Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 5430
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di motivazione nella rideterminazione sanzionatoria

    Il motivo di ricorso è inammissibile poiché non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata. La sentenza di rinvio si è limitata a recepire il dettato della sentenza di annullamento della Cassazione, che aveva riscontrato un profilo di minore gravità degli illeciti per aver illegittimamente ricompreso la condotta di omessa presentazione della dichiarazione IRAP. Il giudice del rinvio, nel fissare la pena, si è ispirato ai principi sull'onere motivazionale nella dosimetria della pena e ai criteri di cui all'art. 133 c.p., tenendo conto del limitato rilievo proporzionale dell'omissione IRAP rispetto agli importi non dichiarati a titolo di IRPEF e IVA. La determinazione della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui sia applicata in misura media o prossima al minimo, anche se il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza o equità. La Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo. Non è onere del giudice distrettuale operare una valutazione comparativa di tutti i criteri direttivi tratti dall'art.133 c.pen. ma, a fronte di trattamento sanzionatorio comunque modulato sulla base di una piattaforma edittale improntata al minimo, è ritenuto sufficiente evidenziare eventuali elementi di criticità che giustificano l'innalzamento della soglia di punibilità. Gli aumenti sulla pena base, a titolo di continuazione, sono stati apportati in misura proporzionale e modesta, con variazioni separate per ciascuna violazione, nel pieno rispetto dei principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 5430
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5430
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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