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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 15304/2024 V.G. promossa con ricorso depositato il giorno
20.12.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Parte_1
Camilla Rizzi
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Camilla Rizzi CP_1
ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “disciplinarsi i rapporti tra le parti e la figlia nelle modalità di seguito indicate:
1. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i Per_1 genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, non appena la stessa avrà reperito idonea soluzione abitativa per entrambe. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardino la minore, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute della stessa, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà figli con sé.
2. Il IG , dal momento del rilascio dell'immobile da parte della IGa CP_1
verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla stessa a mezzo bonifico bancario alle Pt_1 coordinate bancarie note di quest'ultima, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia a somma di € 350,00 mensili;
somma che sarà annualmente rivalutata Per_1
in base agli indici ISTAT;
3. A titolo di contributo per le spese straordinarie di il IG si impegna a Per_1 CP_1
rimborsare alla IGa , e viceversa, il 50% degli esborsi sostenuti, debitamente Pt_1
documentati, entro il giorno 5 del mese successivo il pagamento. I ricorrenti faranno riferimento al Protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale adito, sia per la natura degli esborsi, sia per le modalità di accordo e comunicazioni tra i genitori. Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, in merito ad una spesa straordinaria per la quale sia previsto il loro preventivo accordo, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni) ovvero un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria della figlia;
4. L'assegno unico (AUU) spetterà e verrà percepito al 100% dalla IGa;
Pt_1
5. Quanto alle detrazioni fiscali delle spese sanitarie /scolastiche / sportive per i figli a carico, esse saranno effettuate, secondo la normativa vigente da ciascun genitore in ragione del 50%.
6. Le parti concordano, salvo accordi migliorativi, il seguente regime di visita per la figlia minore: a) visite settimanali: il padre potrà trascorrere con la figlia il martedì ed il venerdì pomeriggio;
in tali giorni prenderà al termine dell'orario scolastico e Per_1
l'accompagnerà all'attività sportiva in piscina dalle 18.00 alle 19.30, salvo diversi orari ed il rientro a casa della madre sarà concordato tra i genitori;
il padre potrà vedere e stare con nche in altri pomeriggi a settimana previo accordo tra le parti;
b) weekend alternati Per_1
(condizionati al riposo settimanale del padre): il padre trascorrerà con ine settimane Per_1 alterni dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera, solo se il sabato notte fosse turno di riposo;
così non fosse, il weekend alternato non avrà luogo, ma il padre, qualora la notte tra domenica e lunedì sia giorno di riposo, trascorrerà l'intera domenica con la figlia, sino al lunedì mattina quando l'accompagnerà a scuola. Il IG si impegna a CP_1
comunicare alla madre i propri turni lavorativi notturni e giornate di riposo almeno due settimane prima, al fine dell'organizzazione dei fine settimana di spettanza;
c) giornate di riposo settimanale: il padre oltre a quanto previsto ai punti a) e b) potrà trascorrere con la figlia, ogni volta che vorrà, previo accordo sugli orari con la madre, il proprio giorno di riposo;
d) vacanze scolastiche: le vacanze di Natale e Pasqua saranno suddivise a metà tra i genitori con rotazione annuale delle giornate principali: Vigilia di Natale, Natale, Santo
Stefano, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive Per_1 trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, con alternanza della settimana di Ferragosto;
e) il padre potrà altresì trascorrere altre due settimane anche non consecutive con la figlia durante l'anno, concordato previamente con la madre, secondo le ferie concesse dal datore di lavoro;
f) le ulteriori festività saranno alternate annualmente tra i genitori. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori tenendo conto delle esigenze e degli impegni della minore. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e condividere eventuali viaggi che intendessero fare con la figlia all'estero od in luoghi lontani
7. i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rinnovo/rilascio di documenti di identità e passaporto per la figlia minore, per il quale seguiranno la normativa indicata dall'Autorità territorialmente competente
8. Le parti dichiarano di aver regolato tutti gli altri rapporti patrimoniali tra gli stessi;
9. spese della presente procedura interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 20.12.2024 in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia (nata il Per_1
25.01.2009), minore e non economicamente autosufficiente, nata dalla relazione non matrimoniale tra le parti e riconosciuta da entrambi i genitori;
preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori e ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minore e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori;
vista la natura, la concorde volontà delle parti e l'esito del procedimento, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
prende atto delle condizioni contenute nell'accordo intervenuto tra le parti;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11.02.2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 15304/2024 V.G. promossa con ricorso depositato il giorno
20.12.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Parte_1
Camilla Rizzi
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Camilla Rizzi CP_1
ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “disciplinarsi i rapporti tra le parti e la figlia nelle modalità di seguito indicate:
1. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i Per_1 genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, non appena la stessa avrà reperito idonea soluzione abitativa per entrambe. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardino la minore, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute della stessa, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà figli con sé.
