Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 28/04/2026, n. 7716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7716 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07716/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04090/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4090 del 2023, proposto da
Abbott Rapid Diagnostics S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Francesco Fratini ed Elio Leonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di TR e LZ, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Liguria, non costituita in giudizio;
nei confronti
di Regione Abruzzo, Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
di Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Provincia Autonoma di TR, Provincia Autonoma di LZ, Diasorin S.p.A., Diasorin Italia S.p.A., ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 1, ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 2, ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 3, ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 4, ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 5, Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS, Istituto NN SL - IRCCS, A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto della Regione Liguria - Dipartimento salute e servizi sociali n. 7967-2022 (prot. 2022-1500969) del 14/12/2022, avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”);
- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”);
- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”);
- di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:
-- l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;
-- l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di TR e LZ sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l’ “Accordo 181/CSR”);
-- la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”;
-- per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 richiamata nella Delibera Ripiano;
- per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 1 n. 719 del 14.8.2019; deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 2 n. 655 del 21.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 3 n. 397 del 23.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 4 n. 582 del 22.8.2019; deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria - Azienda Sociosanitaria Ligure 5 n. 45 del 22.8.2019; della Deliberazione del Direttore Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS
- n. 1338 del 29.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto NN SL - IRCCS n. 672 del 26.8.2019), nonché la nota di A.Li.Sa. prot. n. 0017485 del 7.8.2019, la nota di A.Li.Sa. prot. n. 002009 del 16.9.2019 e la nota a firma congiunta del Direttore Generale di A.Li.Sa. e del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali prot. 2022-1426291 del 7.12.2022 richiamata nella Delibera di Ripiano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute, di Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di TR e LZ, di Regione Abruzzo e di Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. NZ SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha impugnato il decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di TR e di LZ del 7 novembre 2019, atto rep. n. 181/CSR, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, nonché ulteriori atti presupposti e applicativi ritenuti lesivi.
Nella pendenza del giudizio, è entrato in vigore il D.L. 34/2023, conv. modif. L. 56/2023, il cui art. 8, comma 3, dispone che: « Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis ».
Parte ricorrente, con l’istanza di passaggio in decisione, ha rappresentato di aver aderito al meccanismo premiale previsto dalla richiamata disposizione e ha conseguentemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Detta richiesta non può essere condivisa, non essendo stata versata in atti la documentazione prescritta dalla medesima disposizione (attestante l’avvenuta pubblicazione nei bollettini e siti internet, nonché la comunicazione alla Segreteria di questo Ufficio Giudiziario).
Tuttavia, dal tenore dell’istanza risulta inequivoca l’inutilità, per la parte ricorrente, dell’ulteriore coltivazione del giudizio sicché il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (anche ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.).
Le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AT, Presidente FF
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
NZ SS, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NZ SS | RI AT |
IL SEGRETARIO