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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/11/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 703/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 703/2025 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARBUTTI Parte_1 C.F._1
FF, elettivamente domiciliata in VIA RAGAZZI DEL '99 N. 3/E 40133 BOLOGNA presso il difensore avv. CARBUTTI FF
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EUSEBIO Controparte_1 C.F._2 ELENA e dell'avv. CARBUTTI FF ( ) VIA RAGAZZI DEL 99 3/E C.F._3 40133 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA LEVICO 7 48015 CERVIA - CP_2
presso il difensore avv. EUSEBIO ELENA
[...]
APPELLATO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. n. 917/2024 pubblicata il 22/10/2024 del
Tribunale di Ravenna pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da atto di appello;
Per Controparte_1
come da note comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 aprile 2021, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Cesenatico il 20 giugno 1968 con Parte_1
, congiuntamente alla condanna di quest'ultima a versare un assegno divorzile in suo favore.
[...]
La si è costituita in giudizio, senza opporsi alla domanda di divorzio, ma chiedendo il Parte_1 rigetto della domanda dell'assegno divorzile avanzata dal ricorrente e, allo stesso tempo, il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore.
Il Tribunale di Ravenna, dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 260/2022, pubblicata in data 10 maggio 2022, ha rigettato le domande di riconoscimento dell'assegno formulate da entrambe le parti, compensando le spese di lite. Nel dettaglio, per quanto concerne la domanda presentata dal essa è stata rigettata in CP_1 considerazione della convivenza more uxorio instaurata fin dagli anni '80 con tale Persona_1 con superamento della precedente situazione familiare, e la conseguente mancanza del presupposto assistenziale dell'assegno su cui si fondava l'anzidetta richiesta. Per quanto riguarda la domanda della
, è stata ritenuta infondata non avendo la resistente dimostrato, innanzitutto, l'esistenza di Parte_1 una sperequazione tra la propria situazione economica e quella dell'ex marito e, in secondo luogo, il nesso di causalità tra tale sperequazione ed il contributo fornito alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale dei coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali.
ha quindi proposto appello avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato in Parte_1 data 22 aprile 2025, lamentando anzitutto che il Giudice di primo grado non abbia correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali dei figli delle parti, dalle quali emergerebbe che la ha Parte_1 sacrificato le proprie aspettative professionali e personali a vantaggio del marito, il quale ha invece continuato a svolgere le sue attività a discapito della famiglia. In secondo luogo, ha affermato che nel pagina 2 di 6 giudizio precedente non sono stati adeguatamente considerati i documenti dai quali emergerebbero redditi occulti percepiti dal In terzo luogo, ha evidenziato che, successivamente alla CP_1 rimessione della causa alla decisione del Collegio in primo grado, la ha acquistato il 50% Per_1 della nuda proprietà di un immobile, ove attualmente vive assieme al e ad altri familiari. CP_1
Secondo la difesa dell'appellante, la controparte può dunque godere di una condizione abitativa senza oneri e costi a suo carico, dimodoché la situazione di indigenza economica presentata sarebbe soltanto fittizia, diversamente da quanto avviene per l'appellante medesima. Infine, la lamenta la Parte_1 mancata considerazione del criterio assistenziale al fine di vederle riconosciuto l'assegno divorzile, evidenziando la propria situazione di indigenza, dovuta al fatto che ella percepisce soltanto una pensione pari a 600,00 €, con la quale deve provvedere al pagamento di un canone di locazione pari a
500,00 € ed al proprio mantenimento e sostentamento personale. Chiede quindi di dichiarare CP_1 tenuto alla corresponsione di un assegno divorzile in suo favore nella misura di almeno di
[...]
500,00 € mensili o in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, diritti e compensi legali del presente grado di giudizio ed anche del giudizio di primo grado.
Avanza poi richieste istruttorie, consistenti nell'acquisizione del verbale di audizione testi del 2 luglio
2022, relativo al giudizio di separazione fra coniugi R.G. n. 1888/2018 presso il Tribunale di Ravenna;
in subordine, nell'audizione di testimoni sui capitoli indicati nel ricorso in appello medesimo, ed infine in accertamenti fiscali, tributari e bancari su e Controparte_1 Persona_1
Si è costituito con atto depositato in data 15 settembre 2025, sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per mancata specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e chiedendo, nel merito, il rigetto delle pretese dell'appellante, non sussistendo i presupposti per riconoscerle un assegno divorzile, sia per quanto riguarda la funzione assistenziale, che per ciò che concerne quella perequativa e compensativa.
Le parti sono poi comparse all'udienza del 16 ottobre 2025, riportandosi alle conclusioni già esposte.
La causa è quindi stata trattenuta in decisione dal collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. La lettura del ricorso in appello consente, invero, di enucleare gli elementi indispensabili a consentire l'esame del merito, risultando desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Risultano quindi soddisfatte le condizioni richieste dalla disposizione citata, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con pagina 3 di 6 modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (cfr. Cass. ord. n. 13535/2018).
Nel merito, occorre valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della
[...]
dell'assegno divorzile, esclusa dal Tribunale di primo grado. Pt_1
Sul punto, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 13616, del 17 giugno 2025, dopo aver ribadito la natura composita dell'assegno divorzile, avente funzione sia assistenziale che perequativo- compensativa, ha affermato che “l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico- patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U.”
Va pertanto in primo luogo accertato se tra gli ex coniugi vi sia uno squilibrio patrimoniale.
Al riguardo, sulla base della ricostruzione dei fatti fornita dalle parti e della documentazione agli atti, deve ritenersi che il suddetto squilibrio patrimoniale non sia ravvisabile.
Invero, dai dati fiscali forniti emerge che i redditi delle parti riferiti agli ultimi anni sono sostanzialmente assimilabili. Si tratta in entrambi i casi di redditi derivanti da pensione lavorativa e, nel caso del anche da pensione di invalidità, i quali si aggirano per ciascuno intorno ai 10.000,00 CP_1
€ annui (cfr. il doc. 6 allegato all'atto di ricorso in appello per i redditi della e i docc. B Parte_1
16, B17, C, D ed E allegati alla comparsa di risposta per i redditi del . CP_1
Entrambi sono privi di patrimonio immobiliare, atteso che la , dopo la vendita della casa Parte_1 familiare nella quale è rimasta a vivere sino all'anno 2019, ha reperito un immobile in locazione con canone mensile pari ad euro 500,00, mentre l'appellato abita con l'attuale moglie in un immobile recentemente acquistato dalla medesima unitamente alla sua famiglia d'origine (transazione sulla quale si tornerà infra).
Non vi è poi la prova che il abbia effettivamente occultato risorse economiche. CP_1
Secondo l'appellante ciò dovrebbe evincersi, anzitutto, dalla circostanza che, con sentenza passata in giudicato R.G. n. 382/08 del Tribunale di Ravenna, l'appellato è stato revocato dalla carica di pagina 4 di 6 amministratore e legale rappresentante della società a fronte della sottrazione illecita di Parte_2 somme di denaro della società nell'anno 2003, per un totale di 69.228,26 €. Tuttavia, anche se è stato giudizialmente accertato che il ha effettuato il suddetto prelievo illecito di somme, ciò non CP_1 significa che esse siano tuttora nella sua disponibilità, anche in considerazione del fatto che la vicenda
è avvenuta più di due decenni fa.
Evidenzia inoltre la difesa della che, dalla relazione della Guardia di Finanza del 23 Parte_1 settembre 2021, emerge la cessione da parte del tra il 2001 e il 2011, di quote azionarie ed CP_1 aziende per un ammontare pari a 83.251,00 €. A ciò va aggiunta la vendita per la somma di 270.000,00
€ dell'immobile adibito a casa coniugale nei primi anni di matrimonio con la , il quale era Parte_1 però gravato da ipoteche per il valore di 329.000,00 €. La medesima relazione riporta poi che, tra gli anni 2005 e 2007, la attuale moglie dell'appellato, ha alienato quote azionarie ed aziende per Per_1 un valore complessivo pari a 90.550,00 €.
Neppure tali operazioni compiute nel corso degli anni da parte del e dell'attuale moglie sono CP_1 tuttavia sufficienti a dimostrare che essi abbiano attualmente a disposizione somme di denaro ulteriori rispetto a quelle, assai limitate, che risultano dalla documentazione reddituale e bancaria prodotta.
In senso contrario all'esistenza in capo ai predetti coniugi di fondi occulti depone il modesto tenore di vita che essi conducono, attestato dalla convalida di sfratto per morosità subìta dalla in data Per_1
12 ottobre 2023, nell'àmbito del procedimento R.G. n. 1502/2023 innanzi al Tribunale di Ravenna.
Quanto all'acquisto da parte di quest'ultima, in data 6.8.2024, della metà della nuda proprietà di un immobile a Cervia (RA), in cui la stessa è andata ad abitare assieme al alla madre e al fratello CP_1 di lei, dalla dettagliata ricostruzione dei movimenti bancari fornita nella comparsa di risposta, debitamente documentata, emerge che le risorse economiche adoperate per l'acquisto del bene (trattasi di abitazione di tipo economico con terreno circostante), pari complessivamente ad €. 40.000, sono state reperite dai coniugi successivamente allo sfratto subìto tramite prestiti, lo svincolo di una CP_1 polizza vita e due distinti rimborsi di piani di accumulo (si vedano i docc. H e R allegati alla comparsa); esso è dunque inidoneo a costituire la prova dell'esistenza in capo ai predetti di risorse non dichiarate. Inoltre, non integrando detto bene un cespite fonte di ricchezza, in quanto adibito a casa familiare, condivisa peraltro con la famiglia d'origine della non fa emergere una condizione Per_1 economica della coppia significativamente migliore rispetto a quella della , senza Parte_1 considerare che i redditi dell'attuale moglie del non rilevano di per sé nella ricostruzione della CP_1 situazione economica di quest'ultimo finalizzata alla valutazione dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno in favore della ex.
In conclusione, manca la precondizione dello squilibrio nelle condizioni patrimoniali tra il e la CP_1
pagina 5 di 6 necessaria per il riconoscimento in favore della seconda dell'assegno divorzile, non Parte_1 risultando in capo al primo risorse sufficienti per contribuire economicamente al sostentamento della ex moglie.
Poichè è possibile pervenire a tale conclusione senza ambiguità sulla base delle risultanze degli atti già acquisiti a giudizio, le richieste istruttorie avanzate da quest'ultima sono da ritenere superflue e vanno, come tali, respinte.
L' appello va pertanto rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio a favore dell'Erario, dato che l'appellato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al
DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 3.966,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso in appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
Parte_1
II – condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 3966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Antonella Allegra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 703/2025 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARBUTTI Parte_1 C.F._1
FF, elettivamente domiciliata in VIA RAGAZZI DEL '99 N. 3/E 40133 BOLOGNA presso il difensore avv. CARBUTTI FF
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EUSEBIO Controparte_1 C.F._2 ELENA e dell'avv. CARBUTTI FF ( ) VIA RAGAZZI DEL 99 3/E C.F._3 40133 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA LEVICO 7 48015 CERVIA - CP_2
presso il difensore avv. EUSEBIO ELENA
[...]
APPELLATO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. n. 917/2024 pubblicata il 22/10/2024 del
Tribunale di Ravenna pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da atto di appello;
Per Controparte_1
come da note comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 aprile 2021, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Cesenatico il 20 giugno 1968 con Parte_1
, congiuntamente alla condanna di quest'ultima a versare un assegno divorzile in suo favore.
[...]
La si è costituita in giudizio, senza opporsi alla domanda di divorzio, ma chiedendo il Parte_1 rigetto della domanda dell'assegno divorzile avanzata dal ricorrente e, allo stesso tempo, il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore.
Il Tribunale di Ravenna, dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 260/2022, pubblicata in data 10 maggio 2022, ha rigettato le domande di riconoscimento dell'assegno formulate da entrambe le parti, compensando le spese di lite. Nel dettaglio, per quanto concerne la domanda presentata dal essa è stata rigettata in CP_1 considerazione della convivenza more uxorio instaurata fin dagli anni '80 con tale Persona_1 con superamento della precedente situazione familiare, e la conseguente mancanza del presupposto assistenziale dell'assegno su cui si fondava l'anzidetta richiesta. Per quanto riguarda la domanda della
, è stata ritenuta infondata non avendo la resistente dimostrato, innanzitutto, l'esistenza di Parte_1 una sperequazione tra la propria situazione economica e quella dell'ex marito e, in secondo luogo, il nesso di causalità tra tale sperequazione ed il contributo fornito alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale dei coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali.
ha quindi proposto appello avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato in Parte_1 data 22 aprile 2025, lamentando anzitutto che il Giudice di primo grado non abbia correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali dei figli delle parti, dalle quali emergerebbe che la ha Parte_1 sacrificato le proprie aspettative professionali e personali a vantaggio del marito, il quale ha invece continuato a svolgere le sue attività a discapito della famiglia. In secondo luogo, ha affermato che nel pagina 2 di 6 giudizio precedente non sono stati adeguatamente considerati i documenti dai quali emergerebbero redditi occulti percepiti dal In terzo luogo, ha evidenziato che, successivamente alla CP_1 rimessione della causa alla decisione del Collegio in primo grado, la ha acquistato il 50% Per_1 della nuda proprietà di un immobile, ove attualmente vive assieme al e ad altri familiari. CP_1
Secondo la difesa dell'appellante, la controparte può dunque godere di una condizione abitativa senza oneri e costi a suo carico, dimodoché la situazione di indigenza economica presentata sarebbe soltanto fittizia, diversamente da quanto avviene per l'appellante medesima. Infine, la lamenta la Parte_1 mancata considerazione del criterio assistenziale al fine di vederle riconosciuto l'assegno divorzile, evidenziando la propria situazione di indigenza, dovuta al fatto che ella percepisce soltanto una pensione pari a 600,00 €, con la quale deve provvedere al pagamento di un canone di locazione pari a
500,00 € ed al proprio mantenimento e sostentamento personale. Chiede quindi di dichiarare CP_1 tenuto alla corresponsione di un assegno divorzile in suo favore nella misura di almeno di
[...]
500,00 € mensili o in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, diritti e compensi legali del presente grado di giudizio ed anche del giudizio di primo grado.
Avanza poi richieste istruttorie, consistenti nell'acquisizione del verbale di audizione testi del 2 luglio
2022, relativo al giudizio di separazione fra coniugi R.G. n. 1888/2018 presso il Tribunale di Ravenna;
in subordine, nell'audizione di testimoni sui capitoli indicati nel ricorso in appello medesimo, ed infine in accertamenti fiscali, tributari e bancari su e Controparte_1 Persona_1
Si è costituito con atto depositato in data 15 settembre 2025, sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per mancata specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e chiedendo, nel merito, il rigetto delle pretese dell'appellante, non sussistendo i presupposti per riconoscerle un assegno divorzile, sia per quanto riguarda la funzione assistenziale, che per ciò che concerne quella perequativa e compensativa.
Le parti sono poi comparse all'udienza del 16 ottobre 2025, riportandosi alle conclusioni già esposte.
La causa è quindi stata trattenuta in decisione dal collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione proposta ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. La lettura del ricorso in appello consente, invero, di enucleare gli elementi indispensabili a consentire l'esame del merito, risultando desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Risultano quindi soddisfatte le condizioni richieste dalla disposizione citata, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con pagina 3 di 6 modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (cfr. Cass. ord. n. 13535/2018).
Nel merito, occorre valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della
[...]
dell'assegno divorzile, esclusa dal Tribunale di primo grado. Pt_1
Sul punto, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 13616, del 17 giugno 2025, dopo aver ribadito la natura composita dell'assegno divorzile, avente funzione sia assistenziale che perequativo- compensativa, ha affermato che “l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico- patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U.”
Va pertanto in primo luogo accertato se tra gli ex coniugi vi sia uno squilibrio patrimoniale.
Al riguardo, sulla base della ricostruzione dei fatti fornita dalle parti e della documentazione agli atti, deve ritenersi che il suddetto squilibrio patrimoniale non sia ravvisabile.
Invero, dai dati fiscali forniti emerge che i redditi delle parti riferiti agli ultimi anni sono sostanzialmente assimilabili. Si tratta in entrambi i casi di redditi derivanti da pensione lavorativa e, nel caso del anche da pensione di invalidità, i quali si aggirano per ciascuno intorno ai 10.000,00 CP_1
€ annui (cfr. il doc. 6 allegato all'atto di ricorso in appello per i redditi della e i docc. B Parte_1
16, B17, C, D ed E allegati alla comparsa di risposta per i redditi del . CP_1
Entrambi sono privi di patrimonio immobiliare, atteso che la , dopo la vendita della casa Parte_1 familiare nella quale è rimasta a vivere sino all'anno 2019, ha reperito un immobile in locazione con canone mensile pari ad euro 500,00, mentre l'appellato abita con l'attuale moglie in un immobile recentemente acquistato dalla medesima unitamente alla sua famiglia d'origine (transazione sulla quale si tornerà infra).
