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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 334/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - ES
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Resistente_1 P.IVA_1 Srl In Liquidazione -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
ES sez. 1 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0017620230000424000 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia «l'Ill.ma Corte di Giustizia tributaria di II grado in accoglimento dell'appello,
Resistente_1dichiarare la nullità della sentenza e, comunque, rigettare il ricorso proposto da srl in liquidazione perché infondato sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatali e condanna ex art. 96 c.p.c.».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
«Si chiede a Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte di rigettare l'appello della Agenzia delle entrate - Riscossione con la conferma della Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ES.
Con rifusione delle spese del secondo grado di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - L'Agenzia delle entrate - Riscossione propose, con pec del 28 marzo 2025 inviata a controparte, appello avverso la sentenza n. 237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ES e depositata in segreteria il 22 ottobre 2024. Il 31 marzo 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò che con ricorso 18 novembre 2023 controparte impugnò la comunicazione preventiva di ipoteca n. 0017620230000424000, notificata il 24 ottobre 2023, eccependo la mancanza dei dati catastali e l'ubicazione dell'immobile, l'omessa ricezione delle cartelle sottese, l'incompetenza per territorio dell'Agente della riscossione di ES, la prescrizione e decadenza dei crediti, il pagamento, per compensazione, delle cartelle n. 00120220005693559000 e n.
00120220005174779000.
Quindi di essersi costituita in giudizio denunciando l'inammissibilità e tardività dell'azione ex art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 essendo le cartelle di pagamento regolarmente notificate, a mezzo pec, al pari di precedenti avvisi di intimazione e pignoramenti presso terzi, come da documenti offerti in atti. Nel merito, contestò, punto per punto, l'infondatezza degli avversi motivi.
Espose che con deduzione a verbale del 16 aprile 2024 controparte disconobbe, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e 2719 c.c., tutte le firme «a lei riconducibili sulle relate di notifica e sulle cartoline» e quindi con successiva memoria del 9 aprile 2024 evidenziò come, non avendo l'agente della riscossione prodotto gli originali, nessun valore giuridico potessero avere le fotocopie delle cartoline e delle relate.
Narrò che il giudice alessandrino accolse il ricorso, compensando le spese, ritenendo che, a seguito del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. e 2719 c.c., l'agente della riscossione aveva l'obbligo di depositare gli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate e delle relate di notifica. In ogni caso la notifica delle cartelle non aveva raggiunto il suo scopo poiché non avvenuta presso il domicilio eletto, ai sensi dell'art. 26 co. 2 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Infine che la Corte provinciale accolse anche il motivo riguardante la violazione dell'art. 46 D.P.R. 602 cit., non risultando la produzione di alcuna delega telematica.
Per la riforma della suddetta decisione propose i seguenti motivi:
a) nullità della sentenza di primo grado per travisamento della prova e motivazione apparente. Rimarcò aver la Corte di primo grado accolto il ricorso ritenendo mancante la prova della notifica delle cartelle in quanto non furono depositati gli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate.
Denunciò l'errore in cui incorse il giudice per essere state le cartelle notificate tramite PEC (e quindi non con raccomandata postale), tanto che l'Ufficio depositò i file nativi «.eml» a riprova dell'avvenuta consegna ed il giudice applicò quindi criteri probatori (avvisi di ricevimento cartacei) incompatibili con la modalità telematica effettivamente utilizzata. Cosicché denunciò il vizio di travisamento della prova essendo la decisione basata su circostanze inesistenti (violazione art. 116 c.p.c.). Quindi per motivazione apparente per la mancata disamina della documentazione effettivamente prodotta. Infine per contrasto tra motivazione e realtà processuale. Richiamò a suo ausilio la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 1163/2020, 3796/2020, 10749/2015);
b) violazione degli artt. 2719 c.c. e 214 c.p.c. - Errata valutazione del disconoscimento delle firme. Denunciò in particolare l'errore in cui cadde il giudice di primo grado ritenendo come la ricorrente avesse disconosciuto le firme sulle relate di notifica e sulle cartoline e che l'Ufficio non produsse gli originali dopo il disconoscimento, non avendo le fotocopie valore giuridico. Asserì come, essendo, come detto, le notifiche avvenute tramite posta elettronica certificata, non vi fossero firme da disconoscere nelle notifiche telematiche. Inoltre asserì essere il disconoscimento generico senza specificazione né del documento né degli aspetti differenziali (requisiti richiesti da Cass. n. 6436/2025).
Quindi l'irrilevanza della mancata produzione degli originali essendo l'originale della cartella contenuto nel file «.eml» e come per le copie fotostatiche fosse necessaria querela di falso dell'originale (Cass. n. 32219/2018) essendo la stessa proponibile direttamente contro la copia (Cass. n.
8718/2023). Infine come il semplice «diniego di originale» non fosse bastevole essendo necessaria querela di falso per rimuovere l'efficacia probatoria del documento e come il contribuente non propose né querela di falso né contestò specifiche difformità (Cass. n. 134/2025);
c) violazione dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Errata individuazione del domicilio per la notifica. Rimarcò come la CTP ritenne che la notifica non raggiunse il suo scopo e che la comunicazione di avvenuta notifica (deposito e pubblicazione ex art. 26, co. 2, D.P.R. 602 cit.) non fu effettuata presso il domicilio eletto dal contribuente con lettera del 1° ottobre 2002 (art. 60 D.P.R.
600/73). In particolare denunciò l'errore in cui incorse il collegio provinciale in quanto, nel caso concreto, la notifica doveva essere effettuata presso il domicilio digitale (PEC) e non presso il domicilio fisico eletto nel 2002 in forza dell'art.
7-quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193;
d) violazione dell'art. 115 c.p.c. - Mancata considerazione di fatti incontestati e principio di acquisizione della prova. Denunciò l'errore del giudice di primo grado il quale ritenne che l'omessa notifica delle cartelle comportasse la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancanza dell'atto presupposto. Censurò la predetta decisione evidenziando come la società contestò solo la notifica di alcune cartelle (da n. 4 a n. 20) mentre nessuna contestazione fu sollevata sulla notifica delle successive intimazioni e pignoramenti. Per meglio dire che sulla base di fatti incontestati ex art. 115 c.p.c. fu provato avere il contribuente contezza delle pretese. Inoltre che tali atti interruppero la prescrizione e che la notifica di atti antecedenti non opposti nei termini precluse l'impugnazione successiva per vizi (mancata notifica cartelle, prescrizione) che avrebbero dovuto essere prima sollevati (artt. 19 e 21 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonché Cass. n. 3733/2025). Da ultimo asserì essersi formato un giudicato esterno avendo già la contribuente impugnato l'avviso di intimazione n. 00120229002399838000 (cartelle 2017-2020) con le stesse eccezioni e che tale ricorso fu rigettate sia in primo grado che in appello (sentenza Corte di giustizia tributaria del Piemonte n.
530/2024 allegata);
e) violazione dell'art. 46 D.P.R. 602 cit. ed infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale. Contestò in particolare essere il domicilio fiscale della società in ES dal 1° ottobre 2002 (come affermato dalla stessa ricorrente) e come pertanto non sussistesse alcuna incompetenza territoriale essendo dal 1° luglio 2017 la riscossione svolta da Agenzia Entrate - Riscossione con valenza nazionale unica e come l'art. 46 sia posto nell'interesse dello Stato e non del contribuente. Inoltre lamentò come controparte non avesse dimostrato alcun concreto vulnus alla difesa derivante dall'articolazione territoriale della notificante e che comunque anche ammettendo l'incompetenza
“relativa”, il provvedimento non sarebbe annullabile essendo quello in parola atto vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Da ultimo avanzò domanda di condanna per abuso del processo fondandosi il ricorso su eccezioni «precostituite, generiche e pretestuose», sanzionabile ex art. 96, co. 3, c.p.c. (Cass. n.
14548/2022).
1.2. – La contribuente con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario telematico il
20 maggio 2025 si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni. Ossia:
a) mancata prova delle notifiche. Evidenziò innanzi tutto come non tutte le cartelle furono notificate via PEC (la n. 00120170002066147000 e n. 00120170003383414000 furono prodotte in copia scansionata quindi cartacea). Inoltre che per le notifiche PEC l'Ufficio non produsse la ricevuta di accettazione (RdA) in tutti i casi, rendendo incomplete le notifiche (essendo necessaria sia RdA che RdC - ricevuta di avvenuta consegna). Infine come all'epoca delle notifiche (alcune del 2018),
l'indirizzo PEC dell'Agenzia della riscossione non era registrato nei pubblici registri con conseguente inesistenza (non semplice nullità) della notifica (secondo la coeva giurisprudenza di merito) e conseguente non applicazione della sanatoria ex art. 156 c.p.c.; b) violazione degli artt. 2719 c.c. e 214 c.p.c. in relazione al disconoscimento delle firme sulle notifiche. Ribadì essere avvenute non con PEC le consegne delle cartelle n. 00120170002066147000
(all. 4) e n. 00120170003383414000 (all. 5) entrambe prodotte come copie scansionate da cartaceo. In particolare come la querela di falso abbia ad oggetto solo l'originale, ma non la copia e che pertanto in caso di disconoscimento, l'Ente deve produrre l'originale (Cass. n. 5077/2017). Per meglio dire in mancanza di produzione dell'originale, la copia non avrebbe valore di atto pubblico e non sarebbe necessaria la querela di falso (Cass. n. 2482/2020, confermata da Cass. n. 5094/2023);
c) presunta violazione dell'art. 26 del D.P.R. 602 cit. sulla notifica delle cartelle. Asserì essere il domicilio digitale PEC per le società obbligatorio dal 1° ottobre 2020, mentre alcune cartelle furono notificate nel 2018. Affermò così che le appena citate notifiche avrebbero dovuto essere effettuate presso il domicilio eletto in ES (lettera raccomandata A.R. del 1° ottobre 2002) e non presso il domicilio digitale come sostenuto dall'appellante, con conseguente inesistenza delle notifiche per mancato rispetto del domicilio eletto;
d) presunta violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Asserì aver contestato sia la documentazione attestante la notifica delle cartelle (da n. 4 a n. 20 compreso) quanto la notifica delle successive intimazioni e dei pignoramenti e che in caso di impugnazione dell'iscrizione ipotecaria per l'omessa notifica dell'atto prodromico, il giudice si debba limitare ad accertare la nullità della cartella presupposta e, in caso positivo, dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata;
e) violazione dell'art. 46 D.P.R. 602/73 in materia di competenza territoriale dell'attività di riscossione. Rimarcò che per svolgere attività di riscossione fuori dal proprio ambito territoriale, il concessionario di Roma debba delegare telematicamente il concessionario dell'ambito dove procedere
(ES) per rispettare quanto previsto dall'art. 46 D.P.R. 602 cit.. Denunciò essere pertanto l'Agenzia delle entrate - Riscossione di ES non titolata a procedere non avendo ricevuto delega telematica dalla sede di Roma. A sostegno della sua tesi richiamò la giurisprudenza di cassazione (n. 8049/2017, n. 19557/2017 e n. 10701/2018).