2. Il IG , dal momento del rilascio dell'immobile da parte della IGa CP_1
verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla stessa a mezzo bonifico bancario alle Pt_1 coordinate bancarie note di quest'ultima, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia a somma di € 350,00 mensili;
somma che sarà annualmente rivalutata Per_1
in base agli indici ISTAT;
3. A titolo di contributo per le spese straordinarie di il IG si impegna a Per_1 CP_1
rimborsare alla IGa , e viceversa, il 50% degli esborsi sostenuti, debitamente Pt_1
documentati, entro il giorno 5 del mese successivo il pagamento. I ricorrenti faranno riferimento al Protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale adito, sia per la natura degli esborsi, sia per le modalità di accordo e comunicazioni tra i genitori. Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, in merito ad una spesa straordinaria per la quale sia previsto il loro preventivo accordo, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni) ovvero un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria della figlia;
4. L'assegno unico (AUU) spetterà e verrà percepito al 100% dalla IGa;
Pt_1
5. Quanto alle detrazioni fiscali delle spese sanitarie /scolastiche / sportive per i figli a carico, esse saranno effettuate, secondo la normativa vigente da ciascun genitore in ragione del 50%.
6. Le parti concordano, salvo accordi migliorativi, il seguente regime di visita per la figlia minore: a) visite settimanali: il padre potrà trascorrere con la figlia il martedì ed il venerdì pomeriggio;
in tali giorni prenderà al termine dell'orario scolastico e Per_1
l'accompagnerà all'attività sportiva in piscina dalle 18.00 alle 19.30, salvo diversi orari ed il rientro a casa della madre sarà concordato tra i genitori;
il padre potrà vedere e stare con nche in altri pomeriggi a settimana previo accordo tra le parti;
b) weekend alternati Per_1
(condizionati al riposo settimanale del padre): il padre trascorrerà con ine settimane Per_1 alterni dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera, solo se il sabato notte fosse turno di riposo;
così non fosse, il weekend alternato non avrà luogo, ma il padre, qualora la notte tra domenica e lunedì sia giorno di riposo, trascorrerà l'intera domenica con la figlia, sino al lunedì mattina quando l'accompagnerà a scuola. Il IG si impegna a CP_1
comunicare alla madre i propri turni lavorativi notturni e giornate di riposo almeno due settimane prima, al fine dell'organizzazione dei fine settimana di spettanza;
c) giornate di riposo settimanale: il padre oltre a quanto previsto ai punti a) e b) potrà trascorrere con la figlia, ogni volta che vorrà, previo accordo sugli orari con la madre, il proprio giorno di riposo;
d) vacanze scolastiche: le vacanze di Natale e Pasqua saranno suddivise a metà tra i genitori con rotazione annuale delle giornate principali: Vigilia di Natale, Natale, Santo
Stefano, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive Per_1 trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, con alternanza della settimana di Ferragosto;
e) il padre potrà altresì trascorrere altre due settimane anche non consecutive con la figlia durante l'anno, concordato previamente con la madre, secondo le ferie concesse dal datore di lavoro;
f) le ulteriori festività saranno alternate annualmente tra i genitori. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori tenendo conto delle esigenze e degli impegni della minore. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e condividere eventuali viaggi che intendessero fare con la figlia all'estero od in luoghi lontani
7. i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rinnovo/rilascio di documenti di identità e passaporto per la figlia minore, per il quale seguiranno la normativa indicata dall'Autorità territorialmente competente
8. Le parti dichiarano di aver regolato tutti gli altri rapporti patrimoniali tra gli stessi;
9. spese della presente procedura interamente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 20.12.2024 in ordine alle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia (nata il Per_1
25.01.2009), minore e non economicamente autosufficiente, nata dalla relazione non matrimoniale tra le parti e riconosciuta da entrambi i genitori;
preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori e ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minore e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori;
vista la natura, la concorde volontà delle parti e l'esito del procedimento, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
prende atto delle condizioni contenute nell'accordo intervenuto tra le parti;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11.02.2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari