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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1135/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3666/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio N. 1 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 2024118533 TARI 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18632/2025 depositato il 03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29/11/2024 al sig. Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, veniva notificato un pignoramento presso terzi n. 2024/118533 relativo alla Tari per gli anni 2011 e 2012 per euro 1.094,16, emesso sulla base di atti prodromici regolarmente notificati, mai impugnati dal destinatario e dunque divenuti definitivi con conseguente consolidamento della pretesa tributaria dell'ente. Il ricorso veniva notificato alla
GE.SE.T ITALIA SPA In qualità di concessionario ex art. 53 del D.LGS. 446/97 per l'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali del Comune di Afragola, in data 27/01/2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 26/02/2025.
Con il proprio ricorso il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del tributo.
In data 18/02/2025 si costituiva in giudizio la GE.SE.T ITALIA SPA, il quale Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente evidenziando e dimostrando la regolarità delle notifiche degli atti prodromici.
La causa era trattenuta in decisione in data 27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questo giudice monocratico accerta che l'atto impugnato è stato emesso sulla base dell'avviso di intimazione n. 202400066015, il cui procedimento notificatorio si è perfezionato, per compiuta giacenza, in data
06/08/2024.
Tale provvedimento, a sua volta, è stato emesso, per quanto attiene l'anno 2011, sulla base dell'ingiunzione di pagamento n. 20190482100001009, consegnata nelle mani del destinatario in data 12/07/2019.
Invece, per quanto riguarda l'anno 2012, è stato emesso sulla base delle ingiunzioni di pagamento n.
2019048210000298 e n. 20190482100005007, anch'esse consegnate al destinatario il 12/07/2019.
Tali ingiunzioni, a loro volta, sono state emesse sulla base dell'avviso di accertamento n. 1976 (ingiunzione di pagamento n. 20190482100001009), consegnato nelle mani del destinatario in data 24/10/2018; dell'avviso di accertamento n. 397 (ingiunzioni di pagamento n. 2019048210000298), notificato il 06/07/2017; dell'avviso di accertamento n. 201204695 (ingiunzioni di pagamento n. 20190482100005007) notificato il
20/09/2017.
E' destituita di fondamento l'eccezione sulla prescrizione del tributo atteso che il pignoramento è stata emesso sulla base di atti presupposti, regolarmente notificati negli anni, mai impugnati dalla parte ricorrente e, dunque, divenuti definitivi, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria dell'Ente che, oramai, non più censurabile nel merito.
Proprio la mancata contestazione di tali provvedimenti ha avuto come automatica conseguenza quella della irretrattabilità del credito. La giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 1901/2020, ha affermato: “Trova applicazione, nel caso di specie, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o comunque impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass. n.11800 del 2018).”
Da quanto precede consegue, che al fine di evitare la cristallizzazione della pretesa, il destinatario degli atti prodromici sopra richiamati avrebbe dovuto impugnarli nei modi ed entro i termini per essi previsti anziché rimanere inerte.
Pertanto, poiché tali provvedimenti sono oramai definitivi, non può trovare accoglimento la censura sulla presunta prescrizione della pretesa vantata, anche perché i termini di prescrizione sono stati validamente interrotti.
Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato. Le spese di lite seguono la soccombenza così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso. Spese di lite a carico della parte ricorrente, liquidate in euro
300,00 oltre oneri di legge, a favore della GE.SE.T ITALIA SPA.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3666/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio N. 1 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 2024118533 TARI 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18632/2025 depositato il 03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29/11/2024 al sig. Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, veniva notificato un pignoramento presso terzi n. 2024/118533 relativo alla Tari per gli anni 2011 e 2012 per euro 1.094,16, emesso sulla base di atti prodromici regolarmente notificati, mai impugnati dal destinatario e dunque divenuti definitivi con conseguente consolidamento della pretesa tributaria dell'ente. Il ricorso veniva notificato alla
GE.SE.T ITALIA SPA In qualità di concessionario ex art. 53 del D.LGS. 446/97 per l'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali del Comune di Afragola, in data 27/01/2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 26/02/2025.
Con il proprio ricorso il ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del tributo.
In data 18/02/2025 si costituiva in giudizio la GE.SE.T ITALIA SPA, il quale Ente, contestava tutto quanto ex-adverso affermato da parte ricorrente evidenziando e dimostrando la regolarità delle notifiche degli atti prodromici.
La causa era trattenuta in decisione in data 27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questo giudice monocratico accerta che l'atto impugnato è stato emesso sulla base dell'avviso di intimazione n. 202400066015, il cui procedimento notificatorio si è perfezionato, per compiuta giacenza, in data
06/08/2024.
Tale provvedimento, a sua volta, è stato emesso, per quanto attiene l'anno 2011, sulla base dell'ingiunzione di pagamento n. 20190482100001009, consegnata nelle mani del destinatario in data 12/07/2019.
Invece, per quanto riguarda l'anno 2012, è stato emesso sulla base delle ingiunzioni di pagamento n.
2019048210000298 e n. 20190482100005007, anch'esse consegnate al destinatario il 12/07/2019.
Tali ingiunzioni, a loro volta, sono state emesse sulla base dell'avviso di accertamento n. 1976 (ingiunzione di pagamento n. 20190482100001009), consegnato nelle mani del destinatario in data 24/10/2018; dell'avviso di accertamento n. 397 (ingiunzioni di pagamento n. 2019048210000298), notificato il 06/07/2017; dell'avviso di accertamento n. 201204695 (ingiunzioni di pagamento n. 20190482100005007) notificato il
20/09/2017.
E' destituita di fondamento l'eccezione sulla prescrizione del tributo atteso che il pignoramento è stata emesso sulla base di atti presupposti, regolarmente notificati negli anni, mai impugnati dalla parte ricorrente e, dunque, divenuti definitivi, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria dell'Ente che, oramai, non più censurabile nel merito.
Proprio la mancata contestazione di tali provvedimenti ha avuto come automatica conseguenza quella della irretrattabilità del credito. La giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 1901/2020, ha affermato: “Trova applicazione, nel caso di specie, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o comunque impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass. n.11800 del 2018).”
Da quanto precede consegue, che al fine di evitare la cristallizzazione della pretesa, il destinatario degli atti prodromici sopra richiamati avrebbe dovuto impugnarli nei modi ed entro i termini per essi previsti anziché rimanere inerte.
Pertanto, poiché tali provvedimenti sono oramai definitivi, non può trovare accoglimento la censura sulla presunta prescrizione della pretesa vantata, anche perché i termini di prescrizione sono stati validamente interrotti.
Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato. Le spese di lite seguono la soccombenza così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso. Spese di lite a carico della parte ricorrente, liquidate in euro
300,00 oltre oneri di legge, a favore della GE.SE.T ITALIA SPA.