Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 8145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8145 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08145/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05885/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5885 del 2024, proposto da
IL Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Martina Menga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Gaetano Mastropasqua in Napoli, via Guglielmo Sanfelice, n. 33;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
della sentenza T.A.R. Campania – Sede di Napoli, Sez. VII, 29 aprile 2024, n. 2838, resa nell'ambito del giudizio iscritto con R.G. 2961/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e del Comune di San Giorgio a Cremano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 30 ottobre 2025 la dott.ssa NN AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente, con ricorso notificato il 20/11/2024 e depositato in giudizio il 21/11/2024, chiede l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania - Sede di Napoli, Sez. VII, 29 aprile 2024, n. 2838, resa nell’ambito del giudizio iscritto con R.G. 2961/2023 (con la quale è stato annullato il parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, prot. n. 0008140-P del 27/4/2023, sull’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata al Comune di San Giorgio a Cremano contestualmente a quella di autorizzazione ex art. 44 d. lgs. n. 259/03, avente ad oggetto l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile, su un sito di proprietà privata in Viale della Villa Romana, per violazione dell’art. 21 delle nn.tt.aa. del P.T.P. e per difetto di motivazione), chiedendo di ordinare alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli di dare esecuzione alla sentenza T.A.R. Campania - Sede di Napoli, Sez. VII, 29 aprile 2024, n. 2838, assegnando alla stessa un termine non superiore a trenta giorni entro cui concludere il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché di nominare un Commissario ad acta che, nell’ipotesi di ulteriore inottemperanza e ritardo rispetto al termine anzidetto, provveda in sostituzione della Soprintendenza, fissando una somma a titolo di penale per l’eventuale ulteriore ritardo nell’esecuzione della Sentenza.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE E OMESSA ESECUZIONE DELLA SENTENZA.
Il 29/11/2024, si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale.
Il 18/06/2025, si è costituito in giudizio il Comune di San Giorgio a Cremano, depositando all’uopo una memoria di costituzione, nella quale, da un lato, ha evidenziato che “ nessuna richiesta di ottemperenza è stata inoltrata al Comune di San Giorgio a Cremano, né quest’ultimo aveva alcun obbligo conformativo derivante dalla sentenza ”, e, dall’altro lato, ha rappresentato che “ in data 19.5.2025 è stato notificato al Comune di San Giorgio a Cremano altro ricorso innanzi a Codesto Tar avverso il parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli prot. n. 6327 del 18 marzo 2025 ”, evidenziando “ pertanto, che con detto parere la Soprintendenza ha dato seguito alle richieste del ricorrente ed ha ottemperato alla sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza, con conseguente cessazione della materia del contendere ”, chiedendo di rigettare integralmente il ricorso avverso il Comune di San Giorgio a Cremano perché inammissibile per carenza di legittimazione e di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.
Il 14/10/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva in replica alle argomentazioni esposte dal Comune di San Giorgio a Cremano nella propria memoria del 18 giugno 2025, nella quale, da un lato, ha evidenziato “ che il Comune possa essere qualificato come un soggetto controinteressato, dal momento che anch’esso di fatto non ha ancora autorizzato IL all’installazione dell’Impianto ”, e, dall’altro lato, ha ribadito il proprio interesse all’accoglimento della domanda in epigrafe, “ in quanto il parere gravato con ricorso autonomo sub R.G. 2464/2025 si pone in aperto contrasto con la sentenza TAR Campania - Napoli n. 2838/2024, rappresentando chiaramente il sintomo dell’ennesimo ingiustificato e illegittimo tentativo della Soprintendenza di ostacolare il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione dell’Impianto, senza provvedere ad una reale istruttoria sul progetto presentato da IL, come aveva ordinato Codesto TAR nella suddetta sentenza ”, e, comunque, ha sostenuto che le spese del presente giudizio “ debbano in ogni caso essere poste in capo al Comune, anche nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che il ricorso di IL sia divenuto improcedibile, tenuto conto del fatto che, come indicato, il nuovo parere della Soprintendenza del 18 marzo 2025 è stato emesso solamente dopo la presentazione da parte di IL del ricorso per inottemperanza ”.
Nella Camera di Consiglio del 30/10/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come eccepito dal Comune resistente.
Osserva, infatti, il Collegio che, nelle more del presente giudizio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli ha emanato il (nuovo) parere negativo prot. n. 6327 del 18 marzo 2025 (sul quale viene traslato l’interesse a ricorrere di parte ricorrente), come rappresentato in atti dal Comune resistente e confermato dalla Società ricorrente, che lo ha impugnato con ricorso autonomo sub R.G. 2464/2025, deducendo, peraltro, in quella sede, (soltanto) vizi di legittimità e non vizi di violazione e di elusione del giudicato.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti in causa, anche alla luce della intervenuta riedizione del potere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli con l’emanazione del (nuovo) parere negativo prot. n. 6327 del 18 marzo 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA UR DA, Presidente
IA Grazia D'Alterio, Consigliere
NN AB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AB | IA UR DA |
IL SEGRETARIO