Art. 2.
L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono aumentate a L. 8.818 per ogni quintale di zucchero di prima classe e a L. 8.465 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.
Le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero e sul glucosio, di cui agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 5 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442 , sono soppresse.
I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservati allo Stato.
L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono aumentate a L. 8.818 per ogni quintale di zucchero di prima classe e a L. 8.465 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.
Le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero e sul glucosio, di cui agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 5 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442 , sono soppresse.
I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservati allo Stato.