Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00620/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2020, proposto da
Pro.Mo.Mar. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Munari, Andrea Bergamino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Comune di Scarlino, Residenze Baia Scarlino s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della decisione datata 11.3.2020, con cui il Direttore Generale del MIT per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne ha rigettato il ricorso gerarchico dell’esponente assunto al prot. n. 34711 in data 24.12.2019;
- della nota del MIT prot. n. 7299 del 12.3.2020, con cui la Decisione è stata trasmessa all’esponente;
- della nota della Capitaneria prot. n. 5941 del 13.2.2020, recante le osservazioni in opposizione rispetto al ricorso gerarchico di Promomar;
- per l’effetto, della nota della Capitaneria prot. n. 49859 del 26.11.2019, impugnata in sede di ricorso gerarchico, recante rigetto dall’istanza della ricorrente ex art. 35 cod. nav., presentata in data 26.8.2019 e protocollata dalla Capitaneria sub n. 36041/2019;
- di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso sia alla Decisione che al provvedimento di rigetto dell’Istanza, anche non noto all’esponente, ivi inclusi, tra gli altri, il mod. 78 del 26.11.2019, nonché – ove occorra – il foglio prot. n. 16828/2019 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, menzionato all’interno del provvedimento di rigetto dell’istanza ma non noto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. NI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la resistente Capitaneria di Livorno, con nota del 13 gennaio 2021 adottata nella pendenza del presente giudizio, dopo aver acquisito elementi aggiuntivi di valutazione, ha espresso parere favorevole alla richiesta di sdemanializzazione della parte ricorrente, invece oggetto del preliminare parere contrario di cui agli atti impugnati;
Considerato oltretutto che la Capitaneria si è fatta parte attiva nel completare l’istruttoria relativa al procedimento di sclassifica oggetto di causa, acquisendo i pareri favorevoli di altre amministrazioni interessate ed essendosi allo stato in attesa dei pareri dell’Agenzia del Demanio e del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche;
Ritenuto che, ferma restando la necessità che il procedimento in questione venga concluso nei termini di legge, ai fini che interessano il presente giudizio v’è da rilevare come i successivi sviluppi procedimentali costituiscano la migliore prova della fondatezza del ricorso ed in particolare della sussistenza del vizio di difetto d’istruttoria, originariamente denunciato, che affliggeva gli atti impugnati;
Ritenuto che per tali ragioni il ricorso debba essere accolto con l’annullamento degli atti impugnati e che le spese di lite della presente causa possano rimanere compensate fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AN, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
NI EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI EN | AR AN |
IL SEGRETARIO