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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6876 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. LV Di EO Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 5679/2020 R.G. posto in decisione all'udienza dell'11.6.2025
TRA
con gli avv.ti Cesare Mainardis e Francesca Giuffré Parte_1
appellante
E
con gli avv.ti Laura Misiti e Maria Teresa Borgia Controparte_1
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5542/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 27.3.2020 in materia di appalto di lavori pubblici SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 — Con atto di citazione regolarmente notificato cita in Parte_1
giudizio per vedersi riconosciuta e liquidata la somma complessiva CP_1
di euro 762.647,67 in accoglimento di n. 7 riserve, il tutto da liquidarsi in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali, moratori e anatocistici e la rivalutazione monetaria come per legge.
Si costituisce chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
Il Tribunale di Roma accoglie solamente la domanda proposta dalla Parte_1
come riserva n. 5 (per l'importo di € 16.892,48 oltre interessi al tasso legale dal
12.07.11) e rigetta le domande relative a tutte le altre riserve, comprese le subordinate proposte con riferimento alla qualificazione ex art. 2043 ed all'art. 2041 c.c., compensando integralmente le spese di lite.
In particolare, con riferimento alla richiesta di liquidazione delle somme oggetto della Riserva n. 1, il Giudice rileva: da un lato, la non tempestività e inammissibilità della stessa, in quanto iscritta nel Verbale di ripresa dei lavori, anziché nel Verbale di sospensione degli stessi;
dall'altro, l'inammissibilità, sotto il profilo della dedotta illegittimità della durata del predetto periodo di sospensione, in quanto l'iscrizione della riserva non sarebbe stata preceduta dalla necessaria diffida alla S.A.
§ 2 — Avverso detta sentenza propone appello chiedendone la Parte_1
riforma della sentenza nella parte in cui è stata rigettata la domanda relativa alla
Riserva n. 1 per l'importo di €554.606,38.
Si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo, deduce l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di decadenza sollevata nei confronti di in relazione alla pretesa tardività della Riserva n. 1, in CP_1
violazione degli artt. 149, co. 6 e 165 del D.P.R. n. 554/1999 (applicabile ratione temporis all'appalto in questione), nonché con inosservanza del corretto riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In particolare, la Società sostiene la decadenza di da ogni rilievo inerente CP_1
alla intempestività della Riserva n. 1 in assenza di autonoma e precisa contestazione, a tal fine, da parte del Direttore dei Lavori.
Il motivo è infondato.
Giova osservare che l'art. 165, co. 3, del D.P.R. n. 554 del 1999 prevede che «se
l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.».
Il successivo comma 4 prevede che «il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni;
espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministratore dovesse essere tenuta a sborsare.».
La ratio della norma risiede nell'esigenza di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/05/2018, n. 11188). In quest'ottica bisogna interpretare anche il successivo comma 4, il quale non prevede alcun onere in capo al Direttore dei Lavori, ma si preoccupa di unicamente di disciplinare la responsabilità del medesimo nei confronti della
Stazione Appaltante.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità chiarisce che «in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d' inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l' intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo,
l'Amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la P.A., attiene a diritti patrimoniali disponibili.»
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 26/01/2006, n. 1637).
In altri termini, dall'applicazione dei principi generali in materia di diritti disponibili, deve ritenersi che la parte – in questo caso la Stazione Appaltante – in via stragiudiziale abbia l'onere di contestare la fondatezza della pretesa per evitare che si configuri un tacito riconoscimento del credito.
In mancanza di una norma specifica che imponga all'Amministrazione di eccepire la decadenza relativa alla tardiva iscrizione delle riserve si applicano i principi generali;
ne deriva che se il Direttore dei Lavori ha eccepito, ante causam, tale tardività, l'Amministrazione può farla valere in giudizio senza preclusioni temporali;
nell'ipotesi, invece, in cui il Direttore dei Lavori si sia limitato a contestare nel merito la riserva senza eccepirne la tardiva iscrizione, allora sarà onere dell'Amministrazione eccepirla – secondo i principi generali – nella comparsa di costituzione in risposta.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, emerge chiaramente che abbia puntualmente contestato in fatto e in diritto le Riserve apposte da CP_1
Parte_1
In primo luogo, nello Stato Finale dei lavori emesso in data 27.5.2013, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, si respingono integralmente le riserve iscritte dall'Impresa per essere illegittime in linea di diritto e di fatto.
In secondo luogo, con la proposta di accordo bonario, trasmessa dal RUP all'Impresa con nota del 13 dicembre 2013 prot. 18213 e riscontrata dalla con nota del 3 gennaio 2014, con riferimento alla Riserva n. 1 si legge Parte_1
espressamente che «la riserva andrebbe rigettata totalmente per i seguenti motivi:
- l'impresa ha firmato il verbale di sospensione dei lavori del 26.9.2005 senza apporre alcuna riserva, contrariamente a quanto previsto dall'art. 133, c. 8 del
D.P.R. 544/99, il quale prevede che “le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori”; […]».
Pertanto, deve ritenersi pienamente ammissibile e fondata l'eccezione di tardività sollevata da nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado. CP_1
§ 3.2 — Col secondo motivo, l'appellante censura la sentenza del Tribunale di
Roma nella parte in cui ha ritenuto intempestiva la Riserva n. 1, sul presupposto che la stessa fosse stata iscritta soltanto nel verbale di ripresa dei lavori del 24 novembre 2009 e non già nel verbale di sospensione del 26 settembre 2005.
Anche il suddetto motivo è infondato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che
«l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato.» (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 23/03/2017, n. 7479)
Di conseguenza, come rilevato correttamente dal Tribunale, la riserva apposta da nel verbale di ripresa dei lavori del 24 novembre 2009 deve ritenersi Parte_1
tardiva.
§ 3.3 — Il terzo e il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente per le ragioni che seguono.
Col terzo motivo, l'appellante si duole dell'omesso esame nel merito della fondatezza della Riserva n. 1.
Col quarto motivo, in via graduata rispetto ai precedenti motivi, la Società appellante impugna la decisione di primo grado nella parte in cui ha respinto anche le pretese relative alla illegittima protrazione della sospensione disposta dalla Stazione Appaltante in violazione dell'art. 24, co. 3, D.M. n. 145/2000.
Avendo rilevato e ribadito anche in questa sede la non tempestività ed inammissibilità della Riserva n. 1, il Collegio ritiene che i motivi siano privi di pregio.
Infatti, deve osservarsi che, dopo aver accolto l'eccezione di tardività ed inammissibilità sollevata da il Tribunale conclude in maniera del tutto CP_1
condivisibile che «In sostanza le contestazioni relative alla protrazione della sospensione sono subordinate alla presentazione di una preventiva diffida da parte dell'appaltatore, la quale evidentemente per sua natura deve essere proposta mentre la sospensione è ancora in corso ed è destinata ad avere effetto solo per il futuro, ed in difetto la riserva proposta nel verbale di ripresa dei lavori si deve dichiarare inammissibile;
in presenza di una sospensione legittimamente disposta o comunque della decadenza dell'appaltatore dalla possibilità di sollevare contestazioni al riguardo, questi ha soltanto la facoltà, qualora la sospensione superi i termini indicati nel comma 5, di sciogliersi dal vincolo contrattuale, senza diritto ad alcuna indennità, se non nel caso di ingiustificata opposizione della stazione appaltante.». In conclusione, il Collegio ritiene di dover respingere l'appello perché infondato.
§ 4 — Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal DM Giustizia n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 5679/2020 del Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 CP_1
del presente grado di giudizio che liquida in € 18.511,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma 12/11/2025
Il Presidente estensore
LV Di EO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. LV Di EO Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 5679/2020 R.G. posto in decisione all'udienza dell'11.6.2025
TRA
con gli avv.ti Cesare Mainardis e Francesca Giuffré Parte_1
appellante
E
con gli avv.ti Laura Misiti e Maria Teresa Borgia Controparte_1
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5542/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 27.3.2020 in materia di appalto di lavori pubblici SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 — Con atto di citazione regolarmente notificato cita in Parte_1
giudizio per vedersi riconosciuta e liquidata la somma complessiva CP_1
di euro 762.647,67 in accoglimento di n. 7 riserve, il tutto da liquidarsi in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali, moratori e anatocistici e la rivalutazione monetaria come per legge.
Si costituisce chiedendo il rigetto delle domande. CP_1
Il Tribunale di Roma accoglie solamente la domanda proposta dalla Parte_1
come riserva n. 5 (per l'importo di € 16.892,48 oltre interessi al tasso legale dal
12.07.11) e rigetta le domande relative a tutte le altre riserve, comprese le subordinate proposte con riferimento alla qualificazione ex art. 2043 ed all'art. 2041 c.c., compensando integralmente le spese di lite.
In particolare, con riferimento alla richiesta di liquidazione delle somme oggetto della Riserva n. 1, il Giudice rileva: da un lato, la non tempestività e inammissibilità della stessa, in quanto iscritta nel Verbale di ripresa dei lavori, anziché nel Verbale di sospensione degli stessi;
dall'altro, l'inammissibilità, sotto il profilo della dedotta illegittimità della durata del predetto periodo di sospensione, in quanto l'iscrizione della riserva non sarebbe stata preceduta dalla necessaria diffida alla S.A.
§ 2 — Avverso detta sentenza propone appello chiedendone la Parte_1
riforma della sentenza nella parte in cui è stata rigettata la domanda relativa alla
Riserva n. 1 per l'importo di €554.606,38.
Si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo, deduce l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di decadenza sollevata nei confronti di in relazione alla pretesa tardività della Riserva n. 1, in CP_1
violazione degli artt. 149, co. 6 e 165 del D.P.R. n. 554/1999 (applicabile ratione temporis all'appalto in questione), nonché con inosservanza del corretto riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In particolare, la Società sostiene la decadenza di da ogni rilievo inerente CP_1
alla intempestività della Riserva n. 1 in assenza di autonoma e precisa contestazione, a tal fine, da parte del Direttore dei Lavori.
Il motivo è infondato.
Giova osservare che l'art. 165, co. 3, del D.P.R. n. 554 del 1999 prevede che «se
l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.».
Il successivo comma 4 prevede che «il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni;
espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministratore dovesse essere tenuta a sborsare.».
La ratio della norma risiede nell'esigenza di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/05/2018, n. 11188). In quest'ottica bisogna interpretare anche il successivo comma 4, il quale non prevede alcun onere in capo al Direttore dei Lavori, ma si preoccupa di unicamente di disciplinare la responsabilità del medesimo nei confronti della
Stazione Appaltante.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità chiarisce che «in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d' inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l' intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo,
l'Amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la P.A., attiene a diritti patrimoniali disponibili.»
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 26/01/2006, n. 1637).
In altri termini, dall'applicazione dei principi generali in materia di diritti disponibili, deve ritenersi che la parte – in questo caso la Stazione Appaltante – in via stragiudiziale abbia l'onere di contestare la fondatezza della pretesa per evitare che si configuri un tacito riconoscimento del credito.
In mancanza di una norma specifica che imponga all'Amministrazione di eccepire la decadenza relativa alla tardiva iscrizione delle riserve si applicano i principi generali;
ne deriva che se il Direttore dei Lavori ha eccepito, ante causam, tale tardività, l'Amministrazione può farla valere in giudizio senza preclusioni temporali;
nell'ipotesi, invece, in cui il Direttore dei Lavori si sia limitato a contestare nel merito la riserva senza eccepirne la tardiva iscrizione, allora sarà onere dell'Amministrazione eccepirla – secondo i principi generali – nella comparsa di costituzione in risposta.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, emerge chiaramente che abbia puntualmente contestato in fatto e in diritto le Riserve apposte da CP_1
Parte_1
In primo luogo, nello Stato Finale dei lavori emesso in data 27.5.2013, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, si respingono integralmente le riserve iscritte dall'Impresa per essere illegittime in linea di diritto e di fatto.
In secondo luogo, con la proposta di accordo bonario, trasmessa dal RUP all'Impresa con nota del 13 dicembre 2013 prot. 18213 e riscontrata dalla con nota del 3 gennaio 2014, con riferimento alla Riserva n. 1 si legge Parte_1
espressamente che «la riserva andrebbe rigettata totalmente per i seguenti motivi:
- l'impresa ha firmato il verbale di sospensione dei lavori del 26.9.2005 senza apporre alcuna riserva, contrariamente a quanto previsto dall'art. 133, c. 8 del
D.P.R. 544/99, il quale prevede che “le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori”; […]».
Pertanto, deve ritenersi pienamente ammissibile e fondata l'eccezione di tardività sollevata da nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado. CP_1
§ 3.2 — Col secondo motivo, l'appellante censura la sentenza del Tribunale di
Roma nella parte in cui ha ritenuto intempestiva la Riserva n. 1, sul presupposto che la stessa fosse stata iscritta soltanto nel verbale di ripresa dei lavori del 24 novembre 2009 e non già nel verbale di sospensione del 26 settembre 2005.
Anche il suddetto motivo è infondato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che
«l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato.» (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 23/03/2017, n. 7479)
Di conseguenza, come rilevato correttamente dal Tribunale, la riserva apposta da nel verbale di ripresa dei lavori del 24 novembre 2009 deve ritenersi Parte_1
tardiva.
§ 3.3 — Il terzo e il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente per le ragioni che seguono.
Col terzo motivo, l'appellante si duole dell'omesso esame nel merito della fondatezza della Riserva n. 1.
Col quarto motivo, in via graduata rispetto ai precedenti motivi, la Società appellante impugna la decisione di primo grado nella parte in cui ha respinto anche le pretese relative alla illegittima protrazione della sospensione disposta dalla Stazione Appaltante in violazione dell'art. 24, co. 3, D.M. n. 145/2000.
Avendo rilevato e ribadito anche in questa sede la non tempestività ed inammissibilità della Riserva n. 1, il Collegio ritiene che i motivi siano privi di pregio.
Infatti, deve osservarsi che, dopo aver accolto l'eccezione di tardività ed inammissibilità sollevata da il Tribunale conclude in maniera del tutto CP_1
condivisibile che «In sostanza le contestazioni relative alla protrazione della sospensione sono subordinate alla presentazione di una preventiva diffida da parte dell'appaltatore, la quale evidentemente per sua natura deve essere proposta mentre la sospensione è ancora in corso ed è destinata ad avere effetto solo per il futuro, ed in difetto la riserva proposta nel verbale di ripresa dei lavori si deve dichiarare inammissibile;
in presenza di una sospensione legittimamente disposta o comunque della decadenza dell'appaltatore dalla possibilità di sollevare contestazioni al riguardo, questi ha soltanto la facoltà, qualora la sospensione superi i termini indicati nel comma 5, di sciogliersi dal vincolo contrattuale, senza diritto ad alcuna indennità, se non nel caso di ingiustificata opposizione della stazione appaltante.». In conclusione, il Collegio ritiene di dover respingere l'appello perché infondato.
§ 4 — Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal DM Giustizia n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 5679/2020 del Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 CP_1
del presente grado di giudizio che liquida in € 18.511,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma 12/11/2025
Il Presidente estensore
LV Di EO