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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 922/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 43/2024 depositato il 03/01/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1251/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 20/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016766382000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130040980020 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia che qui ci occupa è scaturita dall' impugnazione dell' Intimazione di pagamento n.
29620229016766382000, notificata il data 14.10.2022 (art. 50 Dpr 602/73) in conseguenza del mancato pagamento di sette cartelle presupposte (cfr. provvedimenti citati meglio distinti in atti).
Il primo Giudice ha accolto il ricorso ritenendo “ … che il ricorso è stato regolarmente notificato, e l'Agente della riscossione, benché ritualmente intimato, non ha ritenuto di costituirsi in giudizio, con ciò disattendendo anche l'ordinanza interlocutoria di codesta Corte che lo invitava a produrre prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento sottostante all'atto oggi impugnato. Ciò premesso, la Corte, in assenza di prova della cartella di pagamento presupposta all'avviso di intimazione di cui è causa, accoglie il ricorso come in domanda
…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha proposto appello avverso la sentenza n. 1251/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Palermo chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
A seguito della rinuncia al mandato da parte dell'originario procuratore si è costituito nuovo difensore che ha versato in atti memoria insistendo (cfr. rinuncia al mandato e memoria nuovo difensore).
La Resistente_1 s.n.c., appellata, non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame è fondato e va accolto
1.- Il Collegio di prime cure ha erroneamente accolto l'eccezione di omessa notificazione della cartella presupposta all'intimazione di pagamento n. 29620229016766382000 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ed infatti, la cartella in parola era stata ritualmente notificata a mezzo messo notificatore con consegna
(il 09.07.2013) a “soggetto addetto” e con successiva spedizione della “raccomandata informativa” n.
20001571158-5 (cfr. documentazione in atti).
2.- La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la qualità di “persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto” si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'Ufficiale giudiziario.
E' fatta salva la prova contraria a carico chi contesti la legittimità della notifica (Cassazione Civile Sez. VI
- 5 Ordinanza, 17.05.2013, n. 12181).
3.- Il Giudice di vertice ha ritenuto che “… in tema di notifica della cartella esattoriale, Dpr 29 settembre
1973 n. 602, ex art. 26 c. 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritualmente ritenersi consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo fornisca la prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione..” (Cassazione civile, Sez. V, 25.05.2018, n. 13124).
4.- In considerazione della rituale notifica della cartella n. 29620130040980020000 (non impugnata) deve ritenersi l' infondatezza dell'eccezione di prescrizione trattandosi di crediti erariali suscettibili di prescrizione decennale alla quale vanno aggiunti i termini di sospensione previsti dalle disposizioni emergenziali Covid – 19.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello
Spese compensate.
Palermo, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 43/2024 depositato il 03/01/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1251/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 20/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229016766382000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130040980020 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia che qui ci occupa è scaturita dall' impugnazione dell' Intimazione di pagamento n.
29620229016766382000, notificata il data 14.10.2022 (art. 50 Dpr 602/73) in conseguenza del mancato pagamento di sette cartelle presupposte (cfr. provvedimenti citati meglio distinti in atti).
Il primo Giudice ha accolto il ricorso ritenendo “ … che il ricorso è stato regolarmente notificato, e l'Agente della riscossione, benché ritualmente intimato, non ha ritenuto di costituirsi in giudizio, con ciò disattendendo anche l'ordinanza interlocutoria di codesta Corte che lo invitava a produrre prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento sottostante all'atto oggi impugnato. Ciò premesso, la Corte, in assenza di prova della cartella di pagamento presupposta all'avviso di intimazione di cui è causa, accoglie il ricorso come in domanda
…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha proposto appello avverso la sentenza n. 1251/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Palermo chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
A seguito della rinuncia al mandato da parte dell'originario procuratore si è costituito nuovo difensore che ha versato in atti memoria insistendo (cfr. rinuncia al mandato e memoria nuovo difensore).
La Resistente_1 s.n.c., appellata, non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame in esame è fondato e va accolto
1.- Il Collegio di prime cure ha erroneamente accolto l'eccezione di omessa notificazione della cartella presupposta all'intimazione di pagamento n. 29620229016766382000 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ed infatti, la cartella in parola era stata ritualmente notificata a mezzo messo notificatore con consegna
(il 09.07.2013) a “soggetto addetto” e con successiva spedizione della “raccomandata informativa” n.
20001571158-5 (cfr. documentazione in atti).
2.- La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la qualità di “persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto” si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'Ufficiale giudiziario.
E' fatta salva la prova contraria a carico chi contesti la legittimità della notifica (Cassazione Civile Sez. VI
- 5 Ordinanza, 17.05.2013, n. 12181).
3.- Il Giudice di vertice ha ritenuto che “… in tema di notifica della cartella esattoriale, Dpr 29 settembre
1973 n. 602, ex art. 26 c. 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritualmente ritenersi consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo fornisca la prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione..” (Cassazione civile, Sez. V, 25.05.2018, n. 13124).
4.- In considerazione della rituale notifica della cartella n. 29620130040980020000 (non impugnata) deve ritenersi l' infondatezza dell'eccezione di prescrizione trattandosi di crediti erariali suscettibili di prescrizione decennale alla quale vanno aggiunti i termini di sospensione previsti dalle disposizioni emergenziali Covid – 19.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello
Spese compensate.
Palermo, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NA