CASS
Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2024, n. 46342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46342 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN FR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Messina dell' 11/03/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 6 Num. 46342 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. 1. Con il proposto ricorso, il difensore di FR AN chiede l'annullamento dell'ordinanza in data 11 marzo 2024, depositata il 5 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Messina ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine avanzata dal medesimo difensore per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 17 marzo 2023, che aveva condannato il AN alle pene ritenute di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. La Corte di merito aveva motivato il rigetto dell'istanza sull'assunto che la sentenza in questione fosse stata notificata all'imputato in data 11 aprile 2023, "cosicché egli ne aveva avuto piena conoscenza e ben avrebbe potuto interporre impugnazione avverso la stessa". 2. Con un unico motivo, il difensore denuncia violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. evidenziando che, allorquando la detta notifica era avvenuta, la sentenza in questione risultava, in realtà, già passata in giudicato, come si evince dal relativo timbro di attestazione apposto dalla cancelleria, con la conseguenza che essa non era più impugnabile. 3. L' Avvocato Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dalla sentenza del Tribunale di Messina, in atti, e dalle stesse deduzioni difensive risulta che la detta sentenza, in relazione alla quale è stata avanzata richiesta di restituzione nel termine per impugnare, sul presupposto della sua mancata conoscenza da parte dell'imputato, è stata notificata allo steso a mani proprie in data 11 aprile 2023. Come correttamente rilevato dalla Corte di appello, l'istanza per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., risulta avanzata in data 26 luglio 2023. Essa è dunque intempestiva, siccome proposta oltre il termine di trenta giorni, decorrente dal momento di effettiva conoscenza del provvedimento, previsto quale dies a quo per l'attivazione del rimedio dall'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. L'unico motivo enunciato nel ricorso, che denuncia vizio di motivazione, riguarda non la mancanza di tale presupposto conoscitivo, bensì il dato che sulla copia della sentenza era già I 9 apposto dalla Cancelleria il timbro attestante la definitività della decisione, sicché la stessa non era impugnabile. L'argomento non ha pregio, atteso che, se non era proponibile l'impugnazione ordinaria, era tuttavia proponibile il rimedio della restituzione nel termine che, nel caso di processo celebrato in assenza e di mancata conoscenza del suo atto conclusivo, ha carattere straordinario e, in quanto tale, riguarda provvedimenti divenuti definitivi. Al di là di quel che risulta rilevato dalla Corte di merito, va dunque osservato che la definitività della sentenza non esimeva la parte dal formulare tempestivamente la propria richiesta restitutoria che, proprio in quanto suscettibile di incidere sul giudicato - che è presidio di certezza dei rapporti giuridici e di tenuta del sistema processuale - è soggetta a cadenze temporali rigide, essendone prevista la decadenza, in ipotesi di inosservanza del termine di trenta giorni, dallo stesso art. 175, comma 2-bis, cit. 2. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato Penale Sent. Sez. 6 Num. 46342 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. 1. Con il proposto ricorso, il difensore di FR AN chiede l'annullamento dell'ordinanza in data 11 marzo 2024, depositata il 5 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Messina ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine avanzata dal medesimo difensore per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 17 marzo 2023, che aveva condannato il AN alle pene ritenute di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. La Corte di merito aveva motivato il rigetto dell'istanza sull'assunto che la sentenza in questione fosse stata notificata all'imputato in data 11 aprile 2023, "cosicché egli ne aveva avuto piena conoscenza e ben avrebbe potuto interporre impugnazione avverso la stessa". 2. Con un unico motivo, il difensore denuncia violazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. evidenziando che, allorquando la detta notifica era avvenuta, la sentenza in questione risultava, in realtà, già passata in giudicato, come si evince dal relativo timbro di attestazione apposto dalla cancelleria, con la conseguenza che essa non era più impugnabile. 3. L' Avvocato Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dalla sentenza del Tribunale di Messina, in atti, e dalle stesse deduzioni difensive risulta che la detta sentenza, in relazione alla quale è stata avanzata richiesta di restituzione nel termine per impugnare, sul presupposto della sua mancata conoscenza da parte dell'imputato, è stata notificata allo steso a mani proprie in data 11 aprile 2023. Come correttamente rilevato dalla Corte di appello, l'istanza per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., risulta avanzata in data 26 luglio 2023. Essa è dunque intempestiva, siccome proposta oltre il termine di trenta giorni, decorrente dal momento di effettiva conoscenza del provvedimento, previsto quale dies a quo per l'attivazione del rimedio dall'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. L'unico motivo enunciato nel ricorso, che denuncia vizio di motivazione, riguarda non la mancanza di tale presupposto conoscitivo, bensì il dato che sulla copia della sentenza era già I 9 apposto dalla Cancelleria il timbro attestante la definitività della decisione, sicché la stessa non era impugnabile. L'argomento non ha pregio, atteso che, se non era proponibile l'impugnazione ordinaria, era tuttavia proponibile il rimedio della restituzione nel termine che, nel caso di processo celebrato in assenza e di mancata conoscenza del suo atto conclusivo, ha carattere straordinario e, in quanto tale, riguarda provvedimenti divenuti definitivi. Al di là di quel che risulta rilevato dalla Corte di merito, va dunque osservato che la definitività della sentenza non esimeva la parte dal formulare tempestivamente la propria richiesta restitutoria che, proprio in quanto suscettibile di incidere sul giudicato - che è presidio di certezza dei rapporti giuridici e di tenuta del sistema processuale - è soggetta a cadenze temporali rigide, essendone prevista la decadenza, in ipotesi di inosservanza del termine di trenta giorni, dallo stesso art. 175, comma 2-bis, cit. 2. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2024 Il Consigliere estensore