Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00257/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01359/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2025, proposto da
Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Luigi Leporace S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
ASP di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Cumino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto DDG n. 11723 del 7 agosto 2025 successivamente conosciuto e notificato in data 18 agosto 2025 “ LABORATORIO ANALISI CLINICHE L. LEPORACE SRL, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI COSENZA (CS), VIA BRENTAN. 24, P. IVA 02262180787 – DECADENZA DALL’AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL’ESERCIZIO PER LABORATORIO GENERALE DI BASE CON SETTORI SPECIALIZZATI IN CHIMICA CLINICA, TOSSICOLOGIA, SIEROIMMUNOLOGIA E MICROBIOLOGIA ”;
- ove occorrente, della nota prot. n. 332122 del 14 maggio 2025, con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di decadenza dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio del Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Luigi Leporace S.r.l.;
- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Asp Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. TO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Di seguito si riepilogano i principali fatti di causa:
- il Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Luigi Leporace S.r.l. (di seguito “Laboratorio Leporace”) è una struttura sanitaria accreditata dal 2011, che svolge attività di laboratorio nei settori specializzati della chimica clinica, tossicologia, microbiologia e sieroimmunologia;
- con nota del 16 febbraio 2023, il Laboratorio Leporace ha comunicato la sospensione della propria attività, per trasferimento locali in un’altra sede;
- tuttavia, l’istanza formale di trasferimento è stata presentata solo in data 12 febbraio 2025;
- durante le verifiche della Commissione per l’autorizzazione dell’ASP di Cosenza, svolte in data 12 marzo 2025, sono emerse varie criticità nella nuova sede, con conseguente assegnazione alla struttura di un termine di 60 giorni per l'adeguamento alle prescrizioni impartite;
- in data 12 maggio 2025, il Laboratorio Leporace ha trasmesso alla Regione una richiesta di proroga di ulteriori 40 giorni, per l'ultimazione degli interventi di adeguamento richiesti;
- con nota del 14 maggio 2025, il competente dipartimento regionale ha comunicato, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento di decadenza dell’autorizzazione sanitaria del Laboratorio Leporace;
- l’ iter procedimentale si è concluso con l'adozione del decreto dirigenziale n. 11723 del 7 agosto 2025, con il quale è stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione sanitaria del Laboratorio Leporace, a seguito del superamento del limite massimo di sospensione previsto dall’art. 6, comma 1, lett. f) della legge regionale n. 24/2008.
2. La società ricorrente ha impugnato il decreto di decadenza, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe valutato le osservazioni presentate in sede di partecipazione procedimentale. In particolare, la Regione Calabria avrebbe ignorato la nota del 19 maggio 2025, con la quale il Laboratorio chiariva che la richiesta di proroga era un mero errore materiale commesso da una dipendente prima del congedo per maternità. Essendo la struttura già conforme alle prescrizioni dell’ASP prima della scadenza dei 60 giorni, la richiesta di proroga doveva considerarsi priva di effetti, con conseguente obbligo per l'amministrazione di disporre l'archiviazione del procedimento di decadenza.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione del principio di buona fede, ribadendo che la richiesta di proroga è stata un mero errore di una dipendente, come emergerebbe inequivocabilmente dalla scansione cronologica degli eventi; infatti, con la nota del 19 maggio 2025 il Laboratorio Leporace ha dichiarato l’ultimazione dei lavori, appena tre giorni lavorativi dopo la richiesta di proroga. Secondo parte ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto disporre una nuova verifica tecnica, anziché adottare la misura estrema della decadenza.
2.3. Con il terzo motivo, si sostiene l’insussistenza dei presupposti per la decadenza, in quanto:
- l’istanza di trasferimento è stata presentata il 12 febbraio 2025, entro il biennio dalla sospensione dell'attività (febbraio 2023), manifestando la chiara volontà di riprendere l'esercizio nei tempi di legge;
- l'art. 9 bis della legge regionale n. 24/2008 elenca ipotesi tassative di decadenza (es. condanne penali, rinuncia, mancato avvio entro 6 mesi), tra le quali non rientrerebbe il caso di specie;
- la decadenza può essere dichiarata solo previo accertamento di un inadempimento tecnico da parte della Commissione dell’ASP. Nel caso di specie in esame, il Laboratorio ha ottemperato alle richieste dell’ASP entro il termine fissato di 60 giorni, sicché la Regione non avrebbe potuto agire in via automatica sulla base di una richiesta di proroga (poi rettificata), omettendo il necessario controllo tecnico sulla conformità dei locali.
3. Il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio, eccependo il loro difetto di legittimazione passiva.
4. Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
5. La Regione Calabria, dal canto suo, ha difeso la correttezza dell’operato amministrativo, ribadendo le argomentazioni contenute nel provvedimento.
