Art. 40. (Personale in prova cessato dal servizio)
Le somme, trattenute agli iscritti a favore della OPAFS sono rimborsate senza interessi:
a) agli iscritti in prova esonerati, licenziati o dispensati;
b) agli iscritti in prova dimissionari o dichiarati decaduti dal servizio.
Non si procede al rimborso delle ritenute ne' alla liquidazione della buonuscita:
a) agli iscritti in prova cessati dal servizio per cause che diano luogo a liquidazione di pensione eccezionale;
b) ai superstiti di iscritti in prova cessati dal servizio per morte.
Le persone di cui al comma precedente conservano titolo a tutte le prestazioni dell'OPAFS.
Le somme, trattenute agli iscritti a favore della OPAFS sono rimborsate senza interessi:
a) agli iscritti in prova esonerati, licenziati o dispensati;
b) agli iscritti in prova dimissionari o dichiarati decaduti dal servizio.
Non si procede al rimborso delle ritenute ne' alla liquidazione della buonuscita:
a) agli iscritti in prova cessati dal servizio per cause che diano luogo a liquidazione di pensione eccezionale;
b) ai superstiti di iscritti in prova cessati dal servizio per morte.
Le persone di cui al comma precedente conservano titolo a tutte le prestazioni dell'OPAFS.