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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/11/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 754/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 754/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...] C.F._1
AV (AQ) il 09.07.1983 e (C.F. ) nato a [...] C.F._2
Lecce il 06.12.1982 entrambi residente in [...], alla Piazza
Risorgimento 20/A, rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Ilaria Basilico presso il cui
Studio Legale in AV alla via Monte Grappa n.46 sono elettivamente domiciliato;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 16.10.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
1 2) Le figlie minori verranno affidate in regime di affidamento esclusivo alla madre, dal momento che la lontananza del padre per ragioni lavorative svolte in altro continente (Messico)
e le sue rare occasioni di rientro in Italia, impediscono allo stesso di esercitare il ruolo genitoriale in modo efficace e tempestivo (ad esempio, per prendere decisioni scolastiche o sanitarie e quant'altro necessario per le figlie minori).
3) La casa coniugale sita in Scurcola Marsicana, Piazza Risorgimento 20/A, di proprietà della sig.ra sarà assegnata a quest'ultima con impegno del sig. Parte_1 Parte_2 ad asportare i propri beni ed effetti personali in altra soluzione abitativa.
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita alle minori, tenuto conto della particolare attività lavorativa attualmente svolta dal padre in altro continente (Messico) lo stesso avrà facoltà di tenere con se le proprie figlie minori quando farà rientro in Italia per i suoi periodi di ferie e/o permessi e/o congedi, da comunicare con congruo anticipo alla madre e secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta, tenendo conto delle esigenze, degli impegni e delle volontà delle bambine.
5) A titolo di contributo al mantenimento delle minori il sig. , entro il giorno Parte_2 cinque di ogni mese, si obbliga a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 somma mensile di € 1.100,00 (euro millecento/00), comprensivo di assegno unico, pari ad €.
50,00 per cadauna figlia, attualmente percepito dal padre, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versarsi sul c/c bancario intestato alla medesima IBAN
[...].
6) Il sig. contribuirà al 50% al pagamento delle spese extra assegno relative al Pt_2 figlio, meglio indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di AV, di cui entrambi i coniugi dichiarano di averne ricevuta copia.
7) Nella premessa di essere economicamente autonomi i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di reciproci assegni di mantenimento.
8) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni cambio di residenza o domicilio.
9) I coniugi confermano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
10) Entrambi i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per le figlie minori.”
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 16.10.2025
[...]
E hanno adito congiuntamente il Parte_1 Parte_2
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito concordatario in data 12 ottobre 2014, in Scurcola Marsicana(AQ), trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 2014, numero 6, parte II, serie A, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione nascevano 2 figlie: in data 23.06.2014 e in data Persona_1
30.05.2018 . Persona_2
All'udienza del 19 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse delle figlie della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AV, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
3 DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
E come sopra meglio generalizzati.
[...] Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento delle figlie minori:
“2) Le figlie minori verranno affidate in regime di affidamento esclusivo alla madre, dal momento che la lontananza del padre per ragioni lavorative svolte in altro continente (Messico)
e le sue rare occasioni di rientro in Italia, impediscono allo stesso di esercitare il ruolo genitoriale in modo efficace e tempestivo (ad esempio, per prendere decisioni scolastiche o sanitarie e quant'altro necessario per le figlie minori).”
-all'assegnazione della casa coniugale:
“3) La casa coniugale sita in Scurcola Marsicana, Piazza Risorgimento 20/A, di proprietà della sig.ra sarà assegnata a quest'ultima con impegno del sig. Parte_1 Parte_2 ad asportare i propri beni ed effetti personali in altra soluzione abitativa.”
-al diritto di visita paterno:
“4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita alle minori, tenuto conto della particolare attività lavorativa attualmente svolta dal padre in altro continente (Messico) lo stesso avrà facoltà di tenere con se le proprie figlie minori quando farà rientro in Italia per i suoi periodi di ferie e/o permessi e/o congedi, da comunicare con congruo anticipo alla madre e secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta, tenendo conto delle esigenze, degli impegni e delle volontà delle bambine.”
-all'assegno di mantenimento per le figlie:
“5) A titolo di contributo al mantenimento delle minori il sig. , entro il giorno Parte_2 cinque di ogni mese, si obbliga a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 somma mensile di € 1.100,00 (euro millecento/00), comprensivo di assegno unico, pari ad €.
50,00 per cadauna figlia, attualmente percepito dal padre, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versarsi sul c/c bancario intestato alla medesima IBAN
[...].
6) Il sig. contribuirà al 50% al pagamento delle spese extra assegno relative al Pt_2 figlio, meglio indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di AV, di cui entrambi i coniugi dichiarano di averne ricevuta copia.”
-all'assegno di mantenimento tra coniugi:
4 “7) Nella premessa di essere economicamente autonomi i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di reciproci assegni di mantenimento. “
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Scurcola Marsicana (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al n. 6, parte II, serie A, anno 2014.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in AV nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente rel.
dott. Leopoldo Sciarrillo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 754/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...] C.F._1
AV (AQ) il 09.07.1983 e (C.F. ) nato a [...] C.F._2
Lecce il 06.12.1982 entrambi residente in [...], alla Piazza
Risorgimento 20/A, rappresentati e difesi dall'Avv. Cinzia Ilaria Basilico presso il cui
Studio Legale in AV alla via Monte Grappa n.46 sono elettivamente domiciliato;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 16.10.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
1 2) Le figlie minori verranno affidate in regime di affidamento esclusivo alla madre, dal momento che la lontananza del padre per ragioni lavorative svolte in altro continente (Messico)
e le sue rare occasioni di rientro in Italia, impediscono allo stesso di esercitare il ruolo genitoriale in modo efficace e tempestivo (ad esempio, per prendere decisioni scolastiche o sanitarie e quant'altro necessario per le figlie minori).
3) La casa coniugale sita in Scurcola Marsicana, Piazza Risorgimento 20/A, di proprietà della sig.ra sarà assegnata a quest'ultima con impegno del sig. Parte_1 Parte_2 ad asportare i propri beni ed effetti personali in altra soluzione abitativa.
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita alle minori, tenuto conto della particolare attività lavorativa attualmente svolta dal padre in altro continente (Messico) lo stesso avrà facoltà di tenere con se le proprie figlie minori quando farà rientro in Italia per i suoi periodi di ferie e/o permessi e/o congedi, da comunicare con congruo anticipo alla madre e secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta, tenendo conto delle esigenze, degli impegni e delle volontà delle bambine.
5) A titolo di contributo al mantenimento delle minori il sig. , entro il giorno Parte_2 cinque di ogni mese, si obbliga a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 somma mensile di € 1.100,00 (euro millecento/00), comprensivo di assegno unico, pari ad €.
50,00 per cadauna figlia, attualmente percepito dal padre, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versarsi sul c/c bancario intestato alla medesima IBAN
[...].
6) Il sig. contribuirà al 50% al pagamento delle spese extra assegno relative al Pt_2 figlio, meglio indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di AV, di cui entrambi i coniugi dichiarano di averne ricevuta copia.
7) Nella premessa di essere economicamente autonomi i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di reciproci assegni di mantenimento.
8) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente ogni cambio di residenza o domicilio.
9) I coniugi confermano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
10) Entrambi i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per le figlie minori.”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 16.10.2025
[...]
E hanno adito congiuntamente il Parte_1 Parte_2
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito concordatario in data 12 ottobre 2014, in Scurcola Marsicana(AQ), trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune nell'anno 2014, numero 6, parte II, serie A, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dall'unione nascevano 2 figlie: in data 23.06.2014 e in data Persona_1
30.05.2018 . Persona_2
All'udienza del 19 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse delle figlie della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AV, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
3 DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
E come sopra meglio generalizzati.
[...] Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento delle figlie minori:
“2) Le figlie minori verranno affidate in regime di affidamento esclusivo alla madre, dal momento che la lontananza del padre per ragioni lavorative svolte in altro continente (Messico)
e le sue rare occasioni di rientro in Italia, impediscono allo stesso di esercitare il ruolo genitoriale in modo efficace e tempestivo (ad esempio, per prendere decisioni scolastiche o sanitarie e quant'altro necessario per le figlie minori).”
-all'assegnazione della casa coniugale:
“3) La casa coniugale sita in Scurcola Marsicana, Piazza Risorgimento 20/A, di proprietà della sig.ra sarà assegnata a quest'ultima con impegno del sig. Parte_1 Parte_2 ad asportare i propri beni ed effetti personali in altra soluzione abitativa.”
-al diritto di visita paterno:
“4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita alle minori, tenuto conto della particolare attività lavorativa attualmente svolta dal padre in altro continente (Messico) lo stesso avrà facoltà di tenere con se le proprie figlie minori quando farà rientro in Italia per i suoi periodi di ferie e/o permessi e/o congedi, da comunicare con congruo anticipo alla madre e secondo le modalità che verranno concordate di volta in volta, tenendo conto delle esigenze, degli impegni e delle volontà delle bambine.”
-all'assegno di mantenimento per le figlie:
“5) A titolo di contributo al mantenimento delle minori il sig. , entro il giorno Parte_2 cinque di ogni mese, si obbliga a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 somma mensile di € 1.100,00 (euro millecento/00), comprensivo di assegno unico, pari ad €.
50,00 per cadauna figlia, attualmente percepito dal padre, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versarsi sul c/c bancario intestato alla medesima IBAN
[...].
6) Il sig. contribuirà al 50% al pagamento delle spese extra assegno relative al Pt_2 figlio, meglio indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di AV, di cui entrambi i coniugi dichiarano di averne ricevuta copia.”
-all'assegno di mantenimento tra coniugi:
4 “7) Nella premessa di essere economicamente autonomi i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di reciproci assegni di mantenimento. “
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Scurcola Marsicana (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al n. 6, parte II, serie A, anno 2014.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in AV nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Presidente rel.
dott. Leopoldo Sciarrillo
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