TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12017/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile promossa da: Nella causa civile iscritta al n. r.g. 12017/2024, promossa da:
, con l'avv. FELICIA CASCIANO Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI Bologna – Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE/I All'esito della discussione all'udienza del 10 novembre 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi degli artt. 281, undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011 1. Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente, cittadino tunisino nato nel 1992, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, chiedendo altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Il si costituiva con comparsa di risposta nella quale chiedeva la Controparte_1 reiezione del ricorso. Alla prima udienza veniva confermato il provvedimento sulla sospensiva del provvedimento impugnato. All'udienza del 22 ottobre 2025, veniva sentito il ricorrente, che dichiarava in lingua italiana: «Ho sempre lavorato per il medesimo datore di lavoro, l'Impresa edile MRC S.r.l.s. Faccio il muratore. Dal 30.06.2025 il mio contratto è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato. Vivo a San Donato, Fiera Villa, n. 8 in un appartamento che ho preso in locazione. Con me vive anche un mio connazionale. A Bologna vive anche mio zio materno, regolarmente soggiornante, con la sua famiglia e a Brescia ho un altro zio, fratello di mio padre. Le mie cugine di Bologna sono cittadine italiane. Anche nella famiglia di mio zio di Brescia sono cittadini italiani”.
Pagina 1 La causa, previa delega al GOP per la sua trattazione, veniva quindi rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 10 novembre 2025 e sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni e le parti non chiedevano che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta, sicché veniva portata al Collegio per la decisione. 2. Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Nel caso di specie poiché la Questura ha deciso in ordine alla domanda presentata dal ricorrente, richiamando il parere negativo della Commissione territoriale, senza tuttavia trasmettere la domanda alla Commissione territoriale per la trattazione, ciò consente di ritenere che la manifestazione di volontà del ricorrente sia anteriore all'entrata in vigore del Decreto Cutro (DL 20/2023) e che, pertanto, debba applicarsi la disciplina previgente. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
2.1. Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis,
Pagina 2 configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese
- desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
2.2. L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Pagina 3 A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, ha avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» ((Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
2.3. In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di
“radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_1 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di
Pagina 4 verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato». 3. Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei tre anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una buona conoscenza della lingua (cfr. il verbale di udienza) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente gode di autonomia abitativa, vivendo in un appartamento condotto in locazione (cfr. contratto di locazione). Dalla documentazione in atti si rileva, inoltre, l'attività lavorativa svolta, con la qualifica di muratore presso l'impresa MRC Srls, con contratto a tempo determinato che, dal 30.06.2025 si è trasformato in un contratto a tempo indeterminato (cfr. contratto di lavoro, proroghe e trasformazione contratto a tempo indeterminato). La circostanza che abbia perfezionato da ultimo un contratto a tempo indeterminato dal medesimo datore di lavoro, appare particolarmente significativa del suo radicamento nel contesto italiano. Dalla documentazione in atti si rileva come il medesimo percepisca una retribuzione mensile di circa € 1.500,00 (cfr. buste paga). Nonostante la modestia dei redditi, gli stessi attestano comunque una qualche progressione nel radicamento della persona sul territorio italiano. A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Dalla lettura del certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti non si evince difatti alcun pregiudizio. In Italia vivono anche due zii, con le loro rispettive famiglie che rappresentano, per il ricorrente, un importante punto di riferimento sul territorio. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. In conclusione, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 co. 6 TUI e art. 8 CEDU, sussistono i
Pagina 5 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale. 4. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 5. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 14 novembre 2025. Il Presidente est. Marco Gattuso
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile promossa da: Nella causa civile iscritta al n. r.g. 12017/2024, promossa da:
, con l'avv. FELICIA CASCIANO Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI Bologna – Controparte_2 Controparte_3
RESISTENTE/I All'esito della discussione all'udienza del 10 novembre 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi degli artt. 281, undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011 1. Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente, cittadino tunisino nato nel 1992, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, chiedendo altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Il si costituiva con comparsa di risposta nella quale chiedeva la Controparte_1 reiezione del ricorso. Alla prima udienza veniva confermato il provvedimento sulla sospensiva del provvedimento impugnato. All'udienza del 22 ottobre 2025, veniva sentito il ricorrente, che dichiarava in lingua italiana: «Ho sempre lavorato per il medesimo datore di lavoro, l'Impresa edile MRC S.r.l.s. Faccio il muratore. Dal 30.06.2025 il mio contratto è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato. Vivo a San Donato, Fiera Villa, n. 8 in un appartamento che ho preso in locazione. Con me vive anche un mio connazionale. A Bologna vive anche mio zio materno, regolarmente soggiornante, con la sua famiglia e a Brescia ho un altro zio, fratello di mio padre. Le mie cugine di Bologna sono cittadine italiane. Anche nella famiglia di mio zio di Brescia sono cittadini italiani”.
Pagina 1 La causa, previa delega al GOP per la sua trattazione, veniva quindi rimessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 10 novembre 2025 e sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni e le parti non chiedevano che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta, sicché veniva portata al Collegio per la decisione. 2. Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Nel caso di specie poiché la Questura ha deciso in ordine alla domanda presentata dal ricorrente, richiamando il parere negativo della Commissione territoriale, senza tuttavia trasmettere la domanda alla Commissione territoriale per la trattazione, ciò consente di ritenere che la manifestazione di volontà del ricorrente sia anteriore all'entrata in vigore del Decreto Cutro (DL 20/2023) e che, pertanto, debba applicarsi la disciplina previgente. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
2.1. Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis,
Pagina 2 configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese
- desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
2.2. L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Pagina 3 A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, ha avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» ((Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
2.3. In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di
“radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_1 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di
Pagina 4 verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato». 3. Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei tre anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una buona conoscenza della lingua (cfr. il verbale di udienza) e trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma che il ricorrente gode di autonomia abitativa, vivendo in un appartamento condotto in locazione (cfr. contratto di locazione). Dalla documentazione in atti si rileva, inoltre, l'attività lavorativa svolta, con la qualifica di muratore presso l'impresa MRC Srls, con contratto a tempo determinato che, dal 30.06.2025 si è trasformato in un contratto a tempo indeterminato (cfr. contratto di lavoro, proroghe e trasformazione contratto a tempo indeterminato). La circostanza che abbia perfezionato da ultimo un contratto a tempo indeterminato dal medesimo datore di lavoro, appare particolarmente significativa del suo radicamento nel contesto italiano. Dalla documentazione in atti si rileva come il medesimo percepisca una retribuzione mensile di circa € 1.500,00 (cfr. buste paga). Nonostante la modestia dei redditi, gli stessi attestano comunque una qualche progressione nel radicamento della persona sul territorio italiano. A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Dalla lettura del certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti non si evince difatti alcun pregiudizio. In Italia vivono anche due zii, con le loro rispettive famiglie che rappresentano, per il ricorrente, un importante punto di riferimento sul territorio. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. In conclusione, in ottemperanza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 co. 6 TUI e art. 8 CEDU, sussistono i
Pagina 5 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale. 4. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 5. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 14 novembre 2025. Il Presidente est. Marco Gattuso
Pagina 6