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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12128 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NI AN, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 25/11/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 11541/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. GUIDA CRISTIANO, Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1
l'avv. PAONE ALESSANDRO
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per giusta causa e storno di dipendenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 20.3.2024, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi l'insussistenza del fatto materiale a lui contestato da
CP_1
- di conseguenza, accertarsi e dichiararsi la illegittimità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimatogli con lettera raccomandata datata 31.10.2023 e ricevuta in data 2.11.2023 per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo;
- quindi, condannarsi alla propria reintegrazione nel CP_1 posto di lavoro precedentemente occupato, con medesimi mansioni e qualifica, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello
1 dell'effettiva reintegrazione nella misura massima di 12 mensilità ovvero nella misura inferiore ritenuta equa e di giustizia ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo;
- in via subordinata, accertarsi e dichiararsi che il fatto a lui addebitato “non sia né talmente grave da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto, né <> ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, con conseguente applicazione della tutela ex quinto comma del nuovo art. 18 cosiddetta mera tutela indennitaria forte, applicando la tutela risarcitoria nella misura di 12 mensilità, ovvero nella misura maggiore o inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia”;
- in via ancor più gradata, dichiararsi illegittima l'intera procedura disciplinare per violazione dei principi stabiliti dagli artt. 7 Stat. Lav. e 1175 e 1375 c.c., dichiararsi illegittimo il licenziamento irrogato, estinto il rapporto di lavoro ed applicarsi la tutela risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- accertarsi e dichiararsi, infine, il proprio diritto di ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso in misura pari a 3 mensilità. Il ricorrente ha dedotto, in particolar modo, quanto segue:
- egli è stato assunto da con contratto a tempo CP_1 indeterminato dal 21.12.2015, qualifica e categoria “6° livello – Senior Developer” CCNL del settore Industria Metalmeccanica, orario di lavoro di 40 ore settimanali e retribuzione annua lorda di e 32.000,00 suddivisa su 13 mensilità;
- gli è stato poi comunicato che, a decorrere dal mese di maggio 2021, avrebbe avuto un aumento retributivo tale per cui la sua retribuzione complessiva lorda annuale sarebbe stata pari ad € 45.000,00in considerazione dell'apprezzamento per l'attività svolta e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- con comunicazione del 16.4.2021, la società l'ha informato della variazione, con decorrenza 1° luglio 2021, del “Job Title” in “Project Associate Manager” che, tuttavia, non avrebbe comportato alcuna modifica delle attività sino ad allora svolte, del livello di inquadramento e di ogni altro aspetto economico-normativo connesso al rapporto di lavoro;
- in data 23.10.2023, gli è stata contestata la violazione dei criteri di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà, di disposizioni aziendali e contrattuali per aver posto in essere “condotte dirette in via
2 immediata allo storno di alcuni dipendenti, facenti parte del medesimo team di lavoro nell'area afferente il Cliente Parte_2
nell'ambito di un più articolato ed illecito progetto di
[...] concorrenza sleale finalizzato a provocare l'acquisizione per conto di altra società delle commesse aziendali del Cliente Controparte_2
a tal fine screditando gravemente la e divulgando
[...] CP_1 notizie false, inveritiere e finanche diffamanti sul conto della… Società”;
- in data 28.10.2023, egli ha inviato alla società le proprie giustificazioni chiedendo di prendere visione dei documenti aziendali relativi alle indagini condotte nei suoi confronti e di interrogare i colleghi di lavoro eventualmente coinvolti al fine di esercitare il proprio diritto di difesa;
- in ogni caso, già in data 31.10.2023, la società ha adottato il provvedimento di licenziamento “non attendendo eppure la ricezione delle giustificazioni…”;
- il licenziamento è stato tempestivamente impugnato in via stragiudiziale. Ciò dedotto, è stato puntualizzato circa le condotte contestate, da ritenersi insussistenti, quanto segue:
- in data 11.10.2023, il sig. ha pranzato con un gruppo di Pt_1 amici e colleghi, precisamente il sig. , ex dipendente di Persona_1
e i colleghi di lavoro , CP_1 Persona_2 Controparte_3
e il sig.. , dipendente di ma il Persona_3 Controparte_4 pranzo non è stato da lui organizzato e i commensali, durante l'incontro, hanno soltanto condiviso le loro opinioni in riferimento alla notizia di dominio pubblico, perché riportata dai quotidiani nazionali, per la quale sarebbe stata sottoposta ad CP_1 indagini della Procura della Repubblica “relativamente all'aggiudicazione dell'accordo quadro con il cliente ”; CP_2 in quella circostanza, il ricorrente aveva espresso preoccupazione anche per i licenziamenti già intimati dall'Azienda che avevano riguardato, tra gli altri, il fratello , “dipendente… fino a metà del Pt_3
2023”;
- il successivo incontro del 19.10.2023 non è stato organizzato da
“che vi è intervenuto semplicemente per valutare eventuali Pt_1 ulteriori opportunità lavorative nel caso avesse agito a un CP_1 ridimensionamento aziendale coinvolgendolo”; a tale incontro erano presenti, oltre al sig. , i dipendenti Per_1 Parte_4
3 , e, in collegamento telematico a Persona_2 Persona_4 mezzo Teams, e;
Persona_5 Persona_6
- l'Azienda già stava esercitando pressione sui lavoratori con la richiesta di compilazione di un template affinché manifestassero la loro disponibilità a trasferte lunghe o brevi “non avendo ottenuto l'aggiudicazione di commesse gestite in precedenza sempre dal cliente , riguardanti l'Area Corporate e Logistica”; Controparte_2
- nella lettera di contestazione si indica erroneamente che gli incontri si sarebbero svolti durante l'orario di lavoro;
in realtà, come documentalmente provato dall'analisi del “Cartellino e pianificazione” allegato, in data 11.10.2023 egli era in permesso ROL e in data 19.10.2023 svolgeva l'attività di lavoro in modalità smart working
“potendo legittimamente utilizzare come libero, l'orario normalmente previsto per la pausa pranzo”;
- nessuna contestazione, di alcun genere, era mai stata ricevuta prima da;
Pt_1
- peraltro, la commessa aggiudicata da e alla quale era CP_1 stato adibito il ricorrente non poteva essere oggetto di aggiudicazione da parte di altre imprese come si legge, invece, nella lettera di contestazione;
- del resto, al momento della contestazione, il sig. non aveva Pt_1 ruoli dirigenziali e/o di responsabilità o implicanti ampia autonomia nell'ambito degli obiettivi generali dell'impresa “che avrebbero potuto potenzialmente renderlo riconoscibile ed influente rispetto ai colleghi”; si sottolinea l'improbabilità che avesse potuto Pt_1 condizionare le scelte dei colleghi di lavoro fino a distogliere personale che, all'epoca dei fatti, aveva il medesimo livello d'inquadramento e in alcuna casi una “RAL superiore”;
- peraltro, gli altri soggetti coinvolti sono stati destinatari “solamente di una lettera di sensibilizzazione e addirittura nel caso del Sig.
, di nessuna contestazione”; Persona_4
- non è neppure emerso che abbia trattato affari, per conto Pt_1 proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro nel medesimo settore commerciale o produttivo. La parte ha, poi, fatto rilevare che incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo, che la procedura seguita viola lo Statuto dei lavoratori poiché il datore di lavoro non ha atteso la consegna delle giustificazioni ritenendole, come specificato nella comunicazione del 6.11.2023, tardive benché fossero state spedite, mediante raccomandata a.r., entro il termine di cinque giorni dal
4 ricevimento della lettera di contestazione, che sono stati, altresì, violati i principi di correttezza e buona fede non essendo stato consentito al sig.
di visionare i documenti aziendali relativi alle indagini condotte Pt_1 nei suoi confronti né di interrogare i colleghi di lavoro eventualmente coinvolti. Quindi, ha chiesto applicarsi, essenzialmente, la tutela prevista dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015 o, in subordine, la tutela di cui all'art. 3, comma 1, stesso Decreto nonché condannarsi la società resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società si è CP_5 costituita in giudizio resistendo alla domanda. Si è fatto rilevare quanto segue:
- nel mese di luglio del 2023, è stato risolto il rapporto di lavoro con due dirigenti, uno dei quali, , ha subito dopo avviato Persona_1 una collaborazione con la società Soluzione Prodotti Sistemi S.r.l. di Roma, concorrente di CP_1
- nel corso delle verifiche svolte, ascoltando anche alcuni dipendenti di è emerso che il sig. , “in più occasioni, CP_1 Pt_1 aveva tentato di stornare alcuni lavoratori della società facenti parte del medesimo team di lavoro nell'area afferente il Cliente
[...]
(alcuni da lui direttamente diretti e coordinati), e ciò Controparte_2 al fine di provocare l'acquisizione per conto di altra società delle commesse aziendali del Cliente;
Controparte_2
- il sig. , inoltre, aveva screditato la società “divulgando Pt_1 notizie false, inveritiere e finanche infamanti”;
- questi, in particolare, nel mese di settembre 2023, aveva contattato telefonicamente un dipendente di e alcuni Controparte_4 dipendenti di “proponendogli un pranzo con il Sig. CP_1 Per_1
e prospettando loro nuove opportunità lavorative con altre Per_1 società, dirette concorrenti nel settore, tra cui TXT E-Solutions S.p.A./SPS S.r.l.”;
- nel corso della telefonata, esponeva che la situazione lavorativa della società sul territorio era “incerta e critica”, invitava, perciò, i colleghi ad esplorare nuove opportunità di lavoro descrivendo come più vantaggiose le condizioni di lavoro offerte da altre imprese;
- nel corso del pranzo da lui organizzato, il giorno 11.10.2023,
“venivano prospettate nuove condizioni di lavoro” presso la Società Soluzione Prodotti Sistemi S.r.l., azienda acquisita da
[...]
“con il fine dichiarato di portar via risorse e Controparte_6 business da;
CP_1
5 - successivamente, in data 19.10.2023, mentre il ricorrente svolgeva la sua prestazione di lavoro in regime di smart working, verso le ore 11:50, egli si incontrava con i colleghi , Persona_2 CP_3
e , tutti impiegati nell'ambito delle commesse
[...] Parte_4 di e con presso la sede della Controparte_2 Persona_1 dove si svolgeva una Parte_5 riunione alla quale partecipavano anche un altro dipendente di e altri due dipendenti di collegati da remoto, Controparte_4 CP_1
i sig.ri e , impiegati presso la Persona_5 Persona_6 sede di Napoli della società;
- nel corso dell'incontro, al quale erano presenti un “referente di S.P.S., team leader tecnico,… una referente HR e l'ex Amministratore Delegato della predetta società, si diceva chiaramente che l'obiettivo della 'operazione' era quello di causare un passaggio collettivo di risorse da a S.P.S. per avere, CP_1 presso quest'ultima, un nucleo di dipendenti focalizzato su una specifica tecnologia ovvero 'ambito.NET', che sarebbe stato gestito, diretto e coordinato dal ricorrente”;
- durante l'incontro, “venivano illustrati i termini contrattuali di passaggio dei dipendenti… l'assenza di un periodo di prova, l'assenza di un colloquio tecnico essendo note le competenze di ciascuno…, e sul piano economico,…, la promessa di pacchetti remunerativi superiori del 15% a quelli sino a quel momento praticati nonché la garanzia di poter prestare attività lavorativa in regime di full remote working”; il sig. precisava, anche, che il Per_1 passaggio delle risorse sarebbe avvenuto gradualmente a decorrere dal mese di gennaio 2024 anche per non destare sospetti, vi sarebbe stata la possibilità di assunzione presso società terze che avrebbero agito da “intermediarie” al fine di “confondere” rassicurando CP_1 che la condotta “non poteva essere qualificata come distrazione di personale e sleale concorrenza, perché le persone sarebbero state formalmente adibite ad altre mansioni”;
- i dipendenti , e Persona_5 Persona_2 Persona_4
hanno rassegnato le loro dimissioni con decorrenza fissata
[...] ai primi giorni del mese di febbraio 2024;
- quindi, con lettera del 23.10.2023, è stato avviato nei confronti del sig. un procedimento disciplinare e le sue giustificazioni Pt_1 sono pervenute “in data 3 novembre 2023, e dunque ben sei giorni dopo la scadenza del termine assegnato…”, il 28.10.2023;
6 - è seguito il licenziamento per giusta causa con comunicazione ricevuta il 2.11.2023 e confermato dalla società con successiva lettera del 6.11.2023 con la quale si è dato riscontro alle giustificazioni fornite benché tardive;
- non è stato attuato alcun ridimensionamento della sede di Roma e/o di altre sedi e in nessun modo è stata esercitata pressione sui dipendenti della sede di Roma “in merito alla disponibilità di effettuare trasferte presso altre sedi”. Tutto ciò rilevato, e considerato:
- anzitutto, che la tutela eventualmente applicabile è quella dettata dal D.Lgs. 23/2015;
- che i fatti contestati, ovvero la partecipazione ad incontri con colleghi di lavoro, con il sig. e con i responsabili della società Per_1 concorrente la denigrazione della società e la Parte_6 comunicazione di notizie false sulla condizione della stessa, sono realmente avvenuti e sebbene in parte non smentiti;
- che l'obiettivo era quello di organizzare un passaggio collettivo di risorse a in modo che quest'ultima acquisisse un Parte_6
“nucleo di dipendenti focalizzati su una specifica tecnologia”;
- che effettivamente tre dei dipendenti coinvolti hanno rassegnato le loro dimissioni;
- che, pertanto, è stata realizzata un'operazione di concorrenza sleale e storno di dipendenti, in contrasto con la legge, le disposizioni aziendali e contrattuali;
- che, inoltre, ha violato in data 19.10.2023 l'accordo Pt_1 individuale di smart working “nella parte in cui prevedeva l'obbligo di garantire e assicurare il mantenimento dei livelli di impegno professionale quantitativi, qualitativi e di riservatezza”;
- che le giustificazioni, nonostante fossero tardive, sono state esaminate dalla società e ritenute “generiche, inconferenti nonché inveritiere”;
- che la richiesta di indennità sostitutiva del preavviso è incomprensibile trattandosi di licenziamento per giusta causa;
la società ha chiesto rigettarsi il ricorso o, in via subordinata, accertarsi la legittimità del recesso in quanto le condotte poste in essere sarebbero comunque tali da integrare un notevole inadempimento contrattuale e da legittimare un recesso per giustificato motivo soggettivo e, ancora in subordine, detrarsi dal risarcimento dovuto ex art. 3 D.Lgs. 23/2015 l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum e condannarsi il ricorrente a restituire il TFR e le spettanze di fine rapporto in suo favore liquidate.
7 Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'accertamento della illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per mancanza di giusta causa o giustificato motivo per insussistenza del fatto materiale a lui contestato, o, in via subordinata, della illegittimità del procedimento disciplinare per violazione dei principi stabiliti dall'art. 7 Stat. Lav. e dagli artt. 1175 e 1375 c.c.; ha chiesto, altresì, accertarsi il proprio diritto di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso.
1. Ciò premesso, sulla normativa applicabile, non v'è dubbio che sia la normativa dettata in tema di licenziamento illegittimo dal D.Lgs. 23/2015, applicabile ai sensi dell'art. 1 ai “lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del… decreto,…”, assunti cioè a decorrere dal 7.3.2015, come del resto è stato riconosciuto all'udienza di prima comparizione delle parti, il 8.5.2024, dal ricorrente medesimo;
questi, infatti, è stato assunto con decorrenza dal 21.12.2015 (vd. la lettera di assunzione a tempo indeterminato datata 11.12.2015, con qualifica e categoria “6° livello – Senior Developer”, in all. 1 al fasc. ). Pt_1
2. Nella contestazione disciplinare datata 23.10.2023 si legge:
“… I. - Al pari di tutti i Suoi colleghi di lavoro e dipendenti della nostra Società è tenuto a svolgere l'attività lavorativa osservando scrupolosamente i generali doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.), oltre che di diligenza e fedeltà (artt. 2104 c.c. e 2105 c.c.) nello svolgimento della Sua prestazione lavorativa, nonché a rispettare le disposizioni aziendali e quelle contrattuali di riferimento contenute nel Suo contratto di lavoro e nel CCNL Metalmeccanico Aziende Industriali applicate al rapporto di lavoro. In particolare, il Codice Etico di Fincons statuisce i seguenti principi: « nella gestione dei propri affari si ispira ai principi CP_1 di lealtà, correttezza, trasparenza e collaborazione, con ciascuna controparte commerciale. La correttezza rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività della Società e costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale. Il comportamento dei Destinatari nello svolgimento delle proprie attività deve essere improntato a criteri di correttezza, collaborazione e lealtà,
8 consentendo a ciascuno di svolgere le proprie mansioni in un clima sereno e in assenza di condotte che assumano valenze denigratorie o dequalificanti, ovvero atte ad impedire l'esercizio delle proprie attività. Tutte le attività di devono essere svolte con CP_1 impegno e rigore professionale, fornendo un apporto professionale adeguato alla propria funzione e alla propria responsabilità e di conseguenza agire tutelando il prestigio e la reputazione della Società. Ciascuno merita rispetto per il lavoro che svolge. Pratiche di corruzioni, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezioni proibiti» e ancora « mantiene un rapporto di fiducia e di CP_1 fedeltà reciproca con ciascuno dei Destinatari. Tutti i Destinatari devono considerare il rispetto delle norme del Codice Etico come parte essenziale delle proprie obbligazioni sociali. L'obbligo di fedeltà comporta per ogni dipendente il divieto di: • avere con rapporti di lavoro con terzi, incarichi di consulenza o altre responsabilità per canto dei terzi che siano incompatibili con l'attività svolta per la Società, senza la preventiva autorizzazione scritta, durante il perdurare del rapporto contrattuale;
• svolgere attività comunque contrarie agli interessi della Società o incompatibili con i doveri d'ufficio.». Analogamente, la policy denominata "obbligo di fedeltà e riservatezza" di cui Lei è perfettamente a conoscenza, prescrive: «come indicato nell'art. 2105 c.c., Lei dovrà attenersi scrupolosamente all'obbligo di fedeltà, impegnandosi sia (i) ad astenersi con qualsiasi modalità, tanto in proprio quanto per conto di terzi, dal trattare affari in concorrenza con la Società sia (ii) a non divulgare o usare in qualunque forma o modo e a non rivelare a terzi alcuna informazione (scritta o verbale che sia) acquisita nell'esecuzione degli incarichi oggetto del presente accordo. Il dovere di fedeltà riguarda anche il c.d. "know how" aziendale ovvero l'insieme delle conoscenze tecniche e dei processi industriali e di quanto altro di proprietà dell'azienda acquisito nello svolgimento delle proprie mansioni a titolo esemplificativo e non esaustivo: processi industriali innovativi, strategie commerciali e di marketing, programmi di informatica. Lei riconosce pertanto, che il proprio rapporto con la Società ha le caratteristiche di fiducia e riservatezza e non potrà rendere pubblico, in qualunque modo il patrimonio tecnico delta Società o dei clienti della stessa».
9 I medesimi obblighi di fedeltà e riservatezza sono, infine, richiamati anche nel Suo contratto di lavoro che al paragrafo "obbligo di fedeltà/segretezza" stabilisce espressamente che: «nel corso del rapporto di lavoro con la società, il lavoratore net rispetto di quanto previsto dall'art. 2105 c.c., dovrà attenersi scrupolosamente all'obbligo di fedeltà, impegnandosi sia (i) ad astenersi con qualsiasi modalità, tanto in proprio quanto per conto di terzi, dal trattare affari in concorrenza con la Società sia (ii) a non divulgare o usare in qualunque forma o modo e a non rivelare a terzi alcuna informazione (scritta o verbale che sia) acquisita nell'esecuzione degli incarichi oggetto del presente accordo ...». Ciò opportunamente premesso, abbiamo appreso che Lei di recente, insieme ad un ex dirigente della nostra Società, il Sig. Per_1
, in più occasioni, ha posto in essere condotte dirette in via
[...] immediata allo storno di alcuni nostri dipendenti, facenti parte del medesimo team di lavoro nell'area afferente il Cliente Controparte_2
nell'ambito di un più articolato ed illecito progetto di
[...] concorrenza sleale finalizzato a provocare l'acquisizione per conto di altra società delle commesse aziendali del Cliente Controparte_2
a tal fine screditando gravemente la e divulgando
[...] CP_1 notizie false, inveritiere e finanche diffamanti sul conto della nostra Società. Valga il vero. II.- Abbiamo appreso che Lei nel mese di settembre 2023, contattava telefonicamente un dipendente della Società nonché Controparte_4 alcuni nostri dipendenti, proponendogli un pranzo con il Sig.
e prospettando loro nuove opportunità lavorative con Persona_1 altre società, nostre dirette concorrenti nel settore, tra cui TXT E- Solutions S.p.A./SPS srl. Per convincere tali soggetti ad acconsentire alla Sua proposta, nel corso della telefonata Lei: (i) affermava che la situazione complessiva della nostra Società presso il territorio di Roma è molto incerta e critica, e che occorre dunque guardarsi intorno rapidamente onde cogliere al volo nuove possibilità di lavoro (ndr. quelle da Lei guarda caso proposte), (ii) precisava che altri colleghi stanno già valutando insieme a Lei di intraprendere nuove strade lavorative tra quelle prospettate, (iii) prospettava al fine di raccogliere il consenso dei nostri dipendenti (e Suoi colleghi in condizioni di lavoro CP_1 asseritamente migliori rispetto a quelle ad oggi riconosciute
10 presso la nostra Società, a Lei note e da Lei e dal Sig. Per_1 comunicate anche a tali ditte terze (sic!). III.- In aggiunta, e tanto Le si contesta in via distinta ed autonoma, Lei, nel mettere in atto tali iniziative di storno illecito nonché di concorrenza sleale, ha effettivamente organizzato e tenuto un pranzo con il Sig. e alcuni nostri dipendenti con lo scopo Persona_1 sopra indicato, nel corso del quale tutte tali informazioni interne e sensibili sono state condivise in presenza di terzi e di ditte esterne. Lei, infatti, è stato visto il successivo 11 ottobre 2023, alle ore 13:30, durante la giornata lavorativa, presso il ristorante "Albino" sito in Via Ostiense n. 1001 in compagnia del Sig. e delle Persona_1
Sigg.re dipendenti e Persona_2 Controparte_3 CP_1
, lavoratore distaccato presso la nostra Società, Persona_3 tutti operanti nell'area Controparte_2
Nel corso del pranzo, il Sig. ha illustrato di aver un nuovo Per_1 rapporto di collaborazione con la Parte_7
(Via Cornelia, n. 498 Roma) - azienda acquisita da
[...] [...]
Durante la conversazione sono state illustrate le Controparte_6 nuove condizioni di lavoro messe a disposizione presso detta società con il fine dichiarato di portar via risorse e business da in CP_1 modo illecito. IV.- In considerazione di quanto sopra e di quanto dunque appreso sul Suo conto, la nostra Società ha svolto indagini difensive, nel corso delle quali ha appreso ulteriori condotte a Lei riferibili nell'ambito del medesimo disegno ai danni di che di seguito Le CP_1 contestiamo sempre in via autonoma e distinta. In data 19 ottobre 2023, intorno alle ore 11.50, quindi durante la giornata lavorativa, presso il parcheggio della sede della
[...]
(Via Cornelia, n. 498 Roma) - Parte_5 azienda acquisita da e nostra concorrente - Controparte_7
Lei si è incontrato con le Sigg.re ed e Persona_2 Controparte_3 con li Sig. tutti nostri dipendenti impiegati Parte_4 nell'ambito delle commesse di uno dei nostri maggiori Clienti
[...]
, nonché con il Sig. , nostro ex dipendente. CP_2 Persona_1
Tutti siete successivamente entrati presso la sede della Società, come detto nel pieno della giornata di lavoro regolarmente retribuita da CP_1
Qui si è tenuta una riunione che risulta essere stata fissata da Lei e dal Sig. con i dipendenti sopra indicati e con Persona_1 CP_1 un altro dipendente della Società e altri due Controparte_4
11 dipendenti sempre collegati da remoto, i Sigg. CP_1 Per_5
e , impiegati presso la nostra sede di Napoli.
[...] Persona_6
Ci risulta peraltro che dovesse essere presente anche un altro nostro dipendente, il Sig. il quale però non si è presentato. Testimone_1
Nel corso di tale incontro, presente un referente di S.P.S., team leader tecnico, nonché una referente HR e l'ex Amministratore Delegato, si è anzitutto chiaramente detto che l'obiettivo della "operazione" è quello di causare un passaggio collettivo di risorse da a S.P.S. per avere, presso quest'ultima, un nucleo di CP_1 dipendenti focalizzato su una specifica tecnologia ovvero ambito
.NET da Lei gestito, diretto e coordinato. Nel corso dell'incontro, del quale Lei risultava già conoscere tutti i contenuti, nel tentativo di concludere l'acquisizione delle "nuove risorse" e farle uscire dal perimetro della nostra azienda, sono stati illustrati i termini contrattuali di passaggio dei dipendenti CP_1 presso S.P.S., precisando l'assenza di un periodo di prova, l'assenza di un colloquio tecnico essendo note le competenze di ciascuno in quanto adibiti ad attività da sottrarre a e sul piano CP_1 economico, stante la conoscenza dei trattamenti operati dalla Scrivente, la promessa di pacchetti remunerativi superiori del 15% a quelli attualmente praticati nonché la garanzia di poter prestare attività lavorativa in regime di full remote working. Durante la riunione, Lei ha finanche affermato di aver fatto una selezione tra i nostri dipendenti e di aver scelto "i migliori" ovvero quelli rispondenti alle necessità di S.P.S.. II Sig. ha altresì precisato che: (i) il passaggio delle risorse Per_1 sarebbe avvenuto gradualmente, a decorrere dal mese di gennaio 2024, onde consentire a tutti di rispettare i periodi di preavviso contrattualmente previsti in caso di dimissioni e non subire trattenute di sorta né destare allarme in (ii) vi sarebbe CP_1 stata la possibilità di assunzione temporanea presso società terze che avrebbero fatto da "intermediarie" nell'operazione onde "confondere" e non far risultare il piano illecito sin dal CP_1 primo momento, (iii) che anche Lei avrebbe rassegnato le Sue dimissioni da e che avrebbe diretto e gestito il team di CP_1 lavoro quale responsabile presso S.P.S.. II Sig. ha chiesto a tutte le risorse un riscontro in merito Per_1 entro la settimana successiva, aggiungendo (falsamente) che sta perdendo terreno sul territorio di Roma. Sul punto Lei CP_1 non ha sollevato obiezioni.
12 Ancora, il Sig. , onde convincere le persone da Lei "selezionate" Per_1 della presunta correttezza del Vostro operato, ha (falsamente) precisato che non si tratterebbe di distrazione di personale e sleale concorrenza perché le persone saranno formalmente adibite ad altre mansioni (sic!). L'incontro è terminato intorno alle ore 13:20. V.- Sempre in via distinta ed autonoma, Le contestiamo di aver violato l'accordo di smart working sottoscritto con la nostra Società - il cui contenuto e le relative condizioni Lei ha accettato integralmente - il quale, tra l'altro, al punto 7.1. così dispone: «Durante l'espletamento dell'attività lavorativa in modalità Agile, il Lavoratore dovrà assicurare il mantenimento dei livelli di impeqno professionale, qualitativi, quantitativi e di riservatezza che ha abitualmente reso e deve rendere presso la normale sede di lavoro». Nella giornata del 19 ottobre 2023 sopra indicata, infatti, Lei era in regime di smart working, regolarmente retribuito da per lo CP_1 svolgimento dell'attività lavorativa per conto e nell'interesse della stessa. Ciononostante, Lei si è recato presso la sede di S.P.S. per svolgere attività del tutto estranea ed anzi finanche lesiva degli interessi della nostra Società. VI.- Ancora in via distinta ed autonoma, Le contestiamo di aver attuato le condotte sopra indicate ai danni di ledendo la CP_1 nostra struttura organizzativa e produttiva nonché procurando anche un danno all'immagine della nostra Società, il tutto al fine di assicurare a sé stesso e a terzi, in conflitto e/o in concorrenza con un vantaggio. CP_1
…” (all.ti ai nn. 4 del fasc. Cappello e 8 del fasc. . CP_1
Assegnato al dipendente il termine di “5 (cinque) giorni dalla ricezione della… comunicazione”, le giustificazioni sono state spedite – si legge in ricorso – “a mezzo raccomandata entro il termine…”. Ora, non vi è contestazione in ordine alla data di ricezione della lettera di contestazione, individuata da entrambe le parti nel giorno 23.10.2023. Riguardo alle giustificazioni, è allegato al fascicolo di parte ricorrente il modulo di accettazione della raccomandata relativa che reca, quale data, il 28.10.2023. Il lavoratore sostiene, come si è visto, che il licenziamento sarebbe stato adottato dalla società in data 31.10.2023 senza attendere le proprie giustificazioni, giustificazioni le quali sono state ritenute tardive perché pervenute in data 3.11.2023, come si evince dal riscontro del 6.11.2023
13 nel quale la società, valutate comunque le difese del lavoratore come
“del tutto generiche, inconferenti nonché inveritiere alla luce delle evidenze documentali e delle testimonianze raccolte”, ha confermato il licenziamento (all. 8 al fasc. ). Pt_1
Sulla corretta interpretazione della norma contrattuale sui provvedimenti disciplinari, l'art. 8, comma 3, del CCNL applicabile, il CCNL 5 febbraio 2021 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, in all. 14 al fasc. ricorrente, secondo cui “Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni”, valgono le medesime osservazioni della giurisprudenza di legittimità sia pur riferite ad altro contratto collettivo. Ha osservato il giudice apicale che il dato letterale della disposizione contrattuale “ove si fa riferimento alla presentazione delle giustificazioni e non anche alla ricezione delle stesse da parte datoriale, è sufficientemente chiaro, orientando l'attività ermeneutica nel senso di attribuire alle parti sociali l'intento di riferire il termine di decadenza per l'esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore, al momento dell'invio delle giustificazioni e non della ricezione delle medesime da parte del datore di lavoro, non potendo prospettarsi ragionevoli dubbi sull'effettiva portata del significato della clausola (vedi, sul principio in claris non fit interpretatio, Cass 3/6/2014 n. 12360, Cass. 10/3/2008 n.6366). Vertendosi in tema di decadenza (prevista dalla disposizione contrattuale collettiva in esame), secondo i principi enunciai in sede di legittimità (…) l'effetto impeditivo di essa va collegato al compimento, da parte del soggetto onerato, unicamente dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, in ragione di un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti…” (Cass. 32607/2018; negli stessi termini, Cass. ord. 2066/2025). Pertanto, in conformità al tenore letterale della disposizione ed alla ratio di tutela del diritto di difesa dell'incolpato, la documentata data di invio delle difese induce a considerare tempestive le difese medesime sicché è stata realizzata dalla società una violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio sancito tanto dall'art. 7 Stat. Lav. quanto dalla specifica disposizione collettiva di settore.
14 Nella lettera di licenziamento, datata 31.10.2023, viene richiamato il contenuto della contestazione (all. 6 al fasc. ). Pt_1
3. Pur a prescindere dal vizio procedurale poc'anzi evidenziato, nel merito della contestazione si osserva quanto segue. Al dipendente sono stati addebitati, in sintesi, i seguenti comportamenti:
- l'aver invitato telefonicamente, a settembre del 2023, alcuni dipendenti della società, non meglio precisati, ad un pranzo con il sig. ex dipendente, prospettando loro nuove Persona_1 opportunità di lavoro con società dirette concorrenti, tra cui “TXT E- Solutions S.p.A./SPS srl” e facendo leva sulla rappresentazione falsa di una situazione “molto incerta e critica” della società sul territorio di Roma;
il pranzo in questione si è poi tenuto in data 11.10.2023, alle ore 13:30, presso il ristorante “Albino” sito in Roma (RM), in v. Ostiense n. 1001, con la partecipazione, oltreché del sig. , dei Per_1 colleghi sig.ri , , dipendenti di Persona_2 Controparte_3
e , lavoratore distaccato presso la CP_1 Persona_3
Società, tutti operanti nell'ambito della commessa di Controparte_2
e nel corso del pranzo ha illustrato le condizioni di
[...] Per_1 lavoro al fine dichiarato di “portar via risorse e business da CP_1 in modo illecito”;
- l'aver organizzato, assieme al sig. , in data 19 ottobre 2023, Per_1 mentre era in regime di smart working, una riunione presso la sede della in Roma (RM), v. Cornelia n. 498, con Parte_6 Per_2
, e tutti impiegati
[...] Controparte_3 Parte_4 nell'ambito della commessa di , alla quale hanno CP_2 partecipato un dipendente di e altri due dipendenti Controparte_4 di “collegati da remoto, i Sigg. e CP_1 Persona_5 [...]
, impiegati presso la… sede di Napoli” e nel corso della Per_6 quale, alla presenza di “un referente di S.P.S., team leader tecnico”, della “referente HR” e dell'ex Amministratore Delegato, al dichiarato fine di “causare un passaggio collettivo di risorse da a CP_1
S.P.S. per avere, presso quest'ultima, un nucleo di dipendenti focalizzato su una specifica tecnologia ovvero ambito .NET” che sarebbe stato gestito, diretto e coordinato dal ricorrente da Lei gestito, diretto e coordinato;
durante la riunione, sarebbero stati illustrati i termini contrattuali del passaggio dei dipendenti e si sarebbe fatto riferimento, in particolar modo, all'assenza di un periodo di prova e di un colloquio tecnico essendo già note le competenze di ciascuno ed alla promessa di trattamenti economici
15 “superiori del 15%” rispetto a quelli praticati da il sig. CP_1
, in particolare, avrebbe precisato i tempi e le modalità del Per_1 passaggio di risorse, che sarebbe avvenuto gradualmente a decorrere dal mese di gennaio 2024 anche per non destare sospetti in e il modo per mascherare l'operazione illecita, la CP_1 possibilità cioè di temporanea assunzione da parte di società intermediarie e l'adibizione a mansioni diverse;
- di aver, infine violato l'accordo di smart working sottoscritto con la società essendosi recato, mentre era in regime di smart working, presso la sede di S.P.S. per un'attività “del tutto estranea” ed anzi lesiva degli interessi della società. Ora, in tema di concorrenza sleale e di c.d. storno dei dipendenti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ricorrere un comportamento univocamente finalizzato all'intenzionale scomposizione dell'organizzazione e della funzionalità dell'azienda concorrente, così da menomarne la vitalità economica. Si legge in Cass., Sez. 1, ord. 14944/2024:
“Mentre non può considerarsi intrinsecamente contraria alla correttezza professionale la condotta dell'imprenditore che si adoperi perché il lavoratore dell'impresa concorrente si trasferisca alle proprie dipendenze, deve reputarsi illecito, in quanto contrario alla nominata correttezza, l'attività che, attraverso lo storno, risulti preordinata a danneggiare l'altrui azienda. E tuttavia, la volontà di nuocere non rileva in sé, perché, se così fosse, dovrebbe conferirsi rilievo ai meri intenti, e cioè ai propositi privi di declinazione espressiva: come è stato osservato, l'elemento soggettivo non può rendere illecito un atto che oggettivamente non sia ingiusto (…). L'animus nocendi rileva, piuttosto, in quanto si sia tradotto in comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale obiettivamente contrassegnati dall'attitudine a disarticolare l'altrui attività imprenditoriale. In definitiva, ai fini dell'individuazione della fattispecie di illecito che qui interessa, contano gli elementi circostanziali della condotta di storno: e ciò in quanto solo tali elementi possono colorare di antigiuridicità un comportamento altrimenti conforme al diritto”. La giurisprudenza di legittimità si è preoccupata, da tempo, di individuare elementi estrinseci della condotta da cui desumere l'illiceità dello storno. Così – si legge sempre nella pronuncia della S.C. prima menzionata – “secondo Cass. 17 febbraio 2020, n. 3865, possono rilevare: le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché
16 eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno;
la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente;
le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti o collaboratori a passare all'impresa concorrente”. Nessun rilievo viene dato all'attività di convincimento svolta dalla parte stornante poiché ciò che rileva è il risultato che viene perseguito che è quello di crearsi un vantaggio competitivo a danno del concorrente tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff operativo costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona precisa. Nel caso specifico, si imputa al ricorrente di aver cooperato con Per_1
attuale dipendente dell'impresa concorrente “ ed ex
[...] Parte_6 dipendente di al tentato storno di un gruppo di colleghi CP_1 facenti parte del medesimo team di lavoro nell'area afferente il Cliente
al fine di favorire l'acquisizione da parte di Controparte_2 Pt_6 delle commesse aziendali del cliente (così,
[...] Controparte_2 alle pgg. 5 e 6 della memoria difensiva). Sui comportamenti che avrebbe posto in essere il ricorrente, è stata espletata istruttoria orale. Sono stati sentiti, quali testi intimati dalla parte resistente, i sig.ri e Parte_4 Tes_2 Controparte_3 Testimone_3
.
[...]
Il primo teste, premesso di essere “sviluppatore software dipendente della società resistente dal marzo 2020” e di aver lavorato assieme al sig. il quale era “responsabile del gruppo di lavoro che si Pt_1 occupava di sviluppo software per il cliente , in Controparte_2 merito ai capitoli articolati nella memoria difensiva:
- sul cap. n. 13 ove si fa riferimento alle verifiche svolte dalla società ed al fatto che, come raccontato da alcuni dipendenti di CP_1
“in più occasioni, aveva tentato di stornare alcuni Pt_1 lavoratori… facenti parte del medesimo team di lavoro nell'area afferente il Cliente ai fini evidenziati nella Controparte_2 contestazione disciplinare, il teste non ha confermato;
- sui capitoli nn. 15-18, riguardanti l'invito telefonico da parte del sig.
a partecipare al pranzo, poi tenutosi in data 11.10.2023, Pt_1 ed ai contenuti della telefonata ed agli argomenti di conversazione durante il pranzo, il teste ha precisato di non aver partecipato all'incontro e di non esserne a conoscenza;
17 - sui capitoli nn. 20-31, riguardanti la riunione svoltasi in data 19.10.2023 presso la sede di il teste ha dichiarato che Parte_6 alla riunione, di “chiara finalità 'lavorativa'”, è stato invitato telefonicamente dal sig. , che nel corso della stessa riunione Pt_1
“si parlò dell'eventualità del passaggio alla nuova società, della nuova tecnologia” mentre del fatto che tale tecnologia sarebbe stata gestita da non è certo;
il teste ha proseguito affermando Pt_1 che i termini contrattuali del passaggio furono illustrati dal sig.
e che disse di aver fatto una selezione tra i Per_1 Pt_1 dipendenti di scegliendo quelli che maggiormente CP_1 rispondevano alle esigenze di non ha confermato, Parte_6 tuttavia, la circostanza rappresentata nel cap. 29 secondo la quale sollecitava un riscontro “aggiungendo (falsamente) che Per_1 stava perdendo terreno sul territorio di Roma” e “Sul punto CP_1 il ricorrente non sollevava obiezioni” né la circostanza di cui al cap. 30 secondo la quale , al fine di persuadere i dipendenti di Per_1
“precisava che tale condotta non poteva essere qualificata CP_1 come distrazione di personale e sleale concorrenza, perché le persone sarebbero state formalmente adibite ad altre mansioni”. Il teste ha, poi, detto di non ricordare che si sia parlato durante quell'incontro specificamente del progetto di (verbale udienza del CP_2
20.11.2024). Il teste premesso di essere titolare dell'agenzia investigativa “Il Tes_2
Segugio S.r.l.”, incaricata nell'anno 2023 da di verificare se CP_1
incontrasse dei dipendenti “in quanto il sospetto era che facesse Per_1 operazioni di sviamento di dipendenti verso la nuova società per cui lavorava, SPS,…”, ha precisato di aver partecipato alle osservazioni ed ha confermato i capitoli di cui alla memoria difensiva. In particolare, sull'episodio del giorno 11.10.2023, il teste ha detto:
“... il D'EL parlava con un tono della voce abbastanza alto ed è stato possibile ascoltare nitidamente che confermava il fatto di lavorare per la società prima citata, la quale era in forte espansione, avrebbe aperto una ulteriore sede in altra località ed era alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Io ho partecipato direttamente all'osservazione di cui ho parlato insieme alla collega , abbiamo redatto insieme la relazione, Testimone_3 eravamo seduti a un tavolo del locale posizionato di fianco a quello dei soggetti osservati”.
18 Viceversa, non è stato in condizione di riferire dei contenuti dell'incontro del giorno 19.10.2023 in quanto né lui né la collega Tes_3 sono entrati nella sede della società (verbale udienza del 19.2.2025). Non dissimile è stata la deposizione del teste resa all'udienza del Tes_3
13.5.2025, la quale, in merito al primo episodio, non ha ricordato quale ruolo avesse di preciso ma ha ricordato che “erano tutti in Pt_1 ascolto di quello che diceva ”. Per_1
Il teste premesso di aver lavorato insieme al sig. CP_3 Pt_1 nell'ambito del progetto “NSIN, avente ad oggetto la postalizzazione di atti giudiziari e raccomandate per conto del cliente Controparte_2 supportando il cliente “sotto il profilo tecnico-informatico,… in tutte le fasi del processo”, in merito ai capitoli formulati dalla società convenuta:
- sul cap. n. 13 e sui capitoli nn. 15 e 16 (l'invito telefonico al pranzo del 11.10.2023), ha detto di non esserne a conoscenza;
- sui capitoli nn. 17 e 18, il teste ha rivelato che sarebbe Pt_1 sopraggiunto al ristorante verso la fine del pranzo ed ha aggiunto che “il pranzo era stato organizzato dal sig. ” e che era stato da Per_1 questi contattata;
il teste ha affermato, poi, che il pranzo era un'occasione per rivedersi, che in quella circostanza è stato chiesto al del nuovo lavoro ma ha negato che avesse Per_1 Per_1 prospettato condizioni di lavoro al fine di convincerli a passare alla nuova società; inoltre, sempre in quella occasione, li aveva Per_1 invitati a vedere “a titolo informativo” la nuova società concordando con i commensali la data;
- sui capitoli 21 e sgg., riguardanti la riunione presso la sede di Pt_6
ha dichiarato che disse loro che gli avrebbe fatto
[...] Per_1 piacere avere un nucleo di collaboratori da essi composto perché conosceva le loro qualità; il teste ha, però, escluso che si sia parlato dei termini del passaggio di dipendenti dall'una all'altra società, di
“pacchetti remunerativi” e della garanzia di poter prestare l'attività lavorativa in regime di full remote working ed ha aggiunto di ricordare “un signore anziano, di circa 65 anni, che ha descritto più nel dettaglio l'attività della società” (verbale udienza del 19.2.2025). È stata, inoltre, abilitata la parte ricorrente alla prova contraria sui capitoli della memoria difensiva ammessi e sono stati, perciò, escussi i sig.ri , e . Persona_2 Persona_1 Testimone_4
Il primo teste, premesso di aver lavorato per la società resistente “da maggio 2022 al 4.2.2024 in qualità di programmatrice informatica” e di conoscere in quanto responsabile del progetto “per il SIN di Pt_1
19 , sistema informativo notifiche…, si trattava della gestione CP_2 delle notifiche di ”, sulle circostanze a lei sottoposte: CP_2
- sul cap. 13, ha detto di non essere a conoscenza dei “tentativi di storno di cui si accenna nel capitolo”;
- sui capitoli relativi al pranzo del giorno 11.10.2023, ha dichiarato di essere stata invitata dal sig. aggiungendo che il pranzo “era Per_1 un'occasione di piacere per stare insieme ai colleghi e per salutare anche il quale già era uscito dall'azienda da mesi” e che, Per_1 durante il pranzo, ha saputo che “collaborava con TXT Per_1
Group”; il teste ha, poi, riferito che “è arrivato dopo”, che Pt_1 lei aveva già preso in considerazione la possibilità di fare colloqui con altre aziende del settore “perché ad agosto 2023 la società aveva fatto un comunicato nel quale faceva riferimento a una situazione di difficoltà con il cliente , un'inchiesta in corso, e la circostanza CP_2 mi ha destabilizzato”, che ha approfittato della circostanza “per chiedere informazioni e per comprendere quali progetti vi fossero presso la TXT, gruppo formato da diverse società”, che non è stato ad illustrare le condizioni di lavoro presso la nuova società Per_1 ma gli stessi invitati a chiedere informazioni al riguardo e che Per_1 li informò della necessità della società “di creare un gruppo con sviluppatori in ambiente Microsoft”;
- sui capitoli relativi alla riunione del giorno 19.10.2023, il teste ha ricordato che la discussione si è concentrata sui progetti lavorativi e sulle competenze che sarebbero state necessarie – “le risorse richieste consistevano in sviluppatori in '.NET', piattaforma per sviluppare applicativi” – ma non ha ricordato se fosse stato Pt_1 indicato quale responsabile di tale progetto;
il teste ha confermato la illustrazione dei termini contrattuali di passaggio dei dipendenti, l'assenza di un periodo di prova e di un colloquio e, quanto all'aspetto economico, anche il miglioramento rispetto al trattamento in godimento ma non oltre un certo limite, “che era del 20% in più”; riguardo, poi, al passaggio dei dipendenti, il teste ha ricordato soltanto l'indicazione del momento a decorrere dal quale sarebbe avvenuto il passaggio graduale “al fine di consentire il rispetto dei termini di preavviso” (ovvero “dal mese di gennaio”, come si legge nel cap. 28) aggiungendo che fece riferimento alla “necessità di Per_1 non creare disagi per i progetti in essere presso (verbale CP_1 udienza del 20.11.2024). Il teste , sentito alla stessa udienza, premesso di essere Per_1
“dipendente di da ottobre 2023 in qualità di responsabile CP_6
20 commerciale” e di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta
“dal 2017 al luglio 2023,… in qualità di account commerciale”, di conoscere il sig. con il quale aveva contatti lavorativi “diretti e Pt_1 quotidiani” (“Io ero l'interfaccia tra la società ed il cliente, mentre gestiva una delle gare della società, non ricordo a memoria…”), Pt_1 sui capitoli della memoria difensiva:
- sul cap. 13, ha detto di non sapere dei tentativi di storno di dipendenti;
- sui capitoli riguardanti il pranzo del giorno 11.10.2023, ha dichiarato di non ricordare chi avesse preso l'iniziativa ma di aver detto a “di sentire chi degli ex… colleghi avesse voluto Pt_1 partecipare”; il teste ha precisato che durante il pranzo semplicemente illustrò la nuova realtà rispondendo a richieste di informazioni da parte dei commensali;
inoltre, egli disse agli ex colleghi che se avessero voluto approfondire la conoscenza della nuova azienda si sarebbero potuti incontrare direttamente presso la sede dell'azienda e così è stato;
- quanto alla riunione del 19.10.2023, il teste ha dichiarato di aver presentato i colleghi ma “non è stato fatto alcun colloquio tecnico né sono stati illustrati progetti specifici e non sono state valutate le persone”; il teste ha aggiunto che, dopo essere stato licenziato da per giusta causa e dopo l'analogo licenziamento di un altro CP_1 dirigente, i dipendenti “vivevano un momento di smarrimento per la perdita di riferimenti aziendali” e che, comunque, nessuna delle persone che ha preso parte agli incontri “è transitata nella nuova società ma sono andate a lavorare altrove”; il teste ha, inoltre, puntualizzato che “nel settore dell'informatica che era quello interessato le persone tendono a guardarsi intorno perché è un settore caratterizzato da elevata offerta ed estremo dinamismo”; riguardo ai contenuti della riunione indicati nel cap. 28, il teste è stato vago, ha detto di non ricordare ma ha senz'altro escluso la preoccupazione di non destare allarme in ed il fine di CP_1 confondere (verbale udienza del 20.11.2024). CP_1
La parte resistente ha fatto rilevare che il sig. , al momento di Per_1 lasciare l'aula di udienza, “salutando il ricorrente”, ha pronunciato le seguenti frasi: “Sono andato bene” e “Dopo mi chiami”. Il teste, richiesto di fornire chiarimenti dal G.I., ha dichiarato:
“Mi è stata diagnosticata una mielodisplasia, ieri sono stato dalle ore 07.00 del mattino alle ore 14.30 presso il Policlinico Gemelli di Roma
21 dove ho ricevuto i referti di una PET-TAC tumorale e la mia affermazione si riferiva al risultato negativo dell'analisi fatta”. Il procuratore di parte resistente ha, anche, fatto presente “che alla fine della testimonianza della sig.ra il teste non era dove il Per_2 Per_1
Giudice aveva disposto che fosse ed il ricorrente si è allontanato dall'aula di udienza per raggiungerlo per svariati minuti, circa quattro, dalle ore 09:52 alle ore 09:56, per poi rientrare dal corridoio lato sinistro nell'aula di udienza insieme parlando”. Il procuratore di parte ricorrente ha osservato che “il teste era in ritardo in quanto stamattina ha dovuto affrontare analisi sanitarie…, che non ha potuto individuare in modo autonomo l'aula non conoscendo il Tribunale e avendo segnalato la sua posizione al ricorrente tramite messaggio lo stesso è andato a prenderlo per portarlo in aula”. L'ultimo teste, , premesso di essere “informatico Persona_4 dipendente di dal febbraio del 2024” e di aver lavorato in Parte_6 passato per la società resistente “dal febbraio 2016 al febbraio 2024” in qualità di “sviluppatore software”, nell'ambito del “sottoprogetto NPCE, nuova piattaforma di comunicazione elettronica di che si CP_2 occupa di gestire ed elaborare tutta la comunicazione elettronica (raccomandate, lettere, telegrammi)”, sui capitoli della memoria difensiva:
- sui tentativi di storno di dipendenti di cui al cap. 13, ha detto di non esserne a conoscenza;
- sull'episodio del giorno 11.10.2023, ha detto di non aver partecipato al pranzo;
ha, però, aggiunto che in quel periodo era intenzionato a
“cambiare azienda” atteso che non vi erano prospettive di
“avanzamento di grado” ed aveva sostenuto colloqui presso varie imprese;
ha, poi, detto di essersi sentito al telefono con il sig. , Per_1 di immaginare la situazione critica della in quanto si era a CP_1 conoscenza dell'imminente cessazione della commessa del cliente
, di aver chiesto dunque informazioni al il quale CP_2 Per_1 confermò l'intenzione di costituire un “gruppo di sviluppo software”, di avergli trasmesso il curriculum e di essere stato convocato per un colloquio dalla a seguito del quale è stato assunto;
il Parte_6 teste ha escluso che abbia avuto alcun ruolo nel transito Pt_1 alla nuova società;
- sull'episodio del giorno 19.11.2023, il teste non ha saputo riferire non avendo preso parte alla riunione di cui si tratta (verbale udienza del 13.5.2025).
22 Dal compendio istruttorio, globalmente valutato, se non può escludersi il tentativo da parte dell'ex dipendente , presumibilmente su Per_1 incarico di di attrarre nuovi dipendenti con professionalità Parte_6 specifica da inserire in un gruppo di sviluppatori di software, non è risultato che abbia recato a tal fine un contributo se non del Pt_1 tutto marginale. Più in generale, non sono stati acquisiti elementi dimostrativi:
- di un danno competitivo;
nessuno dei dipendenti coinvolti negli incontri del 11 e del 19 ottobre 2023 è transitato nell'impresa concorrente;
peraltro, non è stato indagato sufficientemente il ruolo rivestito dai dipendenti coinvolti, identificati genericamente come
“facenti parte del medesimo team di lavoro nell'area afferente il Cliente , anche al fine di valutare la difficoltà Controparte_2 che in ipotesi avrebbe incontrato nel sostituirli;
CP_1
- dei solleciti di volti a favorire lo spostamento dei colleghi o, Pt_1 comunque, dell'impiego da parte sua di mezzi scorretti, “aggressivi”
o coercitivi al fine di indurre al passaggio i colleghi;
anzi, nessun riscontro hanno avuto in sede istruttoria i tentativi di storno che avrebbe fatto “in più occasioni” dei quali si fa riferimento nel cap. 13 della memoria difensiva essendo, poi, emerso dall'istruttoria svolta l'atteggiamento per lo più passivo del sig. e l'assenza di Pt_1 pressioni da parte sua verso i colleghi;
- di un ruolo di iniziativa nell'organizzazione degli incontri del 11.10.2023 e del 19.10.2023 essendosi verosimilmente limitato a invitare alcuni colleghi da lui conosciuti per le capacità professionali dietro richiesta del sig. ; Per_1
- di un ruolo attivo nella illustrazione delle esigenze della società
del progetto di costituzione di un gruppo di sviluppatori Parte_6 di software, dei termini del passaggio di risorse alla nuova realtà e nella prospettazione delle condizioni economiche che sarebbero state loro offerte avendo avuto tale ruolo il sig. . Per_1
In altri termini, non avendo fatto pressioni per favorire Pt_1
l'acquisizione di risorse da parte della società concorrente, non avendo parlato di progetti lavorativi specifici né tanto meno fatto riferimento all'obiettivo della “acquisizione… delle commesse aziendali del Cliente
” (così, nella lettera di contestazione) – del resto Controparte_8 non si comprende come tale obiettivo sarebbe stato possibile considerata la modalità di aggiudicazione che prevede l'invito da parte di ad operatori economici qualificati inseriti nell'Albo fornitori di CP_2
ex art. 134 del D.Lgs. 50/2016 e l'espletamento di una gara CP_2
23 telematica avente ad oggetto l'istituzione di un “Accordo Quadro per la fornitura di Controparte_9
” (vd. la lettera di
[...] invito e la comunicazione di aggiudicazione in all.ti 20 e 21 al fasc. ricorrente) –, non avendo fatto offerte economiche concrete né gestito trattative individuali né fornito informazioni riservate sensibili, non si configura a suo carico una condotta illecita. Si può, in altri termini, escludere sulla base delle informazioni raccolte, che gli incontri fossero stati pianificati con il precipuo intento di destabilizzare di sottrarle know-how e di arrecare alla stessa CP_1 un danno competitivo, inquadrandosi piuttosto gli stessi in dialoghi a scopo informativo/conoscitivo. In effetti, il ruolo di promozione attiva è riferibile al sig. , l'intento Per_1 era certamente quello di acquisire risorse professionalmente competenti ed esperte ma le modalità adoperate, tenuto conto in particolar modo del clima vissuto all'interno dell'azienda, scossa da indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con l'accusa, a vario titolo, per una “decina tra dirigenti e funzionari di corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, subappalti illeciti e induzione indebita” in relazione proprio ad una serie di gare aggiudicate a CP_1 tra il 2016 e il 2021 (si vedano gli articoli di stampa pubblicati anche su
“La Repubblica”, in all.ti 15 e 16 al fasc. ) – anche ha Pt_1 Per_1 riferito, come si è visto, del licenziamento proprio e di un altro dirigente e del senso di smarrimento dei dipendenti per la perdita di figure aziendali di riferimento –, unito al dinamismo che può logicamente presumersi caratterizzi l'offerta nel settore dell'informatica, cui pure ha accennato , non configurano, tanto più rispetto al sig. , Per_1 Pt_1 un tentativo illecito di reclutamento di dipendenti e un comportamento lesivo del vincolo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c.. È, anche, difficile obiettivamente sostenere una violazione dell'accordo di smart working atteso che l'incontro del 19.11.2023 si è svolto in orario compatibile con la pausa pranzo;
il precedente incontro si è svolto in una giornata in cui il dipendente usufruiva di un permesso ROL (vd. il “Cartellino e Pianificazione” in all. 18 al fasc. ricorrente).
4. Tutto ciò considerato, trova applicazione nella fattispecie l'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015 secondo cui “Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento… per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il
24 datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva…” (sulla applicabilità della norma in tema di licenziamento disciplinare “nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore, pur sussistente nella sua materialità, risulti privo di illiceità, offensività o antigiuridicità”, vd. Cass. ord. 30469/2023). È stata raggiunta, infatti, la prova della diversità del fatto oggetto di addebito rispetto al fatto verificatosi in concreto, già sotto l'aspetto materiale nonché per la sua irrilevanza disciplinare, sicché si configura la fattispecie della insussistenza descritta nel comma 2 dell'art. 3 menzionato. Riguardo alle eccezioni di aliunde perceptum e aliunde percipiendum, si tratta di eccezioni estremamente generiche Si legge in Cass. ord. 19163/2022 che “ai fini della sottrazione dell'aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, non solo del fatto che il lavoratore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presunto (…)”. Quanto alla seconda, è il caso di ricordare, con Cass. 17683/2018, sia pur riferita alla fattispecie di cui all'art. 18, comma 4, Stat. Lav., che il datore di lavoro “ha l'onere di allegare le circostanze specifiche riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno”, circostanze non allegate nel caso di specie.
25 5. Infine, sull'accertamento del diritto del sig. “al pagamento Pt_1 dell'indennità di mancato preavviso”, è appena il caso di rilevare l'incompatibilità con il riconoscimento della tutela reintegratoria dell'indennità sostitutiva del preavviso, evidentemente, “in forza dell'efficacia ripristinatoria del contratto attribuita alla legge…, perché non si ha interruzione del rapporto” (cfr. Cass. 23710/2015).
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Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte con l'annullamento del licenziamento e la condanna di alla CP_1 reintegrazione di nel posto di lavoro e al pagamento, in Parte_1 suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione come per legge. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9.000,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 2/3, pari ad € 6.000,00, con distrazione, a carico di CP_1
restando il residuo terzo compensato.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con l'annullamento del licenziamento e la condanna di alla reintegrazione di CP_1 Parte_1 nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione come per legge;
- condanna in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 lite, liquidate in complessivi € 9.000,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15
26 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 2/3, pari ad € 6.000,00, con distrazione.
Così deciso in Roma il 25/11/2025
IL GIUDICE
NI AN
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