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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/01/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3103/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – appalto privato
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Teresa D'Auria , come da Parte_1 procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Ausiello, Controparte_1 come da procura in atti:
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/12/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21/05/2018, la proponeva appello avverso la sentenza n. 5824/2017 del Parte_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, la quale aveva accolto parzialmente la opposizione de revocando il decreto ingiuntivo opposto n. Controparte_1
1138/2013 emesso in data 20/06/2013 per euro 4.000,00 in favore della con condanna de al pagamento della Parte_1 Controparte_1 minor somma di euro 1.000,00 in favore della a titolo di Parte_1 saldo di corrispettivo dovuto in virtù di regolare contratto di appalto, con spese compensate. L'appellante deduceva a motivi: 1) l'erronea valutazione dei mezzi istruttori e l'erronea valutazione del dettato normativo da parte del
GdP; 2) la contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione dei mezzi istruttori;
3) il difetto di motivazione ed erronea e falsa applicazione delle norme in materia di appalto privato;
4) la mancata applicazione delle norme in materia delle eccepite decadenza e prescrizione. Per tali motivi chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza con rigetto dell'opposizione proposta da La
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 in primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo opposto Controparte_1
e condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio e chiedeva Controparte_1
l'integrale rigetto dell'appello, con conferma della impugnata sentenza. L'appellata eccepiva che i motivi di appello riproponevano integralmente e pedissequamente i motivi e le ragioni di fatto e di diritto eccepite dalla appellante in primo grado, diffusamente e compiutamente valutate dal giudice di prime cure, con sentenza puntuale e scevra da errori di valutazione, conforme alla legge ed alla interpretazione giurisprudenziale.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Invero, con contratto di appalto stipulato in data 10 marzo 2011, la assumeva l'esecuzione dei lavori per la bonifica del Parte_1 costone roccioso sovrastante la piscina dell'Hotel Floridiana, nel Comune di Capri, di proprietà dell'appellata. L'appalto prevedeva l'esecuzione di specifiche categorie di opere dettagliatamente elencate nel contratto e il costo complessivo veniva stabilito in euro 14.000,00 + IVA da corrispondersi con rimessa diretta alle seguenti modalità: 25% ad inizio cantieri, ulteriore 25% a stato di avanzamento lavori settimanale, il restante 50% a completamento lavori con emissione di relativa fattura. La provvedeva al Controparte_1 pagamento della fattura n. 9 del 21.03.2011 per l'importo di € 3.600,00 emessa dalla opposta quale acconto lavori a mezzo assegno bancario regolarmente ricevuto dalla e poi provvedeva ad Parte_1 accreditare i successivi importi di € 3.200,00 a mezzo bonifico bancario del 18.04.2011, € 3.000,00 a mezzo bonifico bancario del 10.06.2011. Successivamente non ebbe a pagare il saldo dell'appalto, Controparte_1 lamentando la insufficiente chiodatura di massi in equilibrio precario sul costone roccioso e la omessa sigillatura delle fessure beanti con cemento igroscopico, il cui prezzo era specificamente indicato in contratto in €.
3.000,00, come da preventivo del 28.02.2011. In particolare con mail del
10/6/2011, ribadendo di avere intenzione di pagare il saldo dei lavori, chiedeva un incontro riguardo ad alcune opere non eseguite del tutto e con mail del giorno successivo chiedeva la detrazione dal corrispettivo della somma di euro 3.000,00 prevista in preventivo per la sigillatura delle fessure, in quanto eseguita da altra ditta, nonché l'emissione di un certificato di esecuzione dei lavori a regola d'arte.
La ha dedotto in primo grado che, per l'esigenza di Controparte_1 completare al più presto i lavori al costone roccioso, in ragione della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 incalzante stagione estiva e del fatto che i lavori interessavano l'impianto piscina, struttura essenziale all'esercizio dell'attività alberghiera svolta dall'opponente nei luoghi oggetto dell'appalto, essa fu costretta a ricorrere ad altra ditta, la Monte s.r.l., corrente in Capri (NA) che provvide in via di urgenza a completamento dei lavori. Il costo di tale intervento ammontò ad euro 4.520,00 + IVA, come da consuntivo emesso dalla Monte s.r.l. in data
27.06.2011 e prodotto in atti.).
Orbene, l'appellante risulta avere assolto in primo grado all'onere probatorio sulla stessa gravante sia documentalmente (contratto di appalto, fatture, solleciti di pagamento del saldo) che a mezzo testimonianze.
In particolare il teste , escusso in data 13 ottobre 2016, Testimone_1 riferiva: “all'epoca dei fatti, ed esattamente nel 2011, ero dipendente della mentre ora lavoro per un'altra ditta. In riferimento al capo Parte_1
n. 1, preciso che eseguimmo dei lavori per conto dell'Hotel La Floridiana di
Capri. Confermo che eseguimmo tutti i lavori appaltati, compresa la chiodatura dei massi in equilibrio precario e la sigillatura delle fessure beanti.
In relazione al capo n. 2, posso confermare che al momento dell'esecuzione dei lavori presso l'Hotel La Floridiana erano presenti altre ditte che svolgevano lavori di ristrutturazione, ma escludo che eseguissero gli stessi nostri lavori, essendo la specializzata nella chiodatura e messa in Parte_1 equilibrio. Ricordo in particolare che per la ristrutturazione dell'immobile era presente la ditta Monte di proprietà del figlio della proprietaria dell'Hotel La
Floridiana. Posso confermare che vi era un direttore dei lavori, di cui non ricordo il nome, incaricato dall'Hotel La Floridiana, quasi sempre presente.
Ed anche quando completammo i lavori era presente senza muovere alcuna contestazione. In mia presenza la ditta Monte eseguiva per lo più opere murarie”. All'udienza del 7 novembre 2016 veniva escusso il teste S_
, il quale affermava: “eseguimmo tutti i lavori appaltati presso
[...]
l'Hotel La Floridiana sita in Capri, compresa la chiodatura dei massi in equilibrio e la sigillatura delle fessure beanti. Tanto per mettere in sicurezza la piscina dell'Hotel. Posso precisare che per l'esecuzione di tali lavori fummo chiamati dalla ditta Monte e che al momento dell'esecuzione dei lavori presso l'Hotel La Floridiana erano in corso lavori di ristrutturazione ad opera della ditta Monte s.r.l., ma il consolidamento del costone roccioso fu eseguito esclusivamente dalla . …vi era un direttore dei lavori Parte_1 incaricato dall'Hotel che assistette all'esecuzione di tutti i lavori ed al completamento degli stessi….realizzammo noi la sarcitura delle fessure con cemento speciale…”
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 Oltre che dalle su riportate testimonianze, che l'appellante ebbe ad eseguire correttamente tutti il lavori previsti in contratto, lo accertò anche il ctu, per il quale tutti i lavori commissionati furono eseguiti a regola d'arte:
“Gli esiti dell'espletata indagine giudiziale in uno alla Consulenza Tecnica d'Ufficio resa hanno invero dimostrato pacificamente che le opere di chiodatura dei massi in equilibrio precario, la fornitura e messa in opera di barre dywidag di 26,5 mm complete di manicotti, oggi controverse, sono state effettivamente realizzate «tuttavia, al momento del sopralluogo, il sottoscritto non ha potuto però verificare l'esistenza delle 12 barre di dywag nella roccia, così come presenti nel computo metrico allegato al contratto d'appalto, ma ha potuto verificare che vi sono 12 “tappi” in pietre locali a copertura delle teste delle presumibili barre dywidag». Risulta che pur avendo la presenza dei tappi impedito ogni tipo di ispezione, per evitare di arrecar danno alla struttura, senza di esse il costone roccioso non sarebbe stato posto in sicurezza, provocando così il rischio di possibili cedimenti.”
Orbene le suddette barre dywidag di 26,5 mm complete di manicotti rientrano nelle opere e materiali forniti dalla così come da Parte_1 preventivo e successivo contratto di appalto, non venendo, di contro, nemmeno menzionate nel preteso consuntivo depositato dalla CP_1 come eseguiti da altra ditta (Monte s.r.l.). Occorre però sottolineare che si tratta di lavori che non potevano essere eseguiti da una normale impresa edile necessitando di impresa specializzata, quale la ( società Parte_1 geologica opere speciali), cui del resto venivano commissionati proprio per tale motivo, facendo capo la società ad un geologo.
D'altra parte, anche il teste , escusso in primo grado su Testimone_3 indicazione dell'appellata, non ha fornito la prova che sia stata la Monte s.r.l. ad eseguire i lavori di chiodatura dei massi in equilibrio precario e di sigillatura ( unici lavori contestati). Il figlio dell'amministratrice Tes_3 delegata dell'Hotel “La Floridiana”, nonché socio della Monte s.r.l, si limitò a confermare il capo n. 1 articolato dall'opponente ossia “ Vero è che la società
Monte s.r.l., …eseguì nei luoghi ove è sito l'impianto piscina dell'albergo la Floridiana ….. lavori di montaggio provvisorio di impalcatura e successivo smontaggio lungo la parete rocciosa sovrastante il bordo della piscina;
il consolidamento della parete rocciosa mediante pulizia da detriti ed arbusti, la realizzazione di sottomurazione a sostegno dell'ammasso roccioso;
sarcitura delle fessurazioni mediante iniezioni di malta e colorazione delle stesse”. Ciò posto, per quanto concerne i lavori di montaggio provvisorio di impalcatura e successivo smontaggio lungo la parete rocciosa sovrastante il bordo della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 piscina;
il consolidamento della parete rocciosa mediante pulizia da detriti ed arbusti, la realizzazione di sottomurazione a sostegno dell'ammasso roccioso, tali opere non rientravano né in quelle specificamente indicate nel contratto d'appalto come oggetto dell'incarico della né, tantomeno, Parte_1 in quelle che la ebbe a indicare in opposizione non Controparte_1 Pt_2
dalla società opposta. Circa la sarcitura delle fessurazioni, a seguito Pt_3 di espressa domanda, il teste ebbe a precisare che “ la società Monte Tes_3
s.r.l aveva proceduto ad una pulizia preliminare della roccia prima dei carotaggi ed iniezioni di cemento eseguiti dalla ”, di fatto Pt_1 confermando che la sigillatura tramite iniezioni di cemento fu fatta dall'appellante.
Il giudice di prime cure, oltre a valutare in maniera erronea le prove acquisite in primo grado, ha ritenuto che “ulteriore elemento di prova, a sostegno della tesi della parte opponente, può individuarsi nel mancato rilascio da parte della ditta opposta del certificato di corretta esecuzione delle opere svolte”. Invero, in tema di appalto privato, non sussiste l'obbligo da parte dell'appaltatore del rilascio di un “certificato di corretta esecuzione” bensì, una volta completata l'opera, è il momento della consegna delle opere e quindi della messa a disposizione del bene a favore del committente, l'atto finale della prestazione dell'impresa appaltatrice.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio, in relazione ad un valore della causa da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado dall'appellata e conferma il decreto ingiuntivo n. 1138/2013, che dichiara esecutivo
2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio e cioè di euro 1.265,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso contributo unificato per il primo grado e di euro 2.552,00 per compensi di difesa per il giudizio di appello, oltre rimborso contributo unificato, con l'aggiunta, per entrambe le fasi, del rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 27.1.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3103/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – appalto privato
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Teresa D'Auria , come da Parte_1 procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Ausiello, Controparte_1 come da procura in atti:
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/12/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21/05/2018, la proponeva appello avverso la sentenza n. 5824/2017 del Parte_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, la quale aveva accolto parzialmente la opposizione de revocando il decreto ingiuntivo opposto n. Controparte_1
1138/2013 emesso in data 20/06/2013 per euro 4.000,00 in favore della con condanna de al pagamento della Parte_1 Controparte_1 minor somma di euro 1.000,00 in favore della a titolo di Parte_1 saldo di corrispettivo dovuto in virtù di regolare contratto di appalto, con spese compensate. L'appellante deduceva a motivi: 1) l'erronea valutazione dei mezzi istruttori e l'erronea valutazione del dettato normativo da parte del
GdP; 2) la contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione dei mezzi istruttori;
3) il difetto di motivazione ed erronea e falsa applicazione delle norme in materia di appalto privato;
4) la mancata applicazione delle norme in materia delle eccepite decadenza e prescrizione. Per tali motivi chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza con rigetto dell'opposizione proposta da La
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 in primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo opposto Controparte_1
e condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio e chiedeva Controparte_1
l'integrale rigetto dell'appello, con conferma della impugnata sentenza. L'appellata eccepiva che i motivi di appello riproponevano integralmente e pedissequamente i motivi e le ragioni di fatto e di diritto eccepite dalla appellante in primo grado, diffusamente e compiutamente valutate dal giudice di prime cure, con sentenza puntuale e scevra da errori di valutazione, conforme alla legge ed alla interpretazione giurisprudenziale.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Invero, con contratto di appalto stipulato in data 10 marzo 2011, la assumeva l'esecuzione dei lavori per la bonifica del Parte_1 costone roccioso sovrastante la piscina dell'Hotel Floridiana, nel Comune di Capri, di proprietà dell'appellata. L'appalto prevedeva l'esecuzione di specifiche categorie di opere dettagliatamente elencate nel contratto e il costo complessivo veniva stabilito in euro 14.000,00 + IVA da corrispondersi con rimessa diretta alle seguenti modalità: 25% ad inizio cantieri, ulteriore 25% a stato di avanzamento lavori settimanale, il restante 50% a completamento lavori con emissione di relativa fattura. La provvedeva al Controparte_1 pagamento della fattura n. 9 del 21.03.2011 per l'importo di € 3.600,00 emessa dalla opposta quale acconto lavori a mezzo assegno bancario regolarmente ricevuto dalla e poi provvedeva ad Parte_1 accreditare i successivi importi di € 3.200,00 a mezzo bonifico bancario del 18.04.2011, € 3.000,00 a mezzo bonifico bancario del 10.06.2011. Successivamente non ebbe a pagare il saldo dell'appalto, Controparte_1 lamentando la insufficiente chiodatura di massi in equilibrio precario sul costone roccioso e la omessa sigillatura delle fessure beanti con cemento igroscopico, il cui prezzo era specificamente indicato in contratto in €.
3.000,00, come da preventivo del 28.02.2011. In particolare con mail del
10/6/2011, ribadendo di avere intenzione di pagare il saldo dei lavori, chiedeva un incontro riguardo ad alcune opere non eseguite del tutto e con mail del giorno successivo chiedeva la detrazione dal corrispettivo della somma di euro 3.000,00 prevista in preventivo per la sigillatura delle fessure, in quanto eseguita da altra ditta, nonché l'emissione di un certificato di esecuzione dei lavori a regola d'arte.
La ha dedotto in primo grado che, per l'esigenza di Controparte_1 completare al più presto i lavori al costone roccioso, in ragione della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 incalzante stagione estiva e del fatto che i lavori interessavano l'impianto piscina, struttura essenziale all'esercizio dell'attività alberghiera svolta dall'opponente nei luoghi oggetto dell'appalto, essa fu costretta a ricorrere ad altra ditta, la Monte s.r.l., corrente in Capri (NA) che provvide in via di urgenza a completamento dei lavori. Il costo di tale intervento ammontò ad euro 4.520,00 + IVA, come da consuntivo emesso dalla Monte s.r.l. in data
27.06.2011 e prodotto in atti.).
Orbene, l'appellante risulta avere assolto in primo grado all'onere probatorio sulla stessa gravante sia documentalmente (contratto di appalto, fatture, solleciti di pagamento del saldo) che a mezzo testimonianze.
In particolare il teste , escusso in data 13 ottobre 2016, Testimone_1 riferiva: “all'epoca dei fatti, ed esattamente nel 2011, ero dipendente della mentre ora lavoro per un'altra ditta. In riferimento al capo Parte_1
n. 1, preciso che eseguimmo dei lavori per conto dell'Hotel La Floridiana di
Capri. Confermo che eseguimmo tutti i lavori appaltati, compresa la chiodatura dei massi in equilibrio precario e la sigillatura delle fessure beanti.
In relazione al capo n. 2, posso confermare che al momento dell'esecuzione dei lavori presso l'Hotel La Floridiana erano presenti altre ditte che svolgevano lavori di ristrutturazione, ma escludo che eseguissero gli stessi nostri lavori, essendo la specializzata nella chiodatura e messa in Parte_1 equilibrio. Ricordo in particolare che per la ristrutturazione dell'immobile era presente la ditta Monte di proprietà del figlio della proprietaria dell'Hotel La
Floridiana. Posso confermare che vi era un direttore dei lavori, di cui non ricordo il nome, incaricato dall'Hotel La Floridiana, quasi sempre presente.
Ed anche quando completammo i lavori era presente senza muovere alcuna contestazione. In mia presenza la ditta Monte eseguiva per lo più opere murarie”. All'udienza del 7 novembre 2016 veniva escusso il teste S_
, il quale affermava: “eseguimmo tutti i lavori appaltati presso
[...]
l'Hotel La Floridiana sita in Capri, compresa la chiodatura dei massi in equilibrio e la sigillatura delle fessure beanti. Tanto per mettere in sicurezza la piscina dell'Hotel. Posso precisare che per l'esecuzione di tali lavori fummo chiamati dalla ditta Monte e che al momento dell'esecuzione dei lavori presso l'Hotel La Floridiana erano in corso lavori di ristrutturazione ad opera della ditta Monte s.r.l., ma il consolidamento del costone roccioso fu eseguito esclusivamente dalla . …vi era un direttore dei lavori Parte_1 incaricato dall'Hotel che assistette all'esecuzione di tutti i lavori ed al completamento degli stessi….realizzammo noi la sarcitura delle fessure con cemento speciale…”
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 Oltre che dalle su riportate testimonianze, che l'appellante ebbe ad eseguire correttamente tutti il lavori previsti in contratto, lo accertò anche il ctu, per il quale tutti i lavori commissionati furono eseguiti a regola d'arte:
“Gli esiti dell'espletata indagine giudiziale in uno alla Consulenza Tecnica d'Ufficio resa hanno invero dimostrato pacificamente che le opere di chiodatura dei massi in equilibrio precario, la fornitura e messa in opera di barre dywidag di 26,5 mm complete di manicotti, oggi controverse, sono state effettivamente realizzate «tuttavia, al momento del sopralluogo, il sottoscritto non ha potuto però verificare l'esistenza delle 12 barre di dywag nella roccia, così come presenti nel computo metrico allegato al contratto d'appalto, ma ha potuto verificare che vi sono 12 “tappi” in pietre locali a copertura delle teste delle presumibili barre dywidag». Risulta che pur avendo la presenza dei tappi impedito ogni tipo di ispezione, per evitare di arrecar danno alla struttura, senza di esse il costone roccioso non sarebbe stato posto in sicurezza, provocando così il rischio di possibili cedimenti.”
Orbene le suddette barre dywidag di 26,5 mm complete di manicotti rientrano nelle opere e materiali forniti dalla così come da Parte_1 preventivo e successivo contratto di appalto, non venendo, di contro, nemmeno menzionate nel preteso consuntivo depositato dalla CP_1 come eseguiti da altra ditta (Monte s.r.l.). Occorre però sottolineare che si tratta di lavori che non potevano essere eseguiti da una normale impresa edile necessitando di impresa specializzata, quale la ( società Parte_1 geologica opere speciali), cui del resto venivano commissionati proprio per tale motivo, facendo capo la società ad un geologo.
D'altra parte, anche il teste , escusso in primo grado su Testimone_3 indicazione dell'appellata, non ha fornito la prova che sia stata la Monte s.r.l. ad eseguire i lavori di chiodatura dei massi in equilibrio precario e di sigillatura ( unici lavori contestati). Il figlio dell'amministratrice Tes_3 delegata dell'Hotel “La Floridiana”, nonché socio della Monte s.r.l, si limitò a confermare il capo n. 1 articolato dall'opponente ossia “ Vero è che la società
Monte s.r.l., …eseguì nei luoghi ove è sito l'impianto piscina dell'albergo la Floridiana ….. lavori di montaggio provvisorio di impalcatura e successivo smontaggio lungo la parete rocciosa sovrastante il bordo della piscina;
il consolidamento della parete rocciosa mediante pulizia da detriti ed arbusti, la realizzazione di sottomurazione a sostegno dell'ammasso roccioso;
sarcitura delle fessurazioni mediante iniezioni di malta e colorazione delle stesse”. Ciò posto, per quanto concerne i lavori di montaggio provvisorio di impalcatura e successivo smontaggio lungo la parete rocciosa sovrastante il bordo della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 piscina;
il consolidamento della parete rocciosa mediante pulizia da detriti ed arbusti, la realizzazione di sottomurazione a sostegno dell'ammasso roccioso, tali opere non rientravano né in quelle specificamente indicate nel contratto d'appalto come oggetto dell'incarico della né, tantomeno, Parte_1 in quelle che la ebbe a indicare in opposizione non Controparte_1 Pt_2
dalla società opposta. Circa la sarcitura delle fessurazioni, a seguito Pt_3 di espressa domanda, il teste ebbe a precisare che “ la società Monte Tes_3
s.r.l aveva proceduto ad una pulizia preliminare della roccia prima dei carotaggi ed iniezioni di cemento eseguiti dalla ”, di fatto Pt_1 confermando che la sigillatura tramite iniezioni di cemento fu fatta dall'appellante.
Il giudice di prime cure, oltre a valutare in maniera erronea le prove acquisite in primo grado, ha ritenuto che “ulteriore elemento di prova, a sostegno della tesi della parte opponente, può individuarsi nel mancato rilascio da parte della ditta opposta del certificato di corretta esecuzione delle opere svolte”. Invero, in tema di appalto privato, non sussiste l'obbligo da parte dell'appaltatore del rilascio di un “certificato di corretta esecuzione” bensì, una volta completata l'opera, è il momento della consegna delle opere e quindi della messa a disposizione del bene a favore del committente, l'atto finale della prestazione dell'impresa appaltatrice.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio, in relazione ad un valore della causa da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in primo grado dall'appellata e conferma il decreto ingiuntivo n. 1138/2013, che dichiara esecutivo
2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio e cioè di euro 1.265,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso contributo unificato per il primo grado e di euro 2.552,00 per compensi di difesa per il giudizio di appello, oltre rimborso contributo unificato, con l'aggiunta, per entrambe le fasi, del rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 27.1.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5