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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/12/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3386/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA GRECA Parte_1 C.F._1
MM elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LA GRECA MM
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. DE PASCALE MARCO elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_2
EMILIA N. 16 47838 RICCIONE presso il difensore avv. DE PASCALE MARCO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il presente giudizio di merito Parte_1
a seguito di opposizione promossa in pendenza della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.
170/2022.
L'esecuzione era stata intrapresa da in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_3
(cessionaria del credito originariamente vantato da , sulla base di un Controparte_4
contratto di mutuo fondiario stipulato in data 9 ottobre 2009 per atto pubblico a rogito Notaio
(Rep. n. 7.845). Persona_1
Deduceva che con ordinanza del 18 maggio 2023, il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione, rilevando come non fosse contestata la debenza della somma capitale, e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente ha contestato il diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata, deducendo, più in dettaglio l'omessa notifica del titolo esecutivo e l'inidoneità del contratto di mutuo originario a fungere da titolo, in ragione di una successiva scrittura privata di rinegoziazione del 9 ottobre 2013, che ne aveva modificato la durata e il tasso di interesse, e che avrebbe richiesto una nuova formalizzazione pagina 1 di 6 in atto pubblico e una conseguente notifica nonché l'inefficacia parziale del precetto, in quanto gli interessi rinegoziati non sarebbero coperti dalla garanzia ipotecaria originaria, non essendo stata aggiornata la relativa nota di iscrizione.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… Accertare e dichiarare che il creditore ometteva la notifica del titolo esecutivo nella procedura RGE 170/2022 Tribunale di Rimini – Sezione Esecuzioni
Immobiliari; in subordine accertare e dichiarare l'inefficacia parziale del precetto notificato al sig. poiché realizzata sulla scorta del contratto di mutuo stipulato il 9 ottobre 2009, Parte_1
contratto successivamente mutato nella durata e nella misura degli interessi, che non godono della tutela di cui all'art. 2855 cc;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Si è costituita in giudizio contestando integralmente le pretese attoree e chiedendone il Controparte_1
rigetto. La convenuta ha eccepito in via preliminare l'erronea qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi, sostenendo che le doglianze attenessero al diritto di procedere all'esecuzione (art. 615 c.p.c.). Nel merito, ha argomentato circa la validità e correttezza della somma precetta e circa la regolarità della notifica del precetto e del titolo esecutivo.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…
1. in via preliminare di rito, dichiarare l'erroneità della procedura istaurata, da cui è derivata la presente causa, in quanto avrebbe dovuto essere introdotta mediante opposizione all'esecuzione e non mediante opposizione agli atti esecutivi e per tanto rigettarla;
2. in via preliminare di rito, dichiarare la tardività della dispiegata opposizione e pertanto rigettarla;
3. nel merito, rigettare integralmente la dispiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto 4. dichiarare pienamente validi ed efficaci titolo esecutivo ed atto di precetto;
5. dichiarare corretta la somma precettata;
6. ordinare la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare n. 170/2022; 7. in via subordinata, dichiarare dovuti gli interessi come da contratto e rispettiva rinegoziazione considerando chirografari soltanto quelli eccedenti non indicati nella nota di iscrizione;
8. con vittoria di spese e compensi di causa.”
Nelle more è intervenuta quale successore a titolo particolare di Controparte_2
facendo proprie le difese della convenuta. CP_3 Controparte_3
Parte attrice ha altresì nel corso del giudizio eccepito la carenza di legittimazione attiva di CP_1
in quanto soggetto non iscritto all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs.
[...]
385/1993 (Testo Unico Bancario - TU).
Parte convenuta ha ribadito la propria legittimazione attiva quale sub-servicer, della validità del titolo esecutivo originario stante l'assenza di novazione e dell'irrilevanza della mancata notifica del titolo in virtù della disciplina speciale del credito fondiario (art. 41 TU).
pagina 2 di 6 La causa, istruita documentalmente.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, occorre qualificare correttamente l'azione proposta. La convenuta ha eccepito l'erroneità del rito, in quanto l'attore ha introdotto un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per contestare questioni che attengono al diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, proprie dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).
L'eccezione è corretta nella sua premessa. Le doglianze relative alla legittimazione attiva del creditore e all'esistenza o ammontare del diritto consacrato nel titolo esecutivo (anche in relazione agli effetti di una rinegoziazione) investono il merito della pretesa esecutiva e non la regolarità formale degli atti del processo.
Tuttavia, in ossequio al principio di conversione degli atti processuali e della prevalenza della sostanza sulla forma, e considerato che il giudizio di merito è stato correttamente instaurato nel termine perentorio assegnato dal Giudice dell'Esecuzione, questo Tribunale ritiene di poter riqualificare l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e di procedere alla disamina del merito delle questioni sollevate.
L'attore contesta la legittimazione di (e per essa dei suoi aventi causa) a procedere al Controparte_1
recupero del credito, in quanto soggetto non iscritto all'albo degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 TU .
La doglianza è infondata.
A tal riguardo, giova evidenziare che, nel sistema delineato dalla c.d. legge sulla cartolarizzazione
(Legge n. 130/1999), i soggetti cedenti, che normalmente sono istituti che esercitano l'attività bancaria, cedono i propri crediti in blocco a soggetti all'uopo costituiti, denominati “società veicolo”, le quali si finanziano mediante l'emissione di titoli destinati alla circolazione;
i crediti acquistati devono essere riscossi e lo svolgimento di questa attività viene affidata a soggetti terzi detti “servicer” o “incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento” (art. 2, comma 3, lett. c),
Legge n. 130/99).
Le società veicolo devono essere iscritte nell'albo di cui all'art. 4 del provvedimento della Banca
d'Italia prot. 2149274 del 12.12.2023 recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, mentre le società
“servicer” debbono essere iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 TU. L'art. 2, comma 6, Legge sulla cartolarizzazione, stabilisce infatti che “i servizi indicati nel comma 3, lettera
c) (riscossione dei crediti ceduti - servicer), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione pagina 3 di 6 nell'ambo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché possiedano i relativi requisiti”.
La Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3.4.2015, all'art. 5.1, in materia di esternalizzazione, prevede che
“i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. …. è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso”.
La questione della necessità di iscrizione all'albo ex art. 106 TU per tali soggetti è stata di recente e definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, la quale ha statuito il seguente principio di diritto:
"In materia di recupero di crediti cartolarizzati, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o degli atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.)., pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)".
Dunque, in ogni caso, in ordine alla possibilità che lo special servicer possa legittimamente svolgere funzioni ed attività di recupero coattivo dei crediti oggetto della cessione in blocco, senza necessariamente essere iscritto nell'albo ex art. 106 TU, deve concludersi nel senso che la questione dell'eventuale violazione di legge rileva solo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza e non incide sulla validità della procura rilasciata dalla Società veicolo (cfr. Trib. Torino 10 gennaio
2024 e Trib. Busto Arsizio 16 febbraio 2024).
Ne consegue la piena legittimazione di parte convenuta a promuovere l'azione esecutiva.
L'attore sostiene poi che la rinegoziazione del mutuo, intervenuta nel 2013, avrebbe novato il rapporto originario, rendendo il contratto del 2009 inidoneo a fungere da titolo esecutivo e imponendo la notifica del nuovo accordo. Anche questa censura è priva di fondamento.
In primo luogo, la rinegoziazione non ha comportato una novazione del rapporto. La scrittura del 9 ottobre 2013 si è limitata a modificare elementi accessori dell'obbligazione, quali la durata del piano di ammortamento e la misura dello spread applicato al tasso di interesse. Tali modifiche non integrano gli pagina 4 di 6 estremi della novazione oggettiva (art. 1230 c.c.), la quale richiede il mutamento dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione (aliquid novi) e la chiara e inequivoca volontà delle parti di estinguere l'obbligazione precedente per sostituirla con una nuova (animus novandi). Nel caso di specie, non solo manca l'animus novandi, ma la stessa scrittura di rinegoziazione afferma esplicitamente che "Le garanzie tutte, diritti, ragioni ed azioni acquisite dalla Banca in forza del succitato contratto stipulato in data 09/10/2009 restano inalterate e la presente non costituisce novazione del predetto contratto di finanziamento" . La giurisprudenza è costante nell'affermare che la modifica delle sole modalità di restituzione del credito non costituisce novazione.
In definitiva come risulta documentalmente e come osservato anche da parte convenuta l'atto di rinegoziazione e/o rimodulazione del contratto di mutuo non ha efficacia novativa e quindi non può determinare la nullità dell'originario contratto di mutuo. Il documento infatti esclude tassativamente che si tratti di novazione, in perfetta aderenza al costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “la convenzione con la quale le parti pattuiscono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione non costituisce novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, in quanto la novazione oggettiva esige invero l'animus novandi, cioè
l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto" (così testualmente Cass. Sez. I, sentenza n. 12572 del 2015, che ha escluso la necessità della forma dell'atto pubblico per una modifica del piano di ammortamento di un mutuo fondiario;
conf. Cass. Cass. n. 12877 del 2011; n. 15680 del 2010; n. 1218 del 2008). La rinegoziazione in altri termini non pregiudica l'idoneità del contratto originario di mutuo a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 cpc.
In secondo luogo, non sussisteva alcun obbligo di notificare il titolo esecutivo. Il credito azionato deriva da un contratto di mutuo qualificabile come "fondiario" ai sensi dell'art. 38 TU. Per tale tipologia di crediti, l'art. 41, comma 1, TU stabilisce una deroga espressa alla regola generale di cui all'art. 479 c.p.c., prevedendo che: "Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo".
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente confermato la portata di tale norma speciale, chiarendo che l'esonero dall'obbligo di notifica opera in ogni caso di espropriazione per credito fondiario, a prescindere dal soggetto contro cui si procede. Poiché la rinegoziazione non ha dato vita a un nuovo titolo esecutivo, ma ha solo modificato accessoriamente il rapporto originario, il titolo azionato rimane unicamente il contratto di mutuo fondiario del 2009. Di conseguenza, la creditrice ha legittimamente beneficiato della dispensa dalla notifica prevista dall'art. 41 TU.
pagina 5 di 6 Infine, si osserva che la doglianza relativa alla mancata copertura ipotecaria degli interessi rinegoziati,
è generica. Peraltro come correttamente rilevato dal Giudice dell'Esecuzione, l'attore non ha mai contestato la debenza della sorte capitale, pari ad € 60.602,30.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ mod, tenendo tuttavia a mente valori inferiori a quelli medi in considerazione della natura documentale della vertenza e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che Parte_1 liquida in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.,.
Rimini, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3386/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA GRECA Parte_1 C.F._1
MM elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LA GRECA MM
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. DE PASCALE MARCO elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_2
EMILIA N. 16 47838 RICCIONE presso il difensore avv. DE PASCALE MARCO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il presente giudizio di merito Parte_1
a seguito di opposizione promossa in pendenza della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.
170/2022.
L'esecuzione era stata intrapresa da in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_3
(cessionaria del credito originariamente vantato da , sulla base di un Controparte_4
contratto di mutuo fondiario stipulato in data 9 ottobre 2009 per atto pubblico a rogito Notaio
(Rep. n. 7.845). Persona_1
Deduceva che con ordinanza del 18 maggio 2023, il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'istanza di sospensione, rilevando come non fosse contestata la debenza della somma capitale, e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente ha contestato il diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata, deducendo, più in dettaglio l'omessa notifica del titolo esecutivo e l'inidoneità del contratto di mutuo originario a fungere da titolo, in ragione di una successiva scrittura privata di rinegoziazione del 9 ottobre 2013, che ne aveva modificato la durata e il tasso di interesse, e che avrebbe richiesto una nuova formalizzazione pagina 1 di 6 in atto pubblico e una conseguente notifica nonché l'inefficacia parziale del precetto, in quanto gli interessi rinegoziati non sarebbero coperti dalla garanzia ipotecaria originaria, non essendo stata aggiornata la relativa nota di iscrizione.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… Accertare e dichiarare che il creditore ometteva la notifica del titolo esecutivo nella procedura RGE 170/2022 Tribunale di Rimini – Sezione Esecuzioni
Immobiliari; in subordine accertare e dichiarare l'inefficacia parziale del precetto notificato al sig. poiché realizzata sulla scorta del contratto di mutuo stipulato il 9 ottobre 2009, Parte_1
contratto successivamente mutato nella durata e nella misura degli interessi, che non godono della tutela di cui all'art. 2855 cc;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Si è costituita in giudizio contestando integralmente le pretese attoree e chiedendone il Controparte_1
rigetto. La convenuta ha eccepito in via preliminare l'erronea qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi, sostenendo che le doglianze attenessero al diritto di procedere all'esecuzione (art. 615 c.p.c.). Nel merito, ha argomentato circa la validità e correttezza della somma precetta e circa la regolarità della notifica del precetto e del titolo esecutivo.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…
1. in via preliminare di rito, dichiarare l'erroneità della procedura istaurata, da cui è derivata la presente causa, in quanto avrebbe dovuto essere introdotta mediante opposizione all'esecuzione e non mediante opposizione agli atti esecutivi e per tanto rigettarla;
2. in via preliminare di rito, dichiarare la tardività della dispiegata opposizione e pertanto rigettarla;
3. nel merito, rigettare integralmente la dispiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto 4. dichiarare pienamente validi ed efficaci titolo esecutivo ed atto di precetto;
5. dichiarare corretta la somma precettata;
6. ordinare la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare n. 170/2022; 7. in via subordinata, dichiarare dovuti gli interessi come da contratto e rispettiva rinegoziazione considerando chirografari soltanto quelli eccedenti non indicati nella nota di iscrizione;
8. con vittoria di spese e compensi di causa.”
Nelle more è intervenuta quale successore a titolo particolare di Controparte_2
facendo proprie le difese della convenuta. CP_3 Controparte_3
Parte attrice ha altresì nel corso del giudizio eccepito la carenza di legittimazione attiva di CP_1
in quanto soggetto non iscritto all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs.
[...]
385/1993 (Testo Unico Bancario - TU).
Parte convenuta ha ribadito la propria legittimazione attiva quale sub-servicer, della validità del titolo esecutivo originario stante l'assenza di novazione e dell'irrilevanza della mancata notifica del titolo in virtù della disciplina speciale del credito fondiario (art. 41 TU).
pagina 2 di 6 La causa, istruita documentalmente.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, occorre qualificare correttamente l'azione proposta. La convenuta ha eccepito l'erroneità del rito, in quanto l'attore ha introdotto un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per contestare questioni che attengono al diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, proprie dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).
L'eccezione è corretta nella sua premessa. Le doglianze relative alla legittimazione attiva del creditore e all'esistenza o ammontare del diritto consacrato nel titolo esecutivo (anche in relazione agli effetti di una rinegoziazione) investono il merito della pretesa esecutiva e non la regolarità formale degli atti del processo.
Tuttavia, in ossequio al principio di conversione degli atti processuali e della prevalenza della sostanza sulla forma, e considerato che il giudizio di merito è stato correttamente instaurato nel termine perentorio assegnato dal Giudice dell'Esecuzione, questo Tribunale ritiene di poter riqualificare l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e di procedere alla disamina del merito delle questioni sollevate.
L'attore contesta la legittimazione di (e per essa dei suoi aventi causa) a procedere al Controparte_1
recupero del credito, in quanto soggetto non iscritto all'albo degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 TU .
La doglianza è infondata.
A tal riguardo, giova evidenziare che, nel sistema delineato dalla c.d. legge sulla cartolarizzazione
(Legge n. 130/1999), i soggetti cedenti, che normalmente sono istituti che esercitano l'attività bancaria, cedono i propri crediti in blocco a soggetti all'uopo costituiti, denominati “società veicolo”, le quali si finanziano mediante l'emissione di titoli destinati alla circolazione;
i crediti acquistati devono essere riscossi e lo svolgimento di questa attività viene affidata a soggetti terzi detti “servicer” o “incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento” (art. 2, comma 3, lett. c),
Legge n. 130/99).
Le società veicolo devono essere iscritte nell'albo di cui all'art. 4 del provvedimento della Banca
d'Italia prot. 2149274 del 12.12.2023 recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, mentre le società
“servicer” debbono essere iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 TU. L'art. 2, comma 6, Legge sulla cartolarizzazione, stabilisce infatti che “i servizi indicati nel comma 3, lettera
c) (riscossione dei crediti ceduti - servicer), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione pagina 3 di 6 nell'ambo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché possiedano i relativi requisiti”.
La Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3.4.2015, all'art. 5.1, in materia di esternalizzazione, prevede che
“i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. …. è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso”.
La questione della necessità di iscrizione all'albo ex art. 106 TU per tali soggetti è stata di recente e definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione, la quale ha statuito il seguente principio di diritto:
"In materia di recupero di crediti cartolarizzati, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o degli atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.)., pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)".
Dunque, in ogni caso, in ordine alla possibilità che lo special servicer possa legittimamente svolgere funzioni ed attività di recupero coattivo dei crediti oggetto della cessione in blocco, senza necessariamente essere iscritto nell'albo ex art. 106 TU, deve concludersi nel senso che la questione dell'eventuale violazione di legge rileva solo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza e non incide sulla validità della procura rilasciata dalla Società veicolo (cfr. Trib. Torino 10 gennaio
2024 e Trib. Busto Arsizio 16 febbraio 2024).
Ne consegue la piena legittimazione di parte convenuta a promuovere l'azione esecutiva.
L'attore sostiene poi che la rinegoziazione del mutuo, intervenuta nel 2013, avrebbe novato il rapporto originario, rendendo il contratto del 2009 inidoneo a fungere da titolo esecutivo e imponendo la notifica del nuovo accordo. Anche questa censura è priva di fondamento.
In primo luogo, la rinegoziazione non ha comportato una novazione del rapporto. La scrittura del 9 ottobre 2013 si è limitata a modificare elementi accessori dell'obbligazione, quali la durata del piano di ammortamento e la misura dello spread applicato al tasso di interesse. Tali modifiche non integrano gli pagina 4 di 6 estremi della novazione oggettiva (art. 1230 c.c.), la quale richiede il mutamento dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione (aliquid novi) e la chiara e inequivoca volontà delle parti di estinguere l'obbligazione precedente per sostituirla con una nuova (animus novandi). Nel caso di specie, non solo manca l'animus novandi, ma la stessa scrittura di rinegoziazione afferma esplicitamente che "Le garanzie tutte, diritti, ragioni ed azioni acquisite dalla Banca in forza del succitato contratto stipulato in data 09/10/2009 restano inalterate e la presente non costituisce novazione del predetto contratto di finanziamento" . La giurisprudenza è costante nell'affermare che la modifica delle sole modalità di restituzione del credito non costituisce novazione.
In definitiva come risulta documentalmente e come osservato anche da parte convenuta l'atto di rinegoziazione e/o rimodulazione del contratto di mutuo non ha efficacia novativa e quindi non può determinare la nullità dell'originario contratto di mutuo. Il documento infatti esclude tassativamente che si tratti di novazione, in perfetta aderenza al costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “la convenzione con la quale le parti pattuiscono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione non costituisce novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, in quanto la novazione oggettiva esige invero l'animus novandi, cioè
l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto" (così testualmente Cass. Sez. I, sentenza n. 12572 del 2015, che ha escluso la necessità della forma dell'atto pubblico per una modifica del piano di ammortamento di un mutuo fondiario;
conf. Cass. Cass. n. 12877 del 2011; n. 15680 del 2010; n. 1218 del 2008). La rinegoziazione in altri termini non pregiudica l'idoneità del contratto originario di mutuo a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 cpc.
In secondo luogo, non sussisteva alcun obbligo di notificare il titolo esecutivo. Il credito azionato deriva da un contratto di mutuo qualificabile come "fondiario" ai sensi dell'art. 38 TU. Per tale tipologia di crediti, l'art. 41, comma 1, TU stabilisce una deroga espressa alla regola generale di cui all'art. 479 c.p.c., prevedendo che: "Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo".
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente confermato la portata di tale norma speciale, chiarendo che l'esonero dall'obbligo di notifica opera in ogni caso di espropriazione per credito fondiario, a prescindere dal soggetto contro cui si procede. Poiché la rinegoziazione non ha dato vita a un nuovo titolo esecutivo, ma ha solo modificato accessoriamente il rapporto originario, il titolo azionato rimane unicamente il contratto di mutuo fondiario del 2009. Di conseguenza, la creditrice ha legittimamente beneficiato della dispensa dalla notifica prevista dall'art. 41 TU.
pagina 5 di 6 Infine, si osserva che la doglianza relativa alla mancata copertura ipotecaria degli interessi rinegoziati,
è generica. Peraltro come correttamente rilevato dal Giudice dell'Esecuzione, l'attore non ha mai contestato la debenza della sorte capitale, pari ad € 60.602,30.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ mod, tenendo tuttavia a mente valori inferiori a quelli medi in considerazione della natura documentale della vertenza e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che Parte_1 liquida in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.,.
Rimini, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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