Articolo 12 della Legge 22 marzo 1985, n. 111
Articolo 11Articolo 13
Versione
20 aprile 1985
Art. 12.
Le disposizioni della presente legge, se piu' favorevoli rispetto ad altri provvedimenti di proroga delle leggi 14 agosto 1982, n. 598, e 14 agosto 1982, n. 599 , si applicano dal 1 gennaio 1984.
Eventuali limitazioni alle misure degli interventi, nonche' eventuali esclusioni di categorie di iniziative assistibili con gli interventi previsti dalla legge 14 agosto 1982, n. 598 , e dalla legge 14 agosto 1982, n. 599 , derivanti da direttive emanate dalla Comunita' economica europea in attuazione di una politica comune nel settore delle costruzioni navali, possono essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.
Entrata in vigore il 20 aprile 1985