Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8473/2024 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 18.12.2024 dai coniugi:
(C.F. nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Morselli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 22.01.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. I figli minori e sono affidati in regime condiviso ad entrambi i genitori e la loro Per_1 Per_2
residenza sarà presso la casa coniugale sita in Brugherio via Virgilio n. 12 di esclusiva proprietà del padre che in ragione di ciò resta a lui assegnata. Il signor provvederà al pagamento delle Pt_2
rate del mutuo a lui intestato e gravante sul predetto immobile;
3. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, quando i figli saranno collocati
4. I genitori, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli minori, fatti salvi diversi e migliori accordi tra loro, hanno definito come segue i tempi di cura e permanenza dei figli:
I figli trascorreranno con l'uno o l'atro genitore i fine settimana alternati a partire dal pomeriggio del venerdì sino alla domenica sera alle ore 19.00;
La NO terrà con sé i figli tutti i martedì ed i giovedì dal rientro dal lavoro (o comunque Pt_1 dalle 19.00) sino all'ingresso a scuola dei figli il giorno seguente, mentre negli altri giorni i minori staranno con il signor con la precisazione che il padre potrà delegare ai nonni paterni la Pt_2
cura dei figli quando sarà assente per motivi di lavoro, come già avviene. Salvo diverso accordo tra i genitori, in caso di malattia di uno dei figli quest'ultimo rimarrà presso il genitore con cui si trova in quel momento sino a guarigione, con possibilità per l'altro genitore di fargli visita con tempi e modi di volta in volta concordati tra le parti, anche al di fuori dei giorni di spettanza;
I genitori trascorreranno con i figli minori le vacanze natalizie con le seguenti modalità, alternandosi poi di anno in anno a decorrere da quest'anno: dal 22 dicembre al 30 dicembre ed il giorno dell'epifania con la madre;
dal 31 dicembre e sino al 5 gennaio con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori. In ogni caso, i minori trascorreranno sempre con il padre la Vigilia di Natale, cena compresa, e con la madre il giorno di Natale ed il giorno di santo Stefano;
Con riferimento al giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, i due giorni saranno alternati di anno in anno tra genitori a partire dall'anno 2025 in cui il giorno di Pasqua sarà di spettanza del padre ed il Lunedì dell'Angelo della madre;
Per quanto riguarda le vacanze scolastiche pasquali, i genitori seguiranno il calendario ordinario dei giorni di cura dei figli e s'impegneranno nell'eventualità a chiedere ai rispettivi datori di lavoro giorni di ferie;
I genitori potranno trascorrere almeno due settimane di vacanza, anche non consecutive, con i figli durante il periodo estivo. La NO si impegna a comunicare al signor le due Pt_1 Pt_2
settimane di vacanza che trascorrerà con i figli entro il 30 aprile di ogni anno. Il signor a Pt_2
sua volta comunicherà alla NO le due settimane che Pt_1 intenderà trascorrere con i figli con almeno un mese di anticipo. Come già avviene ora, durante le vacanze estive i minori potranno frequentare centri estivi o partecipare ad altre esperienze estive educative;
I Genitori concordano sin d'ora che i figli possano continuare a seguire e frequentare i centri estivi e che possano trascorrere un periodo di vacanza (usualmente una settimana/10 giorni), come avveniva in costanza di matrimonio, presso le residenze dei nonni materni e paterni (rispettivamente e ); Per_3 Per_4
5. In considerazione del tempo quasi paritario che i figli trascorreranno con la mamma ed il papà e delle pattuizioni economiche di cui al successivo punto 9), ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli, nei rispettivi tempi di permanenza sino settembre 2025. Da ottobre
2025, il signor verserà alla NO , a titolo di concorso al contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento dei minori, l'importo di € 400,00 mensili, in ragione di € 200,00 per figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT a partire dall'Ottobre 2026;
6. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori, secondo le definizioni e modalità di cui alle Linee guida condivise concernenti le spese per i figli in uso presso il Tribunale di Lecco, quivi allegate (doc. 7), saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come la spesa per l'acquisto di abbigliamento, intimo e calzature sino a settembre 2025. A decorrere da ottobre 2025, le spese straordinarie che da protocollo “non richiedono il preventivo accordo” saranno a carico del padre per il 70% e per il 30% a carico della madre, mentre le spese straordinarie che “richiedono il preventivo accordo” verranno suddivise sempre al 50% tra i genitori, così come la spesa per l'acquisto di abbigliamento, intimo e calzature. I genitori richiamano l'accordo di mediazione sul punto regolamentazione fiscale delle spese sostenute per i figli.
7. L'assegno unico universale per i figli – così come ogni altra misura ad esso sostitutiva ed integrativa, nonché ogni beneficio di welfare erogato dalla P.A. a sostegno della famiglia o dei figli
– competerà in via esclusiva alla NO , ancorché la domanda verrà presentata dal signor Pt_1
con il quale appunto i figli continueranno a risiedere. Il signor pertanto, Pt_2 Pt_2
bonificherà alla NO , entro la fine di ogni mese, gli importi relativi alle predette misure Pt_1
percepite; le detrazioni fiscali non ricomprese nelle citate misure verranno ripartite tra i coniugi al
50% ciascuno. Sul punto si precisa che il signor – tramite apposita previsione che verrà Pt_2
richiesta in contradditorio tra le Parti al CAF di competenza – si impegna a versare alla NO
anche un importo integrativo rispetto al citato assegno unico universale, pari all'eventuale Pt_1
differenza tra quanto da lui percepito e quanto avrebbe potuto percepire la NO , qualora Pt_1
i figli fossero stati con lei residenti;
8. Il signor si impegna ad aiutare la NO nell'allestimento della nuova abitazione Pt_2 Pt_1 con l'acquisto della scrivania per la camera dei figli e computer portatile, entro la fine del corrente anno;
9. La NO continuerà ad utilizzare l'autovettura elettrica ID3 TG GL024GB intestata al Pt_1 signor Quest'ultimo continuerà a pagare sino alla scadenza prevista per settembre 2025 le Pt_2 rate del leasing sottoscritto per il pagamento dell'autovettura, oltre a farsi carico delle spese per la ricarica elettrica che avverrà tramite colonnina sita nel cortile della casa coniugale presso la quale la NO avrà il libero accesso. La NO si impegna a pagare le spese di Pt_1 Pt_1
manutenzione dell'automobile non coperte dal contratto di leasing così come il pagamento del bollo, del cambio gomme e dell'assicurazione.
La NO si impegna altresì a restituire al signor l'automobile entro il 10 settembre Pt_1 Pt_2
2025 mediante consegna diretta alla società di leasing e previo saldo degli importi richiesti dalla predetta società per i chilometri aggiuntivi ed eventuali danni.
Il signor si impegna a contribuire all'acquisto dell'autovettura che la NO dovrà Pt_2 Pt_1
acquistare in sostituzione di quella attualmente in uso nella misura di € 5.000,00 da versare a semplice richiesta della NO e comunque entro e non oltre il 30.9.2025; Pt_1
10. Il signor una volta versato l'importo di cui al punto 9 alla NO si impegna a Pt_2 Pt_1 restituire ai genitori della NO l'importo di € 30.000,00 anticipato dai predetti per Pt_1
l'acquisto della casa coniugale, nei tempi e nei modi da definire direttamente con essi;
11. Le parti prestano vicendevolmente il proprio consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio con riferimento ai figli minori;
12. Entrambe le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver regolato ogni questione economica eventualmente pendente tra loro e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o titolo ad eccezione di quanto convenuto al punto 8) e 9);
13. Entrambe le parti rinunciano a produrre la documentazione contabile ex art. 437 bis n. 12 c.p.c. ad eccezione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi che vengono qui allegate;
CHIEDONO ALTRESI'
Decorsi i termini di legge dalla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione alle parti del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter 2 comma c.p.c., preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisire il parere
PRONUNCIARE
Sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in Parte_1 Parte_2
Brugherio (MI) in data 10.5.2008, matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del comune di Brugherio (MI) al n. 11 – Parte I –Anno 2008 - Ufficio 1, con conferma delle condizioni già definite in sede di separazione da intendersi qui trascritte. Ordinare al Comune di Brugherio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Brugherio in data 10.05.2008;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brugherio per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 11, parte I, anno 2008);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 30.01.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti