Art. 17.
L' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e' sostituito dal seguente:
"L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo e il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di eta' entro il semestre successivo".
L' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e' sostituito dal seguente:
"L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo e il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di eta' entro il semestre successivo".