1.3. – L'Ufficio propose il 22 dicembre 2025 breve memoria illustrando ed approfondendo quando in precedenza esposto.
1.4. – La contribuente propose il 31 dicembre 2025 breve memoria delle sue tesi processuali.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, sentita le parti presenti, che illustrarono le posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – Il ricorso dell'Ufficio merita favore.
2.1. – Deve innanzi tutto questa Corte rilevare che con nota depositata sulla piattaforma del processo telematico alle ore 13:11 del 16 aprile 2024, ovvero lo stesso giorno dell'udienza fissata per le ore 15,00 dalla Corte di primo grado, la contribuente disconobbe «ai sensi del art. 214 c.p.c. e 2719
c.c. tutte le asserite firme a lei riconducibili sulle relate di notifiche e sulle cartoline tratte sulle copie delle relate allegate nell'Atto di Costituzione e di Controdeduzioni di AER in data 19/03/2024 da n. 4 a n. 20 compreso». Ma così facendo propose una eccezione generica e quindi contravvenendo al chiaro e consolidato orientamento di legittimità secondo cui: «il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. 20 agosto 2014, n. 18042; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1537)» (cfr. Cass. ord. 8 luglio 2024 n. 18491). Inoltre: «occorre che, pur senza vincoli di forma, la contestazione venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Cass. 20/06/2019, n. 16557)» (Cass. sent. 11 marzo 2025, n. 6436).
Vale a dire che non avendo fornito alcun elemento concreto a sostegno della sua eccezione, ma risolvendosi la stessa in una mera formula di stile, tale motivo non avrebbe comunque potuto essere esaminato dal giudice di prossimità.
Tale capo decisorio della impugnata decisione merita quindi riforma.
2.2. – È quindi d'uopo esaminare l'ulteriore motivo di riforma della impugnata decisione preliminarmente riportando il capo della impugnata decisione, dove il collegio alessandrino così si espresse: «in ogni caso, la notifica delle cartelle non ha raggiunto il suo scopo in quanta “la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art 26 comma 2 DPR N. 602/1973” non è avvenuta presso il domicilio eletto effettuato ai sensi dell'art 60 dpr 600/73 come da lettera in data 01/10/2002 prodotta dalla ricorrente. Infatti a seguito del domicilio eletto dall'Resistente_1 con lettera Raccomandata A.R. 01/10/2002 ricevuta dall'Agenzia delle Entrate il 07/10/2002, la società ricorrente aveva individuato un preciso domicilio fiscale, ove ogni comunicazione, atto, richiesta, avrebbe dovuto giungere e precisamente in: ES (AL), indirizzo_1, cosa che non risulta essere stata fatta e non risulta essere stato notificato alcun atto a tale indirizzo con la conseguenza che tutte le asserite notifiche sono inesistenti».
Orbene ancorché risulti in atti la elezione di domicilio suddetto, questo Collegio non può che osservare che tutte le cartelle furono notificate con posta elettronica certificata all'indirizzo del contribuente e che in tal caso deve trovare applicazione il cpv. dell'art. 26 del Decreto Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 secondo cui: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». Vale a dire una norma che deve essere, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, così interpretata: «In base alle disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata contenute nell'art. 6, commi 2 e ss., del richiamato D.P.R. n. 68 del 2005, la prova della avvenuta consegna della pec, è costituito dal messaggio di consegna che il gestore della pec del ricevente consegna al mittente:
“1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.”
3.3. In generale, la produzione della ricevuta di consegna è pertanto idonea a dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notifica telematica nei confronti del destinatario e la data in cui tale evento si è realizzato, ovvero le due circostanze fattuali realmente controverse in questo giudizio (Cass.
n. 16365 del 21/06/2018; Cass. n. 30532 del 26/11/2018)» (Cfr. Cass. ord. 18 luglio 2025, n. 20160).
Orbene avendo fornito in atti per tutte le cartelle notificate alla contribuente (ad eccezione delle due sotto riportate) la ricevuta di avvenuta consegna nessun rimprovero può essere mosso all'Ufficio.
Per quanto invece concerne le due cartelle esattoriali n. 00120170002066147000 (cfr. all. 4 fasc. primo grado) e n. 00120170003383414000 (cfr. all. 5 fasc. primo grado) questo Collegio prende atto della correttezza della procedura seguita dal Concessionario il quale adottò la sequenza di cui all'ultimo co. dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Pertanto nessun rimprovero può essere mosso al concessionario.
Anche qualora si ritenesse non perfezionate le consegna delle ultime due cartelle occorre osservare che risulta in atti che il Concessionario inviò a controparte i seguenti atti:
- avviso di intimazione n. 00120199001010654000 notificato il 16 aprile 2019 per le cartelle di pagamento n. 00120170002066147000 e 00120170003383414000 (cfr. all. 21 fascicolo di primo grado);
- avviso di intimazione n. 00120209001426107000 notificato l'8 febbraio 2020 per le cartelle di pagamento n. 00120170002066147000, 00120170003383414000, 00120180007941104000, 00120190002690425000, 00120190003201016000, 00120190004378674000 (cfr. all. 22 fascicolo di primo grado);
- avviso di intimazione n. 00120229002399838000 notificato il 18 luglio 2022 per le cartelle di pagamento n. 00120170002066147000, 00120170003383414000, 00120180007941104000,
00120190002690425000, 00120190003201016000, 00120190004378674000,
00120190008602490000, 00120190009151400000, 00120200006058624000 (cfr. all. 23 fascicolo di primo grado);
- pignoramenti presso terzi n. 00184202200002721001 notificato il 24 novembre 2022 per le cartelle di pagamento n. 00120170002066147000, 00120170003383414000, 00120180007941104000,
00120190002690425000, 00120190003201016000, 00120190004378674000, 00120190008602490000, 00120190009151400000, 00120200006058624000, 00120210000157854000, 00120210000637212000, 00120220002727566000 (cfr. all. 24 fascicolo di primo grado).
Occorre poi rimarcare che non avendo impugnato i suddetti atti, non essendo dimostrato questo fatto in atti, la contribuente si precluse la possibilità di contestare gli atti presupposti.
Questo collegio non può infatti che richiamare l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui: «Con riferimento, poi, al rapporto tra l'impugnazione dell'atto a valle (presupponente) e l'impugnazione dell'atto a monte (presupposto) non notificato, questa Corte ne ha chiarito i contorni, affermando che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992 , di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass., sez. 5, n. 1144/2018 ; Sez. 5, Ordinanza n. 33526 del 2019)» (cfr. cfr. Cass. Ord. n. 7156 cit.). Inoltre che la mancata impugnazione dell'atto «preclude, a monte, ogni contestazione concernente presunti vizi delle presupposte cartelle di pagamento e delle loro notifiche [in quanto] il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (a mente del quale “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”) comporta, infatti, che, se l'atto […] non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica» (cfr. Cass. ord. 22 aprile 2024, n. 10820).
In definitiva non avendo a suo tempo impugnato, come detto sopra, i suddetti atti non era ammissibile il ricorso relativo alle predette cartelle esattoriali anche portate nell'impugnato atto del concessionario della riscossione.
2.3. – Deve poi essere esaminata l'ultimo capo decisorio. A tal proposito la Corte alessandrina così si pronunciò: «Per quanta riguarda la eccepita violazione dell'art. 46 DPR 602/73, infatti, la delega telematica non risulta essere mai stata prodotta dalla Agenzia delle Entrate Riscossione invero l'art. 46 delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (D.P.R. 29/09 1973, n. 602) rubricato “Delega ad altro concessionario” è in vigore a tutt'oggi e non ha motivo per essere disapplicato. A tal proposito la S.C. ha statuito che: “Il concessionario, stante l'art. 46 del D.P.R. n.
602 del 1973, 6 titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la Provincia. L'art. 72-bis del citato D.P.R. n. 602 non contiene deroghe all'art.46 in relazione alla necessità della delega per l'azione esecutiva che il concessionario intenda svolgere fuori dal proprio ambito di competenza” (Cass. cis., Sez. V, Ordinanza, 04/05/2018, n. 10701)».
Orbene occorre da subito considerare che questo motivo fu proposto dalla contribuente all'interno della memoria proposta successivamente al ricorso introduttivo e quindi in violazione dell'art. 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Infatti come insegna la Suprema Corte di
Cassazione: «Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”» (cfr. Cass. ord. 5 settembre 2024 n. 23856). In altri termini non essendo il motivo correlato ai documenti offerti dal Concessionario nel corso del primo grado lo stesso non doveva essere esaminato.
Anche tuttavia volendo ritenere ammissibile il motivo appena citato questo Collegio non può che riproporre il capo decisorio della sentenza 14 ottobre 2024 n. 530 resa da questa Sezione. Ossia che: «Con riguardo poi alla supposta nullità dell'invito di pagamento poiché viziato da incompetenza territoriale dell'emittente, occorre rilevare che pure tale eccezione risulta del tutto infondata, perché non vi è alcuna incertezza in merito all'individuazione del soggetto emittente, che, tra l'altro, costituisce un ente nazionale (Agenzia delle Entrate-Riscossione) la cui organizzazione interna, predisposta attraverso varie articolazioni territoriali, non assume alcuna rilevanza ai fini della validità degli atti dallo stesso emessi. Infatti, le funzioni relative alla riscossione nazionale, in precedenza attribuite a Equitalia S.p.a., a partire dal 1.7.2017 sono state assegnate (dall'art. 1 del D. L. 22.10.2016 n. 193) all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, diventato unico soggetto demandato all'attività di esazione sull'intero territorio nazionale (Sicilia esclusa). Ciò evidentemente, supera ogni questione riferita all'esistenza e/o alla validità di atti interni riferiti alla delega di attività tra i vari uffici dell'Agenzia di riscossione».
A ciò si aggiunga che l'arresto di legittimità richiamato dalla parte (ossia la ord. 4 maggio 2018,
n. 10701) era chiaramente riferibile ad un assetto giuridico ormai completamente superato con le riforme sopra citate.
Tale motivo di riforma proposto dal concessionario deve essere accolto.
2.4. – Deve da ultimo essere esaminato il motivo proposto dalla contribuitene circa la genericità dell'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario dalla quale le giunsero i messaggi di posta elettronica certificata. Insegna a tal proposito la Suprema Corte di Cassazione che:
«questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022 ) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994 , art.
3-bis , comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente» (cfr. Cass. ord. 28 febbraio 2023, n. 6015).
Orbene avendo la contribuente svolto compiutamente le proprie difese nessun rimprovero può essere mosso al concessionario. 2.5. – In definitiva l'appello del concessorio merita favore e la impugnata decisione deve essere riformata.
2.6. – Alla soccombenza della contribuente società consegue la sua condanna alle spese del grado che si liquidano in euro 2.000 (duemila) oltre ad accessori di legge, con distrazione a favore del legale patrocinante di Ader.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte definitivamente pronunciando, accoglie l'appello di AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - ES e per l'effetto annulla la sentenza di primo grado.
Condanna l'appellato alle spese del grado liquidate in favore di ADER in euro 2.000,00 oltre accessori di legge con distrazione a favore del legale antistatario. Così deciso in Torino, allì 12 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Avv. Giuliana Passero
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 334/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - ES
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Resistente_1 P.IVA_1 Srl In Liquidazione -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
ES sez. 1 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0017620230000424000 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia «l'Ill.ma Corte di Giustizia tributaria di II grado in accoglimento dell'appello,
Resistente_1dichiarare la nullità della sentenza e, comunque, rigettare il ricorso proposto da srl in liquidazione perché infondato sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatali e condanna ex art. 96 c.p.c.».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
«Si chiede a Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte di rigettare l'appello della Agenzia delle entrate - Riscossione con la conferma della Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ES.
Con rifusione delle spese del secondo grado di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - L'Agenzia delle entrate - Riscossione propose, con pec del 28 marzo 2025 inviata a controparte, appello avverso la sentenza n. 237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ES e depositata in segreteria il 22 ottobre 2024. Il 31 marzo 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò che con ricorso 18 novembre 2023 controparte impugnò la comunicazione preventiva di ipoteca n. 0017620230000424000, notificata il 24 ottobre 2023, eccependo la mancanza dei dati catastali e l'ubicazione dell'immobile, l'omessa ricezione delle cartelle sottese, l'incompetenza per territorio dell'Agente della riscossione di ES, la prescrizione e decadenza dei crediti, il pagamento, per compensazione, delle cartelle n. 00120220005693559000 e n.
00120220005174779000.
Quindi di essersi costituita in giudizio denunciando l'inammissibilità e tardività dell'azione ex art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 essendo le cartelle di pagamento regolarmente notificate, a mezzo pec, al pari di precedenti avvisi di intimazione e pignoramenti presso terzi, come da documenti offerti in atti. Nel merito, contestò, punto per punto, l'infondatezza degli avversi motivi.
Espose che con deduzione a verbale del 16 aprile 2024 controparte disconobbe, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e 2719 c.c., tutte le firme «a lei riconducibili sulle relate di notifica e sulle cartoline» e quindi con successiva memoria del 9 aprile 2024 evidenziò come, non avendo l'agente della riscossione prodotto gli originali, nessun valore giuridico potessero avere le fotocopie delle cartoline e delle relate.
Narrò che il giudice alessandrino accolse il ricorso, compensando le spese, ritenendo che, a seguito del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. e 2719 c.c., l'agente della riscossione aveva l'obbligo di depositare gli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate e delle relate di notifica. In ogni caso la notifica delle cartelle non aveva raggiunto il suo scopo poiché non avvenuta presso il domicilio eletto, ai sensi dell'art. 26 co. 2 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Infine che la Corte provinciale accolse anche il motivo riguardante la violazione dell'art. 46 D.P.R. 602 cit., non risultando la produzione di alcuna delega telematica.
Per la riforma della suddetta decisione propose i seguenti motivi:
a) nullità della sentenza di primo grado per travisamento della prova e motivazione apparente. Rimarcò aver la Corte di primo grado accolto il ricorso ritenendo mancante la prova della notifica delle cartelle in quanto non furono depositati gli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate.
Denunciò l'errore in cui incorse il giudice per essere state le cartelle notificate tramite PEC (e quindi non con raccomandata postale), tanto che l'Ufficio depositò i file nativi «.eml» a riprova dell'avvenuta consegna ed il giudice applicò quindi criteri probatori (avvisi di ricevimento cartacei) incompatibili con la modalità telematica effettivamente utilizzata. Cosicché denunciò il vizio di travisamento della prova essendo la decisione basata su circostanze inesistenti (violazione art. 116 c.p.c.). Quindi per motivazione apparente per la mancata disamina della documentazione effettivamente prodotta. Infine per contrasto tra motivazione e realtà processuale. Richiamò a suo ausilio la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 1163/2020, 3796/2020, 10749/2015);
b) violazione degli artt. 2719 c.c. e 214 c.p.c. - Errata valutazione del disconoscimento delle firme. Denunciò in particolare l'errore in cui cadde il giudice di primo grado ritenendo come la ricorrente avesse disconosciuto le firme sulle relate di notifica e sulle cartoline e che l'Ufficio non produsse gli originali dopo il disconoscimento, non avendo le fotocopie valore giuridico. Asserì come, essendo, come detto, le notifiche avvenute tramite posta elettronica certificata, non vi fossero firme da disconoscere nelle notifiche telematiche. Inoltre asserì essere il disconoscimento generico senza specificazione né del documento né degli aspetti differenziali (requisiti richiesti da Cass. n. 6436/2025).
Quindi l'irrilevanza della mancata produzione degli originali essendo l'originale della cartella contenuto nel file «.eml» e come per le copie fotostatiche fosse necessaria querela di falso dell'originale (Cass. n. 32219/2018) essendo la stessa proponibile direttamente contro la copia (Cass. n.
8718/2023). Infine come il semplice «diniego di originale» non fosse bastevole essendo necessaria querela di falso per rimuovere l'efficacia probatoria del documento e come il contribuente non propose né querela di falso né contestò specifiche difformità (Cass. n. 134/2025);
c) violazione dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Errata individuazione del domicilio per la notifica. Rimarcò come la CTP ritenne che la notifica non raggiunse il suo scopo e che la comunicazione di avvenuta notifica (deposito e pubblicazione ex art. 26, co. 2, D.P.R. 602 cit.) non fu effettuata presso il domicilio eletto dal contribuente con lettera del 1° ottobre 2002 (art. 60 D.P.R.
600/73). In particolare denunciò l'errore in cui incorse il collegio provinciale in quanto, nel caso concreto, la notifica doveva essere effettuata presso il domicilio digitale (PEC) e non presso il domicilio fisico eletto nel 2002 in forza dell'art.
7-quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193;
d) violazione dell'art. 115 c.p.c. - Mancata considerazione di fatti incontestati e principio di acquisizione della prova. Denunciò l'errore del giudice di primo grado il quale ritenne che l'omessa notifica delle cartelle comportasse la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancanza dell'atto presupposto. Censurò la predetta decisione evidenziando come la società contestò solo la notifica di alcune cartelle (da n. 4 a n. 20) mentre nessuna contestazione fu sollevata sulla notifica delle successive intimazioni e pignoramenti. Per meglio dire che sulla base di fatti incontestati ex art. 115 c.p.c. fu provato avere il contribuente contezza delle pretese. Inoltre che tali atti interruppero la prescrizione e che la notifica di atti antecedenti non opposti nei termini precluse l'impugnazione successiva per vizi (mancata notifica cartelle, prescrizione) che avrebbero dovuto essere prima sollevati (artt. 19 e 21 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonché Cass. n. 3733/2025). Da ultimo asserì essersi formato un giudicato esterno avendo già la contribuente impugnato l'avviso di intimazione n. 00120229002399838000 (cartelle 2017-2020) con le stesse eccezioni e che tale ricorso fu rigettate sia in primo grado che in appello (sentenza Corte di giustizia tributaria del Piemonte n.
530/2024 allegata);
e) violazione dell'art. 46 D.P.R. 602 cit. ed infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale. Contestò in particolare essere il domicilio fiscale della società in ES dal 1° ottobre 2002 (come affermato dalla stessa ricorrente) e come pertanto non sussistesse alcuna incompetenza territoriale essendo dal 1° luglio 2017 la riscossione svolta da Agenzia Entrate - Riscossione con valenza nazionale unica e come l'art. 46 sia posto nell'interesse dello Stato e non del contribuente. Inoltre lamentò come controparte non avesse dimostrato alcun concreto vulnus alla difesa derivante dall'articolazione territoriale della notificante e che comunque anche ammettendo l'incompetenza
“relativa”, il provvedimento non sarebbe annullabile essendo quello in parola atto vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Da ultimo avanzò domanda di condanna per abuso del processo fondandosi il ricorso su eccezioni «precostituite, generiche e pretestuose», sanzionabile ex art. 96, co. 3, c.p.c. (Cass. n.
14548/2022).
1.2. – La contribuente con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario telematico il
20 maggio 2025 si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni. Ossia:
a) mancata prova delle notifiche. Evidenziò innanzi tutto come non tutte le cartelle furono notificate via PEC (la n. 00120170002066147000 e n. 00120170003383414000 furono prodotte in copia scansionata quindi cartacea). Inoltre che per le notifiche PEC l'Ufficio non produsse la ricevuta di accettazione (RdA) in tutti i casi, rendendo incomplete le notifiche (essendo necessaria sia RdA che RdC - ricevuta di avvenuta consegna). Infine come all'epoca delle notifiche (alcune del 2018),
l'indirizzo PEC dell'Agenzia della riscossione non era registrato nei pubblici registri con conseguente inesistenza (non semplice nullità) della notifica (secondo la coeva giurisprudenza di merito) e conseguente non applicazione della sanatoria ex art. 156 c.p.c.; b) violazione degli artt. 2719 c.c. e 214 c.p.c. in relazione al disconoscimento delle firme sulle notifiche. Ribadì essere avvenute non con PEC le consegne delle cartelle n. 00120170002066147000
(all. 4) e n. 00120170003383414000 (all. 5) entrambe prodotte come copie scansionate da cartaceo. In particolare come la querela di falso abbia ad oggetto solo l'originale, ma non la copia e che pertanto in caso di disconoscimento, l'Ente deve produrre l'originale (Cass. n. 5077/2017). Per meglio dire in mancanza di produzione dell'originale, la copia non avrebbe valore di atto pubblico e non sarebbe necessaria la querela di falso (Cass. n. 2482/2020, confermata da Cass. n. 5094/2023);
c) presunta violazione dell'art. 26 del D.P.R. 602 cit. sulla notifica delle cartelle. Asserì essere il domicilio digitale PEC per le società obbligatorio dal 1° ottobre 2020, mentre alcune cartelle furono notificate nel 2018. Affermò così che le appena citate notifiche avrebbero dovuto essere effettuate presso il domicilio eletto in ES (lettera raccomandata A.R. del 1° ottobre 2002) e non presso il domicilio digitale come sostenuto dall'appellante, con conseguente inesistenza delle notifiche per mancato rispetto del domicilio eletto;
d) presunta violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Asserì aver contestato sia la documentazione attestante la notifica delle cartelle (da n. 4 a n. 20 compreso) quanto la notifica delle successive intimazioni e dei pignoramenti e che in caso di impugnazione dell'iscrizione ipotecaria per l'omessa notifica dell'atto prodromico, il giudice si debba limitare ad accertare la nullità della cartella presupposta e, in caso positivo, dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata;
e) violazione dell'art. 46 D.P.R. 602/73 in materia di competenza territoriale dell'attività di riscossione. Rimarcò che per svolgere attività di riscossione fuori dal proprio ambito territoriale, il concessionario di Roma debba delegare telematicamente il concessionario dell'ambito dove procedere
(ES) per rispettare quanto previsto dall'art. 46 D.P.R. 602 cit.. Denunciò essere pertanto l'Agenzia delle entrate - Riscossione di ES non titolata a procedere non avendo ricevuto delega telematica dalla sede di Roma. A sostegno della sua tesi richiamò la giurisprudenza di cassazione (n. 8049/2017, n. 19557/2017 e n. 10701/2018).
1.3. – L'Ufficio propose il 22 dicembre 2025 breve memoria illustrando ed approfondendo quando in precedenza esposto.
1.4. – La contribuente propose il 31 dicembre 2025 breve memoria delle sue tesi processuali.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, sentita le parti presenti, che illustrarono le posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – Il ricorso dell'Ufficio merita favore.
2.1. – Deve innanzi tutto questa Corte rilevare che con nota depositata sulla piattaforma del processo telematico alle ore 13:11 del 16 aprile 2024, ovvero lo stesso giorno dell'udienza fissata per le ore 15,00 dalla Corte di primo grado, la contribuente disconobbe «ai sensi del art. 214 c.p.c. e 2719
c.c. tutte le asserite firme a lei riconducibili sulle relate di notifiche e sulle cartoline tratte sulle copie delle relate allegate nell'Atto di Costituzione e di Controdeduzioni di AER in data 19/03/2024 da n. 4 a n. 20 compreso». Ma così facendo propose una eccezione generica e quindi contravvenendo al chiaro e consolidato orientamento di legittimità secondo cui: «il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. 20 agosto 2014, n. 18042; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1537)» (cfr. Cass. ord. 8 luglio 2024 n. 18491). Inoltre: «occorre che, pur senza vincoli di forma, la contestazione venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. Cass. 20/06/2019, n. 16557)» (Cass. sent. 11 marzo 2025, n. 6436).
Vale a dire che non avendo fornito alcun elemento concreto a sostegno della sua eccezione, ma risolvendosi la stessa in una mera formula di stile, tale motivo non avrebbe comunque potuto essere esaminato dal giudice di prossimità.
Tale capo decisorio della impugnata decisione merita quindi riforma.
2.2. – È quindi d'uopo esaminare l'ulteriore motivo di riforma della impugnata decisione preliminarmente riportando il capo della impugnata decisione, dove il collegio alessandrino così si espresse: «in ogni caso, la notifica delle cartelle non ha raggiunto il suo scopo in quanta “la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art 26 comma 2 DPR N. 602/1973” non è avvenuta presso il domicilio eletto effettuato ai sensi dell'art 60 dpr 600/73 come da lettera in data 01/10/2002 prodotta dalla ricorrente. Infatti a seguito del domicilio eletto dall'Resistente_1 con lettera Raccomandata A.R. 01/10/2002 ricevuta dall'Agenzia delle Entrate il 07/10/2002, la società ricorrente aveva individuato un preciso domicilio fiscale, ove ogni comunicazione, atto, richiesta, avrebbe dovuto giungere e precisamente in: ES (AL), indirizzo_1, cosa che non risulta essere stata fatta e non risulta essere stato notificato alcun atto a tale indirizzo con la conseguenza che tutte le asserite notifiche sono inesistenti».
Orbene ancorché risulti in atti la elezione di domicilio suddetto, questo Collegio non può che osservare che tutte le cartelle furono notificate con posta elettronica certificata all'indirizzo del contribuente e che in tal caso deve trovare applicazione il cpv. dell'art. 26 del Decreto Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 secondo cui: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». Vale a dire una norma che deve essere, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, così interpretata: «In base alle disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata contenute nell'art. 6, commi 2 e ss., del richiamato D.P.R. n. 68 del 2005, la prova della avvenuta consegna della pec, è costituito dal messaggio di consegna che il gestore della pec del ricevente consegna al mittente:
“1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.”
3.3. In generale, la produzione della ricevuta di consegna è pertanto idonea a dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notifica telematica nei confronti del destinatario e la data in cui tale evento si è realizzato, ovvero le due circostanze fattuali realmente controverse in questo giudizio (Cass.
n. 16365 del 21/06/2018; Cass. n. 30532 del 26/11/2018)» (Cfr. Cass. ord. 18 luglio 2025, n. 20160).
Orbene avendo fornito in atti per tutte le cartelle notificate alla contribuente (ad eccezione delle due sotto riportate) la ricevuta di avvenuta consegna nessun rimprovero può essere mosso all'Ufficio.
Per quanto invece concerne le due cartelle esattoriali n. 00120170002066147000 (cfr. all. 4 fasc. primo grado) e n. 00120170003383414000 (cfr. all. 5 fasc. primo grado) questo Collegio prende atto della correttezza della procedura seguita dal Concessionario il quale adottò la sequenza di cui all'ultimo co. dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Pertanto nessun rimprovero può essere mosso al concessionario.
Anche qualora si ritenesse non perfezionate le consegna delle ultime due cartelle occorre osservare che risulta in atti che il Concessionario inviò a controparte i seguenti atti:
- avviso di intimazione n. 00120199001010654000 notificato il 16 aprile 2019 per le cartelle di pagamento n. 00120170002066147000 e 00120170003383414000 (cfr. all. 21 fascicolo di primo grado);
- avviso di intimazione n. 00120209001426107000 notificato l'8 febbraio 2020 per le cartelle di pagamento n. 00120170002066147000, 00120170003383414000, 00120180007941104000, 00120190002690425000, 00120190003201016000, 00120190004378674000 (cfr. all. 22 fascicolo di primo grado);
- avviso di intimazione n. 00120229002399838000 notificato il 18 luglio 2022 per le cartelle di pagamento n. 00120170002066147000, 00120170003383414000, 00120180007941104000,
00120190002690425000, 00120190003201016000, 00120190004378674000,
00120190008602490000, 00120190009151400000, 00120200006058624000 (cfr. all. 23 fascicolo di primo grado);
- pignoramenti presso terzi n. 00184202200002721001 notificato il 24 novembre 2022 per le cartelle di pagamento n. 00120170002066147000, 00120170003383414000, 00120180007941104000,
00120190002690425000, 00120190003201016000, 00120190004378674000, 00120190008602490000, 00120190009151400000, 00120200006058624000, 00120210000157854000, 00120210000637212000, 00120220002727566000 (cfr. all. 24 fascicolo di primo grado).
Occorre poi rimarcare che non avendo impugnato i suddetti atti, non essendo dimostrato questo fatto in atti, la contribuente si precluse la possibilità di contestare gli atti presupposti.
Questo collegio non può infatti che richiamare l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui: «Con riferimento, poi, al rapporto tra l'impugnazione dell'atto a valle (presupponente) e l'impugnazione dell'atto a monte (presupposto) non notificato, questa Corte ne ha chiarito i contorni, affermando che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992 , di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass., sez. 5, n. 1144/2018 ; Sez. 5, Ordinanza n. 33526 del 2019)» (cfr. cfr. Cass. Ord. n. 7156 cit.). Inoltre che la mancata impugnazione dell'atto «preclude, a monte, ogni contestazione concernente presunti vizi delle presupposte cartelle di pagamento e delle loro notifiche [in quanto] il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (a mente del quale “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”) comporta, infatti, che, se l'atto […] non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica» (cfr. Cass. ord. 22 aprile 2024, n. 10820).
In definitiva non avendo a suo tempo impugnato, come detto sopra, i suddetti atti non era ammissibile il ricorso relativo alle predette cartelle esattoriali anche portate nell'impugnato atto del concessionario della riscossione.
2.3. – Deve poi essere esaminata l'ultimo capo decisorio. A tal proposito la Corte alessandrina così si pronunciò: «Per quanta riguarda la eccepita violazione dell'art. 46 DPR 602/73, infatti, la delega telematica non risulta essere mai stata prodotta dalla Agenzia delle Entrate Riscossione invero l'art. 46 delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (D.P.R. 29/09 1973, n. 602) rubricato “Delega ad altro concessionario” è in vigore a tutt'oggi e non ha motivo per essere disapplicato. A tal proposito la S.C. ha statuito che: “Il concessionario, stante l'art. 46 del D.P.R. n.
602 del 1973, 6 titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la Provincia. L'art. 72-bis del citato D.P.R. n. 602 non contiene deroghe all'art.46 in relazione alla necessità della delega per l'azione esecutiva che il concessionario intenda svolgere fuori dal proprio ambito di competenza” (Cass. cis., Sez. V, Ordinanza, 04/05/2018, n. 10701)».
Orbene occorre da subito considerare che questo motivo fu proposto dalla contribuente all'interno della memoria proposta successivamente al ricorso introduttivo e quindi in violazione dell'art. 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Infatti come insegna la Suprema Corte di
Cassazione: «Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”» (cfr. Cass. ord. 5 settembre 2024 n. 23856). In altri termini non essendo il motivo correlato ai documenti offerti dal Concessionario nel corso del primo grado lo stesso non doveva essere esaminato.
Anche tuttavia volendo ritenere ammissibile il motivo appena citato questo Collegio non può che riproporre il capo decisorio della sentenza 14 ottobre 2024 n. 530 resa da questa Sezione. Ossia che: «Con riguardo poi alla supposta nullità dell'invito di pagamento poiché viziato da incompetenza territoriale dell'emittente, occorre rilevare che pure tale eccezione risulta del tutto infondata, perché non vi è alcuna incertezza in merito all'individuazione del soggetto emittente, che, tra l'altro, costituisce un ente nazionale (Agenzia delle Entrate-Riscossione) la cui organizzazione interna, predisposta attraverso varie articolazioni territoriali, non assume alcuna rilevanza ai fini della validità degli atti dallo stesso emessi. Infatti, le funzioni relative alla riscossione nazionale, in precedenza attribuite a Equitalia S.p.a., a partire dal 1.7.2017 sono state assegnate (dall'art. 1 del D. L. 22.10.2016 n. 193) all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, diventato unico soggetto demandato all'attività di esazione sull'intero territorio nazionale (Sicilia esclusa). Ciò evidentemente, supera ogni questione riferita all'esistenza e/o alla validità di atti interni riferiti alla delega di attività tra i vari uffici dell'Agenzia di riscossione».
A ciò si aggiunga che l'arresto di legittimità richiamato dalla parte (ossia la ord. 4 maggio 2018,
n. 10701) era chiaramente riferibile ad un assetto giuridico ormai completamente superato con le riforme sopra citate.
Tale motivo di riforma proposto dal concessionario deve essere accolto.
2.4. – Deve da ultimo essere esaminato il motivo proposto dalla contribuitene circa la genericità dell'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario dalla quale le giunsero i messaggi di posta elettronica certificata. Insegna a tal proposito la Suprema Corte di Cassazione che:
«questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022 ) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994 , art.
3-bis , comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente» (cfr. Cass. ord. 28 febbraio 2023, n. 6015).
Orbene avendo la contribuente svolto compiutamente le proprie difese nessun rimprovero può essere mosso al concessionario. 2.5. – In definitiva l'appello del concessorio merita favore e la impugnata decisione deve essere riformata.
2.6. – Alla soccombenza della contribuente società consegue la sua condanna alle spese del grado che si liquidano in euro 2.000 (duemila) oltre ad accessori di legge, con distrazione a favore del legale patrocinante di Ader.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte definitivamente pronunciando, accoglie l'appello di AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - ES e per l'effetto annulla la sentenza di primo grado.
Condanna l'appellato alle spese del grado liquidate in favore di ADER in euro 2.000,00 oltre accessori di legge con distrazione a favore del legale antistatario. Così deciso in Torino, allì 12 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Avv. Giuliana Passero