Non vi è poi la prova che il abbia effettivamente occultato risorse economiche. CP_1
Secondo l'appellante ciò dovrebbe evincersi, anzitutto, dalla circostanza che, con sentenza passata in giudicato R.G. n. 382/08 del Tribunale di Ravenna, l'appellato è stato revocato dalla carica di pagina 4 di 6 amministratore e legale rappresentante della società a fronte della sottrazione illecita di Parte_2 somme di denaro della società nell'anno 2003, per un totale di 69.228,26 €. Tuttavia, anche se è stato giudizialmente accertato che il ha effettuato il suddetto prelievo illecito di somme, ciò non CP_1 significa che esse siano tuttora nella sua disponibilità, anche in considerazione del fatto che la vicenda
è avvenuta più di due decenni fa.
Evidenzia inoltre la difesa della che, dalla relazione della Guardia di Finanza del 23 Parte_1 settembre 2021, emerge la cessione da parte del tra il 2001 e il 2011, di quote azionarie ed CP_1 aziende per un ammontare pari a 83.251,00 €. A ciò va aggiunta la vendita per la somma di 270.000,00
€ dell'immobile adibito a casa coniugale nei primi anni di matrimonio con la , il quale era Parte_1 però gravato da ipoteche per il valore di 329.000,00 €. La medesima relazione riporta poi che, tra gli anni 2005 e 2007, la attuale moglie dell'appellato, ha alienato quote azionarie ed aziende per Per_1 un valore complessivo pari a 90.550,00 €.
Neppure tali operazioni compiute nel corso degli anni da parte del e dell'attuale moglie sono CP_1 tuttavia sufficienti a dimostrare che essi abbiano attualmente a disposizione somme di denaro ulteriori rispetto a quelle, assai limitate, che risultano dalla documentazione reddituale e bancaria prodotta.
In senso contrario all'esistenza in capo ai predetti coniugi di fondi occulti depone il modesto tenore di vita che essi conducono, attestato dalla convalida di sfratto per morosità subìta dalla in data Per_1
12 ottobre 2023, nell'àmbito del procedimento R.G. n. 1502/2023 innanzi al Tribunale di Ravenna.
Quanto all'acquisto da parte di quest'ultima, in data 6.8.2024, della metà della nuda proprietà di un immobile a Cervia (RA), in cui la stessa è andata ad abitare assieme al alla madre e al fratello CP_1 di lei, dalla dettagliata ricostruzione dei movimenti bancari fornita nella comparsa di risposta, debitamente documentata, emerge che le risorse economiche adoperate per l'acquisto del bene (trattasi di abitazione di tipo economico con terreno circostante), pari complessivamente ad €. 40.000, sono state reperite dai coniugi successivamente allo sfratto subìto tramite prestiti, lo svincolo di una CP_1 polizza vita e due distinti rimborsi di piani di accumulo (si vedano i docc. H e R allegati alla comparsa); esso è dunque inidoneo a costituire la prova dell'esistenza in capo ai predetti di risorse non dichiarate. Inoltre, non integrando detto bene un cespite fonte di ricchezza, in quanto adibito a casa familiare, condivisa peraltro con la famiglia d'origine della non fa emergere una condizione Per_1 economica della coppia significativamente migliore rispetto a quella della , senza Parte_1 considerare che i redditi dell'attuale moglie del non rilevano di per sé nella ricostruzione della CP_1 situazione economica di quest'ultimo finalizzata alla valutazione dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno in favore della ex.
In conclusione, manca la precondizione dello squilibrio nelle condizioni patrimoniali tra il e la CP_1
pagina 5 di 6 necessaria per il riconoscimento in favore della seconda dell'assegno divorzile, non Parte_1 risultando in capo al primo risorse sufficienti per contribuire economicamente al sostentamento della ex moglie.
Poichè è possibile pervenire a tale conclusione senza ambiguità sulla base delle risultanze degli atti già acquisiti a giudizio, le richieste istruttorie avanzate da quest'ultima sono da ritenere superflue e vanno, come tali, respinte.
L' appello va pertanto rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio a favore dell'Erario, dato che l'appellato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al
DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 3.966,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso in appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
Parte_1
II – condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 3966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Antonella Allegra
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