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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OC ROBERTO, Presidente
RICCI PASQUALE, Relatore
MENGOZZI VALERIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025FO0046898 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, domiciliata a Forlimpopoli (FC) in Indirizzo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, iscritto all'albo degli avvocati della provincia di Forlì-Cesena, ricorre avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2025FO0046898, notificato il 7.6.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale – territorio di Forlì.
Fa presente di essere proprietaria dell'unità immobiliare distinta catastalmente foglio n. foglio, particella n. part. subalterno n. sub, categoria A/8, nonché foglio n. foglio, particella n. part. subalterno n. sub, categoria C/6, sita nel comune di Bertinoro (FC) alla Indirizzo_2.
Tramite il geom. Nominativo_2 presentava, in data 8.5.2024, una dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano proponendo una variazione della categoria da A/8 ad A/7 con conseguente diminuzione della rendita. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale – territorio di Forlì con l'avviso di accertamento catastale n. 2025FO0046898, notificato il 7.6.2025 respingeva la richiesta ed aumentava la rendita catastale ritenendo “la rendita proposta non congrua considerata la consistenza evidentemente errata e in più si aggiunge una percentuale come dipendenza considerata la corte di più di mille metri facente parte sempre del parco della villa. Il nuovo classamento attribuito all'unità immobiliare indicata in questo avviso di accertamento è coerente con quello che, al momento in cui si è svolto l'accertamento, risulta negli atti catastali per altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche (tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni), che si elencano di seguito”.
Segnala che, relativamente all'onere della prova il comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. 546/92 prevede che
“L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
Evidenzia che l'Ufficio indica una serie di atti notarili che dimostrerebbero la bontà della classificazione operata, ma senza allegarli o senza riprodurli.
Ritiene che l'avviso di accertamento debba essere dichiarato nullo sia per questo motivo, sia per carenza di motivazione. Infatti l'Ufficio ritiene la rendita proposta non congrua considerata la consistenza evidentemente errata, ma senza indicazioni e motivazioni nell'atto.
Eccepisce, inoltre, la nullità dell'avviso di accertamento catastale per violazione dell'art. 1, comma 3 DM
701/1994 che prevede il termine di dodici mesi entro i quali gli uffici devono provvedere all'accertamento sulla base della rendita catastale proposta, e alla determinazione della rendita definitiva, che decorrono dalla presentazione del modello informatico, che di norma coincide con la data di rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione. Decorsi questi limiti temporali, la rendita proposta assume carattere definitivo e non può essere modificata. Evidenzia che il geom. Nominativo_2 ha presentato la dichiarazione di variazione l' 8.5.2024 e che l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale – territorio ha notificato l'avviso di accertamento catastale n. 2025FO0046898 il 7.6.2025. Ritiene che l'avviso di accertamento catastale debba essere dichiarato nullo per violazione dell'art. 1, comma 3, Dm 701/1994.
Osserva, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, senza effettuare alcun sopralluogo, ma da una verifica a tavolino sulla scorta dei dati contenuti nel Docfa, ritiene che l'unità immobiliare debba restare in categoria
A/8.
Evidenzia che l'atto di classamento consiste nella collocazione di ogni singola unità in una data categoria e classe in base alla quale è attribuita rendita.
La categoria è assegnata in considerazione della normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali.
La classe, invece, rappresenta il livello reddituale ordinario dell'immobile ed è attribuita in base alle caratteristiche edilizie ed alla qualità urbana ed ambientale della microzona.
Precisa di non condividere la motivazione dell'avviso di accertamento perché, diversamente da quanto sostenuto la categoria A/8 prevede abitazioni in ville e per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.
Le caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario sono contenute nel Decreto
Ministeriale del 2 agosto 1969 che prevede le seguenti caratteristiche:
a) Superficie dell'appartamento.
b) Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi c) Ascensori.
d) Scala di servizio.
e) Montacarichi o ascensore di servizio.
f) Scala principale. a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm 170 di media;
b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
g) Altezza libera netta del piano.
h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna. a) in legno pregiato o massello e lastronato;
b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
c) con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese.
i) Infissi interni. Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale.
l) Pavimenti. Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell'appartamento: a) in materiale pregiato;
b) con materiali lavorati in modo pregiato.
m) Pareti. Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano: a) eseguite con materiali e lavori pregiati;
b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
n) Soffitti. Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti. o) Piscina. Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
p) Campo da tennis. Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
Osserva che nell'unità immobiliare: * la superficie dell'appartamento: l'abitazione al lordo delle murature, è di mq. 279 di cui mq 219 per la zona abitazione e mq. 47 per la lavanderia e autorimessa e mq. 114 per cantina.
* D) Scala di servizio: esiste solo quella di collegamento alla cantina.
* G) Altezza libera netta del piano: H 3,10 (piano terra) e H 2,50 (cantina ).
Fa presente che tutte le caratteristiche (tranne la piscina) previste dal decreto Ministeriale del 2 agosto
1969 non sono presenti.
Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L'Ufficio deduce che, in data 8.5.2024, la Sig. Ricorrente_1 ha presentato, per il tramite del Geom. Nominativo_2, una dichiarazione di variazione (Do.C.Fa) n. 41782.001/2004 per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano relativo alle unità immobiliari site in Bertinoro (FC), Indirizzo_2, distinte catastalmente al
- Foglio n. foglio, p.lla n. part., sub. n. sub graffata con sub. n. sub, categoria A/8 (villa)
- Foglio n. foglio, p.lla n. part. sub. n. sub graffata con sub. n. sub, categoria C/6 (autorimessa)
lavori ultimati il 3.5.2024 e consistenti nella creazione di due aree esterne esclusive di pertinenza ad ognuna delle due unità (abitazione con parco, sub n. sub, ed autorimessa con area esclusiva, sub n. sub, senza variazione della distribuzione degli spazi interni).
Nella proposta di variazione il tecnico ha provveduto a variare anche il precedente classamento di abitazioni in ville (A/8) in abitazione in villini (A/7); ciò nonostante, l'attribuzione della categoria A/8 fosse stata già accertata dall'Ufficio in passato (giusta pratica Do.c.fa prot. 5273/2005)
A seguito di controllo, in data 7.6.2025, ha notificato l'avviso di accertamento catastale n.
2025FO0046898 con cui respingeva la suddetta richiesta di variazione
[Classamento/Rendita proposta]
• Sub n. sub: categoria A/7, classe 3°, consistenza vani 11,5, rendita 1.781,78 euro
• Sub n. sub: categoria C/6, classe 3°, consistenza 35 mq, rendita 117,49 euro e rettificava i dati catastali,
[Classamento/Rendita rettificata:]
• Sub n. sub: categoria A/8, classe 2°, consistenza vani 11,5, rendita 1.781,78 euro
• Sub n. sub: categoria C/6, classe 3°, consistenza 49 mq, rendita 164,49 euro.
Fa presente che Parte ricorrente sostiene la nullità dell'avviso di accertamento notificato per carenza di motivazione e precisamente per la mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la rettifica. Evidenzia che nel sostenere ciò, Controparte richiama la motivazione contenuta nell'avviso riferita esclusivamente alla seconda unità immobiliare (l'autorimessa di cui al sub. 6, cat. C/6).
Riscontra che nella motivazione dell'avviso si precisa che “Il nuovo classamento attribuito all'unità immobiliare indicata in questo avviso di accertamento è coerente con quello che, al momento in cui è stato svolto l'accertamento, risulta negli atti catastali per altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche (tipologia edilizia, schema distributivo dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni), che si elencano di seguito:”, la parte lamenta la mancata indicazione di presunti
“atti notarili”, quali allegati a supporto della motivazione.
Precisa che l'elenco rappresentato nella motivazione di seguito riportato
N. Comune Foglio P.lla Sub. Zona cens. Cat. Classe
1 A809 n. foglio n. part. n. sub C/6 03
2 A809 n. foglio n. part. n. sub C/6 03
3 A809 n. foglio n. part. C/6 03
non indica, notarili (mancano, infatti, estremi di registrazione, date, numeri di repertorio e di raccolta, il nominativo del notaio rogante), trattandosi invece dei comparatori presi a riferimento per l'accertamento dell'autorimessa (e non della villa).
Rileva, inoltre, che Parte ricorrente sostiene la nullità dell'avviso notificato a causa, altresì, della notifica avvenuta in data 7.6.2025, in presunta violazione dell'art. 1 comma 3 del DM 701/1994.
Osserva che la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento giurisprudenziale (ormai prevalente) secondo cui il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva (indicato al comma 3 dell'art. 1 del D.M. n° 701/1994) non ha natura perentoria e non è stabilito a pena di decadenza;
quindi, non implica la caducazione del potere di verifica dell'Ufficio.
Nel merito fa presente che nel ricorso viene riportata come motivazione oggetto di contestazione solamente quella relativa all'autorimessa (e non alla villa), facendo però intendere che oggetto di obiezione sia, invece, il classamento della villa in “A/8” (e non quello dell'autorimessa).
La consistenza della villa è stata, invero, confermata e coincide esattamente con quella proposta dal tecnico nella denuncia Do.c.Fa. (11,5 vani).
L'unica consistenza rettificata dall'ufficio è quella relativa all'autorimessa (da 35 mq a 49 mq), misura desunta tramite rilevazione a tavolino eseguita sulla planimetria allegata al Do.c.Fa.
L'Ufficio, invece, ha confermato quanto dichiarato dalla parte con riferimento alla categoria e alla classe di tale unità immobiliare.
Pertanto, nel merito nulla viene contestato con riferimento all'autorimessa.
Rileva che la parte ritiene che l'attribuzione della categoria A/8 sia in contrasto con i requisiti di abitazioni di lusso previsti dal D.M. 2.8.1969; in realtà, il criterio per l'attribuzione della categoria A/8 segue indicazioni di norma e di prassi catastale (vds. Nota C1-1022 del 1994: “Abitazioni in villa: devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate di norma, ma non esclusivamente, in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio, con caratteristiche costruttive e di finiture di livello generalmente superiore all'ordinario. Ampia consistenza e dotazioni di impianti e servizi”).
Osserva che tale attribuzione non deriva – e non può derivare – dalle indicazioni disposte dal DM del
1969, promosso da una diversa Amministrazione, il Ministero dei Lavori Pubblici, e non dalla Direzione
Centrale del Catasto (ex Agenzia del Territorio ed ex Ufficio Tecnico Erariale).
Evidenzia, comunque, che ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., un'abitazione con piscina di oltre 80 mq rientrerebbe nelle caratteristiche di lusso, e, come indicato nella denuncia Do.c.Fa, quella in esame presenta una piscina di oltre 110 mq.
Chiede di respingere il ricorso, in quanto infondato, e confermare l'atto impugnato. Con condanna alle spese di lite.
Con successiva memoria la ricorrente insiste per l'illegittimità dell'avviso di accertamento catastale in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 per la mancata allegazione o riproduzione degli atti nella motivazione citati, in quanto nel ricorso non vengono citati atti notarili come sostenuto dalla resistente, ma solo indicati “atti citati” la cui mancata allegazione o riproduzione ritiene violino l'obbligo di motivazione degli atti impositivi.
Ribadisce la eccezione di nullità dell'avviso di accertamento catastale per la violazione dell'art. 1 comma
3, DM 701/1994.
Nel merito fa presente di avere sostenuto l'illegittimità del rifiuto di quanto indicato nel Docfa per la mancanza delle caratteristiche costruttive e di rifiniture superiori dell'ordinario.
Evidenzia che l'Agenzia delle Entrate sostiene che nel ricorso viene riportata come motivazione oggetto di contestazione solamente quella relativa all'autorimessa (e non alla villa), ma osserva che il motivo principale di contestazione riguarda la categoria catastale confermata in A/8.
Rappresenta che l'Agenzia delle Entrate non condivide l'utilizzo del D.M.
2.8.69 perché ritiene che le disposizioni non determinano la categoria catastale di un immobile. Ma osserva che, fino a pochi anni fa, veniva utilizzato dalla stessa Agenzia delle Entrate per definire le “case di lusso” per la cui qualificazione era sufficiente che la superficie del fabbricato fosse superiore a 220 mq.
Ribadisce la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre evidenziare che il ricorso è, in linea pregiudiziale, fondato sulle eccezioni concernenti il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento catastale, sia perché sintetico nelle sue enunciazioni, sia perché emesso a seguito di una attività istruttoria ritenuta carente.
In particolare la ricorrente ha ritenuto illegittimo il classamento effettuato senza sopralluogo, per una categoria di beni, per i quali invece detto adempimento sarebbe necessario.
Occorre premettere che la materia in esame è complessa in quanto regolamentata da una pluralità di disposizioni che presentano la necessità di essere tra loro coordinate, anche in considerazione delle modifiche ed integrazioni che si sono succedute nel tempo.
Per entrare nell'ambito delle problematiche è necessario evidenziare che il comma 1 dell'art. 11 del D.L.
n. 70 del 1988 stabilisce che “Il classamento delle unità immobiliari urbane per le quali la dichiarazione di cui all'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, è stata redatta su scheda conforme a modello approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, può essere effettuato anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche”. Le unità immobiliari possono, quindi, essere classate anche senza la visita di sopralluogo, di cui all'art. 10 del R.D.L. 652/39. Il classamento può quindi essere eseguito in base alla dichiarazione di parte, alla planimetria, agli atti, ai dati e a tutta la documentazione a disposizione dell'Ufficio, senza la necessità di un diretto esame dell'unità immobiliare, salva la facoltà per l'Ufficio e non quindi l'obbligo, di procedere a successive verifiche con un sopralluogo.
L'eccezione presentata in proposito dalla ricorrente - che può ritenersi superata da quanto ora evidenziato
- deve poi essere connessa con quella relativa alla eccepita carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, in quanto viene contestato che l'Ufficio, dopo l'elencazione dei riferimenti normativi, si sarebbe limitato ad indicare “una serie di atti che dimostrerebbero, a suo dire, la bontà della classificazione operata ma senza allegarli o riprodurli”. E, inoltre, che “i provvedimenti devono contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la rettifica e se è fatto riferimento a un altro atto non conosciuto dal contribuente questo deve essere allegato o deve essere indicato il contenuto essenziale a pena di nullità”.
Deve però evidenziarsi che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura Docfa) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento, esprimendo un giudizio di natura tecnica sul valore economico dei beni classati, viene a costituire un atto conosciuto o comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa (v. Cass. Sez. 5 sentenza n. 16824 del 21/07/2006; in termini analoghi, Sez. 5, Sentenza n.
5404 del 04/04/2012, ordinanza 20/06/2013, n. 15945).
Con queste premesse la questione della adeguata motivazione del provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita - allorquando il provvedimento costituisca l'atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativo quale è la cd. Docfa, che implica l'indicazione degli elementi fattuali rilevati da parte dello stesso contribuente, dati che costituiscono la base oggettiva dello stesso provvedimento di classamento, per i quali l'Ufficio si è in pratica limitato a farne difforme valutazione rispetto alla proposta - può essere risolta nel senso che essa può ritenersi correttamente esplicitata anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di dati idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere il “petitum provvedimentale”, così da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle corti di giustizia tributaria.
In effetti dall'attribuzione della rendita per stima diretta, così come risultante dall'avviso impugnato, deriva la riscontrabilità della motivazione dell'atto impositivo, poiché detta stima esprime un giudizio tecnico fondato su parametri specifici. L'obbligo di motivazione di ogni avviso di accertamento tributario e, per quello che interessa in questa sede, dell'avviso di accertamento catastale, poiché finalizzato a determinare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Amministrazione finanziaria nell'eventuale successivo giudizio contenzioso, ed a consentire al contribuente che tale giudizio permetta di esercitare in esso il diritto di difesa, deve ritenersi assolto tutte le volte che risultino indicati, nell'atto, gli elementi della deliberazione eseguita, che sottesi a valutazioni eminentemente tecniche, possono risolversi anche con indicazioni da cui sia possibile desumere i criteri e la fonte della relativa determinazione.
L'Ufficio, per l'attribuzione della rendita catastale e della categoria, ha valutato le caratteristiche dell'unità immobiliare basandosi sulle valutazioni effettuate dal tecnico in sede di presentazione del Docfa e sull'analisi delle caratteristiche intrinseche dell'unità immobiliare, del contesto urbanistico in cui si colloca l'unità immobiliare (caratteristiche estrinseche), sulla verifica della congruenza delle consistenze dichiarate (altezza, disposizione/ampiezza vani, dotazione servizi), della categoria dichiarata in base alle caratteristiche intrinseche dell'unità immobiliare, della classe dichiarata in riferimento alla classe ordinaria della categoria/zona territoriale interessata e valutazione conseguenza eventuali scostamenti.
Basandosi su queste osservazioni si deve, altresì, ritenere priva di fondamento l'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento catastale per violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, in quanto sarebbe stata indicata “una serie di atti notarili che dimostrerebbero la bontà della classificazione operata, ma senza allegarli o senza riprodurli”. Per la verità nella successiva memoria questa eccezione non viene confermata in quanto si sostiene che “nel ricorso non vengono citati atti notarili come sostenuto dalla resistente, ma solo indicati “atti citati” la cui mancata allegazione o riproduzione si ritiene violino l'obbligo,
a pena di nullità, di motivazione degli atti impositivi”.
Di conseguenza anche questa eccezione deve essere respinta poiché, come rilevato dall'Ufficio, l'elenco rappresentato nella motivazione ora richiamata non indica, atti notarili (mancano, infatti, estremi di registrazione, date, numeri di repertorio e di raccolta, il nominativo del notaio rogante), trattandosi invece dei comparatori presi a riferimento per l'accertamento dell'autorimessa (e non della villa).
In merito alla eccezione di nullità dell'avviso di accertamento catastale per la violazione dell'art. 1 comma
3, DM 701/94 che prevede che “Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto”, si deve evidenziare che secondo la Corte di Cassazione il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva non ha natura perentoria e non è stabilito a pena di decadenza;
quindi, non implica la caducazione del potere di verifica dell'Ufficio (cfr. Cass. n. 34246/20.12.2019: “detto termine, secondo costante giurisprudenza della Corte, non è stabilito a pena di decadenza. Ciò non solo per la mancanza di previsione della specifica sanzione, ma anche perché ciò sarebbe in contrasto con la funzione che la legge attribuisce all'accertamento della rendita. … L'introduzione della procedura DOCFA consente al dichiarante di proporre la rendita degli immobili…” ed ha “lo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto o il suo aggiornamento attribuendo alle dichiarazione presentate la funzione di “rendita proposta” fino a quando l'ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il termine di un anno … non ha natura perentoria…”; Cass. n. 11844/12.5.2017: “In tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 per la "determinazione della rendita catastale definitiva" a seguito della procedura cd. DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza, tenuto conto non solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, ma anche dell'incompatibilità di un limite temporale con la disciplina legislativa della materia, sicché, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949 a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione di quella definitiva”; Cass. n. 16824/21.7.2006: “In tema di catasto dei fabbricati, con il d.m. 19 aprile 1994, n. 701, regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stata introdotta una procedura - cd. DOCFA - per l'accertamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi;
la procedura ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo ("entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni") di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del d.m. per la "determinazione della rendita catastale definitiva" non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell'amministrazione dall'esercizio del potere di rettifica - costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto -, ma meramente ordinatoria”).
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere respinto. Le spese a carico della parte soccombente vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì respinge il ricorso;
le spese a carico della parte soccombente vengono liquidate in € 3.250,00.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OC ROBERTO, Presidente
RICCI PASQUALE, Relatore
MENGOZZI VALERIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025FO0046898 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: Rigettare il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, domiciliata a Forlimpopoli (FC) in Indirizzo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, iscritto all'albo degli avvocati della provincia di Forlì-Cesena, ricorre avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2025FO0046898, notificato il 7.6.2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale – territorio di Forlì.
Fa presente di essere proprietaria dell'unità immobiliare distinta catastalmente foglio n. foglio, particella n. part. subalterno n. sub, categoria A/8, nonché foglio n. foglio, particella n. part. subalterno n. sub, categoria C/6, sita nel comune di Bertinoro (FC) alla Indirizzo_2.
Tramite il geom. Nominativo_2 presentava, in data 8.5.2024, una dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano proponendo una variazione della categoria da A/8 ad A/7 con conseguente diminuzione della rendita. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale – territorio di Forlì con l'avviso di accertamento catastale n. 2025FO0046898, notificato il 7.6.2025 respingeva la richiesta ed aumentava la rendita catastale ritenendo “la rendita proposta non congrua considerata la consistenza evidentemente errata e in più si aggiunge una percentuale come dipendenza considerata la corte di più di mille metri facente parte sempre del parco della villa. Il nuovo classamento attribuito all'unità immobiliare indicata in questo avviso di accertamento è coerente con quello che, al momento in cui si è svolto l'accertamento, risulta negli atti catastali per altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche (tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni), che si elencano di seguito”.
Segnala che, relativamente all'onere della prova il comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. 546/92 prevede che
“L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
Evidenzia che l'Ufficio indica una serie di atti notarili che dimostrerebbero la bontà della classificazione operata, ma senza allegarli o senza riprodurli.
Ritiene che l'avviso di accertamento debba essere dichiarato nullo sia per questo motivo, sia per carenza di motivazione. Infatti l'Ufficio ritiene la rendita proposta non congrua considerata la consistenza evidentemente errata, ma senza indicazioni e motivazioni nell'atto.
Eccepisce, inoltre, la nullità dell'avviso di accertamento catastale per violazione dell'art. 1, comma 3 DM
701/1994 che prevede il termine di dodici mesi entro i quali gli uffici devono provvedere all'accertamento sulla base della rendita catastale proposta, e alla determinazione della rendita definitiva, che decorrono dalla presentazione del modello informatico, che di norma coincide con la data di rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione. Decorsi questi limiti temporali, la rendita proposta assume carattere definitivo e non può essere modificata. Evidenzia che il geom. Nominativo_2 ha presentato la dichiarazione di variazione l' 8.5.2024 e che l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale – territorio ha notificato l'avviso di accertamento catastale n. 2025FO0046898 il 7.6.2025. Ritiene che l'avviso di accertamento catastale debba essere dichiarato nullo per violazione dell'art. 1, comma 3, Dm 701/1994.
Osserva, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, senza effettuare alcun sopralluogo, ma da una verifica a tavolino sulla scorta dei dati contenuti nel Docfa, ritiene che l'unità immobiliare debba restare in categoria
A/8.
Evidenzia che l'atto di classamento consiste nella collocazione di ogni singola unità in una data categoria e classe in base alla quale è attribuita rendita.
La categoria è assegnata in considerazione della normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali.
La classe, invece, rappresenta il livello reddituale ordinario dell'immobile ed è attribuita in base alle caratteristiche edilizie ed alla qualità urbana ed ambientale della microzona.
Precisa di non condividere la motivazione dell'avviso di accertamento perché, diversamente da quanto sostenuto la categoria A/8 prevede abitazioni in ville e per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.
Le caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario sono contenute nel Decreto
Ministeriale del 2 agosto 1969 che prevede le seguenti caratteristiche:
a) Superficie dell'appartamento.
b) Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi c) Ascensori.
d) Scala di servizio.
e) Montacarichi o ascensore di servizio.
f) Scala principale. a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm 170 di media;
b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
g) Altezza libera netta del piano.
h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna. a) in legno pregiato o massello e lastronato;
b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
c) con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese.
i) Infissi interni. Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale.
l) Pavimenti. Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell'appartamento: a) in materiale pregiato;
b) con materiali lavorati in modo pregiato.
m) Pareti. Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano: a) eseguite con materiali e lavori pregiati;
b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
n) Soffitti. Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti. o) Piscina. Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
p) Campo da tennis. Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
Osserva che nell'unità immobiliare: * la superficie dell'appartamento: l'abitazione al lordo delle murature, è di mq. 279 di cui mq 219 per la zona abitazione e mq. 47 per la lavanderia e autorimessa e mq. 114 per cantina.
* D) Scala di servizio: esiste solo quella di collegamento alla cantina.
* G) Altezza libera netta del piano: H 3,10 (piano terra) e H 2,50 (cantina ).
Fa presente che tutte le caratteristiche (tranne la piscina) previste dal decreto Ministeriale del 2 agosto
1969 non sono presenti.
Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L'Ufficio deduce che, in data 8.5.2024, la Sig. Ricorrente_1 ha presentato, per il tramite del Geom. Nominativo_2, una dichiarazione di variazione (Do.C.Fa) n. 41782.001/2004 per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano relativo alle unità immobiliari site in Bertinoro (FC), Indirizzo_2, distinte catastalmente al
- Foglio n. foglio, p.lla n. part., sub. n. sub graffata con sub. n. sub, categoria A/8 (villa)
- Foglio n. foglio, p.lla n. part. sub. n. sub graffata con sub. n. sub, categoria C/6 (autorimessa)
lavori ultimati il 3.5.2024 e consistenti nella creazione di due aree esterne esclusive di pertinenza ad ognuna delle due unità (abitazione con parco, sub n. sub, ed autorimessa con area esclusiva, sub n. sub, senza variazione della distribuzione degli spazi interni).
Nella proposta di variazione il tecnico ha provveduto a variare anche il precedente classamento di abitazioni in ville (A/8) in abitazione in villini (A/7); ciò nonostante, l'attribuzione della categoria A/8 fosse stata già accertata dall'Ufficio in passato (giusta pratica Do.c.fa prot. 5273/2005)
A seguito di controllo, in data 7.6.2025, ha notificato l'avviso di accertamento catastale n.
2025FO0046898 con cui respingeva la suddetta richiesta di variazione
[Classamento/Rendita proposta]
• Sub n. sub: categoria A/7, classe 3°, consistenza vani 11,5, rendita 1.781,78 euro
• Sub n. sub: categoria C/6, classe 3°, consistenza 35 mq, rendita 117,49 euro e rettificava i dati catastali,
[Classamento/Rendita rettificata:]
• Sub n. sub: categoria A/8, classe 2°, consistenza vani 11,5, rendita 1.781,78 euro
• Sub n. sub: categoria C/6, classe 3°, consistenza 49 mq, rendita 164,49 euro.
Fa presente che Parte ricorrente sostiene la nullità dell'avviso di accertamento notificato per carenza di motivazione e precisamente per la mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la rettifica. Evidenzia che nel sostenere ciò, Controparte richiama la motivazione contenuta nell'avviso riferita esclusivamente alla seconda unità immobiliare (l'autorimessa di cui al sub. 6, cat. C/6).
Riscontra che nella motivazione dell'avviso si precisa che “Il nuovo classamento attribuito all'unità immobiliare indicata in questo avviso di accertamento è coerente con quello che, al momento in cui è stato svolto l'accertamento, risulta negli atti catastali per altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche (tipologia edilizia, schema distributivo dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni), che si elencano di seguito:”, la parte lamenta la mancata indicazione di presunti
“atti notarili”, quali allegati a supporto della motivazione.
Precisa che l'elenco rappresentato nella motivazione di seguito riportato
N. Comune Foglio P.lla Sub. Zona cens. Cat. Classe
1 A809 n. foglio n. part. n. sub C/6 03
2 A809 n. foglio n. part. n. sub C/6 03
3 A809 n. foglio n. part. C/6 03
non indica, notarili (mancano, infatti, estremi di registrazione, date, numeri di repertorio e di raccolta, il nominativo del notaio rogante), trattandosi invece dei comparatori presi a riferimento per l'accertamento dell'autorimessa (e non della villa).
Rileva, inoltre, che Parte ricorrente sostiene la nullità dell'avviso notificato a causa, altresì, della notifica avvenuta in data 7.6.2025, in presunta violazione dell'art. 1 comma 3 del DM 701/1994.
Osserva che la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento giurisprudenziale (ormai prevalente) secondo cui il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva (indicato al comma 3 dell'art. 1 del D.M. n° 701/1994) non ha natura perentoria e non è stabilito a pena di decadenza;
quindi, non implica la caducazione del potere di verifica dell'Ufficio.
Nel merito fa presente che nel ricorso viene riportata come motivazione oggetto di contestazione solamente quella relativa all'autorimessa (e non alla villa), facendo però intendere che oggetto di obiezione sia, invece, il classamento della villa in “A/8” (e non quello dell'autorimessa).
La consistenza della villa è stata, invero, confermata e coincide esattamente con quella proposta dal tecnico nella denuncia Do.c.Fa. (11,5 vani).
L'unica consistenza rettificata dall'ufficio è quella relativa all'autorimessa (da 35 mq a 49 mq), misura desunta tramite rilevazione a tavolino eseguita sulla planimetria allegata al Do.c.Fa.
L'Ufficio, invece, ha confermato quanto dichiarato dalla parte con riferimento alla categoria e alla classe di tale unità immobiliare.
Pertanto, nel merito nulla viene contestato con riferimento all'autorimessa.
Rileva che la parte ritiene che l'attribuzione della categoria A/8 sia in contrasto con i requisiti di abitazioni di lusso previsti dal D.M. 2.8.1969; in realtà, il criterio per l'attribuzione della categoria A/8 segue indicazioni di norma e di prassi catastale (vds. Nota C1-1022 del 1994: “Abitazioni in villa: devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate di norma, ma non esclusivamente, in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio, con caratteristiche costruttive e di finiture di livello generalmente superiore all'ordinario. Ampia consistenza e dotazioni di impianti e servizi”).
Osserva che tale attribuzione non deriva – e non può derivare – dalle indicazioni disposte dal DM del
1969, promosso da una diversa Amministrazione, il Ministero dei Lavori Pubblici, e non dalla Direzione
Centrale del Catasto (ex Agenzia del Territorio ed ex Ufficio Tecnico Erariale).
Evidenzia, comunque, che ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., un'abitazione con piscina di oltre 80 mq rientrerebbe nelle caratteristiche di lusso, e, come indicato nella denuncia Do.c.Fa, quella in esame presenta una piscina di oltre 110 mq.
Chiede di respingere il ricorso, in quanto infondato, e confermare l'atto impugnato. Con condanna alle spese di lite.
Con successiva memoria la ricorrente insiste per l'illegittimità dell'avviso di accertamento catastale in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 per la mancata allegazione o riproduzione degli atti nella motivazione citati, in quanto nel ricorso non vengono citati atti notarili come sostenuto dalla resistente, ma solo indicati “atti citati” la cui mancata allegazione o riproduzione ritiene violino l'obbligo di motivazione degli atti impositivi.
Ribadisce la eccezione di nullità dell'avviso di accertamento catastale per la violazione dell'art. 1 comma
3, DM 701/1994.
Nel merito fa presente di avere sostenuto l'illegittimità del rifiuto di quanto indicato nel Docfa per la mancanza delle caratteristiche costruttive e di rifiniture superiori dell'ordinario.
Evidenzia che l'Agenzia delle Entrate sostiene che nel ricorso viene riportata come motivazione oggetto di contestazione solamente quella relativa all'autorimessa (e non alla villa), ma osserva che il motivo principale di contestazione riguarda la categoria catastale confermata in A/8.
Rappresenta che l'Agenzia delle Entrate non condivide l'utilizzo del D.M.
2.8.69 perché ritiene che le disposizioni non determinano la categoria catastale di un immobile. Ma osserva che, fino a pochi anni fa, veniva utilizzato dalla stessa Agenzia delle Entrate per definire le “case di lusso” per la cui qualificazione era sufficiente che la superficie del fabbricato fosse superiore a 220 mq.
Ribadisce la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre evidenziare che il ricorso è, in linea pregiudiziale, fondato sulle eccezioni concernenti il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento catastale, sia perché sintetico nelle sue enunciazioni, sia perché emesso a seguito di una attività istruttoria ritenuta carente.
In particolare la ricorrente ha ritenuto illegittimo il classamento effettuato senza sopralluogo, per una categoria di beni, per i quali invece detto adempimento sarebbe necessario.
Occorre premettere che la materia in esame è complessa in quanto regolamentata da una pluralità di disposizioni che presentano la necessità di essere tra loro coordinate, anche in considerazione delle modifiche ed integrazioni che si sono succedute nel tempo.
Per entrare nell'ambito delle problematiche è necessario evidenziare che il comma 1 dell'art. 11 del D.L.
n. 70 del 1988 stabilisce che “Il classamento delle unità immobiliari urbane per le quali la dichiarazione di cui all'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, è stata redatta su scheda conforme a modello approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, può essere effettuato anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche”. Le unità immobiliari possono, quindi, essere classate anche senza la visita di sopralluogo, di cui all'art. 10 del R.D.L. 652/39. Il classamento può quindi essere eseguito in base alla dichiarazione di parte, alla planimetria, agli atti, ai dati e a tutta la documentazione a disposizione dell'Ufficio, senza la necessità di un diretto esame dell'unità immobiliare, salva la facoltà per l'Ufficio e non quindi l'obbligo, di procedere a successive verifiche con un sopralluogo.
L'eccezione presentata in proposito dalla ricorrente - che può ritenersi superata da quanto ora evidenziato
- deve poi essere connessa con quella relativa alla eccepita carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, in quanto viene contestato che l'Ufficio, dopo l'elencazione dei riferimenti normativi, si sarebbe limitato ad indicare “una serie di atti che dimostrerebbero, a suo dire, la bontà della classificazione operata ma senza allegarli o riprodurli”. E, inoltre, che “i provvedimenti devono contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la rettifica e se è fatto riferimento a un altro atto non conosciuto dal contribuente questo deve essere allegato o deve essere indicato il contenuto essenziale a pena di nullità”.
Deve però evidenziarsi che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura Docfa) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento, esprimendo un giudizio di natura tecnica sul valore economico dei beni classati, viene a costituire un atto conosciuto o comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa (v. Cass. Sez. 5 sentenza n. 16824 del 21/07/2006; in termini analoghi, Sez. 5, Sentenza n.
5404 del 04/04/2012, ordinanza 20/06/2013, n. 15945).
Con queste premesse la questione della adeguata motivazione del provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita - allorquando il provvedimento costituisca l'atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativo quale è la cd. Docfa, che implica l'indicazione degli elementi fattuali rilevati da parte dello stesso contribuente, dati che costituiscono la base oggettiva dello stesso provvedimento di classamento, per i quali l'Ufficio si è in pratica limitato a farne difforme valutazione rispetto alla proposta - può essere risolta nel senso che essa può ritenersi correttamente esplicitata anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di dati idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere il “petitum provvedimentale”, così da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle corti di giustizia tributaria.
In effetti dall'attribuzione della rendita per stima diretta, così come risultante dall'avviso impugnato, deriva la riscontrabilità della motivazione dell'atto impositivo, poiché detta stima esprime un giudizio tecnico fondato su parametri specifici. L'obbligo di motivazione di ogni avviso di accertamento tributario e, per quello che interessa in questa sede, dell'avviso di accertamento catastale, poiché finalizzato a determinare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Amministrazione finanziaria nell'eventuale successivo giudizio contenzioso, ed a consentire al contribuente che tale giudizio permetta di esercitare in esso il diritto di difesa, deve ritenersi assolto tutte le volte che risultino indicati, nell'atto, gli elementi della deliberazione eseguita, che sottesi a valutazioni eminentemente tecniche, possono risolversi anche con indicazioni da cui sia possibile desumere i criteri e la fonte della relativa determinazione.
L'Ufficio, per l'attribuzione della rendita catastale e della categoria, ha valutato le caratteristiche dell'unità immobiliare basandosi sulle valutazioni effettuate dal tecnico in sede di presentazione del Docfa e sull'analisi delle caratteristiche intrinseche dell'unità immobiliare, del contesto urbanistico in cui si colloca l'unità immobiliare (caratteristiche estrinseche), sulla verifica della congruenza delle consistenze dichiarate (altezza, disposizione/ampiezza vani, dotazione servizi), della categoria dichiarata in base alle caratteristiche intrinseche dell'unità immobiliare, della classe dichiarata in riferimento alla classe ordinaria della categoria/zona territoriale interessata e valutazione conseguenza eventuali scostamenti.
Basandosi su queste osservazioni si deve, altresì, ritenere priva di fondamento l'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento catastale per violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, in quanto sarebbe stata indicata “una serie di atti notarili che dimostrerebbero la bontà della classificazione operata, ma senza allegarli o senza riprodurli”. Per la verità nella successiva memoria questa eccezione non viene confermata in quanto si sostiene che “nel ricorso non vengono citati atti notarili come sostenuto dalla resistente, ma solo indicati “atti citati” la cui mancata allegazione o riproduzione si ritiene violino l'obbligo,
a pena di nullità, di motivazione degli atti impositivi”.
Di conseguenza anche questa eccezione deve essere respinta poiché, come rilevato dall'Ufficio, l'elenco rappresentato nella motivazione ora richiamata non indica, atti notarili (mancano, infatti, estremi di registrazione, date, numeri di repertorio e di raccolta, il nominativo del notaio rogante), trattandosi invece dei comparatori presi a riferimento per l'accertamento dell'autorimessa (e non della villa).
In merito alla eccezione di nullità dell'avviso di accertamento catastale per la violazione dell'art. 1 comma
3, DM 701/94 che prevede che “Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto”, si deve evidenziare che secondo la Corte di Cassazione il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva non ha natura perentoria e non è stabilito a pena di decadenza;
quindi, non implica la caducazione del potere di verifica dell'Ufficio (cfr. Cass. n. 34246/20.12.2019: “detto termine, secondo costante giurisprudenza della Corte, non è stabilito a pena di decadenza. Ciò non solo per la mancanza di previsione della specifica sanzione, ma anche perché ciò sarebbe in contrasto con la funzione che la legge attribuisce all'accertamento della rendita. … L'introduzione della procedura DOCFA consente al dichiarante di proporre la rendita degli immobili…” ed ha “lo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto o il suo aggiornamento attribuendo alle dichiarazione presentate la funzione di “rendita proposta” fino a quando l'ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il termine di un anno … non ha natura perentoria…”; Cass. n. 11844/12.5.2017: “In tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 per la "determinazione della rendita catastale definitiva" a seguito della procedura cd. DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza, tenuto conto non solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, ma anche dell'incompatibilità di un limite temporale con la disciplina legislativa della materia, sicché, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949 a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione di quella definitiva”; Cass. n. 16824/21.7.2006: “In tema di catasto dei fabbricati, con il d.m. 19 aprile 1994, n. 701, regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stata introdotta una procedura - cd. DOCFA - per l'accertamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi;
la procedura ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo ("entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni") di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del d.m. per la "determinazione della rendita catastale definitiva" non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell'amministrazione dall'esercizio del potere di rettifica - costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto -, ma meramente ordinatoria”).
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere respinto. Le spese a carico della parte soccombente vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì respinge il ricorso;
le spese a carico della parte soccombente vengono liquidate in € 3.250,00.