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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 5430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5430 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5430 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 12/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Messina, giudicando in sede di rinvio limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'annullamento parziale della sentenza della Corte di Appello di Messina che aveva riconosciuto AM NO colpevole dei reati di cui agli artt.5 (capi A e B) e 10 bis (capo C) L.74/2000, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in anni uno, mesi due di reclusione. 2. Il giudice di legittimità, in relazione ai delitti di omessa presentazione delle dichiarazioni di imposte sui redditi e ai fini Iva in relazione agli anni di imposta 2014 e 2015, aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa presentazione della dichiarazione ai fini IRAP, in quanto la omessa presentazione di tale dichiarazione non costituiva oggetto materiale dei reati contestati sub A) e B) della rubrica, mandando al giudice di rinvio la rideterminazione della pena in considerazione della più limitata offensività e rimproverabilità della condotta dell'imputato rispetto a quella ritenuta nella sentenza impugnata, che comprendeva il disvalore connesso anche alla omessa presentazione della dichiarazione ai fini della Imposta Regionale. 3. Con un unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente AM NO assume difetto di motivazione in ragione della mancata indicazione nella sentenza impugnata degli elementi da cui aveva tratto le ragioni della decisione nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso veniva deciso a seguito di trattazione camerale non partecipata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata la quale si è limitata a recepire il dettato della sentenza di annullamento che aveva riscontrato esclusivamente un profilo di minore gravità degli illeciti di cui ai capi A) e B) in quanto illegittimamente ricomprendevano nell'editto accusatorio la condotta di omessa presentazione della dichiarazione dell'imposta IRAP che non formava oggetto della previsione incriminatrice, essendo la stessa volta a sanzionatore le condotte omissive relativamente alla Imposta sui redditi e ai fini dell'Iva. 1 Il giudice del rinvio, pertanto, nel fissare la misura della pena non ha fatto che ispirarsi ai principi che regolano l'onere motivazionale nella dosimetria della pena tra minimo e massimo del parametro edittale e a richiamare i criteri da applicare al caso concreto, desumibili dall'art.133 cod.pen. tenuto conto altresì del limitato rilievo proporzionale della omissione concernente l'IR (circa euro 58.000) rispetto agli importi non dichiarati a titolo di IRPEF e di IVA. 2. Sotto un primo profilo va Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/05/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 2.1. Sotto diverso profilo il giudice di rinvio ha richiamato il principale indicatore che, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha ritenuto indicativo per determinare la pena edittale in misura di poco (un quarto) superiore a quella minima e decisamente inferiore a quella che risulta essere la media edittale. Deve ribadirsi il principio assolutamente risalente e ampiamente condiviso nella giurisprudenza di legittimità che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, n.41702, del 20/04/2004, Nuciforo, Rv.230278). Non è peraltro onere del giudice distrettuale operare una valutazione comparativa di tutti i criteri direttivi tratti dall'art.133 cod.pen. ma , a fronte di trattamento sanzionatorio comunque modulato sulla base di una piattaforma edittale improntata al minimo, è ritenuto sufficiente evidenziare eventuali elementi di criticità che giustificano l'innalzamento della soglia di punibilità, come peraltro è stato fatto nella specie i con motivazione coerente e priva di illogicità evidente. 2 Il Presidente 2.2. Gli aumenti sulla pena base, a titolo di continuazione, sono stati poi apportati in misura proporzionale e molto modesta rispetto ai criteri edittali su cui si era fondata la determinazione della pena base, con variazioni separate per ciascuna violazione ritenuta in continuazione nel pieno rispetto dei principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), poichè il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., che si determina come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2025 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5430 Anno 2026 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 12/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Messina, giudicando in sede di rinvio limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'annullamento parziale della sentenza della Corte di Appello di Messina che aveva riconosciuto AM NO colpevole dei reati di cui agli artt.5 (capi A e B) e 10 bis (capo C) L.74/2000, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in anni uno, mesi due di reclusione. 2. Il giudice di legittimità, in relazione ai delitti di omessa presentazione delle dichiarazioni di imposte sui redditi e ai fini Iva in relazione agli anni di imposta 2014 e 2015, aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa presentazione della dichiarazione ai fini IRAP, in quanto la omessa presentazione di tale dichiarazione non costituiva oggetto materiale dei reati contestati sub A) e B) della rubrica, mandando al giudice di rinvio la rideterminazione della pena in considerazione della più limitata offensività e rimproverabilità della condotta dell'imputato rispetto a quella ritenuta nella sentenza impugnata, che comprendeva il disvalore connesso anche alla omessa presentazione della dichiarazione ai fini della Imposta Regionale. 3. Con un unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente AM NO assume difetto di motivazione in ragione della mancata indicazione nella sentenza impugnata degli elementi da cui aveva tratto le ragioni della decisione nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso veniva deciso a seguito di trattazione camerale non partecipata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata la quale si è limitata a recepire il dettato della sentenza di annullamento che aveva riscontrato esclusivamente un profilo di minore gravità degli illeciti di cui ai capi A) e B) in quanto illegittimamente ricomprendevano nell'editto accusatorio la condotta di omessa presentazione della dichiarazione dell'imposta IRAP che non formava oggetto della previsione incriminatrice, essendo la stessa volta a sanzionatore le condotte omissive relativamente alla Imposta sui redditi e ai fini dell'Iva. 1 Il giudice del rinvio, pertanto, nel fissare la misura della pena non ha fatto che ispirarsi ai principi che regolano l'onere motivazionale nella dosimetria della pena tra minimo e massimo del parametro edittale e a richiamare i criteri da applicare al caso concreto, desumibili dall'art.133 cod.pen. tenuto conto altresì del limitato rilievo proporzionale della omissione concernente l'IR (circa euro 58.000) rispetto agli importi non dichiarati a titolo di IRPEF e di IVA. 2. Sotto un primo profilo va Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/05/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 2.1. Sotto diverso profilo il giudice di rinvio ha richiamato il principale indicatore che, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha ritenuto indicativo per determinare la pena edittale in misura di poco (un quarto) superiore a quella minima e decisamente inferiore a quella che risulta essere la media edittale. Deve ribadirsi il principio assolutamente risalente e ampiamente condiviso nella giurisprudenza di legittimità che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (Sez. 4, n.41702, del 20/04/2004, Nuciforo, Rv.230278). Non è peraltro onere del giudice distrettuale operare una valutazione comparativa di tutti i criteri direttivi tratti dall'art.133 cod.pen. ma , a fronte di trattamento sanzionatorio comunque modulato sulla base di una piattaforma edittale improntata al minimo, è ritenuto sufficiente evidenziare eventuali elementi di criticità che giustificano l'innalzamento della soglia di punibilità, come peraltro è stato fatto nella specie i con motivazione coerente e priva di illogicità evidente. 2 Il Presidente 2.2. Gli aumenti sulla pena base, a titolo di continuazione, sono stati poi apportati in misura proporzionale e molto modesta rispetto ai criteri edittali su cui si era fondata la determinazione della pena base, con variazioni separate per ciascuna violazione ritenuta in continuazione nel pieno rispetto dei principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), poichè il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., che si determina come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2025 Il Consigliere estensore