TAR Ancona, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 85
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Decreto presidenziale 3 maggio 2025
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 2 L. 475/1968 e eccesso di potere

    L'istanza di decentramento rientra nell'art. 5, comma 2, L. 362/1991, che disciplina il trasferimento su istanza di parte. I criteri di equa distribuzione e accessibilità operano residualmente. Il decentramento è subordinato alla sussistenza di una zona di nuovo insediamento abitativo carente di assistenza farmaceutica e un esubero nella zona attuale. Non sussiste spopolamento della sede di Sant'Angelo in Lizzola, che è una frazione attiva. La località di fondovalle ha dati demografici stabili. La farmacia ricorrente è rurale sussidiata e destinata a zone disagiate. L'Amministrazione ha valutato correttamente i criteri residuali dell'art. 2 L. 475/1968, considerando l'esigenza di tutelare la zona disagiata di Sant'Angelo in Lizzola. L'eventuale accoglimento avrebbe privato di assistenza una zona disagiata a vantaggio di una già servita.

  • Rigettato
    Violazione art. 5 L. 362/1991 e eccesso di potere

    L'istanza di decentramento rientra nell'art. 5, comma 2, L. 362/1991. Il decentramento è subordinato alla sussistenza di una zona di nuovo insediamento abitativo carente di assistenza farmaceutica e un esubero nella zona attuale. Non sussiste spopolamento della sede di Sant'Angelo in Lizzola. La farmacia ricorrente è rurale sussidiata e destinata a zone disagiate. L'Amministrazione ha valutato correttamente i criteri residuali dell'art. 2 L. 475/1968, considerando l'esigenza di tutelare la zona disagiata di Sant'Angelo in Lizzola.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento

    L'istanza di decentramento rientra nell'art. 5, comma 2, L. 362/1991. Il decentramento è subordinato alla sussistenza di una zona di nuovo insediamento abitativo carente di assistenza farmaceutica e un esubero nella zona attuale. Non sussiste spopolamento della sede di Sant'Angelo in Lizzola. La farmacia ricorrente è rurale sussidiata e destinata a zone disagiate. L'Amministrazione ha valutato correttamente i criteri residuali dell'art. 2 L. 475/1968, considerando l'esigenza di tutelare la zona disagiata di Sant'Angelo in Lizzola.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 2 L. 475/1968 con riferimento al parere AST

    Il parere dell'AST non è vincolante e il potere pianificatorio spetta al Comune, a cui è demandata l'istruttoria. Il ricorso è infondato nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 85
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 85
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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