Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza breve 12/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2025, proposto da
R.C. Esclusive S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Innocenzo Calabrese e Michele Di Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e presso i cui uffici, siti in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è per legge domiciliata;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cessazione e chiusura partita IVA e inattività a carico della soc. Esclusive, mai comunicato e notificato, conosciuto per il tramite di interrogazione e accesso ai servizi telematici-informazioni anagrafe tributaria -in data 12.11.25- con la seguente iscrizione “stato cessata il 20.6-2025”;
- di ogni altro atto preordinato e/o conseguente, compreso, ove occorra, atto del 20.06.2025 dell’Agenzia delle Entrate di Trento – Direzione Prov. notificato alla Esclusive con il quale è stata comunicata la cessazione della partita IVA, ai sensi dell’art. 35, co. 15-bis del DPR 633/1972, con contestuale esclusione dal VIES e irrogazione della sanzione amministrativa di € 3.000,00 ex art. 11, co. 7-quater, D.Lgs. 471/1997;
- di ogni altro atto istruttorio e/o segnalazione e/o verbale di ispezione mai comunicato e/o notificato alla società ricorrente da cui ha tratto origine il suddetto provvedimento di cessazione partita IVA conosciuto solo in data 12.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, e viste la documentazione e la memoria depositate;
Vista la memoria di replica di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere MA CA alla camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026, e udito il difensore di parte ricorrente, presente come da verbale;
Sentita la stessa parte presente ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame – notificato il 1° dicembre 2025 e depositato il 7 dicembre – la società istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare: a) il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cessazione e chiusura partita IVA, asseritamente conosciuto per il tramite di interrogazione e accesso ai servizi telematici-informazioni anagrafe tributaria, il 12 novembre 2025, con l’iscrizione “Stato: cessata il 20/06/2025”; b) ove occorra, il provvedimento del 20 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate di Trento, notificato alla ricorrente, con il quale è stata comunicata la cessazione della partita IVA, ai sensi dell’art. 35, co. 15 bis, del d.P.R. 633/1972, con contestuale esclusione dal VIES e irrogazione della sanzione amministrativa di € 3.000,00 ex art. 11, co. 7 quater, del d. lgs. n.471/1997.
Premette in punto di fatto:
- di avere impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (C.G.T.) di Trento il provvedimento del 20 giugno 2025 con cui l’Agenzia delle Entrate ha disposto la cessazione della partita IVA ai sensi dell’art. 35, co. 15 bis , del d.P..R. n. 633/1972, con contestuale esclusione dal VIES e irrogazione della sanzione amministrativa di € 3.000,00 ai sensi dell’art. 11, co. 7 quater , del d. lgs. n. 471/1997;
- che la C.G.T. con ordinanza n. 169 del 22 ottobre 2025 ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e, successivamente, con ordinanza n. 171/2025 ha revocato detta sospensione cautelare contestualmente sospendendo il giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione;
- che in data 12 novembre 2025, tramite la consultazione dei servizi telematici, la ricorrente ha appurato che la P.A. intimata, senza alcuna comunicazione preventiva e contraddittorio, ha disposto la cessazione della partita IVA.
Fatta una premessa sulla giurisdizione del Giudice amministrativo, si duole di tale provvedimento di cessazione, di cui assume di non conoscere la data di emissione, deducendo le censure di:
1) DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART 3 L. 241/90 e smi -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 35 co 15 bis DPR 633/72 ;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 35 co 15 bis dpr 633/72 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA ;
3) VIOLAZIONE ART 7 L. 241/90 e smi – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ;
4) ECCESSO POTERE PRESUPPOSTI ERRONEI ;
5) MANCATA COMPARAZIONE DEGLI INTERESSI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA ;
6) VIOLAZIONE PRINCIPI DEL GIUSTO CONTRADDITTORIO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 35 CO 15 BIS DPR 633/72 -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 40 DPR 633/72-VIOLAZIONE ART 32 DPR 600/73 .
Con lo stesso mezzo l’odierna istante ha formulato istanza istruttoria, nonché istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, chiedendone l’annullamento con vittoria di spese.
B. – Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, depositando documentazione e memoria, con la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in relazione all’impugnazione del medesimo provvedimento del 20 giugno 2025, avverso il quale già pende il ricorso davanti alla C.G.T.; nonché, l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione di tale atto.
Nel merito, ha avversato le censure chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato; e, quanto alle spese di lite, ha chiesto di tenere conto della condotta processuale di parte istante, la quale ha replicato insistendo nelle proprie argomentazioni e conclusioni, nonché nella richiesta di una misura cautelare.
C. – Alla camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 – udito il difensore di parte ricorrente, presente come da verbale – la Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e la causa è stata posta in decisione.
D. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dalla Presidente del Collegio alla parte presente.
E. – Va, quindi, esaminata prioritariamente l’eccezione di inammissibilità del ricorso ritualmente sollevata dalla difesa della resistente Amministrazione, e sulla quale parte ricorrente ha dedotto con la memoria di replica.
L’eccezione è fondata, e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Deve premettersi che, in base alla prospettazione di parte istante:
- con il ricorso in esame la predetta avrebbe impugnato un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, quale quello di “ cessazione e chiusura partita IVA e inattività a carico della soc. Esclusive, mai comunicato e notificato, conosciuto per il tramite di interrogazione e accesso ai servizi telematici-informazioni anagrafe tributaria -in data 12.11.25- con la seguente iscrizione “stato cessata il 20.6-2025” ”;
- tale provvedimento non le sarebbe mai stato notificato o in alcun modo comunicato, e – stando a tale assunto – la ricorrente ne sarebbe venuta a conoscenza solo il 12 novembre 2025 in occasione dell’accesso ai servizi telematici.
Muovendo da tale premessa prosegue evidenziando di avere già impugnato il provvedimento del 20 giugno 2025 – asseritamente diverso da quello odiernamente gravato – adottato dall’Agenzia delle Entrate: l’Agenzia, quindi, avrebbe in un primo momento agito in autotutela per eliminare il provvedimento sospeso dalla Corte di Giustizia Tributaria, per poi riemettere – dopo la revoca della sospensione – un nuovo provvedimento, sostanzialmente uguale nel contenuto al primo, di cessazione della partita IVA.
Tale prospettazione va decisamente disattesa.
Osserva innanzitutto il Collegio che l’atto odiernamente impugnato – ricostruito dalla parte ricorrente come un provvedimento di secondo grado – costituisce solo il risultato della consultazione dei servizi telematici dell’Anagrafe tributaria, in cui è stata nuovamente annotata la cessazione disposta a giugno 2025, in esecuzione dei provvedimenti cautelari del giudice tributario.
E’ accaduto, in particolare, che il giudice tributario in composizione monocratica in un primo momento ha concesso la misura cautelare con ordinanza n. 169/2025; e, successivamente, con ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria n. 171/2025 – il cui reclamo è stato rigettato con ordinanza n. 176/2025 – il giudice ha revocato la misura cautelare ritenendo dubbia la propria giurisdizione, con l’invio degli atti di causa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 3, co. 1, del d. lgs. n. 546/1992.
Deve rammentarsi, al riguardo, che – anche nel processo tributario (v. art. 47 del d. lgs. n. 546/1992) – la conseguenza della sospensione dell’efficacia di un provvedimento in fase cautelare è quella di inibire temporaneamente gli effetti del provvedimento impugnato, sicché detta sospensione non comporta da parte dell’Amministrazione l’obbligo di adottare un provvedimento di autotutela per eliminare l’atto, quanto piuttosto fa sorgere l’obbligo di dare esecuzione al dictum cautelare al limitato fine di inibire interinalmente la produzione degli effetti nelle more della definizione del giudizio nel merito.
Né, d’altro canto, pur restando salvo il potere di autotutela dell’Amministrazione, nel caso in esame viene in evidenza alcun atto dal quale si possa evincere l’esercizio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dello ius poenitendi – al quale parte ricorrente ha fatto riferimento attraverso una non condivisibile ricostruzione – ma solo l’esecuzione delle ordinanze cautelari del giudice tributario ( id est : riapertura della partita Iva in esecuzione dell’ordinanza n. 169/2025; rinnovata esecuzione del provvedimento del 20 giugno 2025, di chiusura della partita Iva, dopo la revoca della misura cautelare, giusta ordinanza n. 171/2025, confermata dall’ordinanza n. 176/2025 di reiezione del reclamo).
Pertanto, non è stato adottato alcun nuovo provvedimento di chiusura della partita IVA, e la P.A. procedente si è limitata a dare esecuzione ai su citati provvedimenti cautelari, senza esercitare alcun potere di autotutela; e, conseguentemente, senza adottare alcun provvedimento di secondo grado.
Ciò premesso e chiarito sul piano della corretta ricostruzione della vicenda contenziosa, va quindi ribadito che l’unico provvedimento di chiusura della partita Iva è quello – già impugnato – del 20 giugno 2025 (n. T2AT160000002/2025), in ordine al quale pende il regolamento preventivo di giurisdizione e che la parte istante ha sostanzialmente impugnato una seconda volta con l’odierno ricorso.
Sotto tale specifico profilo, va richiamato l’art. 41 c.p.c., il quale stabilisce che, finché la causa non è decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alla Corte di cassazione a sezioni unite la risoluzione delle questioni di giurisdizione.
Va rilevato che il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce lo strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto sulla potestas iudicandi del giudice adito (nel caso di specie, il giudice tributario).
Tale istituto ha una tipica funzione di economia processuale, poiché detto strumento consente una sollecita definizione della questione di giurisdizione, investendone in via preventiva la Corte regolatrice (v. Cass. Civ., Sez. Unite, 29 gennaio 2018, n. 2144); e, una volta proposto il regolamento, non è consentita al giudice di merito alcuna pronuncia, anche declinatoria (v. Cass. Civ., Sez. Unite, 25 febbraio 2014, n. 4432).
Come statuito dal Giudice regolatore della giurisdizione, “ Per sua natura, l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione ha la finalità di ottenere in via preventiva un responso incontestabile sulla presenza o meno della giurisdizione in capo al giudice adito, sul se, cioè, il giudice adito appartiene a quella branca dell'ordinamento cui il legislatore riconosce il potere di decidere, nei confronti di quel dato convenuto, in ordine alla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio con la domanda ” (Cass. civ., Sez. Unite,14 gennaio 2022, n. 1083).
Va altresì richiamato l’art. 11, commi 2, 3 e 4, cod. proc. amm., secondo cui:
2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione
4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
Anche dal tenore letterale della disposizione appena riportata si desume che, in pendenza del giudizio, non è possibile adire il giudice inizialmente non adito, in quanto è necessario che le Sezioni Unite si pronuncino e individuino il giudice munito di giurisdizione nella controversia.
La giurisdizione, d’altro canto, quale presupposto processuale, costituisce l’antecedente logico di qualsiasi controversia e, in assenza di questa, il giudice non ha la possibilità di pronunciarsi, in quanto vi sarebbe il serio rischio di determinare la contemporanea pendenza di processi sulla medesima controversia davanti ad organi giurisdizionali diversi; evenienza che il meccanismo della translatio iudicii , disciplinato dal su riportato art. 11 cod. proc. amm., è destinato a scongiurare.
Ne costituisce indiretta conferma la circostanza per cui, una volta proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, l’ordinamento prevede di regola la sospensione del giudizio in attesa dell’individuazione del giudice avente giurisdizione (v. art. 367 c.p.c.): la ratio , come già chiarito, è – oltre quella di evitare il rischio di decisioni contrastanti – anche quella di tutelare il principio di economia processuale.
Pertanto, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
F. – Le spese del giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo tenendo conto della peculiarità del contenzioso e della definizione del giudizio per un profilo in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Condanna R.C. Esclusive S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL NA, Presidente
MA CA, Consigliere, Estensore
Giacomo Bernardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA CA | AL NA |
IL SEGRETARIO