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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1914/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/12/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21/07/2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MARTIGNETTI GLORIA, e da , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. LIMA GUGLIELMO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Limatola (BN) in data 13/12/2019; rilevato, altresì, che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, di esclusiva proprietà dei genitori della sig. , resterà nella disponibilità di quest'ultima, avendo Pt_1 il sig. già provveduto a trasferirsi altrove;
Parte_2
3) le parti, che dichiarano di aver regolato tra di loro ogni ulteriore rapporto di natura economica/patrimoniale, provvederanno in maniera autonoma al proprio mantenimento, essendo autonome economicamente;
4) il presente accordo deve ritenersi con immediata efficacia. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 05/12/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LIMATOLA (BN) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 49, parte II, serie A, Uff.1, anno 2019);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1914/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/12/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21/07/2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MARTIGNETTI GLORIA, e da , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. LIMA GUGLIELMO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Limatola (BN) in data 13/12/2019; rilevato, altresì, che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, di esclusiva proprietà dei genitori della sig. , resterà nella disponibilità di quest'ultima, avendo Pt_1 il sig. già provveduto a trasferirsi altrove;
Parte_2
3) le parti, che dichiarano di aver regolato tra di loro ogni ulteriore rapporto di natura economica/patrimoniale, provvederanno in maniera autonoma al proprio mantenimento, essendo autonome economicamente;
4) il presente accordo deve ritenersi con immediata efficacia. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 05/12/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LIMATOLA (BN) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 49, parte II, serie A, Uff.1, anno 2019);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese