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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 30.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cevolo, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
FI d'AR (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cevolo,
presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in FI d'AR
(PC) in data 18.9.2021 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 30.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.La Sig.ra continuerà a risiedere presso la casa coniugale, sita in Pt_1
FI d'AR (PC), Piazza Fratelli Molinari n. 10 alla quale viene assegnata mentre il Sig. provvederà a spostare altrove la sua CP_1
residenza;
3.Tutti gli arredi e gli accessori ivi contenuti, di proprietà del marito,
resteranno nella piena disponibilità della moglie, ad eccezione degli effetti e beni personali del marito che verranno dallo stesso asportati non appena avrà reperito idonea abitazi one;
2 4.Per tutto il periodo in cui la sig.ra abiterà detto immobile, le Pt_1
spese di manutenzione straordinaria saranno integralmente sostenute dal
Sig. Le spese relative alla manutenzione ordinaria saranno invece CP_1
a carico esclusivo della Sig.ra in uno con i costi per le polizze Pt_1
assicurative in essere sull'unità abitativa nonché per il servizio di vigilanza collegato all'impianto antintrusione. Quest'ultima si farà altresì
carico di tutte le utenze domestiche (a titolo esemplicativo e non esaustivo:
luce, riscaldamento, acqua, Tari) provvedendo dal deposito del presente ricorso alla loro volturazione a suo nome;
5.La minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, i quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse (istruzione, scuola, salute, educazione) dovranno essere assunte di comune accordo;
6.Conformemente alle esigenze, ai desideri e, soprattutto, agli interessi e necessità di adattamento della figlia minore i sig.ri e Per_1 CP_1
saranno liberi di concordare liberamente durante la settimana Pt_1
giorni e tempi di permanenza della min ore con il padre con progressivi pernotti, anche infrasettimanali, e, progressivamente, fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina .
Entrambi i genitori si impegnano a promuovere e mantenere l'ottimo rapporto della figlia con i genitori e parenti dell'altro coniuge;
7.In relazione ai periodi di sospensione scolastica, i genitori potranno vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
3 a)Salvo diverso accordo tra i genitori e salvo diverse esigenze e necessità
della minore, durante ogni estate ciascun genitore trascorrerà con la stessa un periodo di vacanza di almeno due/ tre settimane (anche non consecutive), che dovranno essere ogni an no preventivamente concordate tra le parti. Solo in caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, si stabilisce fin da ora che la madre avrà diritto di scelta negli anni pari mentre il padre in quelli dispari.
b)Salvo diverso accordo tra i genitori e salvo diverse esigenze della minore, quest'ultima trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro e viceversa, così come la Pasqua con un genitore e il Lunedì
dell'Angelo con l'altro e viceversa e co sì pure l'ultimo dell'anno con un genitore ed FA con l'altro e viceversa;
c)Compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, ogni anno essi,
oltre alle vacanze estive, potranno trascorrere insieme alla figlia un ulteriore periodo di vacanza di sette giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente. Solo in caso di disa ccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, si stabilisce fin da ora che la madre avrà diritto di scelta negli anni pari mentre il padre in quelli dispari;
8.In occasione dei periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i medesimi si impegnano a comunicarsi direttamente la località in cui si recheranno c on la minore, entro la settimana precedente la partenza, qualora si tratti di viaggi sul territorio italiano, ed entro il mese precedente la partenza, qualora si tratti di viaggi all'estero. Ciascuno
4 di essi avrà il diritto di avere notizie della figlia e conferire con la stessa,
mediante telefono, anche quotidianamente;
9.Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro genitore, che ha comunque il dovere di interessarsi di sua iniziativa, delle condizioni e delle circostanze relative alla salute, agli impegni scolastici e a tutte le esigenze collegate alla crescita della bambina. Il padre e la madre dovranno garantire regolari e periodici contatti telefonici della minore con l'altro genitore;
10.Sarà il padre della minore a vicariare, quando necessario, le assenze per impegni o impossibilità della sig.ra Altrettanto il sig. Pt_1 CP_1
dovrà considerare in primis di ricorrere alla madre della minore medesima in caso di proprie assenze o im possibilità
Si precisa che in caso di impossibilità di uno o dell'altro genitore subentreranno i parenti, a discrezione dei genitori;
11.I coniugi convengono affinché vengano inibiti i contatti tra la minore ed eventuali loro partners fino a quando la relazione non si sia consolidata e, per il tempo trascorso, possa ritenersi che la figlia abbia metabolizzato la presenza del nuovo compag no/a nella vita dei genitori;
in ogni caso, i genitori si impegnano a non frequentare la minore in compagnia di nuovi partners per almeno tre anni dall'omologa della separazione;
12.I genitori riconoscono quale congruo contributo per il mantenimento della minore l'importo complessivo di € 2.000,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, che il padre verserà alla madre, a far luogo dal deposito del presente ricorso, entro e non ol tre il 5 (cinque) di ogni
5 mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
Pt_1
13.Le spese straordinarie, così come individuate dalle linee guida del CNF,
qui trascritte, verranno corrisposte nella misura del 100% dal padre:
a)spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione:
ossia, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche,
oculistiche e sanitarie effettu ate tramite il SSN;
in difetto di accordo sulla terapia, con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
b)Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorie o scuole formative;
master e specializzazioni post universitar i, spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri,
dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitti ng laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione,
soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
Spese di natura ludic a o parascolastica: corsi attività
artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi,
6 viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto,
conseguimento della patente presso autoscuole private;
Spese sportive:
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie:
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia;
14.In relazione alle spese straordinarie da concordare, il sig. a CP_1
fronte di una formale richiesta scritta avanzata dalla sig.ra (a Pt_1
mezzo sms, e-mail, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro venti gior ni dalla data di ricevimento richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
15.Ove le spese straordinarie relative a siano anticipatamente Per_1
sostenute dalla sig.ra il sig. dovrà rimborsarle previa Pt_1 CP_1
presentazione della relativa documentazione e comunque entro e non oltre il mese successivo alla spesa. Qualora n on venga esibita la spesa effettuata entro e non oltre trenta giorni dal pagamento, alcun rimborso sarà dovuto dall'altro genitore.
Al fine poi di permettere eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, la moglie dovrà tempestivamente richiedere e mettere a disposizione del marito i documenti fiscali (fatture e ricevute)
7 relativi a spese deducibili o detraibili, necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
16.Il Sig. contribuirà al mantenimento della moglie versandole, CP_1
tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dal deposito del presente ricorso, la somma di € 3.000,00, con rivalutazione
Istat annuale. Detto importo verrà versato sino al deposito della sentenza divorzile;
17.I genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio,
anche in favore della minore.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
8 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a lla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
della legge n.898/70 e successive mo dificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le
9 condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di FI d'AR (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 7, anno 2021, parte II, serie A).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 30.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cevolo, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
FI d'AR (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cevolo,
presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in FI d'AR
(PC) in data 18.9.2021 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 30.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.La Sig.ra continuerà a risiedere presso la casa coniugale, sita in Pt_1
FI d'AR (PC), Piazza Fratelli Molinari n. 10 alla quale viene assegnata mentre il Sig. provvederà a spostare altrove la sua CP_1
residenza;
3.Tutti gli arredi e gli accessori ivi contenuti, di proprietà del marito,
resteranno nella piena disponibilità della moglie, ad eccezione degli effetti e beni personali del marito che verranno dallo stesso asportati non appena avrà reperito idonea abitazi one;
2 4.Per tutto il periodo in cui la sig.ra abiterà detto immobile, le Pt_1
spese di manutenzione straordinaria saranno integralmente sostenute dal
Sig. Le spese relative alla manutenzione ordinaria saranno invece CP_1
a carico esclusivo della Sig.ra in uno con i costi per le polizze Pt_1
assicurative in essere sull'unità abitativa nonché per il servizio di vigilanza collegato all'impianto antintrusione. Quest'ultima si farà altresì
carico di tutte le utenze domestiche (a titolo esemplicativo e non esaustivo:
luce, riscaldamento, acqua, Tari) provvedendo dal deposito del presente ricorso alla loro volturazione a suo nome;
5.La minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, i quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse (istruzione, scuola, salute, educazione) dovranno essere assunte di comune accordo;
6.Conformemente alle esigenze, ai desideri e, soprattutto, agli interessi e necessità di adattamento della figlia minore i sig.ri e Per_1 CP_1
saranno liberi di concordare liberamente durante la settimana Pt_1
giorni e tempi di permanenza della min ore con il padre con progressivi pernotti, anche infrasettimanali, e, progressivamente, fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina .
Entrambi i genitori si impegnano a promuovere e mantenere l'ottimo rapporto della figlia con i genitori e parenti dell'altro coniuge;
7.In relazione ai periodi di sospensione scolastica, i genitori potranno vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
3 a)Salvo diverso accordo tra i genitori e salvo diverse esigenze e necessità
della minore, durante ogni estate ciascun genitore trascorrerà con la stessa un periodo di vacanza di almeno due/ tre settimane (anche non consecutive), che dovranno essere ogni an no preventivamente concordate tra le parti. Solo in caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, si stabilisce fin da ora che la madre avrà diritto di scelta negli anni pari mentre il padre in quelli dispari.
b)Salvo diverso accordo tra i genitori e salvo diverse esigenze della minore, quest'ultima trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro e viceversa, così come la Pasqua con un genitore e il Lunedì
dell'Angelo con l'altro e viceversa e co sì pure l'ultimo dell'anno con un genitore ed FA con l'altro e viceversa;
c)Compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, ogni anno essi,
oltre alle vacanze estive, potranno trascorrere insieme alla figlia un ulteriore periodo di vacanza di sette giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente. Solo in caso di disa ccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, si stabilisce fin da ora che la madre avrà diritto di scelta negli anni pari mentre il padre in quelli dispari;
8.In occasione dei periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i medesimi si impegnano a comunicarsi direttamente la località in cui si recheranno c on la minore, entro la settimana precedente la partenza, qualora si tratti di viaggi sul territorio italiano, ed entro il mese precedente la partenza, qualora si tratti di viaggi all'estero. Ciascuno
4 di essi avrà il diritto di avere notizie della figlia e conferire con la stessa,
mediante telefono, anche quotidianamente;
9.Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro genitore, che ha comunque il dovere di interessarsi di sua iniziativa, delle condizioni e delle circostanze relative alla salute, agli impegni scolastici e a tutte le esigenze collegate alla crescita della bambina. Il padre e la madre dovranno garantire regolari e periodici contatti telefonici della minore con l'altro genitore;
10.Sarà il padre della minore a vicariare, quando necessario, le assenze per impegni o impossibilità della sig.ra Altrettanto il sig. Pt_1 CP_1
dovrà considerare in primis di ricorrere alla madre della minore medesima in caso di proprie assenze o im possibilità
Si precisa che in caso di impossibilità di uno o dell'altro genitore subentreranno i parenti, a discrezione dei genitori;
11.I coniugi convengono affinché vengano inibiti i contatti tra la minore ed eventuali loro partners fino a quando la relazione non si sia consolidata e, per il tempo trascorso, possa ritenersi che la figlia abbia metabolizzato la presenza del nuovo compag no/a nella vita dei genitori;
in ogni caso, i genitori si impegnano a non frequentare la minore in compagnia di nuovi partners per almeno tre anni dall'omologa della separazione;
12.I genitori riconoscono quale congruo contributo per il mantenimento della minore l'importo complessivo di € 2.000,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, che il padre verserà alla madre, a far luogo dal deposito del presente ricorso, entro e non ol tre il 5 (cinque) di ogni
5 mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
Pt_1
13.Le spese straordinarie, così come individuate dalle linee guida del CNF,
qui trascritte, verranno corrisposte nella misura del 100% dal padre:
a)spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione:
ossia, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche,
oculistiche e sanitarie effettu ate tramite il SSN;
in difetto di accordo sulla terapia, con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
b)Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorie o scuole formative;
master e specializzazioni post universitar i, spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri,
dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitti ng laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione,
soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
Spese di natura ludic a o parascolastica: corsi attività
artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi,
6 viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto,
conseguimento della patente presso autoscuole private;
Spese sportive:
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie:
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia;
14.In relazione alle spese straordinarie da concordare, il sig. a CP_1
fronte di una formale richiesta scritta avanzata dalla sig.ra (a Pt_1
mezzo sms, e-mail, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro venti gior ni dalla data di ricevimento richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
15.Ove le spese straordinarie relative a siano anticipatamente Per_1
sostenute dalla sig.ra il sig. dovrà rimborsarle previa Pt_1 CP_1
presentazione della relativa documentazione e comunque entro e non oltre il mese successivo alla spesa. Qualora n on venga esibita la spesa effettuata entro e non oltre trenta giorni dal pagamento, alcun rimborso sarà dovuto dall'altro genitore.
Al fine poi di permettere eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, la moglie dovrà tempestivamente richiedere e mettere a disposizione del marito i documenti fiscali (fatture e ricevute)
7 relativi a spese deducibili o detraibili, necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
16.Il Sig. contribuirà al mantenimento della moglie versandole, CP_1
tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dal deposito del presente ricorso, la somma di € 3.000,00, con rivalutazione
Istat annuale. Detto importo verrà versato sino al deposito della sentenza divorzile;
17.I genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio,
anche in favore della minore.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
8 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a lla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
della legge n.898/70 e successive mo dificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le
9 condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di FI d'AR (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 7, anno 2021, parte II, serie A).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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