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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
RIZZIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF00276/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF00276/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF00276/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da verbale
Resistente
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, l'avviso di accertamento n. THB01DF00276/2024, emesso dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Controlli.
L'avviso seguiva quello a carico di Società_1 s.a.s. di Nominativo_3 e C. (avviso n. THD02I401009/2023 emesso dalla Direazione Provinciale di Ferrara), con cui erano accertati maggiori redditi d'impresa.
Erano quindi richieste a Ricorrente_1, socio accomandante con quota del 10%, maggiori imposte dirette relative all'anno 2018.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso per una pluralità di motivi (violazione degli artt. 31 e 40 d.
p.r. n. 600/1973; falsa applicazione dell'art. 90 t.u.i.r.; difetto di contraddittorio e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'amministrazione; illegittimità delle sanzioni irrogate).
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna depositava controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna rimetteva la causa davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara, cui trasmetteva il fascicolo.
Con ricorso notificato il 26 marzo 2025, Ricorrente_1 riassumeva il processo davanti a questa Corte di giustizia, insistendo per l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Si costituiva l'amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa era chiamata all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che la Direzione Provinciale di Bologna e Ricorrente_1 hanno raggiunto un accordo conciliativo (proposta n. 500013/2026 del 17/02/2026, accettata lo stesso giorno).
Le parti hanno confermato il perfezionamento della conciliazione all'udienza odierna, affermando che è cessata la materia del contendere e chiedendo l'estinzione del giudizio.
Conseguentemente, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione.
Le spese processuali rimangono a carico di chi le ha anticipate, atteso che la cessazione della materia del contendere è dipesa da conciliazione.
P.Q.M.
definitivamente decidendo il giudizio tributario n. 50/2025 r.g., così ha deciso:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
2) nulla per le spese.
Ferrara, 23 febbraio 2026.
Il giudice
(dott. Alessandro Rizzieri)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
RIZZIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF00276/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF00276/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01DF00276/2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da verbale
Resistente
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, l'avviso di accertamento n. THB01DF00276/2024, emesso dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Controlli.
L'avviso seguiva quello a carico di Società_1 s.a.s. di Nominativo_3 e C. (avviso n. THD02I401009/2023 emesso dalla Direazione Provinciale di Ferrara), con cui erano accertati maggiori redditi d'impresa.
Erano quindi richieste a Ricorrente_1, socio accomandante con quota del 10%, maggiori imposte dirette relative all'anno 2018.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso per una pluralità di motivi (violazione degli artt. 31 e 40 d.
p.r. n. 600/1973; falsa applicazione dell'art. 90 t.u.i.r.; difetto di contraddittorio e mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'amministrazione; illegittimità delle sanzioni irrogate).
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna depositava controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna rimetteva la causa davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara, cui trasmetteva il fascicolo.
Con ricorso notificato il 26 marzo 2025, Ricorrente_1 riassumeva il processo davanti a questa Corte di giustizia, insistendo per l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Si costituiva l'amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa era chiamata all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che la Direzione Provinciale di Bologna e Ricorrente_1 hanno raggiunto un accordo conciliativo (proposta n. 500013/2026 del 17/02/2026, accettata lo stesso giorno).
Le parti hanno confermato il perfezionamento della conciliazione all'udienza odierna, affermando che è cessata la materia del contendere e chiedendo l'estinzione del giudizio.
Conseguentemente, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione.
Le spese processuali rimangono a carico di chi le ha anticipate, atteso che la cessazione della materia del contendere è dipesa da conciliazione.
P.Q.M.
definitivamente decidendo il giudizio tributario n. 50/2025 r.g., così ha deciso:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
2) nulla per le spese.
Ferrara, 23 febbraio 2026.
Il giudice
(dott. Alessandro Rizzieri)