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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42252 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Francesca Quaglia, del Foro di Genova, indirizzo PEC: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Diego Tresoldi, del Foro di , Controparte_2 P.IVA_2 CP_1 indirizzo PEC: Email_2
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “In via pregiudiziale, per le ragioni, tutte, come esposte in parte narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenzadella notificazione ex adverso eseguita e, per l'effetto dichiarare inesistente e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione. b) Sempre in via pregiudiziale e preliminare rigettare l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto in qualsiasi misura ex adverso richiesta per i motivi esposti in atti. c) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale e principale nel merito di cui al punto a), in via subordinata, sempre nel merito, revocare, annullare o, con qualsivoglia ulteriore formula, rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, Dottoressa Maria Laura Amato, in data 2 ottobre 2023, portante il numero 15141/2023, RG n 33377/2023, notificato il 4 ottobre 2023 per le ragioni di cui alla parte narrativa;
d) Sempre nel merito, rigettare le domande, tutte, di parte opposta perché infondate tanto in fatto che in diritto per i motivi, tutti, esplicitati in atti;
e) Sempre nel merito e per le ragioni, tutte, come esposte in narrativa, anche in via riconvenzionale: a.a. Accertare le opere effettivamente svolte a regola d'arte e quelle ancora eventualmente da realizzare dalla società a beneficio del Condominio opponente come indicati in contratto di appalto ed in capitolato;
a.b. quantificarne CP_2 il valore e, conseguentemente, quantificare la somma residua eventualmente ancora dovuta alla società a tali titoli CP_2 anche alla luce delle fatture già pagate dal alla società a.c. Accertare e dichiarare l'inadempimento delle CP_1 CP_2 obbligazioni assunte dalla società nei confronti del opponente per a.c.i. il grave ritardo nell'esecuzione CP_2 CP_1 delle opere;
a.c.ii. E, qualora accertata, per la non corretta esecuzione delle opere stesse e, per l'effetto, quantificare i danni dal Condominio patiti e patiendi anche a fronte della possibile perdita del beneficio fiscale e conseguentemente condannare la società CP al risarcimento a favore dell'opponente nella misura accertanda meglio vista e ritenuta”. parte opposta: “IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, gradatamente accertare e dichiarare che la presente controversia non rientra tra quelle per cui è previsto dal D. Lgs. 04/03/2010 n. 28 e ss.mm.ii. il tentativo obbligatorio di mediazione e, per l'effetto, rigettare, siccome infondata in fatto e in diritto, l'avversa eccezione d'improcedibilità della domanda;
concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto per la somma residua di Euro 62.838,78, per i motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE rigettare l'opposizione ex adverso svolta poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo n. 4579/2022 RG n. 8370/2022 – Tribunale di Milano qui opposto;
IN VIA SUBORDINATA condannare il CP_1 opponente, come in atti domiciliato, a pagare in favore dell'opposta la somma capitale di Euro 62.838,78 ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio, oltre agli interessi moratori dal dovuto al soddisfo nonché le spese del procedimento monitorio, così come già liquidate;
IN OGNI CASO rigettare, ogni domanda, riconvenzionale ovvero di altra natura, comunque ex adverso proposta da parte opponente, in quanto infondata per tutti i titoli di cui in narrativa;
con vittoria di compensi e spese di causa”.
1 Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sito a , in via Medeghino n. 9, ha CP_1 CP_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15141/2023 del 2.10.2023 dell'importo di euro
739.431,58 oltre interessi e spese della procedura monitoria, emesso a favore di a Controparte_2
titolo di corrispettivo per le opere di appalto eseguite nell'edificio.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto che: a) il soggetto al quale è stato notificato l'atto di opposizione non è il legale rappresentante del atteso che l'amministratore pro tempore CP_1
è e non lo con conseguente Controparte_3 Controparte_4 inesistenza della notificazione;
b) l'appaltatore non terminò l'opera - abbandonando il cantiere - e le lavorazioni concluse presentano notevoli criticità tali da ritenere che non siano state eseguite secondo le regole dell'arte; c) la parte ingiungente opposta, oltre a non aver predisposto gli stati di avanzamento lavori, il verbale di fine lavori e il collaudo, non ha emesso fatture, ma solo note di credito;
d) l'abbandono del cantiere, le difformità riscontrate, il ritardo maturato rispetto ai 18 mesi pattuiti fanno presagire il più che concreto rischio di perdere i benefici fiscali.
Sulla base di tali allegazioni, ha concluso, in sintesi, chiedendo: - in via pregiudiziale, di dichiarare l'inesistenza del decreto ingiuntivo;
- nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo;
- in via riconvenzionale, di accertare le opere effettivamente svolte a regola d'arte e quelle ancora da realizzare, di quantificarne il valore, di accertare l'inadempimento e il grave ritardo, con conseguente condanna della appaltatrice al risarcimento dei danni anche da perdita del beneficio fiscale.
Si è regolarmente costituita in giudizio, in data 23.01.2024, la quale, in via Controparte_2
principale, ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo e, in via subordinata, di condannare il al pagamento della somma di euro 62.838,78 oltre interessi, deducendo che: a) tutte le CP_1 comunicazione inviate dall'amministratore condominiale provenivano proprio dalla Controparte_4
e, in ogni caso, la nullità della notificazione è sanata ex art. 156 comma 3 c.p.c.; b) è corretta
[...]
l'emissione di note pro forma in quanto “fiscalmente l'appalto viene considerato una prestazione servizi”; c) non assunse alcun obbligo, a favore del Condominio, né di conseguire la Controparte_2
cessione del credito fiscale, né di assicurare il finanziamento da parte di Banco BPM S.p.a., essendosi limitata ad offrire, a titolo di mera cortesia, la propria collaborazione al cliente, atteso che il contratto di appalto non prevede alcuno sconto in fattura;
d) a seguito del mancato pagamento, la appaltatrice, in data 31.10.2023, sospese le lavorazioni e azionò la procedura monitoria;
nelle more, il effettuò ulteriori pagamenti – residuando un credito di euro 62.838,78 - e, in data CP_1
29.12.2023, fu sottoscritto il collaudo positivo delle opere, circostanza che conferma, non solo,
l'esecuzione di tutte le opere, ma anche la realizzazione delle stesse secondo le regole dell'arte; e)
2 sia l'eccezione di improcedibilità della domanda – non trattandosi di causa inerente alla materia condominiale – sia la domanda riconvenzionale – atteso il generico pregiudizio allegato – devono essere rigettate.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 cpc - è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Fissata udienza di rimessione della causa in decisione, sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. In via preliminare, la società opponente ha invocato l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo.
Non appare superfluo rammentare che l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, solamente nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.
La fase della consegna della notificazione deve essere intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
La notificazione, tramite PEC, allo Controparte_5
anziché al geometra in proprio, non ha impedito al
[...] Controparte_3
di venire a conoscenza del titolo emesso e di proporre tempestivamente opposizione CP_1
Anche gli scambi di comunicazioni tra il Condominio e lo – e non con il Controparte_4
in proprio come desumibile dall'indirizzo e-mail utilizzato da quest'ultimo - sulle CP_3
questioni afferenti al contratto per cui è causa (docc. 5, 9 fasc. opposto e doc. 7 fasc. opponente), portano ad escludere l'inesistenza di alcun rapporto con il destinatario.
Conseguentemente, la notificazione del decreto ingiuntivo, al più, può qualificarsi come nulla e l'opposizione tempestivamente proposta dimostra il raggiungimento dello scopo a norma dell'art. 156 comma 3 c.p.c.
2. La società appaltatrice ha agito in giudizio per ottenere il pagamento della somma di euro
739.431,58, a titolo corrispettivo del contratto di appalto d'opera concluso con il Controparte_6
[...
[...] .
[...]
Non è oggetto di contestazione, oltre che dimostrato dalle prove precostituite prodotte da entrambe le parti, che e il Condominio conclusero, in data 5.11.2021, un contratto di appalto Controparte_2
(doc. 1 fasc. monitorio e doc. 3 fasc. opponente) avente ad oggetto la “Manutenzione Straordinaria
- Rifacimento facciate, balconi e Copertura” dell'edificio condominiale, con previsione di un corrispettivo, a favore dell'appaltatrice, dell'importo di euro 726.637,00.
Sennonché, la stessa parte opposta creditrice ha riconosciuto, nella comparsa di costituzione e risposta, che il effettuò, in data 30.10.2023, il pagamento della somma di euro CP_1
70.000,00 e, in data 19.12.2023, il pagamento della somma di euro 480.000,00 nonché, in data
22.12.2023, il pagamento della somma di euro 126.592,08, con conseguente credito residuo, a titolo di saldo del prezzo, dell'importo di euro 62.838,78.
Dalle allegazioni e dalle prove precostituite agli atti, si ricava, da un lato, che il eseguì CP_1
tali pagamenti spontaneamente e non a seguito di ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione;
dall'altro, che tale condotta integra un adempimento parziale, non essendo stata avanzata alcuna richiesta, da parte dell'opponente, di restituzione della somma corrisposta all'esito del presente giudizio.
Difatti, parte opponente, quali fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del credito residuo di euro
62.838,78 ha dedotto, sia la sussistenza di vizi e difformità dell'opera, sia il mancato completamento della stessa, sia il ritardo maturato dall'appaltatrice che avrebbe procurato anche la perdita dei benefici fiscali.
Quanto al primo profilo, non appare superfluo ricordare il rapporto tra disciplina generale in tema di inadempimento contrattuale e disciplina speciale in materia di vizi e difformità: la prima, oltre che nel caso di ritardo nell'adempimento, trova applicazione in caso di opera non ultimata;
la seconda presuppone che l'opera sia stata terminata, indipendentemente dalla accettazione della stessa o dalla manifestazione di gradimento da parte della committente (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9198 del
13/04/2018 (Rv. 648467 - 01).
Nello specifico, qualora l'opera non fosse stata terminata, non trova ambito di applicazione la disciplina speciale ex artt. 1667 e 1668 c.c.: difatti, non possono ritenersi sussistenti i vizi e difformità che, come detto, presuppongono che le la stessa sia conclusa.
Basti considerare che, prima del completamento dell'opera, e, quindi, nel corso dell'esecuzione,
l'appaltatore può sempre intervenire per conformarsi alle regole dell'arte, con conseguenza inoperatività della disciplina speciale: difatti, l'art. 1662 c.c., attribuisce al committente il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori, precisando che “quando nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il
4 committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni: trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno”.
In altri termini, i fatti allegati dall'opponente sulla sussistenza di vizi e difformità in un'opera non terminata sono contrastanti e incompatibili con le discipline normative sopra richiamate
Invero, nella fattispecie in esame, sulla base delle allegazioni agli atti e delle prove precostituite,
l'opera deve considerarsi terminata.
In primo luogo, la parte opponente non ha nemmeno allegato specificatamente, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, quali lavorazioni non avrebbe completato l'appaltatrice: difatti, la committente si è limitata a chiedere l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per comprendere quali sarebbero le lavorazioni mancanti.
In secondo luogo, la parte committente ha allegato la asserita sussistenza di vizi, come ricavabile dalle e-mail richiamate, anziché le lavorazioni omesse.
In terzo luogo, nel verbale redatto nel contraddittorio tra impresa appaltatrice, e CP_1 direttore dei lavori, quest'ultimo attestò che l'opera fu terminata in data 28.12.2023 (doc. 11 fasc. opposta).
Tanto premesso sull'opera completata, non può ritenersi fondata neppure l'eccezione riconvenzionale (ovvero domanda riconvenzionale) sui vizi e difformità, attesa la consegna e l'accettazione dell'opera e la mancanza di prova di vizi occulti sopravvenuti alla data della verifica svolta nel corso del c.d. collaudo dell'opera.
Nello specifico, la prova della sussistenza di vizi e difformità non può desumersi dalle comunicazioni e-mail, afferenti a problematiche dell'opera, rilevate dalla direzione lavori (docc. 15
e 17 fasc. opponente), in quanto antecedenti alla data di consegna dell'opera e del c.d. collaudo da quest'ultimo effettuato.
Nel verbale del 29.1.2023, il direttore dei lavori, nel contraddittorio con le parti, ha accertato, sia il completamento dell'opera, sia l'esecuzione a regola d'arte della stessa, oltre ad aver collaudato l'opera, specificando che “i lavori venivano eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate a norma delle prescrizioni contrattuali;
i lavori stessi venivano eseguiti a regola d'arte, impiegando buoni materiali e idonee maestranze;
i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto e/o successivamente concordati con appositi verbali”.
Conseguentemente, le problematiche prospettate nella e-mail inviate dal direttore dei lavori, alla luce del verbale eseguito nel contraddittorio, non possono che considerarsi emendate dall'appaltatrice prima della conclusione dell'opera in data 29.12.2023.
5 Parimenti, deve rigettarsi la domanda e la eccezione riconvenzionale inerenti alle problematiche inerenti al tetto oggetto della comunicazione e-mail del 10.01.2024 (doc. 16 fasc. opponente), difettando la prova, stante la genericità dei fatti posti a fondamento dell'allegazione e, soprattutto, in mancanza di allegazione specifica - prima ancora che di prova - delle conseguenze dannose che sarebbero derivate dall'attività eseguita non a regola d'arte dalla Controparte_2
In assenza di allegazioni specifiche a sostegno delle eccezioni riconvenzionali o delle domande riconvenzionali sui vizi e difetti occulti, in quanto sopravvenuti all'accettazione dell'opera, non può, di certo, disporsi una consulenza tecnica d'ufficio di natura esplorativa, la quale, oltre a violare il principio dispositivo, determinerebbe una proroga inammissibile dei termini perentori delle preclusioni assertive e istruttorie.
Quanto alla normativa sui benefici fiscali - c.d. Superbonus - e sul ritardo nell'esecuzione dell'opera di manutenzione straordinaria che avrebbero determinato la perdita degli stessi, si osserva, da un lato, che, con lo sconto in fattura, il committente non dovrebbe pagare, in tutto o in parte, il prezzo all'appaltatore. Difatti, la controprestazione verrebbe “ricevuta/recuperata” dall'appaltatore sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile nei propri rapporti con l'erario o “monetizzabile” tramite cessione a terzi. Dall'altro, con la cessione del credito, invece, il committente pagherebbe il corrispettivo d'appalto all'appaltatore, ma, in luogo della detrazione, dovrebbe optare per cedere a terzi un credito d'imposta di pari importo.
Le due alternative hanno in comune, non solo, che, in luogo della detrazione così come regolata dall'art. 16-bis TUIR, ciò che viene utilizzato o ceduto è un c.d. bonus o credito d'imposta (che viene ad esistenza con la predisposizione degli stati di avanzamento lavori, previsti in numero massimo di tre), ma anche che tale accordo deve emergere per iscritto, in una specifica clausola del contratto di appalto ovvero in un patto sopravvenuto, alla luce delle conseguenze sia fiscali, sia degli effetti che produce nei confronti di terzi e dell'Erario, oltre che tra le parti.
Nella fattispecie in esame, la mancanza a monte della prova di un patto accessorio o di una clausola sullo sconto in fattura o sulla cessione del credito, esclude ogni voce di danno da ritardo consequenziale alla asserita perdita del beneficio.
In nessuna delle clausole del contratto può desumersi che committente e appaltatore avessero optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito;
né tale accordo può desumersi da patti aggiunti e sopravvenuti rispetto alla conclusione del contratto del 5.11.2021.
3. In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ma il committente deve CP_1 essere condannato al pagamento, a favore di a titolo di corrispettivo, dell'importo Controparte_2
di euro 62.838,78 oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla domanda giudiziale ex art. 633 c.p.c. all'effettivo saldo, atteso che, dopo l'esecuzione del contratto, sono state emesse note
6 pro forma, anziché fatture.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia con riferimento al decisum (euro
62.838,78), con applicazione dei valori prossimi ai medi, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 15141/2023 del 2.10.2023;
2) condanna il Condominio sito a via Medeghino n. 9 al pagamento, a favore di CP_1 CP_2
a titolo di corrispettivo, dell'importo di euro 62.838,78 oltre interessi moratori ex art.
[...]
1284 c.c. decorrenti dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_2 liquidano in € 8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 25 febbraio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Francesca Quaglia, del Foro di Genova, indirizzo PEC: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Diego Tresoldi, del Foro di , Controparte_2 P.IVA_2 CP_1 indirizzo PEC: Email_2
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “In via pregiudiziale, per le ragioni, tutte, come esposte in parte narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenzadella notificazione ex adverso eseguita e, per l'effetto dichiarare inesistente e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione. b) Sempre in via pregiudiziale e preliminare rigettare l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto in qualsiasi misura ex adverso richiesta per i motivi esposti in atti. c) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale e principale nel merito di cui al punto a), in via subordinata, sempre nel merito, revocare, annullare o, con qualsivoglia ulteriore formula, rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, Dottoressa Maria Laura Amato, in data 2 ottobre 2023, portante il numero 15141/2023, RG n 33377/2023, notificato il 4 ottobre 2023 per le ragioni di cui alla parte narrativa;
d) Sempre nel merito, rigettare le domande, tutte, di parte opposta perché infondate tanto in fatto che in diritto per i motivi, tutti, esplicitati in atti;
e) Sempre nel merito e per le ragioni, tutte, come esposte in narrativa, anche in via riconvenzionale: a.a. Accertare le opere effettivamente svolte a regola d'arte e quelle ancora eventualmente da realizzare dalla società a beneficio del Condominio opponente come indicati in contratto di appalto ed in capitolato;
a.b. quantificarne CP_2 il valore e, conseguentemente, quantificare la somma residua eventualmente ancora dovuta alla società a tali titoli CP_2 anche alla luce delle fatture già pagate dal alla società a.c. Accertare e dichiarare l'inadempimento delle CP_1 CP_2 obbligazioni assunte dalla società nei confronti del opponente per a.c.i. il grave ritardo nell'esecuzione CP_2 CP_1 delle opere;
a.c.ii. E, qualora accertata, per la non corretta esecuzione delle opere stesse e, per l'effetto, quantificare i danni dal Condominio patiti e patiendi anche a fronte della possibile perdita del beneficio fiscale e conseguentemente condannare la società CP al risarcimento a favore dell'opponente nella misura accertanda meglio vista e ritenuta”. parte opposta: “IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, gradatamente accertare e dichiarare che la presente controversia non rientra tra quelle per cui è previsto dal D. Lgs. 04/03/2010 n. 28 e ss.mm.ii. il tentativo obbligatorio di mediazione e, per l'effetto, rigettare, siccome infondata in fatto e in diritto, l'avversa eccezione d'improcedibilità della domanda;
concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto per la somma residua di Euro 62.838,78, per i motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE rigettare l'opposizione ex adverso svolta poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo n. 4579/2022 RG n. 8370/2022 – Tribunale di Milano qui opposto;
IN VIA SUBORDINATA condannare il CP_1 opponente, come in atti domiciliato, a pagare in favore dell'opposta la somma capitale di Euro 62.838,78 ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio, oltre agli interessi moratori dal dovuto al soddisfo nonché le spese del procedimento monitorio, così come già liquidate;
IN OGNI CASO rigettare, ogni domanda, riconvenzionale ovvero di altra natura, comunque ex adverso proposta da parte opponente, in quanto infondata per tutti i titoli di cui in narrativa;
con vittoria di compensi e spese di causa”.
1 Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sito a , in via Medeghino n. 9, ha CP_1 CP_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 15141/2023 del 2.10.2023 dell'importo di euro
739.431,58 oltre interessi e spese della procedura monitoria, emesso a favore di a Controparte_2
titolo di corrispettivo per le opere di appalto eseguite nell'edificio.
Quali motivi di opposizione, ha dedotto che: a) il soggetto al quale è stato notificato l'atto di opposizione non è il legale rappresentante del atteso che l'amministratore pro tempore CP_1
è e non lo con conseguente Controparte_3 Controparte_4 inesistenza della notificazione;
b) l'appaltatore non terminò l'opera - abbandonando il cantiere - e le lavorazioni concluse presentano notevoli criticità tali da ritenere che non siano state eseguite secondo le regole dell'arte; c) la parte ingiungente opposta, oltre a non aver predisposto gli stati di avanzamento lavori, il verbale di fine lavori e il collaudo, non ha emesso fatture, ma solo note di credito;
d) l'abbandono del cantiere, le difformità riscontrate, il ritardo maturato rispetto ai 18 mesi pattuiti fanno presagire il più che concreto rischio di perdere i benefici fiscali.
Sulla base di tali allegazioni, ha concluso, in sintesi, chiedendo: - in via pregiudiziale, di dichiarare l'inesistenza del decreto ingiuntivo;
- nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo;
- in via riconvenzionale, di accertare le opere effettivamente svolte a regola d'arte e quelle ancora da realizzare, di quantificarne il valore, di accertare l'inadempimento e il grave ritardo, con conseguente condanna della appaltatrice al risarcimento dei danni anche da perdita del beneficio fiscale.
Si è regolarmente costituita in giudizio, in data 23.01.2024, la quale, in via Controparte_2
principale, ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo e, in via subordinata, di condannare il al pagamento della somma di euro 62.838,78 oltre interessi, deducendo che: a) tutte le CP_1 comunicazione inviate dall'amministratore condominiale provenivano proprio dalla Controparte_4
e, in ogni caso, la nullità della notificazione è sanata ex art. 156 comma 3 c.p.c.; b) è corretta
[...]
l'emissione di note pro forma in quanto “fiscalmente l'appalto viene considerato una prestazione servizi”; c) non assunse alcun obbligo, a favore del Condominio, né di conseguire la Controparte_2
cessione del credito fiscale, né di assicurare il finanziamento da parte di Banco BPM S.p.a., essendosi limitata ad offrire, a titolo di mera cortesia, la propria collaborazione al cliente, atteso che il contratto di appalto non prevede alcuno sconto in fattura;
d) a seguito del mancato pagamento, la appaltatrice, in data 31.10.2023, sospese le lavorazioni e azionò la procedura monitoria;
nelle more, il effettuò ulteriori pagamenti – residuando un credito di euro 62.838,78 - e, in data CP_1
29.12.2023, fu sottoscritto il collaudo positivo delle opere, circostanza che conferma, non solo,
l'esecuzione di tutte le opere, ma anche la realizzazione delle stesse secondo le regole dell'arte; e)
2 sia l'eccezione di improcedibilità della domanda – non trattandosi di causa inerente alla materia condominiale – sia la domanda riconvenzionale – atteso il generico pregiudizio allegato – devono essere rigettate.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c., è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 185 cpc - è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Fissata udienza di rimessione della causa in decisione, sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. In via preliminare, la società opponente ha invocato l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo.
Non appare superfluo rammentare che l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, solamente nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.
La fase della consegna della notificazione deve essere intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
La notificazione, tramite PEC, allo Controparte_5
anziché al geometra in proprio, non ha impedito al
[...] Controparte_3
di venire a conoscenza del titolo emesso e di proporre tempestivamente opposizione CP_1
Anche gli scambi di comunicazioni tra il Condominio e lo – e non con il Controparte_4
in proprio come desumibile dall'indirizzo e-mail utilizzato da quest'ultimo - sulle CP_3
questioni afferenti al contratto per cui è causa (docc. 5, 9 fasc. opposto e doc. 7 fasc. opponente), portano ad escludere l'inesistenza di alcun rapporto con il destinatario.
Conseguentemente, la notificazione del decreto ingiuntivo, al più, può qualificarsi come nulla e l'opposizione tempestivamente proposta dimostra il raggiungimento dello scopo a norma dell'art. 156 comma 3 c.p.c.
2. La società appaltatrice ha agito in giudizio per ottenere il pagamento della somma di euro
739.431,58, a titolo corrispettivo del contratto di appalto d'opera concluso con il Controparte_6
[...
[...] .
[...]
Non è oggetto di contestazione, oltre che dimostrato dalle prove precostituite prodotte da entrambe le parti, che e il Condominio conclusero, in data 5.11.2021, un contratto di appalto Controparte_2
(doc. 1 fasc. monitorio e doc. 3 fasc. opponente) avente ad oggetto la “Manutenzione Straordinaria
- Rifacimento facciate, balconi e Copertura” dell'edificio condominiale, con previsione di un corrispettivo, a favore dell'appaltatrice, dell'importo di euro 726.637,00.
Sennonché, la stessa parte opposta creditrice ha riconosciuto, nella comparsa di costituzione e risposta, che il effettuò, in data 30.10.2023, il pagamento della somma di euro CP_1
70.000,00 e, in data 19.12.2023, il pagamento della somma di euro 480.000,00 nonché, in data
22.12.2023, il pagamento della somma di euro 126.592,08, con conseguente credito residuo, a titolo di saldo del prezzo, dell'importo di euro 62.838,78.
Dalle allegazioni e dalle prove precostituite agli atti, si ricava, da un lato, che il eseguì CP_1
tali pagamenti spontaneamente e non a seguito di ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione;
dall'altro, che tale condotta integra un adempimento parziale, non essendo stata avanzata alcuna richiesta, da parte dell'opponente, di restituzione della somma corrisposta all'esito del presente giudizio.
Difatti, parte opponente, quali fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del credito residuo di euro
62.838,78 ha dedotto, sia la sussistenza di vizi e difformità dell'opera, sia il mancato completamento della stessa, sia il ritardo maturato dall'appaltatrice che avrebbe procurato anche la perdita dei benefici fiscali.
Quanto al primo profilo, non appare superfluo ricordare il rapporto tra disciplina generale in tema di inadempimento contrattuale e disciplina speciale in materia di vizi e difformità: la prima, oltre che nel caso di ritardo nell'adempimento, trova applicazione in caso di opera non ultimata;
la seconda presuppone che l'opera sia stata terminata, indipendentemente dalla accettazione della stessa o dalla manifestazione di gradimento da parte della committente (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9198 del
13/04/2018 (Rv. 648467 - 01).
Nello specifico, qualora l'opera non fosse stata terminata, non trova ambito di applicazione la disciplina speciale ex artt. 1667 e 1668 c.c.: difatti, non possono ritenersi sussistenti i vizi e difformità che, come detto, presuppongono che le la stessa sia conclusa.
Basti considerare che, prima del completamento dell'opera, e, quindi, nel corso dell'esecuzione,
l'appaltatore può sempre intervenire per conformarsi alle regole dell'arte, con conseguenza inoperatività della disciplina speciale: difatti, l'art. 1662 c.c., attribuisce al committente il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori, precisando che “quando nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il
4 committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni: trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno”.
In altri termini, i fatti allegati dall'opponente sulla sussistenza di vizi e difformità in un'opera non terminata sono contrastanti e incompatibili con le discipline normative sopra richiamate
Invero, nella fattispecie in esame, sulla base delle allegazioni agli atti e delle prove precostituite,
l'opera deve considerarsi terminata.
In primo luogo, la parte opponente non ha nemmeno allegato specificatamente, entro il termine perentorio delle preclusioni assertive, quali lavorazioni non avrebbe completato l'appaltatrice: difatti, la committente si è limitata a chiedere l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per comprendere quali sarebbero le lavorazioni mancanti.
In secondo luogo, la parte committente ha allegato la asserita sussistenza di vizi, come ricavabile dalle e-mail richiamate, anziché le lavorazioni omesse.
In terzo luogo, nel verbale redatto nel contraddittorio tra impresa appaltatrice, e CP_1 direttore dei lavori, quest'ultimo attestò che l'opera fu terminata in data 28.12.2023 (doc. 11 fasc. opposta).
Tanto premesso sull'opera completata, non può ritenersi fondata neppure l'eccezione riconvenzionale (ovvero domanda riconvenzionale) sui vizi e difformità, attesa la consegna e l'accettazione dell'opera e la mancanza di prova di vizi occulti sopravvenuti alla data della verifica svolta nel corso del c.d. collaudo dell'opera.
Nello specifico, la prova della sussistenza di vizi e difformità non può desumersi dalle comunicazioni e-mail, afferenti a problematiche dell'opera, rilevate dalla direzione lavori (docc. 15
e 17 fasc. opponente), in quanto antecedenti alla data di consegna dell'opera e del c.d. collaudo da quest'ultimo effettuato.
Nel verbale del 29.1.2023, il direttore dei lavori, nel contraddittorio con le parti, ha accertato, sia il completamento dell'opera, sia l'esecuzione a regola d'arte della stessa, oltre ad aver collaudato l'opera, specificando che “i lavori venivano eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate a norma delle prescrizioni contrattuali;
i lavori stessi venivano eseguiti a regola d'arte, impiegando buoni materiali e idonee maestranze;
i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto e/o successivamente concordati con appositi verbali”.
Conseguentemente, le problematiche prospettate nella e-mail inviate dal direttore dei lavori, alla luce del verbale eseguito nel contraddittorio, non possono che considerarsi emendate dall'appaltatrice prima della conclusione dell'opera in data 29.12.2023.
5 Parimenti, deve rigettarsi la domanda e la eccezione riconvenzionale inerenti alle problematiche inerenti al tetto oggetto della comunicazione e-mail del 10.01.2024 (doc. 16 fasc. opponente), difettando la prova, stante la genericità dei fatti posti a fondamento dell'allegazione e, soprattutto, in mancanza di allegazione specifica - prima ancora che di prova - delle conseguenze dannose che sarebbero derivate dall'attività eseguita non a regola d'arte dalla Controparte_2
In assenza di allegazioni specifiche a sostegno delle eccezioni riconvenzionali o delle domande riconvenzionali sui vizi e difetti occulti, in quanto sopravvenuti all'accettazione dell'opera, non può, di certo, disporsi una consulenza tecnica d'ufficio di natura esplorativa, la quale, oltre a violare il principio dispositivo, determinerebbe una proroga inammissibile dei termini perentori delle preclusioni assertive e istruttorie.
Quanto alla normativa sui benefici fiscali - c.d. Superbonus - e sul ritardo nell'esecuzione dell'opera di manutenzione straordinaria che avrebbero determinato la perdita degli stessi, si osserva, da un lato, che, con lo sconto in fattura, il committente non dovrebbe pagare, in tutto o in parte, il prezzo all'appaltatore. Difatti, la controprestazione verrebbe “ricevuta/recuperata” dall'appaltatore sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile nei propri rapporti con l'erario o “monetizzabile” tramite cessione a terzi. Dall'altro, con la cessione del credito, invece, il committente pagherebbe il corrispettivo d'appalto all'appaltatore, ma, in luogo della detrazione, dovrebbe optare per cedere a terzi un credito d'imposta di pari importo.
Le due alternative hanno in comune, non solo, che, in luogo della detrazione così come regolata dall'art. 16-bis TUIR, ciò che viene utilizzato o ceduto è un c.d. bonus o credito d'imposta (che viene ad esistenza con la predisposizione degli stati di avanzamento lavori, previsti in numero massimo di tre), ma anche che tale accordo deve emergere per iscritto, in una specifica clausola del contratto di appalto ovvero in un patto sopravvenuto, alla luce delle conseguenze sia fiscali, sia degli effetti che produce nei confronti di terzi e dell'Erario, oltre che tra le parti.
Nella fattispecie in esame, la mancanza a monte della prova di un patto accessorio o di una clausola sullo sconto in fattura o sulla cessione del credito, esclude ogni voce di danno da ritardo consequenziale alla asserita perdita del beneficio.
In nessuna delle clausole del contratto può desumersi che committente e appaltatore avessero optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito;
né tale accordo può desumersi da patti aggiunti e sopravvenuti rispetto alla conclusione del contratto del 5.11.2021.
3. In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ma il committente deve CP_1 essere condannato al pagamento, a favore di a titolo di corrispettivo, dell'importo Controparte_2
di euro 62.838,78 oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c. decorrenti dalla domanda giudiziale ex art. 633 c.p.c. all'effettivo saldo, atteso che, dopo l'esecuzione del contratto, sono state emesse note
6 pro forma, anziché fatture.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia con riferimento al decisum (euro
62.838,78), con applicazione dei valori prossimi ai medi, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 15141/2023 del 2.10.2023;
2) condanna il Condominio sito a via Medeghino n. 9 al pagamento, a favore di CP_1 CP_2
a titolo di corrispettivo, dell'importo di euro 62.838,78 oltre interessi moratori ex art.
[...]
1284 c.c. decorrenti dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_2 liquidano in € 8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 25 febbraio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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