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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/01/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE,
I SEZIONE CIVILE, composto dai magistrati:
1) dott Giovanni D'ONOFRIO Presidente
2) dott. Diego DINARDO Giudice
3) dott.ssa Anna RUOTOLO G.o.p. relatore ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A a definizione della causa 261/1995 RG avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche passata in decisione all'udienza del 18/04/2024 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione
TRA
Parte_1
, in persona del Curatore pro tempore avv. Mauro Marobbio, con studio in
[...]
Napoli, via Cesare Battisti n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro D'Andria giusta mandato a margine all'atto di riassunzione, presso il cui studio in , via Renella n. Pt_1
65, elettivamente domicilia;
Attore in riassunzione
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Fernanda D'Ambrogio giusta procura alle liti in atti , dall'avv. Fernanda D'Ambrogio, presso il cui studio in in L. go D. Bovet, 1 palazzo Delta Uffici, elettivamente domicilia;
Pt_1
Convenuto in riassunzione
E rappresentata e difesa dal prof. avv. Controparte_2
Domenico Sinesio, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in Napoli alla via G.
Porzio, Centro Direzionale Is. G8, elettivamente domicilia;
Attore in riassunzione non estromesso dal giudizio
NONCHE'
(nuova denominazione assunta dalla Controparte_3
" e per essa nella sua qualità di Controparte_4 mandataria , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria De Simone giusta procura speciale alle liti in atti, presso il cui studio in Napoli alla Piazza Piedigrotta n. 9, elettivamente domicilia;
Interventore ex art. 111 c.p.c.
Conclusioni: "Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in cancelleria il 26.7.1994 la premesso di aver Parte_2 stipulato con il un contratto di factoring, in forza del quale Parte_1 venivano ceduti tutti i crediti vantati da quest'ultima nei confronti del , Controparte_1 domandava all'intestato Tribunale che venisse ingiunto all'Ente il pagamento dell'importo di lire 6.060.901.305, risultante dalle fatture nn. 9,10,11 e 12 del 1.7.93, nn. 13,14,15,16 del 4.8.93, nn.17,18,19,20 e 21 del 15.9.93.
Con decreto ingiuntivo n. 3139, emesso il 3.11.94, veniva ingiunto al Controparte_1 di pagare, in favore della società ricorrente, la somma di lire 3.791.840.837, oltre interessi legali, dal 60/mo giorno successivo alla data di ogni S.A.L. al saldo, oltre spese delle procedura, negando, invece, la somma di lire 1.906.773.503, risultante dalla fattura n.21 del 9.11.93, scaduta il 9.2.94, in quanto l'obbligazione riguardava un acconto revisionale al 24.7.91 dei prezzi delle opere di urbanizzazione, non richiedibile con il procedimento monitorio.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva formale opposizione il Controparte_1 eccependo di non aver mai ricevuto le succitate fatture e quindi, non aveva potuto predisporre gli atti amministrativi che avrebbero giustificato il loro pagamento.
Instauratosi il contraddittorio, l'opposta nel chiedere la conferma del decreto ingiuntivo, evidenziava che le fatture risultavano menzionate nelle cessioni di crediti notificate e che, con la proposta opposizione, non era stata contestata l'esecuzione delle opere, con i corrispondenti costi;
in via riconvenzionale, domandava la condanna al risarcimento del maggior danno, derivante dalla intervenuta svalutazione monetaria.
Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed, in seguito, la società opposta avviava l'esecuzione forzata in danno all'ente opponente (pignoramento presso terzi iscritto al n.1770/95 presso la Pretura di ). Pt_1
Con atto di citazione notificato il 12.1.95, la conveniva Parte_2 nuovamente, innanzi al medesimo Tribunale, il chiedendo la Controparte_1 condanna all'ulteriore somma di lire 1.906.773.503 non liquidata in D.I. oltre iva, interessi e spese, risultanti dalla fatt. n. 21 del 9.11.93, emessa a titolo di revisione dei prezzi.
Resisteva in giudizio il , negando di aver approvato la revisione dei Controparte_1 prezzi;
deduceva di non aver ricevuto detta fattura e di non aver potuto eseguire i dovuti riscontri.
Il relativo procedimento, iscritto al n. 261/1995 di questo Tribunale, con provvedimento istruttorio del 14/17.6.97, veniva riunito a quello recante il n. 5337/94.
Ammessa ed espletata la C.T.U. nel procedimento r.g. 5337/94 riunito al n.r.g. 261/95, all'udienza del 13.3.2002 si costituiva la Curatela del Parte_1
, spiegando intervento volontario ed esponendo che, poiché con
[...] sentenza del 9.1.97 il Tribunale ne aveva dichiarato il fallimento, il contratto di factoring in base al quale erano state stipulate le cessioni di credito doveva intendersi risolto, in applicazione analogica dell'art. 78 L.F.
In conseguenza di tanto, domandava la condanna dell'Ente a pagare direttamente alla
Curatela quelle somme ancora spettanti al fallito, per le causali esposte nei due giudizi riuniti.
Sulle conclusioni innanzi trascritte, la causa R.G. 5337/94 passava in decisione il
29.4.2002, con i termini di legge, per il deposito delle memorie conclusionali e successive repliche.
Con sentenza n. 2735 del 2002, depositata in cancelleria il 3.10.2002 il G.O.A. della I Sez.
Stralcio, definitivamente pronunciando, “accoglieva la proposta opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n.3139 emesso il 3.11.94; condannava l'opposta al rimborso delle somma di € 2.110.685,79 incassata il 18.1.96 a seguito di espropriazione forzata in danno dell'opponente; condannava al pagamento degli interessi legali sulla predetta somma in complessivi € 638.699.66, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
rigettava la domanda riconvenzionale nonché le richieste avanzate dalla curatela;
dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di revisione sulla considerazione della cognizione del giudice amministrativo;
condannava la Parte_2 al pagamento delle spese del giudizio che liquidava in € 27.100,00; le dichiarava
[...] compensate nei confronti della Curatela;
dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite.”
Avverso la sentenza n. 2735/2002, la proponeva appello, nel quale, Parte_3 resisteva il concludendo per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
La curatela fallimentare, costituitasi con comparsa del 9.7.2003, spiegava appello incidentale insistendo nella domanda di risoluzione del contratto di factoring e di pagamento in suo favore delle somme ancora dovute dal in base al Controparte_1 contratto;
aderiva, per altro verso, alle censure mosse dall'istituto bancario contro la sentenza.
Con sentenza n. 2728/2007 depositata in cancelleria il 4/9/2007 la Corte di Appello così provvedeva:” in accoglimento del quarto motivo, dichiara la giurisdizione ordinaria in ordine alla domanda di revisione prezzi avanzata dalla e rimanda le parti davanti al Parte_2 primo giudice;
rigetta il quinto motivo di appello nella parte relativa alla domanda di rivalutazione monetaria;
accoglie, per quanto di ragione, i restanti motivi di appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo
n.3139 del 3.11.94 emesso dal Presidente del tribunale di S.M.C.V.; assorbito e in ogni caso rigettato l'appello incidentale della , dichiara compensate tra le parti le spese del Pt_1 doppio grado di giudizio”.
Avverso la decisione resa dalla Corte di Appello, il proponeva ricorso Controparte_1 per Cassazione.
Resistevano con controricorso la e la Parte_2 Parte_1 ed il procedimento in epigrafe veniva sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. “in attesa della definizione del giudizio pendente in Cassazione” tra le stesse parti.
Con sentenza n.18316/2014, la Corte Suprema di Cassazione, terza sezione Civile, rigettava tutti i motivi di ricorso proposti dal . Controparte_1
Conclusosi in Cassazione il giudizio e, dunque, venuta meno la causa di sospensione, la
Curatela e la con due distinti atti riassumevano il giudizio Controparte_2 relativo alla revisione prezzi avviato dalla con citazione notificata Parte_2 il 12.1.1995, al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Il Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2020, formulava la seguente proposta conciliativa ex. art. 185 bis c.p.c: “Il
[...]
verserà il 40% di quanto originariamente richiestole in giudizio a titolo di revisione CP_1 prezzi e tanto verserà per metà al Monte dei Paschi di Siena e per l'altra metà al Parte_1
a definizione integrale della controversia, il tutto con integrale compensazione
[...] delle spese di lite fra le parti”.
Seguivano diversi rinvii volti a conciliare bonariamente la controversia senza esito positivo. Con atto di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 13 maggio 2021 sì costituiva la società con unico socio (nuova denominazione Controparte_3 assunta dalla " che, subentrata nella titolarità Controparte_4 del credito già vantato da , si riportava alle conclusioni già formulate Controparte_2 dalla cedente.
La causa non seguiva alcuna istruttoria cosicché, in data 18 aprile 2024, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La , nella qualità di cessionaria del credito da concessione in Parte_2 materia di lavori pubblici, già vantato dal dal Parte_1 CP_1
in virtù di contratto stipulato il 20.12.199, ha agito nel presente giudizio al fine
[...] di ottenere il pagamento dell'importo di Lire 1.906.7.73.503, di cui alla fattura n. 21 del
09.11.93, emessa a titolo di revisione prezzi e non riconosciuto con il decreto ingiuntivo n.
3139/94.
Preliminarmente, va rilevato che la Corte di Appello di Napoli investita del gravame avverso la sentenza n. 2735/2002 dell'intestato Tribunale, ha dichiarato la giurisdizione ordinaria in ordine alla domanda di revisione prezzi avanzata dalla stante Parte_2
l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “ dopo il riconoscimento della revisione dei prezzi in favore dell'appaltatore di opera pubblica, la controversia che insorga sull'individuazione del criterio liquidatorio da adottare rientra nella giurisdizione del giudizio ordinario perché concerne esclusivamente il quantum di un diritto già riconosciuto a differenza delle controversie relative al riconoscimento o meno della revisione, che involgono
l'esercizio di poteri discrezionali della pubblica amministrazione e sono pertanto devolute al giudice amministrativo” ( cfr. cass s.u. 23.2.1995 n. 2080; cass.
7.7.1997 n. 6100; cass s.u. 23.4.1997 n. 3568; cass 1365/93 e 6669/92).
La Corte D'Appello, sulla generica contestazione formulata dal solo Controparte_1 in ordine al quantum e della delibera della Giunta Comunale del 4.5.1994 n. 628 dalla quale emerge palese il riconoscimento del preteso credito, ha ritenuto accertato il diritto della ad ottenere il pagamento del credito relativo alla variazione dei Parte_2 prezzi.
In particolare, la Corte di Appello ha evidenziato che il , sin dall'atto di Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 3139/94 ha genericamente dedotto di non aver ricevuto le fatture n. 9 e n. 21 del 1993 e di conseguenza, predisporre i dovuti atti amministrativi autorizzativi al pagamento della spesa, palesando un riconoscimento del debito fatto dal Sindaco allora in carico.
Inoltre, ha ritenuto che le fatture in atti corrispondenti allo stato di avanzamento, vistati dal Direttore del Lavori e controfirmati dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale, sono da considerarsi atti pubblici, riportando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui : “ gli stati di avanzamento, i libretti delle misurazioni e la contabilità relativa ai lavori dati in appalto dalla pubblica amministrazione sono atti pubblici perché formati da pubblico ufficiale per costituire la prova dei fatti giuridicamente rilevanti, dai quali derivano obblighi a carico della pubblica amministrazione” ( Cass. Pen.
8.2.1980 n. 1673).
Con la medesima sentenza la Corte di Appello ha considerato come ricognizione del debito la delibera del 3.11.1993 n. 1026 con la quale il Commissario Straordinario accettò la cessione dei crediti futuri del Parte_1
Altresì, sulla domanda di risoluzione del contratto di factor e di pagamento della fattura n.
21/93 proposta in con appello incidentale dalla Curatela, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto:” la doglianza interamente assorbita per effetto dell'opposizione, che fa rivivere il decreto ingiuntivo opposto emesso in favore della Banca creditrice anche perché lo stesso è stato eseguito in epoca al fallimento onde non trova applicazione l'art. 78 L.F”.'
