CASS
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2025, n. 4188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4188 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI TO, nato a [...] il [...] GU RA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/06/2024 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni dell'Avv. GIUSEPPE CAMPAGNOLI, difensore di RI Salvaore, il quale, nel rappresentare di essere impossibilitato a partecipare alla trattazione orale del procedimento, la quale era stata richiesta dal difensore di US NC, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha chiesto di essere sostituito da un altro difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 9enerale LUIGI GIORDANO, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito l'Avv. ENRICO FONTANA, in difesa di US NC, il quale, dopo la discussione, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4188 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/06/2024, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 26/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale: 1) VA RI e NC US erano stati condannati per i reati, commessi in concorso tra loro (oltre che con IA De Iudicibus, giudicata separatamente), di: a) rapina pluriaggravata ai danni di LL OL di cui al capo A) dell'imputazione; b) simulazione di reato di cui al capo B) dell'imputazione; c) detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo di cui al capo C) dell'imputazione; d) lesione personale grave ai danni di LL OL di cui al capo D) dell'imputazione; 2) VA RI era stato condannato anche per i reati, commessi in concorso con RE GL (giudicato separatamente), di: e) rapina pluriaggravata ai danni di Remo Astrologi di cui al capo E) dell'imputazione; f) detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo di cui al capo F) dell'imputazione. La Corte d'appello di Bologna confermava altresì le pene che erano state applicate ai due imputati dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia per i suddetti reati, unificati dal vincolo della continuazione, nella misura, rispettivamente, di 7 anni e 4 mesi di reclusione ed C 3.067,00 di multa per VA RI, e di 5 anni e 8 mesi di reclusione ed € 2.000,00 di multa per NC US. 2. Avverso tale sentenza del 05/06/2024 della Corte d'appello di Bologna, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, VA RI e NC US. 3. Il ricorso di VA RI, a firma dell'avv. Giuseppe Campagnoli, è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo ad alcuni aspetti della determinazione della misura della pena. Il RI lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Bologna avrebbe reso una motivazione solo apparente del rigetto del suo motivo di appello con il quale aveva lamentato l'eccessività della pena detentiva base di 9 anni e 6 mesi di reclusione 2 che gli era stata applicata dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia per il più grave reato di rapina di cui al capo A) dell'imputazione. Il ricorrente contesta che la Corte d'appello di Bologna non avrebbe dato alcuna risposta alle doglianze che egli aveva avanzato nei confronti delle motivazioni che avevano indotto il G.i.p. del Tribunale di Bologna a determinare la pena nell'indicata misura di 9 anni e 6 mesi di reclusione, superiore al previsto minimo edittale di 6 anni di reclusione, atteso che la stessa Corte d'appello si sarebbe in proposito limitata ad affermare che la medesima pena era stata «correttamente individuata nella cornice edittale prevista per la rapina mono- aggravata» (pag. 12, primo capoverso, della sentenza impugnata), così «limitandosi a confermare tautologicamente la correttezza della pena base, come ascrivibile alla cornice edittale della norma incriminatrice, risultandone una motivazione del tutto illogica, mancante ovvero meramente apparente». In secondo luogo, il RI contesta la motivazione con la quale la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il suo motivo di appello là dove, con esso, egli aveva dedotto l'eccessività dell'aumento di pena detentiva di un anno e 6 mesi di reclusione che gli era stato applicato dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia per la continuazione con il reato di rapina di cui al capo E) dell'imputazione (sulla considerazione che tale rapina sarebbe stata di «gravità pressoché pari» a quella di cui al capo "A" dell'imputazione; pag. 30, primo capoverso, della sentenza di primo grado). Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte d'appello di Bologna, che è esposta nel primo capoverso della pag. 13 della sentenza impugnata, sarebbe meramente apparente, oltre che contraddittoria, in quanto: 1) la vittima della rapina Remo Astrologi non gli aveva consegnato l'incasso giornaliero della sua tabaccheria ma solo la somma di € 100,00, con la conseguenza che «parrebbe che la condotta dell'imputato non avesse poi compresso più di tanto la capacità di reazione della persona offesa»; 2) «la pericolosità delle condotte di violenza e minaccia sono intrinseche al possesso dell'arma, già costituente circostanza aggravante del reato e fattispecie autonoma posta in continuazione». Il ricorrente conclude sul punto che l'aumento di pena congruo per la rapina di cui al capo E) dell'imputazione «avrebbe dovuto essere contenuto nel minimo edittale». 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Dopo avere esposto che, con il proprio atto di appello, aveva lamentato come il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, pur avendogli riconosciuto le circostanze 3 attenuanti generiche, «le avesse applicate in misura ridotta», il RI lamenta che la motivazione fornita dalla Corte d'appello di Bologna al secondo capoverso del punto 4.3.2 della sentenza impugnata (pag. 11) non avrebbe colto l'oggetto di tale doglianza, che era costituito, come detto, dal fatto che il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia aveva ritenuto che la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche non potesse essere operata nel massimo consentito a causa della «non spontaneità» della confessione dell'imputato. A proposito di tale presunta «non spontaneità», il RI evidenzia come egli avesse confessato anche una rapina «per la quale neppure sapeva di essere indagato» (cioè, si deve ritenere, quella di cui al capo "E" dell'imputazione) e avesse anche «collaborato su aspetti del tutto estranei ai reati di cui al presente giudizio, e su fatti addebitabili ad altri, nonostante il timore di ritorsioni (circostanza peraltro sottolineata a più riprese anche nella sentenza qui impugnata!), tanto che, come risulta dagli atti, è stato possibile recuperare sostanze stupefacenti presso l'immobile di US NC proprio grazie alle informazioni fornite dall'imputato». La motivazione sarebbe quindi contraddittoria là dove la Corte d'appello di Bologna «da un lato afferma l'importanza e la centralità della confessione di RI nel quadro probatorio contro il coimputato e per altro verso non censura la sentenza del primo grado che "svalutava" tale confessione ritenendola insufficiente alla concessione massima della riconoscibilità delle attenuanti di cui all'art 62 bis c.p.». 4. Il ricorso di NC US, a firma dell'avv. Enrico Fontana, è affidato a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione «in relazione alla sussistenza del delitto di cui al capo A) anziché del leviore delitto di favoreggiamento personale». Il US lamenta anzitutto la manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte d'appello di Bologna, al secondo e al terzo capoverso della pag. 8 della sentenza impugnata, ha ritenuto non credibile la versione dei fatti che era stata resa dallo stesso US in sede di interrogatorio di garanzia (reputando, invece, pienamente attendibili le dichiarazioni che erano state rese dal coimputato VA RI, il quale aveva chiamato in correità il US). Secondo il ricorrente, la lamentata manifesta illogicità della motivazione sussisterebbe in quanto: 1) nel primo dei menzionati capoversi «si evidenzia come appaia singolare che US NC nelle captazioni, pur sapendosi accusato dall'amico di concorso nel grave delitto di rapina a mano armata, non accenni almeno al fatto di essere calunniato»; 2) nel secondo dei menzionati capoversi, 4 «si evidenzia proprio il sentimento di rabbia e di risentimento manifestato da US nei confronti dell'amico RI VA per essere stato accusato ingiustamente e, dunque, per essere stato calunniato». Il US deduce inoltre che, mentre nel primo dei menzionati capoversi «si evidenzia che US NC non si sarebbe professato innocente», immediatamente dopo, nel secondo dei due capoversi, «si evidenzia che lo stesso US dice "me la sucano [...] le prove ci vogliono fra", ostentando dunque L.] la propria tranquillità per l'essere innocente e dunque la carenza di elementi di prova a suo carico diversi ed ulteriori rispetto alla avvenuta chiamata in correità». In secondo luogo, il US lamenta la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione «nella ricostruzione dei fatti che costituirebbero il riscontro esterno alle dichiarazioni di RI». Secondo il ricorrente, tali vizi della motivazione risulterebbero alla luce del fatto che la Corte d'appello di Bologna asserisce (al quinto capoverso della pag. 9 della sentenza impugnata) che egli deteneva nella propria abitazione l'arma con la quale fu commessa la rapina, mentre poche righe prima (al terzo capoverso della pag. 9 della sentenza impugnata) aveva affermato che, dall'analisi dei filmati che erano stati effettuati presso l'abitazione del US durante la perquisizione locale di essa (del 29/09/2022), confrontati con i video che erano contenuti nel telefono cellulare del RI, era emerso che il 10/08/2022, cioè prima delle due rapine di cui ai capi A) ed E) dell'imputazione (le quali erano state commesse, con la stessa pistola: quella di cui al capo "A", il 12/09/2022; quella di cui al capo "E", il 25/08/2022), «De Iudicibus IA, che si trovava presso l'abitazione di US NC, puliva minuziosamente proprio la pistola poi utilizzata nelle due rapine». Il US deduce quindi che «[n]on risponde dunque al vero che US NC deteneva l'arma presso la propria abitazione, l'arma era detenuta dalla De Iudicibus, che puliva l'arma; che ciò poi sia avvenuto estemporaneamente nella abitazione di NC, ove la stessa spesso accedeva per ragioni di vicinanza degli appartamenti e senza la prova della presenza del US NC, è altra e diversa circostanza». 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione «in relazione alla sussistenza del delitto di cui al capo C) e D)». Nel richiamare quanto argomentato nel primo motivo con riguardo alla ritenuta detenzione, da parte sua, della pistola di cui al capo C) dell'imputazione, il US rappresenta che, «dalle risultanze in atti, risulterebbe come: il 04/08/2022 la pistola si trovasse nella mani della De Iudicibus, che si occupava di pulirla a casa del US, senza che, peraltro, dal video che ritraeva la donna, si 5 vedesse o si sentisse il US;
il 10/08/2022, l'arma fosse nella disponibilità della De Iudicibus e del RI, i quali, nel video che li ritraeva, la utilizzavano per sparare, senza che, nello stesso video, vi fosse traccia del US o di luoghi di sua pertinenza;
il 24/08/2022, il RI e il GL avessero utilizzato la pistola, anche in questo caso senza che risultasse la presenza del US o di luoghi a lui riconducibili;
il 25/08/2022, il RI avesse utilizzato la pistola per commettere la rapina di cui al capo E) dell'imputazione in concorso con il GL;
il 12/09/2022, fosse stato il RI a utilizzare la pistola per commettere materialmente la rapina di cui al capo A) dell'imputazione. Tanto esposto, il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Bologna non avrebbe «spiega[to] perché il RI, che nel volgere dì circa un mese utilizza la pistola almeno 4 volte, debba lasciarla in custodia a US, per poi doverla prelevare e riportare in tutte le occasioni in cui decide di utilizzarla». Quanto al reato di lesioni gravi di cui al capo D) dell'imputazione, il US espone che dalla sentenza impugnata emergerebbe che, secondo la Corte d'appello di Bologna, «la responsabilità del US in ordine al delitto di cui al capo D) "discenda da quanto [sopra] argomentato" cioè dalla ritenuta responsabilità per la detenzione dell'arma che secondo la motivazione della Corte di appello (pag. 9) sarebbe stata "fornita a RI VA" proprio da US NC», con la conseguenza che dall'annullamento della sentenza impugnata per il capo C) dell'imputazione dovrebbe discendere l'annullamento della stessa sentenza anche per il capo D). 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., con riguardo alla conferma del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il US contesta anzitutto il primo argomento utilizzato dalla Corte d'appello di Bologna per confermare tale diniego, costituito dal fatto che egli era gravato da «numerosi precedenti penali» (pag. 11 della sentenza impugnata), lamentando al riguardo che la stessa Corte d'appello, con l'utilizzare tale argomento, non avrebbe tenuto conto che, nei suoi confronti, era stata ritenuta la recidiva reiterata, con la conseguenza che, «pertanto, tale elemento negativo [dei precedenti penali] non può essere oggetto di duplice valutazione da parte della Corte». Il ricorrente contesta poi il secondo argomento utilizzato dalla Corte d'appello di Bologna per confermare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, costituito dal fatto che egli non avrebbe «mostrato alcun tipo di resipiscenza né sembra aver compiuto neppure iniziale revisione critica dei fatti commessi», lamentando al riguardo che il suo interrogatorio di garanzia «dimostr[erebbe] l'esatto contrario», in quanto egli aveva ammesso di: avere 6 accompagnato il RI sul luogo della rapina;
averlo atteso in auto mentre lo stesso RI consumava il delitto;
avere accompagnato a casa il RI dopo la rapina;
udito gli spari, visto il RI correre verso l'auto e, ciò nonostante, averlo atteso, caricato in auto e portato a casa;
avere accompagnato la De Iudicibus a nascondere l'autovettura che era stata utilizzata per la rapina;
avere riparato la moto del RI;
fare uso di sostanze stupefacenti e destinarne una parte a propri amici e clienti e ciò prima che si fosse proceduto a perquisizione nei suoi confronti o che gli fossero state fatte contestazioni al riguardo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, si deve affermare l'inammissibilità della richiesta che è stata avanzata dell'avv. Giuseppe Campagnoli, difensore di VA RI, nelle proprie conclusioni scritte, di essere sostituito da un altro difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. È stato infatti ripetutamente chiarito che, nel giudizio di cassazione, non è prevista la sostituzione con un difensore di ufficio del difensore che sia impossibilitato a comparire all'udienza fissata per la discussione del ricorso (Sez. 4, n. 22797 del 17/04/2018, Camorani, Rv. 272996-01; Sez. 4, n. 12479 del 25/02/2016, Moresi, Rv. 266407-01). 2. Il ricorso di VA RI. 2.1. Il primo motivo non è consentito. 2.1.1. Con riguardo alla parte del motivo che concerne la determinazione della misura della pena detentiva base per il reato di rapina di cui al capo A) dell'imputazione, si deve anzitutto rilevare l'erroneità dell'affermazione del ricorrente secondo cui la Corte d'appello di Bologna si sarebbe al riguardo «limita[ta] ad affermare [...] che "la pena per il delitto più grave [...] stabilita dal giudice di primo grado per entrambi gli imputati [...] è stata correttamente individuata nella cornice edittale prevista per la rapina mono-aggravata» (con la conseguenza che la stessa Corte d'appello di Bologna si sarebbe «limita[ta] a confermare tautologicamente la correttezza della pena base, come ascrivibile alla cornice edittale della norma incriminatrice»). Dalla lettura della sentenza impugnata risulta infatti che la motivazione sul punto della determinazione della misura della pena per il reato di rapina di cui al capo A) dell'imputazione non consiste soltanto, come mostra di ritenere erroneamente il ricorrente, nella frase, dallo stesso citata, «la pena per il delitto più grave [...] stabilita dal giudice di primo grado per entrambi gli imputati [...] è stata correttamente individuata nella cornice edittale prevista per la rapina mono- aggravata», ma consiste anche nell'ulteriore argomentazione secondo cui: «il modesto discostamento dal minimo edittale (comunque ben lontano dal medio 7 edittale, pari ad anni 13) è ampiamente giustificato e adeguato al disvalore della condotta delittuosa, contraddistinta da una spiccata ingravescenza e perniciosità come si desume dall'entità e modalità della violenza e minaccia esercitata sulla vittima (la intimidiva con la pistola e, non bastando, esplodeva vari colpi in aria e infine puntava alle gambe, ferendola gravemente)». Il ricorrente ha pertanto del tutto omesso di confrontarsi con tale argomentazione - la quale costituisce evidentemente la parte effettivamente significativa della motivazione della Corte d'appello di Bologna -, che ha erroneamente completamente trascurato, ciò che integra una prima ragione per la quale il motivo, nella parte che concerne la determinazione della misura della pena detentiva base per il reato di rapina di cui al capo A) dell'imputazione, si deve ritenere non consentito. 2.1.2. In ogni caso, e con riguardo al motivo nella sua interezza - inclusa, cioè, la parte di esso che concerne la determinazione della misura dell'aumento di pena detentiva per la continuazione con il reato di rapina di cui al capo E) dell'imputazione -, si deve osservare che giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, come pure degli aumenti per la continuazione, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso di specie, si deve in primo luogo osservare che la pena detentiva di 9 anni e 6 mesi di reclusione che è stata irrogata per il più grave reato di rapina aggravata dalla circostanza aggravante "privilegiata" di cui all'art. 628, terzo comma, n.
3-quater), cod. pen. - la quale è insuscettibile di bilanciamento, per il divieto di cui al quinto comma dell'art. 628 cod. pen. - è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena che è prevista dal terzo comma dell'art. 628 cod. 8 pen. per il delitto di rapina mono-aggravata (media edittale che, come è stato esattamente evidenziato dalla Corte d'appello di Bologna, è pari a 13 anni di reclusione), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d'appello di Bologna mediante la valorizzazione, operata dalla stessa Corte, del disvalore della condotta criminosa, in quanto connotata da perniciosità anche ingravescente, quale risultava dall'entità e dalle modalità della minaccia e della violenza, atteso che il RI aveva prima intimidito la persona offesa con la pistola e poi, poiché ciò non era bastato, aveva esploso dei colpi di pistola in aria e aveva infine sparato alle gambe della vittima, ferendola gravemente. In secondo luogo, quanto alla motivazione della determinazione dell'aumento di pena detentiva di un anno e 6 mesi di reclusione per la continuazione con il reato di rapina di cui al capo E) dell'imputazione, l'argomentazione della Corte d'appello di Bologna - secondo cui tale aumento di pena «è da ritenersi proporzionato e adeguato al disvalore della fattispecie delittuosa posta in essere, contraddistinta da una spiccata pericolosità delle condotte di violenza e minaccia, perpetrata con modalità tali da comprimere la capacità di reazione della persona offesa dal momento che RI VA entrava nella tabaccheria con il volto travisato e minacciava Astrologo Remo anche esplodendo colpi di pistola per convincerlo a consegnare l'incasso» (primo capoverso della pag. 13 della sentenza impugnata) - risulta anch'essa pienamente idonea ad assolvere l'onere motivazionale che gravava sulla stessa Corte d'appello. Appare infatti di tutta evidenza come non solo il brandire una pistola ma esplodere anche un colpo di essa costituiscano, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, condotte chiaramente «tali da comprimere la capacità di reazione della persona offesa». Inoltre, ai fini della determinazione della pena, la Corte d'appello di Bologna, sempre diversamente da quanto appare ritenere il ricorrente, ben poteva tenere conto dello stesso elemento di fatto dell'uso della pistola, ancorché esso avesse assunto rilievo ai distinti fini dell'integrazione della circostanza aggravante dell'essere stata la violenza o minaccia commessa con armi e del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo di cui al capo C) dell'imputazione, senza incorrere nella violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904-03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378-01). Pertanto, poiché l'esercizio della discrezionalità che spetta al giudice del merito con riguardo alla determinazione della misura della pena si deve ritenere essere stato adeguatamente motivato dalla Corte d'appello di Bologna, ne consegue che le doglianze del ricorrente, in quanto sostanzialmente dirette a 9 ottenere una diversa e più ridotta quantificazione della stessa pena, non sono consentite in questa sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo non è consentito. Con tale motivo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna non avrebbe «colto il punto oggetto di gravame», il quale punto era costituito dalla doglianza relativa al fatto che il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, «le avesse applicate in misura ridotta», cioè in misura inferiore al massimo consentito di un terzo della pena. A tale proposito, si deve osservare che, nel formulare il motivo di ricorso, il RI non si è avveduto che la Corte d'appello di Bologna ha in realtà implicitamente ma chiara onerure rigettato la suddetta doglianza col rilevare che (pag. 12, secondo e terzo capoverso, della sentenza impugnata), in base al principio che è stato affermato con la sentenza Cena delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096-01) - secondo cui «[l]e circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse» (così la massima Rv. 282096-01) -, il G.i.p. del Tribunale dì Reggio Emilia, avendo concluso il giudizio di bilanciamento tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti soggette al medesimo giudizio in termini di equivalenza, non avrebbe dovuto operare alcuna diminuzione di pena per le suddette circostanze attenuanti, come aveva invece erroneamente fatto. L'esatto rilievo, da parte della Corte d'appello di Bologna, di tale errore in favor dell'imputato, se da un lato non consentiva alla Corte d'appello di emendare lo stesso errore in difetto di impugnazione del pubblico ministero, a ciò ostando il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., dall'altro lato valeva senz'altro a escludere, implicitamente ma chiar£D11- é o- , qualsiasi possibilità di ritenere la fondatezza del motivo di appello con il quale l'imputato si era doluto dell'insufficienza di una diminuzione di pena che, in realtà, non avrebbe dovuto essere in alcun modo diminuita in considerazione della reputata equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute circostanze aggravanti soggette al giudizio di comparazione (da notare che il principio che è stato affermato dalla sentenza Cena è stato successivamente ribadito, con specifico riferimento alle circostanze aggravanti "privilegiate" di cui ai nn. 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., da Sez. 2, n. 14655 del 07/03/2024, Stanek, Rv. 286212-01). 10 La mancata considerazione, da parte del ricorrente, di tale implicita ma chiarissima ragione di rigetto della doglianza che egli aveva prospettato con il proprio atto di appello comporta che il motivo si debba ritenere non consentito. 3. Il ricorso di NC US. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1.1. È, anzitutto, manifestamente insussistente la denunciata manifesta illogicità delle motivazioni con le quali la Corte d'appello di Bologna ha argomentato la non credibilità della versione dei fatti che era stata fornita dal US nel corso del proprio interrogatorio di garanzia (reputando, invece, pienamente attendibili le dichiarazioni che erano state rese dal RI, il quale aveva chiamato in correità il US). Il ricorrente deduce in primo luogo la manifesta illogicità dell'argomentazione che è stata sviluppata dalla Corte d'appello di Bologna al secondo capoverso della pag. 8 della sentenza impugnata, là dove la Corte d'appello scrive che: «vi è un'obiettiva e illogica discordanza tra la versione fornita in interrogatorio di garanzia e l'atteggiamento da lui [cioè dal US] assunto nelle conversazioni captate: US NC, allorché non sapeva di essere intercettato, non si è mai dichiarato espressamente estraneo ai fatti né ha riportato all'interlocutore la versione attenuata fornita in interrogatorio: ciò non è coerente e logico poiché una persona, a suo dire ingiustamente coinvolta, nell'ambito di conversazioni private certamente professa la propria innocenza o almeno accenna al fatto di essere stato calunniato, sottolinea di non avere saputo nulla delle reali intenzioni dell'amico e di avere scoperto la cosa solo con gli spari, si lamenta di essere stato a sua insaputa coinvolto in fatti di tale gravità». A proposito di tale argomentazione, il US si limita ad affermare che, con essa, «si evidenzia come appaia singolare che US NC nelle captazioni, pur sapendosi accusato dall'amico dì concorso nel grave delitto di rapina a mano armata, non accenni almeno al fatto di essere calunniato», in tal modo limitandosi in realtà lo stesso US a indicare il contenuto dell'argomentazione da lui contestata senza però indicare per quale ragione la stessa si dovrebbe ritenere manifestamente illogica. In ogni caso, una tale illogicità si deve ritenere manifestamente insussistente, atteso che appare invece del tutto logico ritenere, come ha fatto la Corte d'appello di Bologna, che «non è coerente e logico» che una persona che sia stata ingiustamente accusata di un delitto che non ha commesso, nel parlare privatamente con altri del fatto, non professi mai la propria innocenza né accusi il proprio accusatore (il RI) di averlo calunniato. Il ricorrente deduce in secondo luogo la manifesta illogicità dell'argomentazione che è stata sviluppata dalla Corte d'appello di Bologna al terzo 11 capoverso della pag. 8 della sentenza impugnata, là dove la Corte d'appello scrive che: «il sentimento di rabbia mostrato nei confronti di RI VA, il quale non avrebbe dovuto confessare né coinvolgerlo: US NC nelle conversazioni captate, intercorse con la compagna VE IA (27/10/2022) e ambientali (nella Caserma dei Carabinieri di Reggio Emilia, allorché si sfogava con De Iudicibus IA), si dimostra indignato per l'accaduto ma non per l'ingiusta accusa ma per la sprovvedutezza e faciloneria mostrata dal correo ("cazzo gli ha detto della pistola"), tale da impedirgli di imbastire una versione dei fatti alternativa ("dicono che c'ero io... aia, aia, aia... me la sucano... le prove ci vogliono fra..."), inveisce
contro
RI VA che ha mostrato debolezza ("testa di minchia, handicappato")». A proposito di tale argomentazione, il US afferma che, con essa, «si evidenzia proprio il sentimento di rabbia e di risentimento manifestato da US nei confronti dell'amico RI VA per essere stato accusato ingiustamente e, dunque, per essere stato calunniato». In realtà, la stessa argomentazione della Corte d'appello di Bologna evidenzia come la rabbia mostrata dal US nei confronti del RI fosse dovuta non al fatto che lo stesso RI lo aveva accusato nonostante egli fosse innocente - come è sostenuto, in modo, peraltro, anapodittico, dal ricorrente -, ma al "tradimento" dell'amico e alla sprovvedutezza e alla debolezza che egli aveva mostrato nei confronti degli inquirenti, in quanto tali da pregiudicare la difesa del (perciò arrabbiato) US. Quanto, poi, alla frase, che è stata pronunciata dal ricorrente nel corso di una conversazione intercettata e che è dallo stesso invocata, «me la sucano [...] le prove ci vogliono fra», essa risulta logicamente dimostrativa di una «tranquillità» del US dovuta non al suo «essere innocente», come è sostenuto nel ricorso, ma alla convinzione che non vi fossero prove della sua colpevolezza ulteriori rispetto alla chiamata in correità del RI. Ne discende che i lamentati vizi di manifesta illogicità delle motivazioni con le quali la Corte d'appello di Bologna ha argomentato la non credibilità della versione dei fatti che era stata fornita dal US si devono ritenere manifestamente insussistenti, mentre appare del tutto logica e coerente la conclusione della Corte d'appello di Bologna secondo cui «l'atteggiamento assunto da US NC non corrisponde alla posizione di colui che è stato ingiustamente incriminato di un delitto non commesso o non concordato ma, al contrario, appare perfettamente coerente con il contegno di colui che, in ragione della completezza della confessione resa dal concorrente, non può organizzare la propria difesa, non può costruire una plausibile versione alternativa dei fatti». 12 Poiché la denunciata manifesta illogicità delle motivazioni con le quali la Corte d'appello di Bologna ha argomentato la non credibilità della versione dei fatti che era stata fornita dal US si deve ritenere manifestamente insussistente, ne discende che risulta, perciò, del tutto logico che la stessa Corte d'appello abbia reputato la stessa versione dei fatti inidonea a smentire quella che era stata fornita dal RI, che i Giudici bolognesi hanno motivatamente ritenuto credibile (con le argomentazioni che sono contenute al punto 4.1.1 della sentenza impugnata;
pagine da 6 a 7 di essa). 3.1.2. È, in secondo luogo, manifestamente insussistente la denunciata manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con la quale la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto che l'attendibilità delle dichiarazioni etero- accusatorie del RI nei confronti del US avessero trovato conferma nell'elemento di riscontro costituito della detenzione, da parte del US, nella propria abitazione, della pistola con la quale era stata commessa la rapina. Si deve anzitutto osservare che tale elemento di prova non costituisce l'unico riscontro alla chiamata in correità del US da parte del RI che è stato valorizzato dalla Corte d'appello di Bologna. La Corte d'appello felsinea ha,infatti, in tale prospettivavalorizzato anche le dichiarazioni che erano state rese dal testimone oculare RC IL, il quale aveva riferito che l'autovettura Lancia Y che era guidata dal US - circostanza, questa, che è stata ammessa dallo stesso ricorrente - era ferma «in attesa» al centro della carreggiata e bloccava le altre autovetture in entrambi i sensi di marcia e che, non appena l'esecutore materiale della rapina, cioè il RI, era risalito a bordo dal lato passeggero, la stessa autovettura Lancia Y era immediatamente ripartita a forte velocità. Tale elemento di prova, che appare tale da costituire anch'esso un riscontro estrinseco individualizzante alle dichiarazioni etero-accusatorie del RI nei confronti del US, non è stato in alcun modo contestato dal ricorrente. Venendo, comunque, all'elemento di riscontro che è oggetto di contestazione, si deve osservare come il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia - la cui sentenza, ricorrendo qui una cosiddetta "doppia conforme", costituisce un unico complessivo corpo decisionale con quella di secondo grado, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente e che le loro argomentazioni si saldano tra loro -, con riguardo al fatto che, nel video che era stato rinvenuto nel telefono cellulare del RI e che era risultato essere stato girato nell'abitazione del US, si vedeva che a pulire la pistola era la De Iudicibus, ha argomentato che il fatto che il fatto che questa, in casa del US, si accingesse a pulire comodamente e approfonditamente l'arma, in modo non rapido ma avvalendosi di guanti in lattice e di una pezzuola, appunto, in tutta comodità, rendeva 13 logicamente irragionevole l'ipotesi che la De Iudicibus avesse portato con sé presso il US un'arma detenuta altrove, pulendola poi con calma mentre veniva ripresa, e faceva invece logicamente ritenere che la donna avesse pulito l'arma nell'abitazione dove questa veniva conservata a disposizione dei tre malviventi, cioè a casa del US, il quale, quindi, la deteneva (pag. 14 della sentenza di primo grado). Tale motivazione della detenzione dell'arma da parte del US - che, come si è detto, si deve ritenere integrare quella della Corte d'appello di Bologna -, oltre a non essere stata contestata nel ricorso, appare priva di illogicità, tanto meno manifeste, con la conseguenza che l'elemento di prova della detenzione dell'arma si deve reputare correttamente utilizzato dalla Corte d'appello di Bologna a riscontro della chiamata in correità del RI, il quale aveva affermato che la pistola che aveva utilizzato per commettere la rapina gli era stata data da NC US. Pertanto, la motivazione con la quale la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto che l'attendibilità delle dichiarazioni etero-accusatorie del RI nei confronti del US fosse stata confermata da riscontri estrinseci (individualizzanti) si deve ritenere priva di manifeste illogicità e di incoerenze. 3.1.3. Poiché da quanto si è esposto risulta che la motivazione della Corte d'appello di Bologna in ordine al ritenuto concorso del US nella rapina di cui al capo A) dell'imputazione si deve ritenere esente da vizi, ne discende che ciò esclude logicamente che la condotta del US potesse essere qualificata come mero favoreggiamento personale. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come si è visto esaminando il primo motivo, la detenzione della pistola di cui al capo C) dell'imputazione da parte del US è stata ritenuta provata sulla scorta delle dichiarazioni accusatorie del RI, le quali avevano trovato conferma nell'elemento di prova costituito dal video che riprendeva IA De Iudicibus mentre puliva l'arma a casa del US, dovendosi ritenere, come era stato non illogicamente argomentato dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, che la De Iudicibus stesse pulendo un'arma detenuta non altrove ma nell'abitazione del US, dove essa veniva conservata «a disposizione dei tre malviventi» (pag. 14 della sentenza di primo grado). Rispetto a quanto si è detto esaminando il primo motivo, si deve aggiungere che il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia ha altresì addotto l'ulteriore elemento di prova costituito dalle dichiarazioni della De Iudicibus, la quale aveva riferito di avere visto l'arma in casa del US che, quindi, la deteneva colà occultata (e l'aveva fornita al RI per commettere le due rapine di cui ai capi "A" ed "E") (pag. 13, punto i, e pag. 14, primo capoverso, della sentenza di primo grado). 14 Quanto alla deduzione del ricorrente secondo cui la nota del 04/10/2022 dei Carabinieri avrebbe «esclu[so] radicalmente che possa essere credibile il racconto della De Iudicibus laddove afferma che la pistola era conservata e custodita dal US» (punto 6 della pag. 7 del ricorso), si deve osservare: da un lato, come tale deduzione sia del tutto generica, atteso che il ricorrente non ha né riportato la suddetta nota né indicato per quali ragioni i Carabinieri avrebbero affermato che la De Iudicibus non era credibile sul punto;
dall'altro lato, che la valutazione della credibilità di un dichiarante compete non ai Carabinieri ma al Giudice, il quale, nella persona del G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, ha mostrato di avere ritenuto credibile quanto affermato dalla De Iudicibus. Tale motivazione della detenzione della pistola di cui al capo C) dell'imputazione da parte del US appare priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, sicché essa si sottrae a censure in questa sede di legittimità e, in particolare, a quelle del ricorrente, le quali, oltre a prefigurare una qui non consentita rivalutazione degli elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria degli stessi, appaiono comunque inidonee a scardinare logicamente la motivazione dei giudici di merito, atteso che il fatto che il RI potesse avere utilizzato più volte la pistola nel corso di un mese non esclude che a dargliela fosse stato il US, che, secondo la non illogica ricostruzione dei giudici di merito, la deteneva, appunto, «a disposizione dei tre malviventi». Quanto alle censure che riguardano l'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni gravi di cui al capo D) dell'imputazione, poiché esse sono state formulate dal ricorrente sull'esclusivo presupposto della fondatezza delle sue censure concernenti l'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione della pistola di cui al capo C) dell'imputazione, dalla ritenuta manifesta infondatezza di queste ultime censure discende logicamente la manifesta infondatezza anche di quelle, da esse integralmente dipendenti, concernenti il capo C) dell'imputazione. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla prima contestazione del ricorrente, si deve osservare come la Corte di cassazione abbia affermato il principio - che il Collegio, condividendolo, intende ribadire e che smentisce l'opposta tesi sostenuta dal US - secondo cui il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783-01; Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281-01). 15 Quanto alla seconda contestazione del ricorrente, si deve osservare come la Corte d'appello di Bologna abbia non illogicamente ritenuto che il comportamento processuale del US fosse stato improntato alla «minimizzazione delle proprie responsabilità» in ordine ai reati a lui contestati. Tale valutazione non risulta logicamente smentita dalle circostanze che il US aveva ammesso in sede di interrogatorio di garanzia, le quali appaiono effettivamente legittimamente modulate in modo da escludere la responsabilità dell'imputato per i reati a lui contestati, con la conseguenza che le stesse dichiarazioni sono state perciò non illogicamente ritenute dalla Corte d'appello di Bologna insuscettibili di costituire un elemento positivo ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ne discende che la Corte d'appello di Bologna, nell'esprimere quello che è un giudizio di fatto, ha dato logicamente conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti ai fini del diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche (in specie, i precedenti penali dell'imputato), senza incorrere in contraddizioni, con la conseguenza che tale motivazione sfugge a censure in questa sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01, con la quale la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). 4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti per motivi non consentititi o manifestamente infondati, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/01/2025.
lette le conclusioni dell'Avv. GIUSEPPE CAMPAGNOLI, difensore di RI Salvaore, il quale, nel rappresentare di essere impossibilitato a partecipare alla trattazione orale del procedimento, la quale era stata richiesta dal difensore di US NC, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha chiesto di essere sostituito da un altro difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 9enerale LUIGI GIORDANO, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito l'Avv. ENRICO FONTANA, in difesa di US NC, il quale, dopo la discussione, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4188 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/06/2024, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 26/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale: 1) VA RI e NC US erano stati condannati per i reati, commessi in concorso tra loro (oltre che con IA De Iudicibus, giudicata separatamente), di: a) rapina pluriaggravata ai danni di LL OL di cui al capo A) dell'imputazione; b) simulazione di reato di cui al capo B) dell'imputazione; c) detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo di cui al capo C) dell'imputazione; d) lesione personale grave ai danni di LL OL di cui al capo D) dell'imputazione; 2) VA RI era stato condannato anche per i reati, commessi in concorso con RE GL (giudicato separatamente), di: e) rapina pluriaggravata ai danni di Remo Astrologi di cui al capo E) dell'imputazione; f) detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo di cui al capo F) dell'imputazione. La Corte d'appello di Bologna confermava altresì le pene che erano state applicate ai due imputati dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia per i suddetti reati, unificati dal vincolo della continuazione, nella misura, rispettivamente, di 7 anni e 4 mesi di reclusione ed C 3.067,00 di multa per VA RI, e di 5 anni e 8 mesi di reclusione ed € 2.000,00 di multa per NC US. 2. Avverso tale sentenza del 05/06/2024 della Corte d'appello di Bologna, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, VA RI e NC US. 3. Il ricorso di VA RI, a firma dell'avv. Giuseppe Campagnoli, è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo ad alcuni aspetti della determinazione della misura della pena. Il RI lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Bologna avrebbe reso una motivazione solo apparente del rigetto del suo motivo di appello con il quale aveva lamentato l'eccessività della pena detentiva base di 9 anni e 6 mesi di reclusione 2 che gli era stata applicata dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia per il più grave reato di rapina di cui al capo A) dell'imputazione. Il ricorrente contesta che la Corte d'appello di Bologna non avrebbe dato alcuna risposta alle doglianze che egli aveva avanzato nei confronti delle motivazioni che avevano indotto il G.i.p. del Tribunale di Bologna a determinare la pena nell'indicata misura di 9 anni e 6 mesi di reclusione, superiore al previsto minimo edittale di 6 anni di reclusione, atteso che la stessa Corte d'appello si sarebbe in proposito limitata ad affermare che la medesima pena era stata «correttamente individuata nella cornice edittale prevista per la rapina mono- aggravata» (pag. 12, primo capoverso, della sentenza impugnata), così «limitandosi a confermare tautologicamente la correttezza della pena base, come ascrivibile alla cornice edittale della norma incriminatrice, risultandone una motivazione del tutto illogica, mancante ovvero meramente apparente». In secondo luogo, il RI contesta la motivazione con la quale la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il suo motivo di appello là dove, con esso, egli aveva dedotto l'eccessività dell'aumento di pena detentiva di un anno e 6 mesi di reclusione che gli era stato applicato dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia per la continuazione con il reato di rapina di cui al capo E) dell'imputazione (sulla considerazione che tale rapina sarebbe stata di «gravità pressoché pari» a quella di cui al capo "A" dell'imputazione; pag. 30, primo capoverso, della sentenza di primo grado). Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte d'appello di Bologna, che è esposta nel primo capoverso della pag. 13 della sentenza impugnata, sarebbe meramente apparente, oltre che contraddittoria, in quanto: 1) la vittima della rapina Remo Astrologi non gli aveva consegnato l'incasso giornaliero della sua tabaccheria ma solo la somma di € 100,00, con la conseguenza che «parrebbe che la condotta dell'imputato non avesse poi compresso più di tanto la capacità di reazione della persona offesa»; 2) «la pericolosità delle condotte di violenza e minaccia sono intrinseche al possesso dell'arma, già costituente circostanza aggravante del reato e fattispecie autonoma posta in continuazione». Il ricorrente conclude sul punto che l'aumento di pena congruo per la rapina di cui al capo E) dell'imputazione «avrebbe dovuto essere contenuto nel minimo edittale». 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Dopo avere esposto che, con il proprio atto di appello, aveva lamentato come il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, pur avendogli riconosciuto le circostanze 3 attenuanti generiche, «le avesse applicate in misura ridotta», il RI lamenta che la motivazione fornita dalla Corte d'appello di Bologna al secondo capoverso del punto 4.3.2 della sentenza impugnata (pag. 11) non avrebbe colto l'oggetto di tale doglianza, che era costituito, come detto, dal fatto che il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia aveva ritenuto che la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche non potesse essere operata nel massimo consentito a causa della «non spontaneità» della confessione dell'imputato. A proposito di tale presunta «non spontaneità», il RI evidenzia come egli avesse confessato anche una rapina «per la quale neppure sapeva di essere indagato» (cioè, si deve ritenere, quella di cui al capo "E" dell'imputazione) e avesse anche «collaborato su aspetti del tutto estranei ai reati di cui al presente giudizio, e su fatti addebitabili ad altri, nonostante il timore di ritorsioni (circostanza peraltro sottolineata a più riprese anche nella sentenza qui impugnata!), tanto che, come risulta dagli atti, è stato possibile recuperare sostanze stupefacenti presso l'immobile di US NC proprio grazie alle informazioni fornite dall'imputato». La motivazione sarebbe quindi contraddittoria là dove la Corte d'appello di Bologna «da un lato afferma l'importanza e la centralità della confessione di RI nel quadro probatorio contro il coimputato e per altro verso non censura la sentenza del primo grado che "svalutava" tale confessione ritenendola insufficiente alla concessione massima della riconoscibilità delle attenuanti di cui all'art 62 bis c.p.». 4. Il ricorso di NC US, a firma dell'avv. Enrico Fontana, è affidato a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione «in relazione alla sussistenza del delitto di cui al capo A) anziché del leviore delitto di favoreggiamento personale». Il US lamenta anzitutto la manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte d'appello di Bologna, al secondo e al terzo capoverso della pag. 8 della sentenza impugnata, ha ritenuto non credibile la versione dei fatti che era stata resa dallo stesso US in sede di interrogatorio di garanzia (reputando, invece, pienamente attendibili le dichiarazioni che erano state rese dal coimputato VA RI, il quale aveva chiamato in correità il US). Secondo il ricorrente, la lamentata manifesta illogicità della motivazione sussisterebbe in quanto: 1) nel primo dei menzionati capoversi «si evidenzia come appaia singolare che US NC nelle captazioni, pur sapendosi accusato dall'amico di concorso nel grave delitto di rapina a mano armata, non accenni almeno al fatto di essere calunniato»; 2) nel secondo dei menzionati capoversi, 4 «si evidenzia proprio il sentimento di rabbia e di risentimento manifestato da US nei confronti dell'amico RI VA per essere stato accusato ingiustamente e, dunque, per essere stato calunniato». Il US deduce inoltre che, mentre nel primo dei menzionati capoversi «si evidenzia che US NC non si sarebbe professato innocente», immediatamente dopo, nel secondo dei due capoversi, «si evidenzia che lo stesso US dice "me la sucano [...] le prove ci vogliono fra", ostentando dunque L.] la propria tranquillità per l'essere innocente e dunque la carenza di elementi di prova a suo carico diversi ed ulteriori rispetto alla avvenuta chiamata in correità». In secondo luogo, il US lamenta la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione «nella ricostruzione dei fatti che costituirebbero il riscontro esterno alle dichiarazioni di RI». Secondo il ricorrente, tali vizi della motivazione risulterebbero alla luce del fatto che la Corte d'appello di Bologna asserisce (al quinto capoverso della pag. 9 della sentenza impugnata) che egli deteneva nella propria abitazione l'arma con la quale fu commessa la rapina, mentre poche righe prima (al terzo capoverso della pag. 9 della sentenza impugnata) aveva affermato che, dall'analisi dei filmati che erano stati effettuati presso l'abitazione del US durante la perquisizione locale di essa (del 29/09/2022), confrontati con i video che erano contenuti nel telefono cellulare del RI, era emerso che il 10/08/2022, cioè prima delle due rapine di cui ai capi A) ed E) dell'imputazione (le quali erano state commesse, con la stessa pistola: quella di cui al capo "A", il 12/09/2022; quella di cui al capo "E", il 25/08/2022), «De Iudicibus IA, che si trovava presso l'abitazione di US NC, puliva minuziosamente proprio la pistola poi utilizzata nelle due rapine». Il US deduce quindi che «[n]on risponde dunque al vero che US NC deteneva l'arma presso la propria abitazione, l'arma era detenuta dalla De Iudicibus, che puliva l'arma; che ciò poi sia avvenuto estemporaneamente nella abitazione di NC, ove la stessa spesso accedeva per ragioni di vicinanza degli appartamenti e senza la prova della presenza del US NC, è altra e diversa circostanza». 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione «in relazione alla sussistenza del delitto di cui al capo C) e D)». Nel richiamare quanto argomentato nel primo motivo con riguardo alla ritenuta detenzione, da parte sua, della pistola di cui al capo C) dell'imputazione, il US rappresenta che, «dalle risultanze in atti, risulterebbe come: il 04/08/2022 la pistola si trovasse nella mani della De Iudicibus, che si occupava di pulirla a casa del US, senza che, peraltro, dal video che ritraeva la donna, si 5 vedesse o si sentisse il US;
il 10/08/2022, l'arma fosse nella disponibilità della De Iudicibus e del RI, i quali, nel video che li ritraeva, la utilizzavano per sparare, senza che, nello stesso video, vi fosse traccia del US o di luoghi di sua pertinenza;
il 24/08/2022, il RI e il GL avessero utilizzato la pistola, anche in questo caso senza che risultasse la presenza del US o di luoghi a lui riconducibili;
il 25/08/2022, il RI avesse utilizzato la pistola per commettere la rapina di cui al capo E) dell'imputazione in concorso con il GL;
il 12/09/2022, fosse stato il RI a utilizzare la pistola per commettere materialmente la rapina di cui al capo A) dell'imputazione. Tanto esposto, il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Bologna non avrebbe «spiega[to] perché il RI, che nel volgere dì circa un mese utilizza la pistola almeno 4 volte, debba lasciarla in custodia a US, per poi doverla prelevare e riportare in tutte le occasioni in cui decide di utilizzarla». Quanto al reato di lesioni gravi di cui al capo D) dell'imputazione, il US espone che dalla sentenza impugnata emergerebbe che, secondo la Corte d'appello di Bologna, «la responsabilità del US in ordine al delitto di cui al capo D) "discenda da quanto [sopra] argomentato" cioè dalla ritenuta responsabilità per la detenzione dell'arma che secondo la motivazione della Corte di appello (pag. 9) sarebbe stata "fornita a RI VA" proprio da US NC», con la conseguenza che dall'annullamento della sentenza impugnata per il capo C) dell'imputazione dovrebbe discendere l'annullamento della stessa sentenza anche per il capo D). 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., con riguardo alla conferma del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il US contesta anzitutto il primo argomento utilizzato dalla Corte d'appello di Bologna per confermare tale diniego, costituito dal fatto che egli era gravato da «numerosi precedenti penali» (pag. 11 della sentenza impugnata), lamentando al riguardo che la stessa Corte d'appello, con l'utilizzare tale argomento, non avrebbe tenuto conto che, nei suoi confronti, era stata ritenuta la recidiva reiterata, con la conseguenza che, «pertanto, tale elemento negativo [dei precedenti penali] non può essere oggetto di duplice valutazione da parte della Corte». Il ricorrente contesta poi il secondo argomento utilizzato dalla Corte d'appello di Bologna per confermare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, costituito dal fatto che egli non avrebbe «mostrato alcun tipo di resipiscenza né sembra aver compiuto neppure iniziale revisione critica dei fatti commessi», lamentando al riguardo che il suo interrogatorio di garanzia «dimostr[erebbe] l'esatto contrario», in quanto egli aveva ammesso di: avere 6 accompagnato il RI sul luogo della rapina;
averlo atteso in auto mentre lo stesso RI consumava il delitto;
avere accompagnato a casa il RI dopo la rapina;
udito gli spari, visto il RI correre verso l'auto e, ciò nonostante, averlo atteso, caricato in auto e portato a casa;
avere accompagnato la De Iudicibus a nascondere l'autovettura che era stata utilizzata per la rapina;
avere riparato la moto del RI;
fare uso di sostanze stupefacenti e destinarne una parte a propri amici e clienti e ciò prima che si fosse proceduto a perquisizione nei suoi confronti o che gli fossero state fatte contestazioni al riguardo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, si deve affermare l'inammissibilità della richiesta che è stata avanzata dell'avv. Giuseppe Campagnoli, difensore di VA RI, nelle proprie conclusioni scritte, di essere sostituito da un altro difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. È stato infatti ripetutamente chiarito che, nel giudizio di cassazione, non è prevista la sostituzione con un difensore di ufficio del difensore che sia impossibilitato a comparire all'udienza fissata per la discussione del ricorso (Sez. 4, n. 22797 del 17/04/2018, Camorani, Rv. 272996-01; Sez. 4, n. 12479 del 25/02/2016, Moresi, Rv. 266407-01). 2. Il ricorso di VA RI. 2.1. Il primo motivo non è consentito. 2.1.1. Con riguardo alla parte del motivo che concerne la determinazione della misura della pena detentiva base per il reato di rapina di cui al capo A) dell'imputazione, si deve anzitutto rilevare l'erroneità dell'affermazione del ricorrente secondo cui la Corte d'appello di Bologna si sarebbe al riguardo «limita[ta] ad affermare [...] che "la pena per il delitto più grave [...] stabilita dal giudice di primo grado per entrambi gli imputati [...] è stata correttamente individuata nella cornice edittale prevista per la rapina mono-aggravata» (con la conseguenza che la stessa Corte d'appello di Bologna si sarebbe «limita[ta] a confermare tautologicamente la correttezza della pena base, come ascrivibile alla cornice edittale della norma incriminatrice»). Dalla lettura della sentenza impugnata risulta infatti che la motivazione sul punto della determinazione della misura della pena per il reato di rapina di cui al capo A) dell'imputazione non consiste soltanto, come mostra di ritenere erroneamente il ricorrente, nella frase, dallo stesso citata, «la pena per il delitto più grave [...] stabilita dal giudice di primo grado per entrambi gli imputati [...] è stata correttamente individuata nella cornice edittale prevista per la rapina mono- aggravata», ma consiste anche nell'ulteriore argomentazione secondo cui: «il modesto discostamento dal minimo edittale (comunque ben lontano dal medio 7 edittale, pari ad anni 13) è ampiamente giustificato e adeguato al disvalore della condotta delittuosa, contraddistinta da una spiccata ingravescenza e perniciosità come si desume dall'entità e modalità della violenza e minaccia esercitata sulla vittima (la intimidiva con la pistola e, non bastando, esplodeva vari colpi in aria e infine puntava alle gambe, ferendola gravemente)». Il ricorrente ha pertanto del tutto omesso di confrontarsi con tale argomentazione - la quale costituisce evidentemente la parte effettivamente significativa della motivazione della Corte d'appello di Bologna -, che ha erroneamente completamente trascurato, ciò che integra una prima ragione per la quale il motivo, nella parte che concerne la determinazione della misura della pena detentiva base per il reato di rapina di cui al capo A) dell'imputazione, si deve ritenere non consentito. 2.1.2. In ogni caso, e con riguardo al motivo nella sua interezza - inclusa, cioè, la parte di esso che concerne la determinazione della misura dell'aumento di pena detentiva per la continuazione con il reato di rapina di cui al capo E) dell'imputazione -, si deve osservare che giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, come pure degli aumenti per la continuazione, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso di specie, si deve in primo luogo osservare che la pena detentiva di 9 anni e 6 mesi di reclusione che è stata irrogata per il più grave reato di rapina aggravata dalla circostanza aggravante "privilegiata" di cui all'art. 628, terzo comma, n.
3-quater), cod. pen. - la quale è insuscettibile di bilanciamento, per il divieto di cui al quinto comma dell'art. 628 cod. pen. - è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena che è prevista dal terzo comma dell'art. 628 cod. 8 pen. per il delitto di rapina mono-aggravata (media edittale che, come è stato esattamente evidenziato dalla Corte d'appello di Bologna, è pari a 13 anni di reclusione), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d'appello di Bologna mediante la valorizzazione, operata dalla stessa Corte, del disvalore della condotta criminosa, in quanto connotata da perniciosità anche ingravescente, quale risultava dall'entità e dalle modalità della minaccia e della violenza, atteso che il RI aveva prima intimidito la persona offesa con la pistola e poi, poiché ciò non era bastato, aveva esploso dei colpi di pistola in aria e aveva infine sparato alle gambe della vittima, ferendola gravemente. In secondo luogo, quanto alla motivazione della determinazione dell'aumento di pena detentiva di un anno e 6 mesi di reclusione per la continuazione con il reato di rapina di cui al capo E) dell'imputazione, l'argomentazione della Corte d'appello di Bologna - secondo cui tale aumento di pena «è da ritenersi proporzionato e adeguato al disvalore della fattispecie delittuosa posta in essere, contraddistinta da una spiccata pericolosità delle condotte di violenza e minaccia, perpetrata con modalità tali da comprimere la capacità di reazione della persona offesa dal momento che RI VA entrava nella tabaccheria con il volto travisato e minacciava Astrologo Remo anche esplodendo colpi di pistola per convincerlo a consegnare l'incasso» (primo capoverso della pag. 13 della sentenza impugnata) - risulta anch'essa pienamente idonea ad assolvere l'onere motivazionale che gravava sulla stessa Corte d'appello. Appare infatti di tutta evidenza come non solo il brandire una pistola ma esplodere anche un colpo di essa costituiscano, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, condotte chiaramente «tali da comprimere la capacità di reazione della persona offesa». Inoltre, ai fini della determinazione della pena, la Corte d'appello di Bologna, sempre diversamente da quanto appare ritenere il ricorrente, ben poteva tenere conto dello stesso elemento di fatto dell'uso della pistola, ancorché esso avesse assunto rilievo ai distinti fini dell'integrazione della circostanza aggravante dell'essere stata la violenza o minaccia commessa con armi e del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo di cui al capo C) dell'imputazione, senza incorrere nella violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904-03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378-01). Pertanto, poiché l'esercizio della discrezionalità che spetta al giudice del merito con riguardo alla determinazione della misura della pena si deve ritenere essere stato adeguatamente motivato dalla Corte d'appello di Bologna, ne consegue che le doglianze del ricorrente, in quanto sostanzialmente dirette a 9 ottenere una diversa e più ridotta quantificazione della stessa pena, non sono consentite in questa sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo non è consentito. Con tale motivo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna non avrebbe «colto il punto oggetto di gravame», il quale punto era costituito dalla doglianza relativa al fatto che il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, «le avesse applicate in misura ridotta», cioè in misura inferiore al massimo consentito di un terzo della pena. A tale proposito, si deve osservare che, nel formulare il motivo di ricorso, il RI non si è avveduto che la Corte d'appello di Bologna ha in realtà implicitamente ma chiara onerure rigettato la suddetta doglianza col rilevare che (pag. 12, secondo e terzo capoverso, della sentenza impugnata), in base al principio che è stato affermato con la sentenza Cena delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096-01) - secondo cui «[l]e circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse» (così la massima Rv. 282096-01) -, il G.i.p. del Tribunale dì Reggio Emilia, avendo concluso il giudizio di bilanciamento tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti soggette al medesimo giudizio in termini di equivalenza, non avrebbe dovuto operare alcuna diminuzione di pena per le suddette circostanze attenuanti, come aveva invece erroneamente fatto. L'esatto rilievo, da parte della Corte d'appello di Bologna, di tale errore in favor dell'imputato, se da un lato non consentiva alla Corte d'appello di emendare lo stesso errore in difetto di impugnazione del pubblico ministero, a ciò ostando il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., dall'altro lato valeva senz'altro a escludere, implicitamente ma chiar£D11- é o- , qualsiasi possibilità di ritenere la fondatezza del motivo di appello con il quale l'imputato si era doluto dell'insufficienza di una diminuzione di pena che, in realtà, non avrebbe dovuto essere in alcun modo diminuita in considerazione della reputata equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute circostanze aggravanti soggette al giudizio di comparazione (da notare che il principio che è stato affermato dalla sentenza Cena è stato successivamente ribadito, con specifico riferimento alle circostanze aggravanti "privilegiate" di cui ai nn. 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., da Sez. 2, n. 14655 del 07/03/2024, Stanek, Rv. 286212-01). 10 La mancata considerazione, da parte del ricorrente, di tale implicita ma chiarissima ragione di rigetto della doglianza che egli aveva prospettato con il proprio atto di appello comporta che il motivo si debba ritenere non consentito. 3. Il ricorso di NC US. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1.1. È, anzitutto, manifestamente insussistente la denunciata manifesta illogicità delle motivazioni con le quali la Corte d'appello di Bologna ha argomentato la non credibilità della versione dei fatti che era stata fornita dal US nel corso del proprio interrogatorio di garanzia (reputando, invece, pienamente attendibili le dichiarazioni che erano state rese dal RI, il quale aveva chiamato in correità il US). Il ricorrente deduce in primo luogo la manifesta illogicità dell'argomentazione che è stata sviluppata dalla Corte d'appello di Bologna al secondo capoverso della pag. 8 della sentenza impugnata, là dove la Corte d'appello scrive che: «vi è un'obiettiva e illogica discordanza tra la versione fornita in interrogatorio di garanzia e l'atteggiamento da lui [cioè dal US] assunto nelle conversazioni captate: US NC, allorché non sapeva di essere intercettato, non si è mai dichiarato espressamente estraneo ai fatti né ha riportato all'interlocutore la versione attenuata fornita in interrogatorio: ciò non è coerente e logico poiché una persona, a suo dire ingiustamente coinvolta, nell'ambito di conversazioni private certamente professa la propria innocenza o almeno accenna al fatto di essere stato calunniato, sottolinea di non avere saputo nulla delle reali intenzioni dell'amico e di avere scoperto la cosa solo con gli spari, si lamenta di essere stato a sua insaputa coinvolto in fatti di tale gravità». A proposito di tale argomentazione, il US si limita ad affermare che, con essa, «si evidenzia come appaia singolare che US NC nelle captazioni, pur sapendosi accusato dall'amico dì concorso nel grave delitto di rapina a mano armata, non accenni almeno al fatto di essere calunniato», in tal modo limitandosi in realtà lo stesso US a indicare il contenuto dell'argomentazione da lui contestata senza però indicare per quale ragione la stessa si dovrebbe ritenere manifestamente illogica. In ogni caso, una tale illogicità si deve ritenere manifestamente insussistente, atteso che appare invece del tutto logico ritenere, come ha fatto la Corte d'appello di Bologna, che «non è coerente e logico» che una persona che sia stata ingiustamente accusata di un delitto che non ha commesso, nel parlare privatamente con altri del fatto, non professi mai la propria innocenza né accusi il proprio accusatore (il RI) di averlo calunniato. Il ricorrente deduce in secondo luogo la manifesta illogicità dell'argomentazione che è stata sviluppata dalla Corte d'appello di Bologna al terzo 11 capoverso della pag. 8 della sentenza impugnata, là dove la Corte d'appello scrive che: «il sentimento di rabbia mostrato nei confronti di RI VA, il quale non avrebbe dovuto confessare né coinvolgerlo: US NC nelle conversazioni captate, intercorse con la compagna VE IA (27/10/2022) e ambientali (nella Caserma dei Carabinieri di Reggio Emilia, allorché si sfogava con De Iudicibus IA), si dimostra indignato per l'accaduto ma non per l'ingiusta accusa ma per la sprovvedutezza e faciloneria mostrata dal correo ("cazzo gli ha detto della pistola"), tale da impedirgli di imbastire una versione dei fatti alternativa ("dicono che c'ero io... aia, aia, aia... me la sucano... le prove ci vogliono fra..."), inveisce
contro
RI VA che ha mostrato debolezza ("testa di minchia, handicappato")». A proposito di tale argomentazione, il US afferma che, con essa, «si evidenzia proprio il sentimento di rabbia e di risentimento manifestato da US nei confronti dell'amico RI VA per essere stato accusato ingiustamente e, dunque, per essere stato calunniato». In realtà, la stessa argomentazione della Corte d'appello di Bologna evidenzia come la rabbia mostrata dal US nei confronti del RI fosse dovuta non al fatto che lo stesso RI lo aveva accusato nonostante egli fosse innocente - come è sostenuto, in modo, peraltro, anapodittico, dal ricorrente -, ma al "tradimento" dell'amico e alla sprovvedutezza e alla debolezza che egli aveva mostrato nei confronti degli inquirenti, in quanto tali da pregiudicare la difesa del (perciò arrabbiato) US. Quanto, poi, alla frase, che è stata pronunciata dal ricorrente nel corso di una conversazione intercettata e che è dallo stesso invocata, «me la sucano [...] le prove ci vogliono fra», essa risulta logicamente dimostrativa di una «tranquillità» del US dovuta non al suo «essere innocente», come è sostenuto nel ricorso, ma alla convinzione che non vi fossero prove della sua colpevolezza ulteriori rispetto alla chiamata in correità del RI. Ne discende che i lamentati vizi di manifesta illogicità delle motivazioni con le quali la Corte d'appello di Bologna ha argomentato la non credibilità della versione dei fatti che era stata fornita dal US si devono ritenere manifestamente insussistenti, mentre appare del tutto logica e coerente la conclusione della Corte d'appello di Bologna secondo cui «l'atteggiamento assunto da US NC non corrisponde alla posizione di colui che è stato ingiustamente incriminato di un delitto non commesso o non concordato ma, al contrario, appare perfettamente coerente con il contegno di colui che, in ragione della completezza della confessione resa dal concorrente, non può organizzare la propria difesa, non può costruire una plausibile versione alternativa dei fatti». 12 Poiché la denunciata manifesta illogicità delle motivazioni con le quali la Corte d'appello di Bologna ha argomentato la non credibilità della versione dei fatti che era stata fornita dal US si deve ritenere manifestamente insussistente, ne discende che risulta, perciò, del tutto logico che la stessa Corte d'appello abbia reputato la stessa versione dei fatti inidonea a smentire quella che era stata fornita dal RI, che i Giudici bolognesi hanno motivatamente ritenuto credibile (con le argomentazioni che sono contenute al punto 4.1.1 della sentenza impugnata;
pagine da 6 a 7 di essa). 3.1.2. È, in secondo luogo, manifestamente insussistente la denunciata manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con la quale la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto che l'attendibilità delle dichiarazioni etero- accusatorie del RI nei confronti del US avessero trovato conferma nell'elemento di riscontro costituito della detenzione, da parte del US, nella propria abitazione, della pistola con la quale era stata commessa la rapina. Si deve anzitutto osservare che tale elemento di prova non costituisce l'unico riscontro alla chiamata in correità del US da parte del RI che è stato valorizzato dalla Corte d'appello di Bologna. La Corte d'appello felsinea ha,infatti, in tale prospettivavalorizzato anche le dichiarazioni che erano state rese dal testimone oculare RC IL, il quale aveva riferito che l'autovettura Lancia Y che era guidata dal US - circostanza, questa, che è stata ammessa dallo stesso ricorrente - era ferma «in attesa» al centro della carreggiata e bloccava le altre autovetture in entrambi i sensi di marcia e che, non appena l'esecutore materiale della rapina, cioè il RI, era risalito a bordo dal lato passeggero, la stessa autovettura Lancia Y era immediatamente ripartita a forte velocità. Tale elemento di prova, che appare tale da costituire anch'esso un riscontro estrinseco individualizzante alle dichiarazioni etero-accusatorie del RI nei confronti del US, non è stato in alcun modo contestato dal ricorrente. Venendo, comunque, all'elemento di riscontro che è oggetto di contestazione, si deve osservare come il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia - la cui sentenza, ricorrendo qui una cosiddetta "doppia conforme", costituisce un unico complessivo corpo decisionale con quella di secondo grado, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente e che le loro argomentazioni si saldano tra loro -, con riguardo al fatto che, nel video che era stato rinvenuto nel telefono cellulare del RI e che era risultato essere stato girato nell'abitazione del US, si vedeva che a pulire la pistola era la De Iudicibus, ha argomentato che il fatto che il fatto che questa, in casa del US, si accingesse a pulire comodamente e approfonditamente l'arma, in modo non rapido ma avvalendosi di guanti in lattice e di una pezzuola, appunto, in tutta comodità, rendeva 13 logicamente irragionevole l'ipotesi che la De Iudicibus avesse portato con sé presso il US un'arma detenuta altrove, pulendola poi con calma mentre veniva ripresa, e faceva invece logicamente ritenere che la donna avesse pulito l'arma nell'abitazione dove questa veniva conservata a disposizione dei tre malviventi, cioè a casa del US, il quale, quindi, la deteneva (pag. 14 della sentenza di primo grado). Tale motivazione della detenzione dell'arma da parte del US - che, come si è detto, si deve ritenere integrare quella della Corte d'appello di Bologna -, oltre a non essere stata contestata nel ricorso, appare priva di illogicità, tanto meno manifeste, con la conseguenza che l'elemento di prova della detenzione dell'arma si deve reputare correttamente utilizzato dalla Corte d'appello di Bologna a riscontro della chiamata in correità del RI, il quale aveva affermato che la pistola che aveva utilizzato per commettere la rapina gli era stata data da NC US. Pertanto, la motivazione con la quale la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto che l'attendibilità delle dichiarazioni etero-accusatorie del RI nei confronti del US fosse stata confermata da riscontri estrinseci (individualizzanti) si deve ritenere priva di manifeste illogicità e di incoerenze. 3.1.3. Poiché da quanto si è esposto risulta che la motivazione della Corte d'appello di Bologna in ordine al ritenuto concorso del US nella rapina di cui al capo A) dell'imputazione si deve ritenere esente da vizi, ne discende che ciò esclude logicamente che la condotta del US potesse essere qualificata come mero favoreggiamento personale. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come si è visto esaminando il primo motivo, la detenzione della pistola di cui al capo C) dell'imputazione da parte del US è stata ritenuta provata sulla scorta delle dichiarazioni accusatorie del RI, le quali avevano trovato conferma nell'elemento di prova costituito dal video che riprendeva IA De Iudicibus mentre puliva l'arma a casa del US, dovendosi ritenere, come era stato non illogicamente argomentato dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, che la De Iudicibus stesse pulendo un'arma detenuta non altrove ma nell'abitazione del US, dove essa veniva conservata «a disposizione dei tre malviventi» (pag. 14 della sentenza di primo grado). Rispetto a quanto si è detto esaminando il primo motivo, si deve aggiungere che il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia ha altresì addotto l'ulteriore elemento di prova costituito dalle dichiarazioni della De Iudicibus, la quale aveva riferito di avere visto l'arma in casa del US che, quindi, la deteneva colà occultata (e l'aveva fornita al RI per commettere le due rapine di cui ai capi "A" ed "E") (pag. 13, punto i, e pag. 14, primo capoverso, della sentenza di primo grado). 14 Quanto alla deduzione del ricorrente secondo cui la nota del 04/10/2022 dei Carabinieri avrebbe «esclu[so] radicalmente che possa essere credibile il racconto della De Iudicibus laddove afferma che la pistola era conservata e custodita dal US» (punto 6 della pag. 7 del ricorso), si deve osservare: da un lato, come tale deduzione sia del tutto generica, atteso che il ricorrente non ha né riportato la suddetta nota né indicato per quali ragioni i Carabinieri avrebbero affermato che la De Iudicibus non era credibile sul punto;
dall'altro lato, che la valutazione della credibilità di un dichiarante compete non ai Carabinieri ma al Giudice, il quale, nella persona del G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, ha mostrato di avere ritenuto credibile quanto affermato dalla De Iudicibus. Tale motivazione della detenzione della pistola di cui al capo C) dell'imputazione da parte del US appare priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, sicché essa si sottrae a censure in questa sede di legittimità e, in particolare, a quelle del ricorrente, le quali, oltre a prefigurare una qui non consentita rivalutazione degli elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria degli stessi, appaiono comunque inidonee a scardinare logicamente la motivazione dei giudici di merito, atteso che il fatto che il RI potesse avere utilizzato più volte la pistola nel corso di un mese non esclude che a dargliela fosse stato il US, che, secondo la non illogica ricostruzione dei giudici di merito, la deteneva, appunto, «a disposizione dei tre malviventi». Quanto alle censure che riguardano l'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni gravi di cui al capo D) dell'imputazione, poiché esse sono state formulate dal ricorrente sull'esclusivo presupposto della fondatezza delle sue censure concernenti l'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione della pistola di cui al capo C) dell'imputazione, dalla ritenuta manifesta infondatezza di queste ultime censure discende logicamente la manifesta infondatezza anche di quelle, da esse integralmente dipendenti, concernenti il capo C) dell'imputazione. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla prima contestazione del ricorrente, si deve osservare come la Corte di cassazione abbia affermato il principio - che il Collegio, condividendolo, intende ribadire e che smentisce l'opposta tesi sostenuta dal US - secondo cui il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783-01; Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281-01). 15 Quanto alla seconda contestazione del ricorrente, si deve osservare come la Corte d'appello di Bologna abbia non illogicamente ritenuto che il comportamento processuale del US fosse stato improntato alla «minimizzazione delle proprie responsabilità» in ordine ai reati a lui contestati. Tale valutazione non risulta logicamente smentita dalle circostanze che il US aveva ammesso in sede di interrogatorio di garanzia, le quali appaiono effettivamente legittimamente modulate in modo da escludere la responsabilità dell'imputato per i reati a lui contestati, con la conseguenza che le stesse dichiarazioni sono state perciò non illogicamente ritenute dalla Corte d'appello di Bologna insuscettibili di costituire un elemento positivo ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ne discende che la Corte d'appello di Bologna, nell'esprimere quello che è un giudizio di fatto, ha dato logicamente conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti ai fini del diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche (in specie, i precedenti penali dell'imputato), senza incorrere in contraddizioni, con la conseguenza che tale motivazione sfugge a censure in questa sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01, con la quale la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). 4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti per motivi non consentititi o manifestamente infondati, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/01/2025.