CASS
Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2024, n. 20264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20264 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI nel procedimento nei confronti di EC DI ZO AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/11/2023 della CORTE DI APPELLO DI BARI udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Ettore Pedicini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 21 novembre 2023 la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di CO EC Di ZO di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1. sentenza del Tribunale di Foggia del 5 ottobre 2015 di condanna per il reato dell'art. 648-bis cod. pen., commesso in Cerignola il 7 aprile 2015; Penale Sent. Sez. 1 Num. 20264 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 02/05/2024 2. sentenza della Corte d'appello di Bari del 26 gennaio 2016 di condanna per il reato degli artt. 56 e 648-bis cod. pen., commesso in Cerignola il 30 maggio 2018; 3. sentenza del Tribunale di Foggia del 25 maggio 2018 di condanna per il reato dell'art. 648-bis cod. pen., commesso in Cerignola il 17 novembre 2016; 4. sentenza della Corte d'appello di Bari dell'Il novembre 2021 di condanna per il reato dell'art. 648 cod. pen., commesso in Cerignola il 27 settembre 2019. In particolare, nell'accogliere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi, pur commessi a consistente distanza di tempo l'uno dall'altro, avevano ad oggetto gli stessi titoli di reato, le condotte erano tutte commesse in Cerignola ed avevano come oggetto materiale sempre automezzi Iveco, talché si può ritenere che vi fosse stata una programmazione unitaria per essere i reati avvinti dal medesimo carattere esecutivo professionale. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Bari con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata accolta l'istanza nonostante che la professionalità nel reato sia concetto diverso dall'unicità del disegno criminoso e sia situazione cui l'ordinamento riserva un aggravamento di pena, e non un beneficio;
il mero carattere professionale delle condotte delittuose non è sufficiente a fondare l'individuazione di un'unica deliberazione criminosa, e non può neutralizzare la pacifica carenza nel caso in esame di uno dei principali elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, quale la contiguità temporale tra le violazioni, che nel caso in esame manca del tutto. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Ettore Pedicini, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è infondato. Il principio di diritto alla base del ricorso è corretto, ovvero che la professionalità nel reato non equivale a dimostrazione dell'esistenza o meno dell'unicità del disegno criminoso, ma soltanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Però, nel soffermarsi sull'espressione utilizzata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza impugnata circa la specializzazione professionale criminale del condannato, il ricorso si limita ad attaccare una frase dell'ordinanza impugnata, la 2 cui caduta non è sufficiente a disarticolare il percorso logico della motivazione della stessa. L'ordinanza impugnata, infatti, ha riconosciuto l'esistenza della volizione unitaria tra i reati oggetto dell'istanza mediante un giudizio complessivo che è stato fondato sull'identità dei titoli di reato, sull'identità del luogo di commissione del reato, sull'identità delle tipologie di condotte, e sulla identità dell'oggetto materiale delle stesse, che, secondo la sistematica della giurisprudenza di legittimità, sono, in effetti, degli indici dell'esistenza o meno di un unico disegno criminoso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), indici che in modo non manifestamente illogico l'ordinanza impugnata ha ritenuto prevalenti nel caso in esame, rispetto a quello della distanza temporale tra i fatti oggetto dell'istanza. Il ricorso è, pertanto, infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 2 maggio 2024 Il consigliere estensore Il presidente
lette le conclusioni del PG, Ettore Pedicini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 21 novembre 2023 la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di CO EC Di ZO di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1. sentenza del Tribunale di Foggia del 5 ottobre 2015 di condanna per il reato dell'art. 648-bis cod. pen., commesso in Cerignola il 7 aprile 2015; Penale Sent. Sez. 1 Num. 20264 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 02/05/2024 2. sentenza della Corte d'appello di Bari del 26 gennaio 2016 di condanna per il reato degli artt. 56 e 648-bis cod. pen., commesso in Cerignola il 30 maggio 2018; 3. sentenza del Tribunale di Foggia del 25 maggio 2018 di condanna per il reato dell'art. 648-bis cod. pen., commesso in Cerignola il 17 novembre 2016; 4. sentenza della Corte d'appello di Bari dell'Il novembre 2021 di condanna per il reato dell'art. 648 cod. pen., commesso in Cerignola il 27 settembre 2019. In particolare, nell'accogliere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi, pur commessi a consistente distanza di tempo l'uno dall'altro, avevano ad oggetto gli stessi titoli di reato, le condotte erano tutte commesse in Cerignola ed avevano come oggetto materiale sempre automezzi Iveco, talché si può ritenere che vi fosse stata una programmazione unitaria per essere i reati avvinti dal medesimo carattere esecutivo professionale. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Bari con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata accolta l'istanza nonostante che la professionalità nel reato sia concetto diverso dall'unicità del disegno criminoso e sia situazione cui l'ordinamento riserva un aggravamento di pena, e non un beneficio;
il mero carattere professionale delle condotte delittuose non è sufficiente a fondare l'individuazione di un'unica deliberazione criminosa, e non può neutralizzare la pacifica carenza nel caso in esame di uno dei principali elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, quale la contiguità temporale tra le violazioni, che nel caso in esame manca del tutto. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Ettore Pedicini, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è infondato. Il principio di diritto alla base del ricorso è corretto, ovvero che la professionalità nel reato non equivale a dimostrazione dell'esistenza o meno dell'unicità del disegno criminoso, ma soltanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Però, nel soffermarsi sull'espressione utilizzata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza impugnata circa la specializzazione professionale criminale del condannato, il ricorso si limita ad attaccare una frase dell'ordinanza impugnata, la 2 cui caduta non è sufficiente a disarticolare il percorso logico della motivazione della stessa. L'ordinanza impugnata, infatti, ha riconosciuto l'esistenza della volizione unitaria tra i reati oggetto dell'istanza mediante un giudizio complessivo che è stato fondato sull'identità dei titoli di reato, sull'identità del luogo di commissione del reato, sull'identità delle tipologie di condotte, e sulla identità dell'oggetto materiale delle stesse, che, secondo la sistematica della giurisprudenza di legittimità, sono, in effetti, degli indici dell'esistenza o meno di un unico disegno criminoso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), indici che in modo non manifestamente illogico l'ordinanza impugnata ha ritenuto prevalenti nel caso in esame, rispetto a quello della distanza temporale tra i fatti oggetto dell'istanza. Il ricorso è, pertanto, infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 2 maggio 2024 Il consigliere estensore Il presidente