La decisione della Corte di Appello di Napoli è stata integralmente confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18316/2014.
Le circostanze relative all'an del credito portato nella fattura n. 21/93 ed il diritto ad ottenere il pagamento dello stesso, riconosciuto in favore alla e non Controparte_2 del , risultano accertati con la sentenza della Corte di Appello di Napoli Parte_1 passata in giudicato e, quindi, in questa sede va valutato solo il quantum del preteso credito.
In merito all'ammontare del credito portato nella fattura oggetto di causa, va rilevato che il non ha contestato specificamente i criteri di calcolo utilizzati per Controparte_1 pervenire all'importo richiesto con la fattura, né ha dedotto circostanze e prodotto documentazione sufficiente per effettuare una differente quantificazione.
Come rilevato dalla Corte di Appello, la Consulenza Tecnica in atti deve ritenersi illegittima in quanto la prova del credito risulta fondata sui documenti costituiti degli stati di avanzamento dei lavori, redatti dal Direttore dei Lavori e controfirmati dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, i quali, aventi valore di atti pubblici fanno prova fino a querela di falso.
Va ricordato che laddove il rapporto giuridico non sia contestato, l'efficacia probatoria della fattura è comunque limitata, ai sensi dell'art.2702 c.c., alla provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha emessa, ma non si estende alla veridicità delle stesse.
Tuttavia, quando le fatture sono regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c. costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate. L'ente comunale nel primo atto difensivo (opposizione a decreto ingiuntivo) ha dedotto la mancata ricezione delle fatture e quindi l'impossibilità di predisporre gli atti amministrativi per il reperimento dei fondi senza in alcun modo, nemmeno genericamente, contestare gli importi di cui alla fattura n. 21/93 richiesti quale acconto di revisione dei prezzi.
Com'è noto, infatti, il principio di non contestazione, impone al convenuto di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 5356/2009 ha precisato che: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass. n. 10031/04; n. 13079/08; n. 5191/08). In una più recente pronuncia la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione: “L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (…) Se tanto non sia avvenuto,
l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato”
(Cass. n. 22837/10). Inoltre, deve considerarsi che il principio di non contestazione, nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, impone alla parte di contestare specificamente le circostanze prospettate dalla controparte, con la conseguenza che non assume rilievo una contestazione generica;
così, tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 21847/14: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse”.
Il , con una generica difesa, ha lamentato esclusivamente di non aver Controparte_1 ricevuto le fatture senza nulla contestare relativamente agli importi richiesti dalla
[...]
. Controparte_2
Ciò posto, questo Tribunale ritiene che la società creditrice ha assolto l'onere probatorio ad esso incombente, producendo la fattura n. 21 del 09/11/1993 con indicazione specifica dei relativi importi;
mentre l'Ente comunale si è limitato a un disconoscimento generico e privo di dettagli, non precisando né importi diversi né le prestazioni contestate. Pertanto, il è tenuto a pagare in favore della Controparte_1 Controparte_3
( già ,) la somma di €. 984.766,33 (
[...] Controparte_2 ex di lire 1.906.773.503) a titolo di revisione prezzi, come da fattura n. 21 del 9.11.1993, oltre interessi come previsti in convenzione.
Le ulteriori domande restano assorbite al giudicato della Corte di Appello confermato dalla
Corte di Cassazione.
Spese processuali
Tenuto conto dei motivi della decisione e della posizione delle parti in causa si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare tra le stesse le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia R.G. 291/95, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta dalla ( già Controparte_3
,) e, per l'effetto, Controparte_2
2. Condanna il , in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore Controparte_1 della ( già Controparte_3 Controparte_2
) della somma di €. 984.766,33 ( ex di lire 1.906.773.503) a titolo di revisione
[...] prezzi, come da fattura n. 21 del 9.11.1993, oltre interessi come previsti in convenzione e maggior danno da svalutazione monetaria.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il G.o.p. relatore Il Presidente
Dr.ssa Anna Ruotolo Dr. Giovanni D'Onofrio