6. All’esito della camera di consiglio del 12 novembre 2025, previa rinuncia all’istanza cautelare, la causa è stata rinviata per la definizione del merito all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, a seguito della quale è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, deve essere scrutinato il difetto di legittimazione passiva eccepito dal Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze e dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.
Al riguardo, il Collegio osserva che l’amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato è la Regione Calabria, la quale riveste la qualifica di unico soggetto passivamente legittimato nel presente giudizio.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile nei confronti delle altre amministrazioni.
8. Quanto al merito, il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
9. La motivazione principale della decadenza risiede nel superamento del limite temporale previsto dall'art. 6, comma 1, lett. f) della legge regionale n. 24/2008.
Tale disposizione stabilisce che la sospensione dell'attività può durare al massimo due anni (un anno oltre un ulteriore anno di proroga per motivate esigenze).
Nel caso di specie risulta per tabulas che la struttura ha sospeso l’attività in data 16 febbraio 2023 e che il termine biennale è spirato infruttuosamente il 16 febbraio 2025, senza che sia stata comunicata la ripresa dell'attività, ai sensi della lett. g) dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 24/2008. Al contrario, il verbale dell’ASP di Cosenza del 12 marzo 2025 documenta il perdurare dell'inoperatività e gravi criticità strutturali non sanate.
Poiché il titolo autorizzativo è funzionale alla continuità del servizio e alla programmazione sanitaria regionale, il rispetto del termine massimo di sospensione è inderogabile.
La prolungata inattività oltre il biennio legale giustifica la misura decadenziale, volta a evitare la “cristallizzazione” di titoli in capo a soggetti non operativi.
Dunque, trascorso il biennio, l’amministrazione è tenuta per legge a dichiarare la decadenza del titolo, che assume natura vincolata e ricognitiva, priva di margini di discrezionalità.
Né può ritenersi che l’assegnazione di un termine di 60 giorni per l'adeguamento, disposta dall'ASP in data 12 marzo 2025 in sede di verifica, abbia comportato una rinuncia implicita dell'amministrazione agli effetti della decadenza già maturata.
Tale verifica, infatti, aveva ad oggetto esclusivamente all'accertamento dei requisiti della nuova sede indicata per il trasferimento e non può produrre una remissione in termini rispetto al limite perentorio del biennio di sospensione, già spirato in data antecedente al sopralluogo.
In tale ottica, impedire all’amministrazione di dichiarare la decadenza solo perché è in ritardo nell’accertamento significherebbe “premiare” una struttura non in regola, lasciando in vita un'autorizzazione oramai priva dei presupposti.
10. Risulta, altresì, non condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo la quale la decadenza sarebbe illegittima in quanto fondata su un’ipotesi non espressamente contemplata nell'elenco di cui all'art. 9 bis della legge regionale n. 24/2008.
Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
Sotto un profilo sistematico, l’art. 9-bis non esaurisce il catalogo delle cause di decadenza del titolo autorizzatorio, ma deve essere letto in combinato disposto con l'art. 6 della medesima legge regionale. Quest’ultima disposizione fissa un limite temporale oggettivo (24 mesi) per la ripresa del servizio, la cui inosservanza determina la cessazione di efficacia del titolo per il venir meno del presupposto essenziale: l'effettivo esercizio della funzione sanitaria.
La decadenza per superamento del biennio di sospensione ha natura oggettiva e ricognitiva. Come già detto, essa risponde alla necessità pubblicistica di garantire che i titoli, legati alla programmazione del fabbisogno regionale, non rimangano improduttivi sine die . Pertanto, la mancata menzione di tale fattispecie nell'art. 9 bis non ne esclude l'operatività, come, invece ritenuto da parte ricorrente.
Un’interpretazione contraria condurrebbe all'assurdo logico di consentire a una struttura di restare inattiva a tempo indeterminato, in aperto contrasto con i principi di efficienza e corretta gestione delle risorse pubbliche.
11. In tale contesto, appare irrilevante che l’invio di una ulteriore richiesta di proroga sia attribuibile a un errore materiale di una dipendente, poiché allo scadere del termine perentorio senza ripresa dell'attività, l'amministrazione era comunque obbligata a dichiarare la decadenza.
12. Né, infine, coglie nel segno l’argomentazione secondo la quale sarebbe stato necessario una ulteriore verifica negativa dell’ASP per giustificare la decadenza.
Il verbale del 12 marzo 2025, nel rilevare significative criticità allo scadere del termine biennale di sospensione, era già di per sé sufficiente a confermare l'inidoneità della struttura e la decadenza dell’autorizzazione sanitaria.
Imporre all’amministrazione di rincorrere le mutevoli dichiarazioni del privato avrebbe comportato un indebito aggravamento procedimentale.
13. In conclusione, il ricorso va respinto, essendo infondato per le ragioni esposte.
14. La complessità della vicenda giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile nei confronti del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- lo rigetta per le ragioni indicate in motivazione;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO AR | VO CO |
IL SEGRETARIO