il 22/03/2024.
Con successive memorie la Società insiste sulla regolarità e tempestività dei versamenti effettuati e per l'accoglimento del ricorso con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In via preliminare e assorbente risulta fondata l'eccezione relativa alla insuscettibilità dell'automezzo ad essere sottoposto a fermo amministrativo in ragione della natura strumentale allo svolgimento dell'attività di impresa. Dalla produzione documentale della Società ricorrente si rileva che l'autoveicolo è annotato sul registro dei beni ammortizzabili e che risulta inequivocabilmente strumentale all'attività di ristorazione svolta dalla ricorrente considerato che il concetto di impignorabilità dei beni strumentali è intimamente connesso con quello di indispensabilità del mezzo alle condizioni di esercizio dell'attività svolta. Di recente la Cassazione, con ordinanza n. 7156 del
17 marzo 2025, ha chiarito che "... ai sensi dell'articolo 86 del d.P.R. n. 602/1973, il fermo non può essere eseguito se il debitore dimostra che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.
Tuttavia, l'onere della prova grava sul contribuente, il quale deve dimostrare la stretta inerenza del bene ai risultati economici aziendali e la sua destinazione esclusiva all'attività propria dell'impresa ..." . Nel caso di specie è assolto l'onere della prova in capo alla Società ricorrente che, svolgendo attività di ristorazione, utilizza l'autovettura come un indispensabile mezzo di trasporto per l'approvvigionamento delle materie prime necessarie per lo svolgimento dell'attività medesima. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese del giudizio in misura pari a Euro 780,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Reggio Calabria, 13.1.2026