Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 922
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notificazione cartella presupposta

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che l'Agente della riscossione non avesse fornito prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato.

  • Accolto
    Rituale notifica cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto che la cartella fosse stata ritualmente notificata a mezzo messo notificatore con consegna a soggetto addetto e successiva spedizione di raccomandata informativa, citando giurisprudenza di legittimità sulla presunzione di conoscenza e sulla prova del perfezionamento della notifica.

  • Accolto
    Infondatezza eccezione di prescrizione

    In considerazione della rituale notifica della cartella, deve ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione trattandosi di crediti erariali suscettibili di prescrizione decennale, aumentata dei termini di sospensione Covid-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 922
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 922
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo