Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 662/ 2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 662/2025, promossa con ricorso depositato il 17/02/2025 da:
1) Parte_1 nato TU (Francia) il 15.07.1965
cittadino: Italiano, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Marcello Galante del Foro di Varese
e
2) Parte_2
Nata ad Adrara San Martino (BG) il 24.05.1965
cittadina: Italiana. Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Emanuela Quintiglio
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in HI (Va) , in data 31 agosto 1991;
(anno 1991 atto n. 17 parte II serie A)
con i seguenti figli maggiorenni:
, nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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condizioni:
1) I coniugi e vivranno separati di desco e dimora nel Parte_2 Parte_1 CP_1
reciproco rispetto, fin da ora impegnandosi a rispettare il buon nome e l'onorabilità dell'altro coniuge nei confronti del figlio , di parenti e di terze persone, con speciale riguardo ai Per_1
clienti delle rispettive ed attigue attività professionali;
2) Le parti danno atto che al momento della firma del presente ricorso il sig. si è già Parte_1
allontanato a far data dal 1.08.2024 dall'abitazione coniugale sita in Viggiù Via Madonnina 20/a e ha già asportato tutti i suoi effetti personali nonché copia integrale di tutta la documentazione familiare custodita nell' immobile di Viggiù. Il sig. si impegna, a trasferire anche la propria Pt_1
residenza anagrafica nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
3) Nella casa coniugale, ancorché di proprietà comune, resterà ad abitare, unitamente al figlio maggiorenne , la sig.ra , alla quale detta abitazione viene Per_1 Parte_2
così assegnata con tutti gli arredi e corredi. Le spese di manutenzione ordinaria e le utenze della predetta abitazione saranno pertanto ad esclusivo carico della sig.ra Parte_2
, mentre resteranno a carico di entrambi i proprietari nella misura del 50%
[...]
ciascuno le spese concordate per la manutenzione straordinaria dell'immobile, salvo urgenze che richiedano interventi improcrastinabili;
4) I coniugi danno atto che, anche dopo la cessazione della convivenza hanno provveduto al pagamento di oneri, utenze, costi di manutenzione relativi all'abitazione familiare e spese per l'assicurazione della vettura Renault Captur, tutti suddivisi al 50% tra le parti,
e con la firma del presente atto dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere a detti titoli;
5) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento;
parimenti non vi sarà assegno di mantenimento a favore del figlio , già economicamente autosufficiente;
Per_1
6) I coniugi danno atto che le residue rate del mutuo decennale contratto dal figlio Per_1
presso la Banca popolare di Sondrio per l'acquisto dell'abitazione NO LG (BS)
pagina2 di 5 saranno integralmente pagate da quest'ultimo così come tutte le relative spese;
Per_1
continuerà, altresì, ad incassare i canoni di locazione e/o ad utilizzare liberamente l'immobile. I coniugi danno atto di nulla avere a pretendere reciprocamente e/o nei confronti del figlio con riferimento alle somme sino ad oggi versate per Per_1
l'acquisto, la gestione e la manutenzione di detto immobile;
7) I coniugi, nella loro qualità di soci della Ideal Look s.n.c. ora in liquidazione, hanno avuto accesso ad un finanziamento di €. 11.5000,00 per l'attività professionale in occasione dell'emergenza covid erogati il 4.06.2020 da restituire in 60 rate mensili, con scadenza al 1.07.2025. Detto finanziamento, che grava sugli esponenti per circa €. 326,00 mensili continuerà ad essere mensilmente rimborsato in pari quota tra i coniugi, come per il pregresso, e ciò anche in caso di chiusura del conto corrente intestato a Ideal Look S.n.c.,
presso la Banca Popolare di Sondrio ove risulta attualmente domiciliato;
8) In data 7 maggio 2024 i coniugi hanno contratto presso la Banca Popolare di Sondrio un finanziamento (n. 011482582) personale di € 10.000,00 da restituire in 36 rate mensili con scadenza al 1 giugno 2027; il sig. ha sino ad oggi provveduto al rimborso tutte le Pt_1
rate già scadute relative al predetto finanziamento e lo stesso, con la firma del presente ricorso, dichiara: i) di nulla più avere a pretendere dalla sig.ra con riferimento Pt_2
alle rate dallo stesso già integralmente versate rinunciando definitivamente a qualsivoglia richiesta di rimborso;
ii) di accollarsi integralmente tutte le rate e gli oneri ad oggi residui relativi al predetto finanziamento provvedendo al pagamento integrale di tutte le somme residue a qualunque titolo richieste della società creditrice (ivi compresi eventuali interessi e costi di mora, penali, spese legali ecc.) manlevando e tenendo indenne la sig.ra da qualsivoglia richiesta o pretesa della società creditrice;
Parte_2
9) I ricorrenti, entro 3 mesi dalla firma del presente ricorso procederanno a chiudere il conto corrente tra loro cointestato nr. [...]X30 presso la Banca
Popolare di Sondrio, dividendo in parti uguali il debito residuo impegnandosi, dalla firma del presente ricorso a non effettuare alcuna operazione sul predetto conto corrente . La
sig.ra si impegna a volturare le utenze domestiche appoggiate su detto conto Pt_2
corrente nel più breve tempo possibile, impegnandosi a rimettere al marito le somme pagina3 di 5 eventualmente addebitate su detto conto per utenze domestiche maturate dopi il
1.08.2024;
10) I coniugi sono titolari presso la banca Intesa San Paolo, filiale di Arcisate (Va), di due cassette di sicurezza contenenti parafernalia e preziosi personali ed ereditati dai rispettivi genitori e parenti,
nonché preziosi del figlio . Essi si impegnano, entro un mese dalla firma del presente Per_1
ricorso, a chiudere e/o volturate in favore di ciascun coniuge singolarmente le predette cassette di sicurezza suddividendo i beni e preziosi ivi contenuti in base alle rispettive proprietà.
11) L'autovettura Renault Captur di proprietà esclusiva della moglie e alla stessa attualmente già in uso esclusivo resta a quest'ultima assegnata in via definitiva;
L'autovettura Fiat Punto di proprietà esclusiva del marito resta a quest'ultimo assegnata in via definitiva. I coniugi danno atto di nulla avere reciprocamente pretendere a detti titoli.
12) Negli ultimi tre anni d'imposta antecedenti il deposito del presente ricorso, gli esponenti e hanno dichiarato redditi come da documentazione Parte_2 Parte_1
allegata sub docc. 3 e 4;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 31.08.1991, in HI (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di HI, (anno1991 atto n. 17 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
pagina4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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