Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1135
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    Il giudice ha accertato la regolarità delle notifiche degli atti prodromici, in particolare dell'avviso di intimazione notificato in data 06/08/2024, delle ingiunzioni di pagamento notificate il 12/07/2019 e degli avvisi di accertamento notificati in date precedenti.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    Il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché gli atti presupposti al pignoramento erano stati regolarmente notificati e non impugnati, divenendo definitivi e consolidando la pretesa tributaria. La giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 1901/2020) afferma che la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione coattiva produce l'irretrattabilità del credito. Inoltre, i termini di prescrizione sono stati validamente interrotti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1135
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1135
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo