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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1099/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. FR LU Presidente dott.ssa LI Costantino Giudice dott.ssa LI RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero r.g. 1099/2024 avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(RM), viale Ungheria n. 146/B, rappresentata e difesa dall'avvocata Consuelo
MA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Appia
Nuova n. 288, giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
, nato in [...] il 30 aprile Controparte_1
1971
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25 marzo 2024, la sig.ra a Parte_1 chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19 agosto 2006 in Zagarolo (RM) con il sig. Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Zagarolo, al n.22, parte
I, anno 2006 esponendo che dall'unione non sono nati figli e precisando che, a far data dall'udienza fissata per la comparizione personale delle parti dinanzi al
Presidente del Tribunale di Tivoli definita con sentenza n. 1716/2021 pubblicata in data 30 novembre 2021, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
Con decreto del 25 ottobre 2025 la giudice delegata, rilevata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti al convenuto e l'assenza di richieste istruttorie della ricorrente, ha assegnato termine alle part i per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione contenente la precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Lette le note scritte depositate dalla ricorrente in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la giudice delegata con ordinanza emessa in pari data ha dichiarato la contumacia del convenuto ed essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, occorre precisare che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso.
Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, si evince che costei è cittadina italiana e risiede abitualmente in Italia.
2.1. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 25 marzo 2024, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
2 a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso la ricorrente risultava residente in Italia e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dalla stessa, deve essere applicata la legge italiana.
3. La domanda di divorzio deve essere accolta, con la precisazione che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio e non la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avendo i coniugi contratto matrimonio concordatario.
Deve ritenersi provata, anche in ragione del tempo trascorso e dell'irreperibilità del convenuto (cfr. doc. n. 5 fasc. ricorrente), l'impossibilità di una ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, dunque, i presupposti di legge per la pronuncia di status ex art. 3 n. 2 lettera b n. 2 della legge 898 del 1970.
Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, non essendo state avanzate richieste di carattere economico.
3. Nulla sulle spese attesa la contumacia del convenuto e la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente decidendo, così dispone:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri Parte_1
e in data 19 agosto 2006 in Zagarolo (RM), trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Zagarolo, al n.22, parte I, anno
2006;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zagarolo (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3 c) Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI RG FR LU
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. FR LU Presidente dott.ssa LI Costantino Giudice dott.ssa LI RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero r.g. 1099/2024 avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
(RM), viale Ungheria n. 146/B, rappresentata e difesa dall'avvocata Consuelo
MA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Appia
Nuova n. 288, giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
, nato in [...] il 30 aprile Controparte_1
1971
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25 marzo 2024, la sig.ra a Parte_1 chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19 agosto 2006 in Zagarolo (RM) con il sig. Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Zagarolo, al n.22, parte
I, anno 2006 esponendo che dall'unione non sono nati figli e precisando che, a far data dall'udienza fissata per la comparizione personale delle parti dinanzi al
Presidente del Tribunale di Tivoli definita con sentenza n. 1716/2021 pubblicata in data 30 novembre 2021, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
Con decreto del 25 ottobre 2025 la giudice delegata, rilevata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti al convenuto e l'assenza di richieste istruttorie della ricorrente, ha assegnato termine alle part i per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione contenente la precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Lette le note scritte depositate dalla ricorrente in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la giudice delegata con ordinanza emessa in pari data ha dichiarato la contumacia del convenuto ed essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, occorre precisare che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso.
Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, si evince che costei è cittadina italiana e risiede abitualmente in Italia.
2.1. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 25 marzo 2024, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
2 a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso la ricorrente risultava residente in Italia e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dalla stessa, deve essere applicata la legge italiana.
3. La domanda di divorzio deve essere accolta, con la precisazione che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio e non la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avendo i coniugi contratto matrimonio concordatario.
Deve ritenersi provata, anche in ragione del tempo trascorso e dell'irreperibilità del convenuto (cfr. doc. n. 5 fasc. ricorrente), l'impossibilità di una ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, dunque, i presupposti di legge per la pronuncia di status ex art. 3 n. 2 lettera b n. 2 della legge 898 del 1970.
Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, non essendo state avanzate richieste di carattere economico.
3. Nulla sulle spese attesa la contumacia del convenuto e la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente decidendo, così dispone:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri Parte_1
e in data 19 agosto 2006 in Zagarolo (RM), trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Zagarolo, al n.22, parte I, anno
2006;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zagarolo (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3 c) Nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI RG FR LU
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