CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2023, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL AN nato a [...] il [...] SC NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 1350 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 25/10/2022 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti degli imputati, NT DA e MU OV, di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile RA RI, entrambi per il reato di violenza privata e la sola NT anche per minaccia e lesioni. Fatto di Aprile 2015. Avverso la pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore fiduciario, articolando cinque motivi. 1.Col primo motivo lamentano la violazione di legge processuale per la mancata declaratoria di nullità del decreto di giudizio davanti al Tribunale. La difesa aveva eccepito la nullità causata dalla mancata identificazione dell'imputato MU, indicato nell'atto di citazione con generalità diverse da quelle reali ed il Giudice aveva respinto l'eccezione, pur dando atto dell'errata indicazione della data di nascita. La Corte territoriale aveva rigettato il relativo motivo di appello. 2.Tramite il secondo motivo ci si duole della violazione dell'ad 429 cp per l'indeterminatezza del'imputazione di cui al capo b) relativo alla minaccia, che comporterebbe una palese compressione del diritto di difesa. 3. Col terzo motivo si è dedotta la manifesta illogicità di motivazione ed il travisamento della prova. I ricorrenti deducono che solo con una seconda querela la persona offesa avrebbe denunziato lesioni compatibili con il referto ospedaliero del 4 Aprile. Per altro verso le dichiarazioni di RA rese nel corso del giudizio sarebbero incoerenti con il contenuto della querela e con quanto emerso dai due certificati medici. Illogica sarebbe la giustificazione fornita dai Giudici di merito nella parte in cui : a) si è ritenuto ragionevole il comportamento di RA, che sarebbe rientrata nella casa dove avrebbe subito un'aggressione così violenta come quella descritta;
b) si è opinato che il personale del 118 giunto nell'immediatezza non avrebbe eseguito una visita accurata sulle condizioni di salute della persona offesa, in assenza di ogni evidenza sul punto;
c) si sono giudicate decisive le dichiarazioni di terzi estranei, che avevano assistito ad eventi successivi ai fatti narrati dalla persona offesa. 4.Tramite il quarto motivo ci si duole della carenza di motivazione per la mancata qualificazione del fatto contestato come violenza privata nel diverso reato di cui all'art 393 cp. 5.Nel quinto motivo si lamenta l'errata applicazione dell'art 131 bis cp, negato per la futilità dei motivi in assenza di contestazione della relativa aggravante. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione dei reati. 1 ,•• CONSIDERATO IN DIRITTO , I ricorsi sono inammissibili. 1.11 primo motivo appare privo di interesse, avendo la difesa sollevato una questione meramente formale, poiché neppure ha dedotto che l'imputato MU non abbia ricevuto la notifica del decreto di citazione, limitandosi a porre in evidenza l'errore presente nel decreto di citazione davanti al Tribunale relativo alla sua data di nascita. La Corte di appello ha chiarito anche la natura dell'errore, puntualizzando che all'imputato era stata attribuita la data di nascita della coimputata, precisando che MU aveva ricevuto il decreto di citazione in giudizio tramite notifica a mani proprie. Il rapporto processuale, dunque, è da considerarsi validamente costituito dovendosi escludere qualsiasi ipotesi di nullità. 2.La censura di cui al secondo motivo appare inammissibile, nonostante la sentenza impugnata abbia dato atto che fosse evidente la genericità del capo di imputazione relativo alla minaccia addebitata ad NT, precisando, tuttavia che la lettura complessiva delle tre contestazioni dava conto delle condotte addebitate agli imputati, realizzate in un unico contesto spazio-tempo ponendo gli stessi in grado di difendersi e non ravvisandosi nessuna lesione del diritto di difesa. La motivazione è, quindi, coerente con quanto costantemente affermato da questa Corte, che più volte ha ritenuto come non sussista alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa;
si è chiarito, inoltre, che la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito. Ex multis (Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 11/12/2015 Ud. (dep. 21/01/2016 ) Rv. 265825. 3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto sotto la veste di vizio di illogicità motivazionale presenta critiche versate in fatto, che neppure tengono conto della congrua giustificazione fornita dalla Corte territoriale alla decisione e reiterative delle doglianze formulate in grado di appello, già adeguatamente valutate e disattese. I Giudici del merito, invero, pur non escludendo una certa dose di esagerazione e/o di imprecisione nel racconto della persona offesa, hanno razionalmente ritenuto provati i fatti-reato ascritti agli imputati, combinando logicamente le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'aggressione dalla persona offesa, ascoltate dai testi, che poi le hanno riferito nel corso del giudizio ed il referto medico, che attestava lesioni compatibili con le violenze subite. A fronte di tale corretta e congrua spiegazione la difesa, ignorando la motivazione che intende criticare, ripropone inammissibilmente in questa sede la tesi della inattendibilità della testimonianza della persona offesa, a causa del contrasto della sua dichiarazione con i certificati medici, che non accerterebbero lesioni alla nuca e per altro verso censura la motivazione su aspetti marginali quali quello circa il contenuto del referto del 118 e con argomenti sviluppati in fatto. 2 4.11 quarto motivo con il quale si lamenta la mancata riqualificazione del fatto-reato di violenza , privata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni tramite violenza alle persone è genericamente formulato, avendo trascurato che nel giudizio di merito il presupposto fattuale sul quale la difesa ha fondato la prospettazione della diversa qualificazione giuridica, cioè il furto della bottiglia, è ritenuto indimostrato. Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). 5. La negatoria della causa di non punibilità ex art 131 bis cp - oggetto del quinto motivo del ricorso - è stata giustificata con motivazione corretta in relazione alle gravi modalità dei fatti, trattandosi di una aggressione violenta, costruita su una accusa di furto neppure riproposta in sede di giudizio di merito, motivo che la Corte ha definito futile al solo scopo di sottolineare la gratuità della condotta violenta e non per giustificare una inesistente circostanza aggravante, come ora vorrebbe la difesa. La motivazione appare corretta alla luce della recente pronunzia delle SU di questa Corte, in cui si è ribadita la necessità di condurre una ponderazione complessiva degli elementi di fatto sul tema della riconoscibilità o meno della causa di non punibilità in parola (Sez. U , Sentenza n. 18891 del 27/01/2022 Ud. (dep. 12/05/2022 ) Rv. 283064. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Inoltre, gli imputati sono condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, secondo le modalità indicate in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Deciso il 25.10.2022
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 1350 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 25/10/2022 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti degli imputati, NT DA e MU OV, di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile RA RI, entrambi per il reato di violenza privata e la sola NT anche per minaccia e lesioni. Fatto di Aprile 2015. Avverso la pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore fiduciario, articolando cinque motivi. 1.Col primo motivo lamentano la violazione di legge processuale per la mancata declaratoria di nullità del decreto di giudizio davanti al Tribunale. La difesa aveva eccepito la nullità causata dalla mancata identificazione dell'imputato MU, indicato nell'atto di citazione con generalità diverse da quelle reali ed il Giudice aveva respinto l'eccezione, pur dando atto dell'errata indicazione della data di nascita. La Corte territoriale aveva rigettato il relativo motivo di appello. 2.Tramite il secondo motivo ci si duole della violazione dell'ad 429 cp per l'indeterminatezza del'imputazione di cui al capo b) relativo alla minaccia, che comporterebbe una palese compressione del diritto di difesa. 3. Col terzo motivo si è dedotta la manifesta illogicità di motivazione ed il travisamento della prova. I ricorrenti deducono che solo con una seconda querela la persona offesa avrebbe denunziato lesioni compatibili con il referto ospedaliero del 4 Aprile. Per altro verso le dichiarazioni di RA rese nel corso del giudizio sarebbero incoerenti con il contenuto della querela e con quanto emerso dai due certificati medici. Illogica sarebbe la giustificazione fornita dai Giudici di merito nella parte in cui : a) si è ritenuto ragionevole il comportamento di RA, che sarebbe rientrata nella casa dove avrebbe subito un'aggressione così violenta come quella descritta;
b) si è opinato che il personale del 118 giunto nell'immediatezza non avrebbe eseguito una visita accurata sulle condizioni di salute della persona offesa, in assenza di ogni evidenza sul punto;
c) si sono giudicate decisive le dichiarazioni di terzi estranei, che avevano assistito ad eventi successivi ai fatti narrati dalla persona offesa. 4.Tramite il quarto motivo ci si duole della carenza di motivazione per la mancata qualificazione del fatto contestato come violenza privata nel diverso reato di cui all'art 393 cp. 5.Nel quinto motivo si lamenta l'errata applicazione dell'art 131 bis cp, negato per la futilità dei motivi in assenza di contestazione della relativa aggravante. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione dei reati. 1 ,•• CONSIDERATO IN DIRITTO , I ricorsi sono inammissibili. 1.11 primo motivo appare privo di interesse, avendo la difesa sollevato una questione meramente formale, poiché neppure ha dedotto che l'imputato MU non abbia ricevuto la notifica del decreto di citazione, limitandosi a porre in evidenza l'errore presente nel decreto di citazione davanti al Tribunale relativo alla sua data di nascita. La Corte di appello ha chiarito anche la natura dell'errore, puntualizzando che all'imputato era stata attribuita la data di nascita della coimputata, precisando che MU aveva ricevuto il decreto di citazione in giudizio tramite notifica a mani proprie. Il rapporto processuale, dunque, è da considerarsi validamente costituito dovendosi escludere qualsiasi ipotesi di nullità. 2.La censura di cui al secondo motivo appare inammissibile, nonostante la sentenza impugnata abbia dato atto che fosse evidente la genericità del capo di imputazione relativo alla minaccia addebitata ad NT, precisando, tuttavia che la lettura complessiva delle tre contestazioni dava conto delle condotte addebitate agli imputati, realizzate in un unico contesto spazio-tempo ponendo gli stessi in grado di difendersi e non ravvisandosi nessuna lesione del diritto di difesa. La motivazione è, quindi, coerente con quanto costantemente affermato da questa Corte, che più volte ha ritenuto come non sussista alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa;
si è chiarito, inoltre, che la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito. Ex multis (Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 11/12/2015 Ud. (dep. 21/01/2016 ) Rv. 265825. 3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto sotto la veste di vizio di illogicità motivazionale presenta critiche versate in fatto, che neppure tengono conto della congrua giustificazione fornita dalla Corte territoriale alla decisione e reiterative delle doglianze formulate in grado di appello, già adeguatamente valutate e disattese. I Giudici del merito, invero, pur non escludendo una certa dose di esagerazione e/o di imprecisione nel racconto della persona offesa, hanno razionalmente ritenuto provati i fatti-reato ascritti agli imputati, combinando logicamente le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'aggressione dalla persona offesa, ascoltate dai testi, che poi le hanno riferito nel corso del giudizio ed il referto medico, che attestava lesioni compatibili con le violenze subite. A fronte di tale corretta e congrua spiegazione la difesa, ignorando la motivazione che intende criticare, ripropone inammissibilmente in questa sede la tesi della inattendibilità della testimonianza della persona offesa, a causa del contrasto della sua dichiarazione con i certificati medici, che non accerterebbero lesioni alla nuca e per altro verso censura la motivazione su aspetti marginali quali quello circa il contenuto del referto del 118 e con argomenti sviluppati in fatto. 2 4.11 quarto motivo con il quale si lamenta la mancata riqualificazione del fatto-reato di violenza , privata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni tramite violenza alle persone è genericamente formulato, avendo trascurato che nel giudizio di merito il presupposto fattuale sul quale la difesa ha fondato la prospettazione della diversa qualificazione giuridica, cioè il furto della bottiglia, è ritenuto indimostrato. Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). 5. La negatoria della causa di non punibilità ex art 131 bis cp - oggetto del quinto motivo del ricorso - è stata giustificata con motivazione corretta in relazione alle gravi modalità dei fatti, trattandosi di una aggressione violenta, costruita su una accusa di furto neppure riproposta in sede di giudizio di merito, motivo che la Corte ha definito futile al solo scopo di sottolineare la gratuità della condotta violenta e non per giustificare una inesistente circostanza aggravante, come ora vorrebbe la difesa. La motivazione appare corretta alla luce della recente pronunzia delle SU di questa Corte, in cui si è ribadita la necessità di condurre una ponderazione complessiva degli elementi di fatto sul tema della riconoscibilità o meno della causa di non punibilità in parola (Sez. U , Sentenza n. 18891 del 27/01/2022 Ud. (dep. 12/05/2022 ) Rv. 283064. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Inoltre, gli imputati sono condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, secondo le modalità indicate in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Deciso il 25.10.2022