CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 747/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7741/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100324576744000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3699/2025 depositato il 03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 7741 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2010 0324576744 000 in forza della quale è stato intimato al medesimo di pagare la somma di Euro 13.577,50 oltre accessori. Atto di cui affermava di aver avuto conoscenza soltanto in data
28.12.2022 all'esito di una intimazione di pagamento.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrata Riscossione invocando il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la deduzione di mancata notifica della cartella impugnata
(atto a monte dell'intimazione di pagamento notificata al contribuente), risultando dagli atti la tempestiva e regolare notifica di tale atto.
L'appellante insiste nel dedurre l'irregolare notifica della cartella impugnata.
L'appello è infondato.
Come risulta dalla documentazione in atti (già prodotta in primo grado) la cartella impugnata risulta notificato in data 03/08/2011 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario e sono state eseguite tutte le formalità previste dalla legge (art. 8, comma 4, legge n. 890/82), con deposito presso la Casa Comunale e spedizione al destinatario della CAD.
La pretesa tributaria si è pertanto resa definitiva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 747/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7741/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100324576744000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3699/2025 depositato il 03/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 7741 del 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2010 0324576744 000 in forza della quale è stato intimato al medesimo di pagare la somma di Euro 13.577,50 oltre accessori. Atto di cui affermava di aver avuto conoscenza soltanto in data
28.12.2022 all'esito di una intimazione di pagamento.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrata Riscossione invocando il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la deduzione di mancata notifica della cartella impugnata
(atto a monte dell'intimazione di pagamento notificata al contribuente), risultando dagli atti la tempestiva e regolare notifica di tale atto.
L'appellante insiste nel dedurre l'irregolare notifica della cartella impugnata.
L'appello è infondato.
Come risulta dalla documentazione in atti (già prodotta in primo grado) la cartella impugnata risulta notificato in data 03/08/2011 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario e sono state eseguite tutte le formalità previste dalla legge (art. 8, comma 4, legge n. 890/82), con deposito presso la Casa Comunale e spedizione al destinatario della CAD.
La pretesa tributaria si è pertanto resa definitiva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori.