CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2023, n. 40432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40432 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. LL SI, nato ad [...] il [...]; 2. AG IA AR VA, nato a [...] il [...]; 3. PA AU, nata ad [...] il [...]; 4. LL TT, nato ad [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il 25/01/2023 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso, chiedendo di rigettare il ricorso;
udito l'avvocato Ascanio Donadio, difensore della parte civile Commissione AL Odontoiatri e Associazione Nazionale Dentisti Italiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado, anche in sostituzione dell'avvocato Paolo Sammaritani, difensore Penale Sent. Sez. 6 Num. 40432 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 13/09/2023 dell'Associazione Italiana Odontoiatri della Valle d'Aosta; udito l'avvocato Stefano Moniotto, difensore degli imputati, che ha concluso, chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. SI LL, IA AG, AU PA e TT LL sono stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Aosta per rispondere del delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra, commesso presso il Centro dentistico Valdostano in Saint HR (AO) tra il 2013 ed il 2019 (capo 1), e di plurimi delitti di esercizio abusivo della professione di medico odontoiatra, commessi in Saint HR (AO) tra il 2013 ed il 2019, (capo 2). 2. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Aosta, con sentenza emessa in data del 11 giugno 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. 3. Con la decisione impugnata, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellato dal Pubblico Ministero, ha condannato gli imputati per i soli delitti di cui al capo 2) 4. L'avvocato Stefano Moniotto, difensore degli imputati, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione, in quanto la Corte di appello non avrebbe rispettato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio sancito dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Rileva il difensore che la Corte di appello illegittimamente avrebbe rilevato, alle pagg. 17 e 18 della motivazione della sentenza impugnata, come «i singoli episodi rappresentati al capo 2) abbiano una valenza meramente descrittiva della serie di condotte che, nella vicenda in esame, in concreto, hanno determinato l'integrazione della fattispecie in termini di abitualità e quindi, in parte qua, non appare necessario procedere ad una pronuncia assolutoria né alla declaratoria di assorbimento di alcuni episodi per la relativa storica nnedesinnezza (cfr. lettera Q, f - m, F- n, H)». La Corte di appello, dunque, avrebbe illegittimamente omesso di accertare i singoli episodi delittuosi contestati nell'imputazione per argomentare di una indefinita e astratta abitualità delle condotte stesse. 2 Tale assunto, tuttavia, avrebbe comportato una lesione del diritto di difesa e, comunque, la Corte di appello non si sarebbe confrontata analiticamente con le prove a discarico addotte dagli imputati. Gli imputati, peraltro, sarebbero stati condannati per la condotta contestata alla lettera r) del capo 2 (e, segnatamente, per lo spostamento di un apparecchio odontoiatrico nell'arcata superiore di IA TU nel 2014), per il quale erano stati già assolti dal Tribunale di Aosta, con sentenza del 23 marzo 2017. 4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione e la violazione dell'art. 192, comma 1, e 546, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non si sarebbe confrontata con le dichiarazioni di JE RI, assistente alla poltrona dal 2014 al 2017 presso il Centro dentistico Valdostano, della dott.ssa Michela Nigra, odontoiatra del Centro dentistico Valdostano dal 2015 al 2020, e del dott. Ernesto Passione, odontoiatra del centro dal 2015 al 2018. Tali dichiarazioni erano, invece, state utilizzate dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Aosta per ritenere non comprovata la responsabilità degli imputati. La Corte di appello aveva, dunque, pronunciato sentenza di condanna senza considerare le prove contrarie decisive raggiunte nel corso del giudizio. 4.3. Con il terzo motivo il difensore eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione della disciplina che regola la competenza dell'igienista dentale (D.M. 15 marzo 1999, n. 137 e D.M. 14 settembre 1994, n. 669) e l'illogicità della motivazione nella parte in cui ha omesso qualsiasi verifica in ordine alle attività consentite al LL in qualità di igienista dentale. La Corte di appello avrebbe, inoltre, assimilato le posizioni degli imputati TT LL, igienista dentale, e SI LL, odontotecnico, negando ad entrambi la possibilità di svolgere una «visita parodontale», che non è vietata all'igienista. 4.4. Con il quarto motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e, comunque, l'illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente il concorso nel reato del dott. AG. Rileva il difensore che la Corte di appello aveva affermato che l'AG avrebbe agevolato i coimputati, timbrando e sottoscrivendo le ricevute rilasciate ai pazienti. Dall'istruttoria svolta sarebbe, tuttavia, emerso che le fatture non erano rilasciate dall'AG ma dal personale amministrativo del Centro dentistico Valdosta no. Ad avviso del difensore, il dottor AG, peraltro, oltre ad essere direttore 3 sanitario del centro, aveva svolto la funzione di medico curante per molti pazienti. La prova del concorso dell'AG sarebbe, dunque, del tutto mancante e, comunque, manifestamente illogica nella sua fallacia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e aevono essere accolti nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il secondo motivo, che assume valenza preliminare, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata osservanza da parte della Corte di appello di Torino del canone della c.d. motivazione rafforzata. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; conf., ex plurimis: Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638 - 01). Il principio, recepito dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito anche più recentemente dalle Sezioni unite, rilevando che l'introduzione nel codice di rito del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, comporta che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, in quanto occorre una «forza persuasiva superiore», tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio» (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasguta, Rv. 267489; da Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787); infatti, «la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza» (Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787). 4 La rivisitazione in senso peggiorativo da parte del giudice di appello della sentenza di assoluzione emessa in primo grado deve, dunque, essere sorretta da argomenti tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria (Sez. 6, n. 34487 del 13/06/2012, Gobbi, Rv. 253434 - 01) e la motivazione della sentenza di appello deve confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato, mettendo in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l'integrale riforma (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327 -01). Il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può, pertanto, limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013 (dep. 2014), Ricotta, Rv. 258005 - 01). La c.d. motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma in grado di appello della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste, dunque, nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082 - 01; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013 (dep. 2014), Ciaramella, Rv. 262261 - 01; Sez. 2, n. 11883 dell'08/11/2012 (dep. 2013), Berlingieri, Rv. 254725 - 01). 3.2. La Corte di appello di Torino nella sentenza impugnata, tuttavia, non si è conformata a questo canone di giudizio, in quanto la rivisitazione della decisione di primo grado in ordine alla responsabilità penale degli imputati per i delitti di esercizio abusivo della professione medica contestati al capo 2) non è sorretta da argomenti tali da evidenziare oggettive carenze e insufficienze della decisione assolutoria. La Corte di appello di Torino, infatti, è pervenuta ad una lettura alternativa degli elementi di prova di accusa, limitandosi a giustapporre il proprio convincimento a quello, opposto, espresso dalla sentenza di primo grado, senza 5 confrontarsi con le ragioni poste dalla sentenza di primo grado a fondamento della pronuncia di assoluzione degli imputati. La Corte di appello, ad esempio, non ha considerato le dichiarazioni di JE RI, assistente alla poltrona dal 2014 al 2017 presso il Centro dentistico Valdostano, della dott.ssa Michela Nigra, odontoiatra del Centro dentistico Valdostano dal 2015 al 2020, e del dott. Ernesto Passione, odontoiatra del centro dal 2015 al 2018, ancorché tali dichiarazioni siano state utilizzate dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Aosta per confutare l'ipotesi di accusa. La Corte di appello ha, inoltre, omesso di confrontarsi con le prove contrarie emerse nel corso del giudizio e con le censure formulate dalla difesa sul punto e, dunque, manca nella motivazione una specifica disamina fondata sull'esposizione di circostanze di fatto o considerazioni logiche utili a superare i dubbi valutativi espressi nella pronuncia riformata. La Corte di appello di Torino, dunque, non essendosi conformata al canone della motivazione rafforzata, non ha dimostrato come il diverso apprezzamento sia l'unico prospettabile al di là di ogni ragionevole dubbio. 4. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso determina, in ragione del proprio rilievo preliminare, l'assorbimento delle ulteriori censure dedotte dai ricorrenti e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Nel procedere alla rinnovazione del giudizio la Corte di appello provvederà anche a motivare in ordine alle censure formulate dalla difesa in ordine alla violazione del ne bis in idem, all'assorbimento delle condotte contestate, delineando specificamente le condotte poste in essere da ciascun imputato in relazione alla propria specifica qualifica professionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023. fl
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso, chiedendo di rigettare il ricorso;
udito l'avvocato Ascanio Donadio, difensore della parte civile Commissione AL Odontoiatri e Associazione Nazionale Dentisti Italiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado, anche in sostituzione dell'avvocato Paolo Sammaritani, difensore Penale Sent. Sez. 6 Num. 40432 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 13/09/2023 dell'Associazione Italiana Odontoiatri della Valle d'Aosta; udito l'avvocato Stefano Moniotto, difensore degli imputati, che ha concluso, chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. SI LL, IA AG, AU PA e TT LL sono stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Aosta per rispondere del delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra, commesso presso il Centro dentistico Valdostano in Saint HR (AO) tra il 2013 ed il 2019 (capo 1), e di plurimi delitti di esercizio abusivo della professione di medico odontoiatra, commessi in Saint HR (AO) tra il 2013 ed il 2019, (capo 2). 2. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Aosta, con sentenza emessa in data del 11 giugno 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. 3. Con la decisione impugnata, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellato dal Pubblico Ministero, ha condannato gli imputati per i soli delitti di cui al capo 2) 4. L'avvocato Stefano Moniotto, difensore degli imputati, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione, in quanto la Corte di appello non avrebbe rispettato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio sancito dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Rileva il difensore che la Corte di appello illegittimamente avrebbe rilevato, alle pagg. 17 e 18 della motivazione della sentenza impugnata, come «i singoli episodi rappresentati al capo 2) abbiano una valenza meramente descrittiva della serie di condotte che, nella vicenda in esame, in concreto, hanno determinato l'integrazione della fattispecie in termini di abitualità e quindi, in parte qua, non appare necessario procedere ad una pronuncia assolutoria né alla declaratoria di assorbimento di alcuni episodi per la relativa storica nnedesinnezza (cfr. lettera Q, f - m, F- n, H)». La Corte di appello, dunque, avrebbe illegittimamente omesso di accertare i singoli episodi delittuosi contestati nell'imputazione per argomentare di una indefinita e astratta abitualità delle condotte stesse. 2 Tale assunto, tuttavia, avrebbe comportato una lesione del diritto di difesa e, comunque, la Corte di appello non si sarebbe confrontata analiticamente con le prove a discarico addotte dagli imputati. Gli imputati, peraltro, sarebbero stati condannati per la condotta contestata alla lettera r) del capo 2 (e, segnatamente, per lo spostamento di un apparecchio odontoiatrico nell'arcata superiore di IA TU nel 2014), per il quale erano stati già assolti dal Tribunale di Aosta, con sentenza del 23 marzo 2017. 4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione e la violazione dell'art. 192, comma 1, e 546, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non si sarebbe confrontata con le dichiarazioni di JE RI, assistente alla poltrona dal 2014 al 2017 presso il Centro dentistico Valdostano, della dott.ssa Michela Nigra, odontoiatra del Centro dentistico Valdostano dal 2015 al 2020, e del dott. Ernesto Passione, odontoiatra del centro dal 2015 al 2018. Tali dichiarazioni erano, invece, state utilizzate dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Aosta per ritenere non comprovata la responsabilità degli imputati. La Corte di appello aveva, dunque, pronunciato sentenza di condanna senza considerare le prove contrarie decisive raggiunte nel corso del giudizio. 4.3. Con il terzo motivo il difensore eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione della disciplina che regola la competenza dell'igienista dentale (D.M. 15 marzo 1999, n. 137 e D.M. 14 settembre 1994, n. 669) e l'illogicità della motivazione nella parte in cui ha omesso qualsiasi verifica in ordine alle attività consentite al LL in qualità di igienista dentale. La Corte di appello avrebbe, inoltre, assimilato le posizioni degli imputati TT LL, igienista dentale, e SI LL, odontotecnico, negando ad entrambi la possibilità di svolgere una «visita parodontale», che non è vietata all'igienista. 4.4. Con il quarto motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e, comunque, l'illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente il concorso nel reato del dott. AG. Rileva il difensore che la Corte di appello aveva affermato che l'AG avrebbe agevolato i coimputati, timbrando e sottoscrivendo le ricevute rilasciate ai pazienti. Dall'istruttoria svolta sarebbe, tuttavia, emerso che le fatture non erano rilasciate dall'AG ma dal personale amministrativo del Centro dentistico Valdosta no. Ad avviso del difensore, il dottor AG, peraltro, oltre ad essere direttore 3 sanitario del centro, aveva svolto la funzione di medico curante per molti pazienti. La prova del concorso dell'AG sarebbe, dunque, del tutto mancante e, comunque, manifestamente illogica nella sua fallacia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e aevono essere accolti nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il secondo motivo, che assume valenza preliminare, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata osservanza da parte della Corte di appello di Torino del canone della c.d. motivazione rafforzata. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; conf., ex plurimis: Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638 - 01). Il principio, recepito dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito anche più recentemente dalle Sezioni unite, rilevando che l'introduzione nel codice di rito del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, comporta che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, in quanto occorre una «forza persuasiva superiore», tale da far venire meno «ogni ragionevole dubbio» (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasguta, Rv. 267489; da Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787); infatti, «la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza» (Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787). 4 La rivisitazione in senso peggiorativo da parte del giudice di appello della sentenza di assoluzione emessa in primo grado deve, dunque, essere sorretta da argomenti tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria (Sez. 6, n. 34487 del 13/06/2012, Gobbi, Rv. 253434 - 01) e la motivazione della sentenza di appello deve confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato, mettendo in luce le carenze o le aporie, che ne giustificano l'integrale riforma (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327 -01). Il giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può, pertanto, limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013 (dep. 2014), Ricotta, Rv. 258005 - 01). La c.d. motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma in grado di appello della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste, dunque, nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082 - 01; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013 (dep. 2014), Ciaramella, Rv. 262261 - 01; Sez. 2, n. 11883 dell'08/11/2012 (dep. 2013), Berlingieri, Rv. 254725 - 01). 3.2. La Corte di appello di Torino nella sentenza impugnata, tuttavia, non si è conformata a questo canone di giudizio, in quanto la rivisitazione della decisione di primo grado in ordine alla responsabilità penale degli imputati per i delitti di esercizio abusivo della professione medica contestati al capo 2) non è sorretta da argomenti tali da evidenziare oggettive carenze e insufficienze della decisione assolutoria. La Corte di appello di Torino, infatti, è pervenuta ad una lettura alternativa degli elementi di prova di accusa, limitandosi a giustapporre il proprio convincimento a quello, opposto, espresso dalla sentenza di primo grado, senza 5 confrontarsi con le ragioni poste dalla sentenza di primo grado a fondamento della pronuncia di assoluzione degli imputati. La Corte di appello, ad esempio, non ha considerato le dichiarazioni di JE RI, assistente alla poltrona dal 2014 al 2017 presso il Centro dentistico Valdostano, della dott.ssa Michela Nigra, odontoiatra del Centro dentistico Valdostano dal 2015 al 2020, e del dott. Ernesto Passione, odontoiatra del centro dal 2015 al 2018, ancorché tali dichiarazioni siano state utilizzate dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Aosta per confutare l'ipotesi di accusa. La Corte di appello ha, inoltre, omesso di confrontarsi con le prove contrarie emerse nel corso del giudizio e con le censure formulate dalla difesa sul punto e, dunque, manca nella motivazione una specifica disamina fondata sull'esposizione di circostanze di fatto o considerazioni logiche utili a superare i dubbi valutativi espressi nella pronuncia riformata. La Corte di appello di Torino, dunque, non essendosi conformata al canone della motivazione rafforzata, non ha dimostrato come il diverso apprezzamento sia l'unico prospettabile al di là di ogni ragionevole dubbio. 4. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso determina, in ragione del proprio rilievo preliminare, l'assorbimento delle ulteriori censure dedotte dai ricorrenti e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Nel procedere alla rinnovazione del giudizio la Corte di appello provvederà anche a motivare in ordine alle censure formulate dalla difesa in ordine alla violazione del ne bis in idem, all'assorbimento delle condotte contestate, delineando specificamente le condotte poste in essere da ciascun imputato in relazione alla propria specifica qualifica professionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023. fl