CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
04/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
CIACCI ANTONIO GIOVANNI, Giudice
in data 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 299/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Borgo San Lorenzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scarperia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Toscana
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Firenze - Via Degli Arazzieri, 4 50100 Firenze FI
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. TE Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 57/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 4 e pubblicata il 15/01/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120159012087610000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120169005601243 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041200000989020501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120010149601516 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120010191667133 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120010200865237 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120010230627661 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120010230627762 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120010238858565 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120020041911741 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120020093743873 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120020099277979 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120030018914137 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120030080020591 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0412003100273556 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120040051893536 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120050001608419 SA (COMUNALE-PROVINCIALE)
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120050006983011 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120050011324487 RADIODIFFUSIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120050018421708 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120050026920486 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120050044617679 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120060002310649 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120060008031159 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120060016180686 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 257/2025 depositato il
11/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la parte contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso in riassunzione in esito al deposito da parte della Suprema Corte di Cassazione dell'ord. n.21658/23.
Con tale pronuncia risulta cassata la sentenza resa dalla ex CTR Toscana n.1277/07/19 che aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado n.57/04/18, resa dalla ex CTP di Firenze.
Tale conferma conseguiva alla reiezione sia dell'appello principale che incidentale.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Entrando nel dettaglio i Giudici di legittimità hanno accolto il primo motivo di ricorso avente ad oggetto l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la statuizione relativa all'ammissibilità dell'impugnazione del diniego dell'esattore sull'istanza di annullamento in autotutela dell'intimazione notificata nel 2015.
Al riguardo la Corte di legittimità ha precisato che: ”L'Agenzia delle entrate, direttamente raggiunta da una sentenza che si ponga all'esito di un giudizio nel quale non sia stata convenuta, pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, è comunque legittimata a proporre appello in ragione della sua qualificazione come parte desumibile dalla sentenza impugnata, dato l'oggetto della controversia, riguardante non soltanto vizi della procedura di riscossione ma anche la pretesa tributaria considerata nella sua sussistenza e fondatezza sostanziale. La conclusione”
Valutati non fondati il secondo ed il terzo motivo, risultano invece accolti il quarto ed il quinto.
Tali doglianze affrontano il problema della corretta individuazione dei termini prescrizionali applicabili alle pretese in contestazione.
Testualmente la Corte di Cassazione ritiene che: ”Nella specie, la C.t.r. non ha fatto corretta applicazione dei summenzionati principi, non avendo correttamente individuato il termine ordinario decennale per la prescrizione dei tributi erariali, né valutato se dovesse applicarsi il termine decennale per la prescrizione delle sanzioni e degli interessi, ove derivanti da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile. Ciò con particolare riferimento ai debiti d'imposta portati nelle cartelle di pagamento notificate al contribuente negli anni 2005 e 2006, per i quali il giudice del rinvio dovrà previamente verificare il termine prescrizionale, decennale o quinquennale, in relazione alla natura del tributo ed all'eventuale sussistenza dell'actio iudicati, tenendo conto, ai fini dell'eventuale efficacia interruttiva della prescrizione, della notifica delle intimazioni di pagamento del 2015 e del 2016”.
In relazione al sesto ed ultimo motivo, la Suprema Corte ha disatteso la doglianza in punto di procedura di notifica seguita che non avrebbe rispettato i canoni procedurali previsti.
Sempre la Corte, invece, ha ritenuto che sono state messe in atto le ricerche previste per le quali: “in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass. n. 19958/2018)”.
In sede di riassunzione la parte contribuente ha formulato le seguenti conclusioni:
“▪ NEL MERITO: accertato che, a far data dalla notifica delle singole cartelle di pagamento, è trascorso un periodo di tempo superiore al termine di prescrizione delle singole voci di credito previsto dalla legge, senza che l'agente della riscossione abbia validamente notificato atti interruttivi, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento elevate a carico del contribuente e dichiarare che nulla è dal medesimo dovuto a tale titolo;
▪ IN OGNI CASO: condannare l'Agenzia delle TE-Riscossione e l'Agenzia delle TE alla restituzione in favore di Ricorrente_1 degli importi che dovessero risultare indebitamente corrisposti durante la causa per i titoli in contestazione, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi;
▪ IN OGNI CASO: in ossequio al principio della soccombenza, e rendendo adeguata motivazione in caso ci si voglia discostare da tale regola, condannare l'Agenzia delle TE-Riscossione e l'Agenzia delle TE alla refusione delle spese di lite quantificate come da nota spese o nella diversa misura ritenuta di giustizia”.
Diversamente argomentando l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, previa declaratoria di cessata la materia del contendere in ordine alle cartelle esattoriali nn.
04120010149601516000, 04120010230627661000, 04120010230627762000, 04120020093743873000,
04120030080020591000, 04120040051893536000, 04120060016180686000 per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 119/2018, in parziale riforma della sentenza n. 57 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, sez IV, pronunciata in data 6 dicembre 2017 e depositata in data 15 gennaio 2018, accertarsi e dichiarare che alcuna prescrizione (decennale) risulta maturata in riferimento alle cartelle esattoriali nn.
04120000098020501000, 04120010191667133000, 04120010200865237000, 04120010238858565000,
04120020041911741000, 04120020099277979000, 04120030018914137000, 04120031002735560000,
04120050018421708000, 04120060008031159000,
e conseguentemente confermarsi, anche per tale parte, l'intimazione di pagamento n.
04120169005601243000”;
L'AGENZIA DELLE ENTRATE ha invece richiesto di essere estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva introducendo, se del caso, motivi di cui infra.
LA REGIONE TOSCANA ha richiesto di prendere atto dei provvedimenti di discarico e dichiarare la cessazione della materia del contendere per quanto concerne la propria posizione.
I Comuni di BORGO SAN LO e SCARPERIA non risultano costituiti in giudizio.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio, premessa la condivisione della ricostruzione fattuale operata dalle parti e trasfusa nella narrativa della sentenza appellata, valuta l'Appello in riassunzione parzialmente fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
A seguito del pronunciamento della Corte di Cassazione, questo Giudice è tenuto a muoversi all'interno del perimetro di valutazione ad esso demandato.
In via preliminare, diversamente da quanto affermato nella sentenza cassata, l'Agenzia delle TE partecipa legittimamente al presente giudizio, secondo e nei limiti di quanto affermato dalla Corte di
Cassazione.
Altro aspetto da considerare è il chiarimento del portato delle SS.UU. n.23397/16 in ordine alla prescrizione dei crediti erariali, oggi pacificamente decennale (cfr. da ultimo Cass. n.22151/24 – n.12828/25).
Diversamente le sanzioni e gli interessi si prescrivono nell'altrettanto pacifico termine quinquennale (cfr. da ultimo Cass. n.2095/23 – n.5220/24 – n.19059/25)
Altro aspetto da valutare nel caso di specie sono gli effetti della non impugnazione dell'intimazione di pagamento (cfr. Cass. 6436/25), alla luce della natura intrinseca dello stesso che può assimilarsi all'avviso di mora (cfr. Cass. SS.UU. 26817/24).
Ulteriore incombenza di questo Giudice è la verifica della regolarità delle notifiche degli atti presupposto delle intimazioni, tenendosi conto che detta verifica sarebbe superflua nel caso in cui le cartelle risultassero prescritte per tabulas.
Parimenti rilevante è la verifica della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti l'intimazione, impugnata con il ricorso RGR 99/17, denominata cd. seconda intimazione del 2016 notificata alla parte in data 7 o 8 novembre 2016 (sulla data in atti vi è un minimo ininfluente contrasto).
Tali atti interruttivi, in primis, si identificherebbero nell'intimazione del 12 marzo 2008 e del verbale del pignoramento mobiliare del 10 aprile 2008.
L'intimazione del 2008 risulterebbe erroneamente notificata con il rito della irreperibilità assoluta ed in assenza dei previsti adempimenti dall'art. 143 cpc con le conseguenze, ampiamente indicate nella sentenza di primo grado, qui condivise.
Per quanto concerne poi il verbale di sequestro lo stesso non sarebbe stato (almeno nella copia depositata in atti) né sottoscritto dal custode né comunicato al debitore e, tali carenze, fanno venir meno ogni invocato effetto interruttivo della prescrizione.
Successivamente risulterebbe emessa la cd. prima intimazione, notificata il 22 settembre 2015, che però avrebbe perso efficacia per decorso del previsto termine di 180 gg (art. 50/3°comma del DPR 602/73) per l'esecuzione forzata.
Al riguardo tale carenza procedurale è espressamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione al punto 2.3 dell'ordinanza di rinvio che, tra l'atro, precisa che “L'inefficacia ai fini della successiva procedura esecutiva non travolge, tuttavia, l'effetto proprio dell'intimazione di pagamento, quale richiesta formale di pagamento idonea ad interrompere il corso della prescrizione”.
Continua sempre la Cassazione: “Nella specie, il contribuente ha impugnato la seconda intimazione di pagamento, propedeutica all'esecuzione forzata, ed ha eccepito, come era in suo potere, la prescrizione del credito erariale. L'eccezione impone, dunque, la valutazione dell'esatto termine di prescrizione e dell'eventuale sussistenza di atti interruttivi, tra i quali annoverabile anche l'intimazione di pagamento regolarmente notificata nel 2015”.
Ulteriore e valido atto interruttivo della prescrizione è anche la cd. seconda intimazione portata a conoscenza della parte in data 7/8 novembre 2026.
Alla luce di quanto sopra, avverso tale atto è stato possibile azionare il ricorso di primo grado RGR 99/17 che, riunito al ricorso RGR 910/16 avverso il diniego di autotutela, ha determinato l'adozione della sentenza di primo grado n.57/04/18 resa dalla ex CTP di Firenze, per inciso confermata in secondo grado dalla ex
CTR della Toscana con la sentenza n.1277/07/19 resa il 21 giugno 2019.
Detta sentenza, cassata in sede di giudizio di legittimità, pone all'attenzione di questo Giudice il pronunciamento del primo grado che qui deve essere parzialmente confermato, sia pure con diversa motivazione, il tutto dovuto anche a fatti sopravvenuti.
In primo luogo in esecuzione a quanto previsto dall'art.4 del D.L. n.119/18 convertito nella L. n.136/18,
l'Agenzia delle TE-Riscossione ha dato atto dello stralcio automatico delle cd. mini cartelle e, analogamente, la Regione Toscana ha dichiarato di aver annullato i ruoli di propria competenza.
Per quanto concerne la posizione della Agenzia delle TE, nel chiedere l'estromissione dal giudizio in quanto il thema decidendum verte sulla fase esecutiva delle pretese economiche (di cui non si discute la debenza in astratto) di esclusiva competenza della “Riscossione”, richiama le parti sul fatto che la ex CTP di Firenze avrebbe già esaminato e confermato (cfr. sent. nn. 253/12/00 - - 461/04/00 - 128/04/01 – 131/12/01 tutte passate in giudicato) alcune cartelle tuttora ricomprese nell'intimazione del 2016.
Quanto sopra però non è rilevante (a parte la sua potenziale inammissibilità quanto motivo “nuovo” rispetto al giudizio), perché dette cartelle, di cui si ignorano i concreti sviluppi (ex art. 2953 cc), rientrano nel generale giudizio di prescrizione di cui infra.
Al riguardo l'intimazione impugnata ha per oggetto, oltre le cartelle già annullate ex lege, tutte le cartelle che risultano notificate oltre un decennio a ritroso dal 22 settembre 2015 (data di notifica della cd. prima intimazione).
Sul punto concorda anche la parte riassuntrice che espressamente nel proprio scritto (cfr. pag. 16) indica che ”nessun atto interruttivo della prescrizione è stato notificato a Ricorrente_1 nel periodo di tempo intercorrente tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento sino alla notifica della c.d. prima intimazione di pagamento, la n. 041 2015 901 208 7610000, avvenuta in data 22 settembre 2015”.
In esecuzione di tale principio (ripreso e confermato anche nella memoria di udienza al punto 1.8 a pag.3), la prescrizione di tutte le cartelle notificate risulta maturata ad eccezione della n.041200050018421708000, notificata il 21 ottobre 2025, e della cartella n.0412006000803115900, notificata il 13 settembre 2006.
Come detto, solo per queste cartelle e solo per i carichi di imposta, con esclusione quindi delle ulteriori somme a titolo di sanzioni ed interessi, la prescrizione risulta interrotta dalla notifica della intimazione 2015 avvenuta il 22 settembre 2015, prima del compimento del decennio.
Da qui l'accoglimento parziale del ricorso ma, se da un lato è vero che le pretese prescritte non sono più azionabili, dall'altro, l'intimazione del 2016 non è inammissibile, come risulterebbe dalla sentenza di primo grado per difetto di notifica, bensì non è fondata nel merito.
L'intimazione 2016 risulta, infatti, ricevuta per affermazione testuale della parte e l'eventuale ipotetica nullità della notifica è superata nei fatti, ex art. 156/3°comma del cpc, dal raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. n. 24329/24 – n.4232/25).
A prescindere da quanto sopra il ricorso in riassunzione deve essere accolto con parziale conferma della sentenza di primo grado n.57/04/18 della ex CTP di Firenze, sia pure con diversa motivazione.
Oltre il parziale accoglimento, di cui infra, in primis deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per le cartella annullate a vario titolo indicate nelle conclusioni della Agenzia della TE-
Riscossione 04120010149601516000, 04120010230627661000, 04120010230627762000, 04120020093743873000,
04120030080020591000, 04120040051893536000, 04120060016180686000
e della Regione Toscana.
Segue l'ammissibilità, sia pure ininfluente, della contestazione in tema di autotutela e, nel merito si conferma la debenza delle sole imposte richieste con le cartelle n.041200050018421708000, e n.0412006000803115900, prescritti come detto gli importi a titolo di sanzioni ed interessi.
Relativamente infine alla liquidazione delle spese, in deroga parziale al principio generale della soccombenza, sussistono elementi per intervenire sulla nota spese depositata.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4/1°comma, del DM 10 marzo 2014 n.55 e successive modifiche, la liquidazione dei compensi deve tenere conto di vari parametri.
Si tratta: delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare.
Sintomatico è, poi, il fatto che il Legislatore pone il valore come ultimo criterio per la liquidazione e, riguardo del valore, le cinque cartelle che risulterebbero oggetto di sentenze passate in giudicato riferite dalla Agenzia delle TE (circostanza di cui non vi è certezza giuridica), potrebbero abbattere l'importo delle cartelle in esame.
Tutto ciò premesso il Collegio, sulla scorta di tutti gli indici di cui sopra, ritiene di liquidare le spese, per tutti i gradi di giudizio compresso quello di legittimità, nell'importo ridotto ai sensi del cit. art.4/1°comma del DM
n.55/14, di €.25.000,00 oltre CUT ed oneri di legge a favore del patrocinante dichiaratosi antistatario.
Detto importo è da porre a carico della sola Agenzia delle TE-Riscossione, soggetto titolare della fase esecutiva.
Visti gli artt.15-36-63 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle cartelle sopracitate ed accoglie parzialmente l'Appello in riassunzione nei termini di cui in motivazione.
Dispone la liquidazione delle spese a carico della sola Agenzia delle TE-Riscossione in €.25.000,00 oltre CUT ed oneri di legge, il tutto a favore del patrocinante della parte appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 4 giugno 2025. Il Presidente-relatore
(CA EC)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
04/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
CIACCI ANTONIO GIOVANNI, Giudice
in data 04/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 299/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Borgo San Lorenzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scarperia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Toscana
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Firenze - Via Degli Arazzieri, 4 50100 Firenze FI
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. TE Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 57/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 4 e pubblicata il 15/01/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120159012087610000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120169005601243 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 041200000989020501 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120010149601516 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120010191667133 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120010200865237 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120010230627661 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120010230627762 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120010238858565 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120020041911741 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120020093743873 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120020099277979 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120030018914137 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120030080020591 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0412003100273556 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120040051893536 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120050001608419 SA (COMUNALE-PROVINCIALE)
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120050006983011 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120050011324487 RADIODIFFUSIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120050018421708 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120050026920486 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120050044617679 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120060002310649 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120060008031159 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120060016180686 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 257/2025 depositato il
11/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la parte contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso in riassunzione in esito al deposito da parte della Suprema Corte di Cassazione dell'ord. n.21658/23.
Con tale pronuncia risulta cassata la sentenza resa dalla ex CTR Toscana n.1277/07/19 che aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado n.57/04/18, resa dalla ex CTP di Firenze.
Tale conferma conseguiva alla reiezione sia dell'appello principale che incidentale.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Entrando nel dettaglio i Giudici di legittimità hanno accolto il primo motivo di ricorso avente ad oggetto l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la statuizione relativa all'ammissibilità dell'impugnazione del diniego dell'esattore sull'istanza di annullamento in autotutela dell'intimazione notificata nel 2015.
Al riguardo la Corte di legittimità ha precisato che: ”L'Agenzia delle entrate, direttamente raggiunta da una sentenza che si ponga all'esito di un giudizio nel quale non sia stata convenuta, pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado, è comunque legittimata a proporre appello in ragione della sua qualificazione come parte desumibile dalla sentenza impugnata, dato l'oggetto della controversia, riguardante non soltanto vizi della procedura di riscossione ma anche la pretesa tributaria considerata nella sua sussistenza e fondatezza sostanziale. La conclusione”
Valutati non fondati il secondo ed il terzo motivo, risultano invece accolti il quarto ed il quinto.
Tali doglianze affrontano il problema della corretta individuazione dei termini prescrizionali applicabili alle pretese in contestazione.
Testualmente la Corte di Cassazione ritiene che: ”Nella specie, la C.t.r. non ha fatto corretta applicazione dei summenzionati principi, non avendo correttamente individuato il termine ordinario decennale per la prescrizione dei tributi erariali, né valutato se dovesse applicarsi il termine decennale per la prescrizione delle sanzioni e degli interessi, ove derivanti da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile. Ciò con particolare riferimento ai debiti d'imposta portati nelle cartelle di pagamento notificate al contribuente negli anni 2005 e 2006, per i quali il giudice del rinvio dovrà previamente verificare il termine prescrizionale, decennale o quinquennale, in relazione alla natura del tributo ed all'eventuale sussistenza dell'actio iudicati, tenendo conto, ai fini dell'eventuale efficacia interruttiva della prescrizione, della notifica delle intimazioni di pagamento del 2015 e del 2016”.
In relazione al sesto ed ultimo motivo, la Suprema Corte ha disatteso la doglianza in punto di procedura di notifica seguita che non avrebbe rispettato i canoni procedurali previsti.
Sempre la Corte, invece, ha ritenuto che sono state messe in atto le ricerche previste per le quali: “in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass. n. 19958/2018)”.
In sede di riassunzione la parte contribuente ha formulato le seguenti conclusioni:
“▪ NEL MERITO: accertato che, a far data dalla notifica delle singole cartelle di pagamento, è trascorso un periodo di tempo superiore al termine di prescrizione delle singole voci di credito previsto dalla legge, senza che l'agente della riscossione abbia validamente notificato atti interruttivi, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento elevate a carico del contribuente e dichiarare che nulla è dal medesimo dovuto a tale titolo;
▪ IN OGNI CASO: condannare l'Agenzia delle TE-Riscossione e l'Agenzia delle TE alla restituzione in favore di Ricorrente_1 degli importi che dovessero risultare indebitamente corrisposti durante la causa per i titoli in contestazione, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi;
▪ IN OGNI CASO: in ossequio al principio della soccombenza, e rendendo adeguata motivazione in caso ci si voglia discostare da tale regola, condannare l'Agenzia delle TE-Riscossione e l'Agenzia delle TE alla refusione delle spese di lite quantificate come da nota spese o nella diversa misura ritenuta di giustizia”.
Diversamente argomentando l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, previa declaratoria di cessata la materia del contendere in ordine alle cartelle esattoriali nn.
04120010149601516000, 04120010230627661000, 04120010230627762000, 04120020093743873000,
04120030080020591000, 04120040051893536000, 04120060016180686000 per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 119/2018, in parziale riforma della sentenza n. 57 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, sez IV, pronunciata in data 6 dicembre 2017 e depositata in data 15 gennaio 2018, accertarsi e dichiarare che alcuna prescrizione (decennale) risulta maturata in riferimento alle cartelle esattoriali nn.
04120000098020501000, 04120010191667133000, 04120010200865237000, 04120010238858565000,
04120020041911741000, 04120020099277979000, 04120030018914137000, 04120031002735560000,
04120050018421708000, 04120060008031159000,
e conseguentemente confermarsi, anche per tale parte, l'intimazione di pagamento n.
04120169005601243000”;
L'AGENZIA DELLE ENTRATE ha invece richiesto di essere estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva introducendo, se del caso, motivi di cui infra.
LA REGIONE TOSCANA ha richiesto di prendere atto dei provvedimenti di discarico e dichiarare la cessazione della materia del contendere per quanto concerne la propria posizione.
I Comuni di BORGO SAN LO e SCARPERIA non risultano costituiti in giudizio.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio, premessa la condivisione della ricostruzione fattuale operata dalle parti e trasfusa nella narrativa della sentenza appellata, valuta l'Appello in riassunzione parzialmente fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
A seguito del pronunciamento della Corte di Cassazione, questo Giudice è tenuto a muoversi all'interno del perimetro di valutazione ad esso demandato.
In via preliminare, diversamente da quanto affermato nella sentenza cassata, l'Agenzia delle TE partecipa legittimamente al presente giudizio, secondo e nei limiti di quanto affermato dalla Corte di
Cassazione.
Altro aspetto da considerare è il chiarimento del portato delle SS.UU. n.23397/16 in ordine alla prescrizione dei crediti erariali, oggi pacificamente decennale (cfr. da ultimo Cass. n.22151/24 – n.12828/25).
Diversamente le sanzioni e gli interessi si prescrivono nell'altrettanto pacifico termine quinquennale (cfr. da ultimo Cass. n.2095/23 – n.5220/24 – n.19059/25)
Altro aspetto da valutare nel caso di specie sono gli effetti della non impugnazione dell'intimazione di pagamento (cfr. Cass. 6436/25), alla luce della natura intrinseca dello stesso che può assimilarsi all'avviso di mora (cfr. Cass. SS.UU. 26817/24).
Ulteriore incombenza di questo Giudice è la verifica della regolarità delle notifiche degli atti presupposto delle intimazioni, tenendosi conto che detta verifica sarebbe superflua nel caso in cui le cartelle risultassero prescritte per tabulas.
Parimenti rilevante è la verifica della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti l'intimazione, impugnata con il ricorso RGR 99/17, denominata cd. seconda intimazione del 2016 notificata alla parte in data 7 o 8 novembre 2016 (sulla data in atti vi è un minimo ininfluente contrasto).
Tali atti interruttivi, in primis, si identificherebbero nell'intimazione del 12 marzo 2008 e del verbale del pignoramento mobiliare del 10 aprile 2008.
L'intimazione del 2008 risulterebbe erroneamente notificata con il rito della irreperibilità assoluta ed in assenza dei previsti adempimenti dall'art. 143 cpc con le conseguenze, ampiamente indicate nella sentenza di primo grado, qui condivise.
Per quanto concerne poi il verbale di sequestro lo stesso non sarebbe stato (almeno nella copia depositata in atti) né sottoscritto dal custode né comunicato al debitore e, tali carenze, fanno venir meno ogni invocato effetto interruttivo della prescrizione.
Successivamente risulterebbe emessa la cd. prima intimazione, notificata il 22 settembre 2015, che però avrebbe perso efficacia per decorso del previsto termine di 180 gg (art. 50/3°comma del DPR 602/73) per l'esecuzione forzata.
Al riguardo tale carenza procedurale è espressamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione al punto 2.3 dell'ordinanza di rinvio che, tra l'atro, precisa che “L'inefficacia ai fini della successiva procedura esecutiva non travolge, tuttavia, l'effetto proprio dell'intimazione di pagamento, quale richiesta formale di pagamento idonea ad interrompere il corso della prescrizione”.
Continua sempre la Cassazione: “Nella specie, il contribuente ha impugnato la seconda intimazione di pagamento, propedeutica all'esecuzione forzata, ed ha eccepito, come era in suo potere, la prescrizione del credito erariale. L'eccezione impone, dunque, la valutazione dell'esatto termine di prescrizione e dell'eventuale sussistenza di atti interruttivi, tra i quali annoverabile anche l'intimazione di pagamento regolarmente notificata nel 2015”.
Ulteriore e valido atto interruttivo della prescrizione è anche la cd. seconda intimazione portata a conoscenza della parte in data 7/8 novembre 2026.
Alla luce di quanto sopra, avverso tale atto è stato possibile azionare il ricorso di primo grado RGR 99/17 che, riunito al ricorso RGR 910/16 avverso il diniego di autotutela, ha determinato l'adozione della sentenza di primo grado n.57/04/18 resa dalla ex CTP di Firenze, per inciso confermata in secondo grado dalla ex
CTR della Toscana con la sentenza n.1277/07/19 resa il 21 giugno 2019.
Detta sentenza, cassata in sede di giudizio di legittimità, pone all'attenzione di questo Giudice il pronunciamento del primo grado che qui deve essere parzialmente confermato, sia pure con diversa motivazione, il tutto dovuto anche a fatti sopravvenuti.
In primo luogo in esecuzione a quanto previsto dall'art.4 del D.L. n.119/18 convertito nella L. n.136/18,
l'Agenzia delle TE-Riscossione ha dato atto dello stralcio automatico delle cd. mini cartelle e, analogamente, la Regione Toscana ha dichiarato di aver annullato i ruoli di propria competenza.
Per quanto concerne la posizione della Agenzia delle TE, nel chiedere l'estromissione dal giudizio in quanto il thema decidendum verte sulla fase esecutiva delle pretese economiche (di cui non si discute la debenza in astratto) di esclusiva competenza della “Riscossione”, richiama le parti sul fatto che la ex CTP di Firenze avrebbe già esaminato e confermato (cfr. sent. nn. 253/12/00 - - 461/04/00 - 128/04/01 – 131/12/01 tutte passate in giudicato) alcune cartelle tuttora ricomprese nell'intimazione del 2016.
Quanto sopra però non è rilevante (a parte la sua potenziale inammissibilità quanto motivo “nuovo” rispetto al giudizio), perché dette cartelle, di cui si ignorano i concreti sviluppi (ex art. 2953 cc), rientrano nel generale giudizio di prescrizione di cui infra.
Al riguardo l'intimazione impugnata ha per oggetto, oltre le cartelle già annullate ex lege, tutte le cartelle che risultano notificate oltre un decennio a ritroso dal 22 settembre 2015 (data di notifica della cd. prima intimazione).
Sul punto concorda anche la parte riassuntrice che espressamente nel proprio scritto (cfr. pag. 16) indica che ”nessun atto interruttivo della prescrizione è stato notificato a Ricorrente_1 nel periodo di tempo intercorrente tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento sino alla notifica della c.d. prima intimazione di pagamento, la n. 041 2015 901 208 7610000, avvenuta in data 22 settembre 2015”.
In esecuzione di tale principio (ripreso e confermato anche nella memoria di udienza al punto 1.8 a pag.3), la prescrizione di tutte le cartelle notificate risulta maturata ad eccezione della n.041200050018421708000, notificata il 21 ottobre 2025, e della cartella n.0412006000803115900, notificata il 13 settembre 2006.
Come detto, solo per queste cartelle e solo per i carichi di imposta, con esclusione quindi delle ulteriori somme a titolo di sanzioni ed interessi, la prescrizione risulta interrotta dalla notifica della intimazione 2015 avvenuta il 22 settembre 2015, prima del compimento del decennio.
Da qui l'accoglimento parziale del ricorso ma, se da un lato è vero che le pretese prescritte non sono più azionabili, dall'altro, l'intimazione del 2016 non è inammissibile, come risulterebbe dalla sentenza di primo grado per difetto di notifica, bensì non è fondata nel merito.
L'intimazione 2016 risulta, infatti, ricevuta per affermazione testuale della parte e l'eventuale ipotetica nullità della notifica è superata nei fatti, ex art. 156/3°comma del cpc, dal raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. n. 24329/24 – n.4232/25).
A prescindere da quanto sopra il ricorso in riassunzione deve essere accolto con parziale conferma della sentenza di primo grado n.57/04/18 della ex CTP di Firenze, sia pure con diversa motivazione.
Oltre il parziale accoglimento, di cui infra, in primis deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per le cartella annullate a vario titolo indicate nelle conclusioni della Agenzia della TE-
Riscossione 04120010149601516000, 04120010230627661000, 04120010230627762000, 04120020093743873000,
04120030080020591000, 04120040051893536000, 04120060016180686000
e della Regione Toscana.
Segue l'ammissibilità, sia pure ininfluente, della contestazione in tema di autotutela e, nel merito si conferma la debenza delle sole imposte richieste con le cartelle n.041200050018421708000, e n.0412006000803115900, prescritti come detto gli importi a titolo di sanzioni ed interessi.
Relativamente infine alla liquidazione delle spese, in deroga parziale al principio generale della soccombenza, sussistono elementi per intervenire sulla nota spese depositata.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4/1°comma, del DM 10 marzo 2014 n.55 e successive modifiche, la liquidazione dei compensi deve tenere conto di vari parametri.
Si tratta: delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare.
Sintomatico è, poi, il fatto che il Legislatore pone il valore come ultimo criterio per la liquidazione e, riguardo del valore, le cinque cartelle che risulterebbero oggetto di sentenze passate in giudicato riferite dalla Agenzia delle TE (circostanza di cui non vi è certezza giuridica), potrebbero abbattere l'importo delle cartelle in esame.
Tutto ciò premesso il Collegio, sulla scorta di tutti gli indici di cui sopra, ritiene di liquidare le spese, per tutti i gradi di giudizio compresso quello di legittimità, nell'importo ridotto ai sensi del cit. art.4/1°comma del DM
n.55/14, di €.25.000,00 oltre CUT ed oneri di legge a favore del patrocinante dichiaratosi antistatario.
Detto importo è da porre a carico della sola Agenzia delle TE-Riscossione, soggetto titolare della fase esecutiva.
Visti gli artt.15-36-63 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle cartelle sopracitate ed accoglie parzialmente l'Appello in riassunzione nei termini di cui in motivazione.
Dispone la liquidazione delle spese a carico della sola Agenzia delle TE-Riscossione in €.25.000,00 oltre CUT ed oneri di legge, il tutto a favore del patrocinante della parte appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 4 giugno 2025. Il Presidente-relatore
(CA EC)