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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/07/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 974/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1 e n.
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Mioni del Foro di Milano.
Dal matrimonio è nata l'unica figlia il 23.09.2008. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.04.2025 , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della signora sarà assegnata alla stessa unitamente a tutti Parte_1 i beni mobili ivi presenti. Per_
2. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, tenuto conto che il signor per motivi di lavoro attualmente risiede all'estero. Pt_2
3. Considerate le richiamate condizioni lavorative del signor e tenuto conto dell'età e del grado di maturità Pt_2 Per_ raggiunto da , sarà quest'ultima a concordare direttamente con il padre le modalità di esercizio del suo diritto di visita in o ne dei rientri in Italia sia durante l'anno scolastico sia durante le vacanze. Part
4. A titolo di contributo mensile al mantenimento della figlia, il signor verserà alla signora 'importo di Pt_2
€ 3.500,00 (tremilacinquecento/00) mensili da versarsi in via anticip il giorno 5 di og se a mezzo bonifico, che sarà soggetto a rivalutazione automatica annua secondo gli indici Istat, a far tempo dall'anno successivo alla omologa della separazione adottando come riferimento il relativo mese. Tale importo è stato determinato secondo le seguenti modalità dalle parti. L'importo di € 3.000,00 è stato concordato dai coniugi come contributo mantenimento complessivo della figlia minore ed è comprensivo sia del contributo ordinario sia del contributo alle spese straordinarie che resteranno a carico della sig.ra fatta eccezione solo per le Parte_1 spese odontoiatriche che saranno divise a metà tra i genitori. Tale soluzione onnicomprensiva è stata convenuta dalle parti le quali, considerando che il signor per motivi di lavoro risiede all'estero, hanno ritenuto Pt_2 Per_ rappresentasse la modalità più agevole per il medesimo di contribuire al mantenimento della figlia . I residui Part
€ 500,00 (cinquecento/00) saranno versati dal sig. alla sig.ra er far fronte al pagame el mutuo Pt_2 della casa di vacanza di attuale proprietà del sig. sita in Tortoreto alla Via Ferruccio Parri, 9. Pt_2
5. Le parti convengono che nell'ipotesi in cui il reddito del signor dovesse subire una sostanziale riduzione Pt_2 in conseguenza del suo rientro in Italia, le stesse si impegnano a are le condizioni del contributo mensile Per_ al mantenimento di .
6. Il signor si impegna ad intestare, a far tempo dal mese di gennaio 2029, la nuda proprietà la casa di Pt_2 Per_ vacanza a Tortoreto alla figlia con usufrutto con diritto di accrescimento in capo ai genitori secondo le modalità che saranno convenut
7. Posto il regime di separazione dei beni prescelto dai coniugi, i medesimi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia altro titolo o ragione.
8. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti sotto il profilo economico e di non avere titolo per la richiesta reciproca di alcun assegno di mantenimento.
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 28.04.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Borghetto Lodigiano (LO) in data 21.06.1998, trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Borghetto Lodigiano al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1998;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borghetto Lodigiano (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti
Lodi, 20 giugno 05.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 974/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1 e n.
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Mioni del Foro di Milano.
Dal matrimonio è nata l'unica figlia il 23.09.2008. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.04.2025 , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della signora sarà assegnata alla stessa unitamente a tutti Parte_1 i beni mobili ivi presenti. Per_
2. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, tenuto conto che il signor per motivi di lavoro attualmente risiede all'estero. Pt_2
3. Considerate le richiamate condizioni lavorative del signor e tenuto conto dell'età e del grado di maturità Pt_2 Per_ raggiunto da , sarà quest'ultima a concordare direttamente con il padre le modalità di esercizio del suo diritto di visita in o ne dei rientri in Italia sia durante l'anno scolastico sia durante le vacanze. Part
4. A titolo di contributo mensile al mantenimento della figlia, il signor verserà alla signora 'importo di Pt_2
€ 3.500,00 (tremilacinquecento/00) mensili da versarsi in via anticip il giorno 5 di og se a mezzo bonifico, che sarà soggetto a rivalutazione automatica annua secondo gli indici Istat, a far tempo dall'anno successivo alla omologa della separazione adottando come riferimento il relativo mese. Tale importo è stato determinato secondo le seguenti modalità dalle parti. L'importo di € 3.000,00 è stato concordato dai coniugi come contributo mantenimento complessivo della figlia minore ed è comprensivo sia del contributo ordinario sia del contributo alle spese straordinarie che resteranno a carico della sig.ra fatta eccezione solo per le Parte_1 spese odontoiatriche che saranno divise a metà tra i genitori. Tale soluzione onnicomprensiva è stata convenuta dalle parti le quali, considerando che il signor per motivi di lavoro risiede all'estero, hanno ritenuto Pt_2 Per_ rappresentasse la modalità più agevole per il medesimo di contribuire al mantenimento della figlia . I residui Part
€ 500,00 (cinquecento/00) saranno versati dal sig. alla sig.ra er far fronte al pagame el mutuo Pt_2 della casa di vacanza di attuale proprietà del sig. sita in Tortoreto alla Via Ferruccio Parri, 9. Pt_2
5. Le parti convengono che nell'ipotesi in cui il reddito del signor dovesse subire una sostanziale riduzione Pt_2 in conseguenza del suo rientro in Italia, le stesse si impegnano a are le condizioni del contributo mensile Per_ al mantenimento di .
6. Il signor si impegna ad intestare, a far tempo dal mese di gennaio 2029, la nuda proprietà la casa di Pt_2 Per_ vacanza a Tortoreto alla figlia con usufrutto con diritto di accrescimento in capo ai genitori secondo le modalità che saranno convenut
7. Posto il regime di separazione dei beni prescelto dai coniugi, i medesimi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia altro titolo o ragione.
8. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti sotto il profilo economico e di non avere titolo per la richiesta reciproca di alcun assegno di mantenimento.
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 28.04.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Borghetto Lodigiano (LO) in data 21.06.1998, trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Borghetto Lodigiano al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1998;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borghetto Lodigiano (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti
Lodi, 20 giugno 05.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello