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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice dott.ssa Renata Russo
I Sezione Civile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2522/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – altri contratti d'opera, vertente
tra
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla via Parte_1
Sant'Aspreno n. 13 e sede operativa in Marcianise (CE) alla via H Ford (angolo via Farina) –
Zona ASI, CF: , rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Sabatino Madonna, P.IVA_1 con il quale elettivamente domicilia in Santa Maria C.V. (CE), al Viale Kennedy n. 90; opponente
e
, P. Iva in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano D. Caprino (cf. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlo Abruzzese in Santa Maria C.V. alla traversa M. Fiore
– pal. Aversano n. 12;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. 2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato telematicamente il
12.3.2021, la conveniva in giudizio la società , al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 344/2021, in quanto la domanda monitoria era infondata in fatto e in diritto.
Eccepiva l'opponente la carenza documentale della avversa produzione monitoria, fondata esclusivamente su fatture;
soggiungeva che nel corso del rapporto erano state sollevate contestazioni in ordine alla consegna delle merci, non avvenuta nei tempi stabiliti;
inoltre, eccepiva che taluni ordini effettuati dalla non erano stati evasi, come da Parte_1 comunicazioni e-mail intervenute tra le parti;
chiedeva pertanto, alla luce di tutte le argomentazioni esposte, la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposta la società si costituiva in giudizio, contestando la Controparte_1 fondatezza della opposizione, essendovi prova documentale del credito (cfr. documenti di ricezione d'ordine, sottoscritti dal legale rapp.te dell'opponente e fatture) ed inoltre non avendo l'opponente mosso alcuna specifica e ragionevole contestazione sul quantum richiesto, alla luce della genericità delle contestazioni mosse circa gli asseriti aumenti di prezzi, consegne eseguite in ritardo e mancate consegne;
in particolare, ha controbattuto che dalla documentazione depositata dall'opponente non era dato evincere con certezza se le comunicazioni e-mail di contestazione della mancata evasione degli ordini si riferivano alle fatture azionate con il monitorio, e dunque alla fornitura di materiale oggetto della domanda di pagamento, ovvero ad altri ordini, in quanto le stesse apparivano priva di ogni riferimento specifico.
Con ordinanza del 1.12.2021 l'Istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
escussi i testimoni, all'esito dell'attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice assegnava la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
LA DECISIONE
3. Occorre innanzitutto esaminare le eccezioni sollevate nel corso del giudizio dall'opponente.
Nel merito, l'opponente, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato l'esistenza del rapporto di fornitura intercorso con la né tantomeno ha contestato Controparte_1 specificamente il quantum richiesto dalla stessa, limitandosi a dedurre l'insufficienza della documentazione prodotta e ad eccepire genericamente l'altrui non corretto adempimento nell'intercorso rapporto, adducendo la mancata o ritardata evasione di ordini.
3.1. Ritiene il Tribunale che occorra fare richiamo dei principi in materia dell'onere della prova, sia codificati che espressi in giurisprudenza.
Va rilevato infatti che la fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale. Infatti, se formalmente l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale, contro il creditore ingiungente, che è convenuto, tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla e, dunque, è convenuto in senso sostanziale, mentre il creditore ingiungente è attore. La distribuzione dell'onere della prova tiene conto di tale particolare struttura dell'opposizione.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).
Il detto principio “deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. tra le tante, Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 3373 del
12/02/2010;Cassazione civile, sez. VI, 10/06/2021, n. 16324; Cassazione civile, sez. VI,
11/02/2021, n. 3587; nel merito, cfr. Tribunale Napoli, sez. XII, 23/07/2020, n. 5266; Tribunale
Roma, sez. II, 27/07/2020, n. 1106).
Ciò posto, il creditore, invero, ha fornito prova della sussistenza del rapporto contrattuale e del conseguente credito sotto il profilo documentale, allegando le fatture commerciali e i correlativi documenti di trasporto, muniti di sottoscrizione e timbro della società opponente (si vedano gli allegati in produzione monitoria di parte creditrice). Si riporta in tale sede l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattura commerciale - quando il rapporto non sia contestato fra le parti- può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite (cfr. Trib. Milano, 5 novembre 2012, Sez. III, n. 12054 secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
ne consegue che, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto”).
Dall'altra parte, l'opponente, come accennato, su cui grava l'onere della prova dell'esatto integrale adempimento, non ha fornito alcuna dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, non provvedendo a depositare documenti attestanti l'avvenuto pagamento né alcuna documentazione a sostegno delle ulteriori eccezioni sollevate, inerenti la ritardata e/o omessa consegna della merce fornita.
Ebbene, anzitutto, emerge l'estrema genericità dell'eccezione di inadempimento, carente di qualsivoglia elemento utile ad individuarne le ragioni, né si evincono agli atti elementi da cui desumere il riferimento alle fatture azionate all'inosservanza paventata. L'opponente invero nulla deduce in merito, per cui l'eccezione si manifesta come generica.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115
c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Pertanto, vale richiamare l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale il convenuto a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., (nel rito del lavoro e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), nella memoria di costituzione in primo grado "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto ..."; nel caso in cui il convenuto nulla di specifico abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed è inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 03/07/2008, n. 18202).
Quanto alla dedotta mancata consegna della merce, appaiono condivisibili argomentazioni svolte dalla parte convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta, secondo cui, in particolare, dalla documentazione depositata dall'opponente, anche a seguito di traduzione, non si evince con certezza se le comunicazioni e-mail di contestazione della mancata evasione degli ordini si riferiscano alle fatture azionate con il monitorio, e dunque alla fornitura di materiale oggetto della presente domanda di pagamento, ovvero ad altri ordini, in quanto le stesse appaiono priva di ogni riferimento specifico alle fatture e al numero degli ordini.
Né dalla prova testi è emersa prova certa e tranquillizzante delle deduzioni dell'opponente.
Il testimone , escusso all'udienza del 9.1.2023, ha dichiarato di essere figlia della Testimone_1 legale rappresentante della società opponente, nonché stessa socia della società opponente.
Ritiene il Tribunale che l'esistenza dello stretto vincolo di affinità con il legale rappresentante della società opponente e la sua qualità di socia, contribuiscano a far sorgere a carico dell'opponente un onere della prova particolarmente rigoroso delle proprie asserzioni;
ebbene il teste ha dapprima dichiarato, con riferimento alla merce richiamata alle fatture in contestazione, che “tali ordini non sono stati evasi né mi hanno risposto che la cellulosa non era stata prodotta”; .. “gli ordini effettuati dalla non sono stati evasi”; tali affermazioni, tuttavia, risultano Parte_1 contrastanti col dato documentale acquisito nel giudizio, alla luce delle note di consegna
(“CMR”) timbrati e sottoscritti dalla per ricevuta della merce, ma anche dalla Parte_1 stessa teste che successivamente, sul capo 5), ha affermato: “preciso che la merce mi è arrivata ma con notevole ritardo, … la merce è nel mio magazzino”, negando dunque quanto prima dichiarato.
Anche la testimonianza offerta dal teste , anch'egli figlio del legale rappresentante Testimone_2 della società opponente, nonché socio della società non appare dirimente e, per le Parte_1 medesime ragioni sovraesposte, scarsamente attendibile;
dunque non consente di addivenire ad un giudizio di certezza in ordine ai fatti impeditivi posti alla base dell'opposizione.
In conclusione, deve ritenersi che le risultanze istruttorie acquisite non forniscano convincenti elementi di prova e, in assenza di specifica e puntuale contestazione, l'opposizione non può che essere rigettata, stante la sufficienza della prova documentale raggiunta in ordine alla sussistenza del credito e l'assenza di prova del pagamento da parte del debitore ingiunto.
A quanto detto segue la condanna della opponente a corrispondere all'opponente la somma di cui al decreto ingiuntivo, che viene in questa sede confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa e della effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 344/2021 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 1.2.2021, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: • Rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara esecutivo;
• Condanna la società al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società Parte_1
, che si liquidano in €. 7.052,00 per onorari, oltre al rimborso Controparte_1 forfettario, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati , come per legge.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 24.1.2025.
Il giudice
Dott.ssa Renata Russo
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice dott.ssa Renata Russo
I Sezione Civile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2522/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – altri contratti d'opera, vertente
tra
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla via Parte_1
Sant'Aspreno n. 13 e sede operativa in Marcianise (CE) alla via H Ford (angolo via Farina) –
Zona ASI, CF: , rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Sabatino Madonna, P.IVA_1 con il quale elettivamente domicilia in Santa Maria C.V. (CE), al Viale Kennedy n. 90; opponente
e
, P. Iva in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano D. Caprino (cf. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlo Abruzzese in Santa Maria C.V. alla traversa M. Fiore
– pal. Aversano n. 12;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. 2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato telematicamente il
12.3.2021, la conveniva in giudizio la società , al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 344/2021, in quanto la domanda monitoria era infondata in fatto e in diritto.
Eccepiva l'opponente la carenza documentale della avversa produzione monitoria, fondata esclusivamente su fatture;
soggiungeva che nel corso del rapporto erano state sollevate contestazioni in ordine alla consegna delle merci, non avvenuta nei tempi stabiliti;
inoltre, eccepiva che taluni ordini effettuati dalla non erano stati evasi, come da Parte_1 comunicazioni e-mail intervenute tra le parti;
chiedeva pertanto, alla luce di tutte le argomentazioni esposte, la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposta la società si costituiva in giudizio, contestando la Controparte_1 fondatezza della opposizione, essendovi prova documentale del credito (cfr. documenti di ricezione d'ordine, sottoscritti dal legale rapp.te dell'opponente e fatture) ed inoltre non avendo l'opponente mosso alcuna specifica e ragionevole contestazione sul quantum richiesto, alla luce della genericità delle contestazioni mosse circa gli asseriti aumenti di prezzi, consegne eseguite in ritardo e mancate consegne;
in particolare, ha controbattuto che dalla documentazione depositata dall'opponente non era dato evincere con certezza se le comunicazioni e-mail di contestazione della mancata evasione degli ordini si riferivano alle fatture azionate con il monitorio, e dunque alla fornitura di materiale oggetto della domanda di pagamento, ovvero ad altri ordini, in quanto le stesse apparivano priva di ogni riferimento specifico.
Con ordinanza del 1.12.2021 l'Istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
escussi i testimoni, all'esito dell'attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice assegnava la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
LA DECISIONE
3. Occorre innanzitutto esaminare le eccezioni sollevate nel corso del giudizio dall'opponente.
Nel merito, l'opponente, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato l'esistenza del rapporto di fornitura intercorso con la né tantomeno ha contestato Controparte_1 specificamente il quantum richiesto dalla stessa, limitandosi a dedurre l'insufficienza della documentazione prodotta e ad eccepire genericamente l'altrui non corretto adempimento nell'intercorso rapporto, adducendo la mancata o ritardata evasione di ordini.
3.1. Ritiene il Tribunale che occorra fare richiamo dei principi in materia dell'onere della prova, sia codificati che espressi in giurisprudenza.
Va rilevato infatti che la fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale. Infatti, se formalmente l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale, contro il creditore ingiungente, che è convenuto, tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla e, dunque, è convenuto in senso sostanziale, mentre il creditore ingiungente è attore. La distribuzione dell'onere della prova tiene conto di tale particolare struttura dell'opposizione.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).
Il detto principio “deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. tra le tante, Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 3373 del
12/02/2010;Cassazione civile, sez. VI, 10/06/2021, n. 16324; Cassazione civile, sez. VI,
11/02/2021, n. 3587; nel merito, cfr. Tribunale Napoli, sez. XII, 23/07/2020, n. 5266; Tribunale
Roma, sez. II, 27/07/2020, n. 1106).
Ciò posto, il creditore, invero, ha fornito prova della sussistenza del rapporto contrattuale e del conseguente credito sotto il profilo documentale, allegando le fatture commerciali e i correlativi documenti di trasporto, muniti di sottoscrizione e timbro della società opponente (si vedano gli allegati in produzione monitoria di parte creditrice). Si riporta in tale sede l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattura commerciale - quando il rapporto non sia contestato fra le parti- può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite (cfr. Trib. Milano, 5 novembre 2012, Sez. III, n. 12054 secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
ne consegue che, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto”).
Dall'altra parte, l'opponente, come accennato, su cui grava l'onere della prova dell'esatto integrale adempimento, non ha fornito alcuna dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, non provvedendo a depositare documenti attestanti l'avvenuto pagamento né alcuna documentazione a sostegno delle ulteriori eccezioni sollevate, inerenti la ritardata e/o omessa consegna della merce fornita.
Ebbene, anzitutto, emerge l'estrema genericità dell'eccezione di inadempimento, carente di qualsivoglia elemento utile ad individuarne le ragioni, né si evincono agli atti elementi da cui desumere il riferimento alle fatture azionate all'inosservanza paventata. L'opponente invero nulla deduce in merito, per cui l'eccezione si manifesta come generica.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115
c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Pertanto, vale richiamare l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale il convenuto a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., (nel rito del lavoro e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), nella memoria di costituzione in primo grado "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto ..."; nel caso in cui il convenuto nulla di specifico abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed è inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 03/07/2008, n. 18202).
Quanto alla dedotta mancata consegna della merce, appaiono condivisibili argomentazioni svolte dalla parte convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta, secondo cui, in particolare, dalla documentazione depositata dall'opponente, anche a seguito di traduzione, non si evince con certezza se le comunicazioni e-mail di contestazione della mancata evasione degli ordini si riferiscano alle fatture azionate con il monitorio, e dunque alla fornitura di materiale oggetto della presente domanda di pagamento, ovvero ad altri ordini, in quanto le stesse appaiono priva di ogni riferimento specifico alle fatture e al numero degli ordini.
Né dalla prova testi è emersa prova certa e tranquillizzante delle deduzioni dell'opponente.
Il testimone , escusso all'udienza del 9.1.2023, ha dichiarato di essere figlia della Testimone_1 legale rappresentante della società opponente, nonché stessa socia della società opponente.
Ritiene il Tribunale che l'esistenza dello stretto vincolo di affinità con il legale rappresentante della società opponente e la sua qualità di socia, contribuiscano a far sorgere a carico dell'opponente un onere della prova particolarmente rigoroso delle proprie asserzioni;
ebbene il teste ha dapprima dichiarato, con riferimento alla merce richiamata alle fatture in contestazione, che “tali ordini non sono stati evasi né mi hanno risposto che la cellulosa non era stata prodotta”; .. “gli ordini effettuati dalla non sono stati evasi”; tali affermazioni, tuttavia, risultano Parte_1 contrastanti col dato documentale acquisito nel giudizio, alla luce delle note di consegna
(“CMR”) timbrati e sottoscritti dalla per ricevuta della merce, ma anche dalla Parte_1 stessa teste che successivamente, sul capo 5), ha affermato: “preciso che la merce mi è arrivata ma con notevole ritardo, … la merce è nel mio magazzino”, negando dunque quanto prima dichiarato.
Anche la testimonianza offerta dal teste , anch'egli figlio del legale rappresentante Testimone_2 della società opponente, nonché socio della società non appare dirimente e, per le Parte_1 medesime ragioni sovraesposte, scarsamente attendibile;
dunque non consente di addivenire ad un giudizio di certezza in ordine ai fatti impeditivi posti alla base dell'opposizione.
In conclusione, deve ritenersi che le risultanze istruttorie acquisite non forniscano convincenti elementi di prova e, in assenza di specifica e puntuale contestazione, l'opposizione non può che essere rigettata, stante la sufficienza della prova documentale raggiunta in ordine alla sussistenza del credito e l'assenza di prova del pagamento da parte del debitore ingiunto.
A quanto detto segue la condanna della opponente a corrispondere all'opponente la somma di cui al decreto ingiuntivo, che viene in questa sede confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa e della effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 344/2021 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 1.2.2021, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: • Rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara esecutivo;
• Condanna la società al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società Parte_1
, che si liquidano in €. 7.052,00 per onorari, oltre al rimborso Controparte_1 forfettario, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati , come per legge.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 24.1.2025.
Il giudice
Dott.ssa Renata Russo